Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 14 maggio 2024, n. 68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
 
ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

L'UNIONE EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri dell'Unione europea»,
L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA?
di seguito «gli Stati EFTA»,
di seguito denominati congiuntamente «le attuali Parti contraenti»,
e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
Considerando che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso «il trattato di adesione») e' stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;
Considerando che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunita', di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»);
Considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE;
Considerando che le modalita' e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente,
Hanno deciso di concludere il seguente accordo:

Articolo 1

1. La Repubblica di Croazia diventa Parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata «nuova Parte contraente».
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova Parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalita' e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
a) Preambolo
i) Nell'elenco delle Parti contraenti, dopo la Repubblica francese e' aggiunto quanto segue: «LA REPUBBLICA DI CROAZIA,»
ii) prima di UNGHERIA sono soppressi i termini «LA REPUBBLICA DI»;
iii) prima di «MALTA» sono aggiunti i termini «LA REPUBBLICA DI»;
b) articolo 2:
i) la lettera f) e' soppressa.
ii) dopo la lettera e), e' aggiunto il testo seguente:
«f) con "atto di adesione del 9 dicembre 2011" si intende l'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.»;
c) articolo 117:
il testo dell'articolo 117 e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38-bis, nell'addendum al protocollo 38-bis, nel protocollo 38-ter e nell'addendum al protocollo 38-ter.»;
d) articolo 129:
i) al paragrafo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.»;
ii) al paragrafo 1, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«I testi degli atti cui e' fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».
2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE
a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine e' modificato come segue:
i) l'allegato IV-bis (Testo della dichiarazione su fattura) e' modificato come segue:
aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura e' inserito il testo seguente:

"Versione croata

Parte di provvedimento in formato grafico

ii) l'allegato IV-ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) e' modificato come segue:
aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED e' inserito il testo seguente:

"Versione croata

Parte di provvedimento in formato grafico

b) Al protocollo 38-ter e' aggiunto il testo seguente:

«ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38-TER
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI
CROAZIA

Articolo 1

1. Il protocollo 38-ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38-ter non si applica.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38-ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
Articolo 2

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1º luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.»
c) Il testo del protocollo 44 e' sostituito dal seguente:

«SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO
DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale
L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali e' fatto riferimento:
a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.
2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno
La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Articolo 3

1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (in appresso «l'atto di adesione del 9 dicembre 2011»), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate:
«- 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).».
3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso e' preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», a seconda dei casi.
4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova Parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

1. Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
 
Articolo 5

Ogni Parte del presente accordo puo' sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.
 
Articolo 6

1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalla nuova Parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui e' stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della nuova Parte contraente, purche' lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti:
a) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
b) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunita' economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e
c) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
 
Articolo 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle Parti dell'accordo.
 
Allegato A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO
dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e' inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:
nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
- Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);
nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):
Punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
nell'allegato XVII (Proprieta' intellettuale):
Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio);
nell'allegato IX (Servizi finanziari):
Punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
nell'allegato XX (Ambiente):
Punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

PARTE II

ALTRE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le modifiche seguenti:
nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
nel capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nel capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nel capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nel capitolo XXV, punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato VIII (Diritto di stabilimento):
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato IX (Servizi finanziari):
al punto 31b (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e societa' dell'informazione):
al punto 5cm (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XII (Libera circolazione dei capitali):
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XIII (Trasporti):
al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XV (Aiuti di Stato):
alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
alla voce «PERIODO TRANSITORIO», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XVII (Proprieta' intellettuale):
alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI», i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne):
al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
nell'allegato XX (Ambiente):
al punto 1f (Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 32f (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi;
al punto 32fa (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini «o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005» sono soppressi.
 
Allegato B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE sono cosi' modificati: Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
1. Nel capitolo I, parte 1.1, punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione IV).»
2. Nel capitolo I, parte 6.1, punto 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II).»
3. Nel capitolo I, parte 6.1, punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II).»
4. Nel capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione I).»
5. Nel capitolo III, parte 1, punto 10 (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III).»
6. Nel capitolo III, parte 1, punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III).» Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
1. Nel capitolo XII, punto 54zr (Direttiva 2001/113/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 4, Sezione I, Punto 1).»
2. Nel capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 1).»
3. Nel capitolo XV, punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione VI).» Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)
Alla voce «PERIODO TRANSITORIO», tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).» Allegato VIII (Diritto di stabilimento)
Alla voce «PERIODO TRANSITORIO», tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).» Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)
Dopo i paragrafi della voce «PERIODO TRANSITORIO» e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 3).» Allegato XIII (Trasporti)
Al punto 53a (Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 1).»
Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO". Allegato XV (Aiuti di Stato)
Alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI» e' aggiunto il testo seguente:
«Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.» Allegato XVII (Proprieta' intellettuale)
Alla voce «ADATTAMENTI SETTORIALI» e' aggiunto il testo seguente:
«Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto di proprieta' intellettuale) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.» Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne)
Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).» Allegato XX (Ambiente)
1. Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 2).»
2. Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 1).»
3. Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 2).»
4. Al punto 21ab (Direttiva 1999/13/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 1).»
5. Al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione I, Punto 1).»
6. Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e' inserito il testo seguente:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione III).»

Parte di provvedimento in formato grafico
 
ATTO FINALE

I plenipotenziari:
DELL'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione europea»,
e
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELL'UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce l'UNIONE EUROPEA, in appresso «gli Stati membri dell'UE»,
i plenipotenziari
L'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
in appresso «gli Stati EFTA»,
insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (in appresso «l'accordo SEE»), in appresso denominate congiuntamente «le attuali Parti contraenti», e
i plenipotenziari
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,
in appresso «la nuova Parte contraente»,
riuniti a Bruxelles il [...] [...] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:
I. Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (in appresso l'accordo").
II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:
Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo.
Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.
I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:
1. dichiarazione comune sull'entrata in vigore anticipata o sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;
3. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
4. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;
5. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38-ter;
6. dichiarazione comune sui contributi finanziari.
I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:
dichiarazione generale comune degli Stati EFTA.
Essi hanno inoltre concordato che, al piu' tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nella lingua croata e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente.
Prendono atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, anch'esso allegato al presente atto finale.
Prendono atto altresi' del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunita' economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, allegato al presente atto finale.
Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, anch'esso allegato al presente atto finale.
Sottolineano che i suddetti protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimanga invariata.

Parte di provvedimento in formato grafico
DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI
E DELLA NUOVA PARTE CONTRAENTE
DELL'ACCORDO
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA O
SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le Parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione allo Spazio economico europeo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA DELLE DISPOSIZIONI
TRANSITORIE

Le Parti confermano che le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° luglio 2013.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME D'ORIGINE
DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova Parte contraente e' considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;
b) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente verso, rispettivamente, la nuova Parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e la nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime puo' anche essere accettata negli Stati EFTA o nella nuova Parte contraente purche' tale documento sia presentato alle autorita' doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali e' stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorita' competenti degli Stati EFTA e della nuova Parte contraente per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorita' per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.
DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL LIECHTENSTEIN
PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente,
- facendo riferimento agli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE, introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,
- constatando che, a causa del numero elevato di cittadini dell'UE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato negli adattamenti settoriali,
- considerando che la partecipazione della Croazia al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,
decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacita' di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI AL PROTOCOLLO
38-TER

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38-ter devono essere coperti nel caso della Croazia.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente decidono che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2014.

ALTRE DICHIARAZIONI
DI UNA O PIU' DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE
DEGLI STATI EFTA

Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.