Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 16 maggio 2024
Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto l'art. 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in cui si prevede che il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1, dell'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 (ora 137) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35 (ora 137). A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione...»;
Viste le disposizioni sulla rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno «una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale», e, inoltre, statuisce che «il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato» e che «il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;
Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento al solo dato associativo, ottenuto dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2021, considerato che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non hanno luogo elezioni delle rappresentanza unitarie del personale;
Ritenuto per quanto sopra rappresentato, che le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative riguardanti il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022 recante «Individuazione delle delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2022);
Vista la sentenza n. 1932/2024 (pubblicata il 20 marzo 2024) con la quale il Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalle organizzazioni sindacali U.S.B. P.I. e U.S.B. Vigili del fuoco per il mancato riconoscimento della rappresentativita' sindacale dell'organizzazione sindacale USB Vigili del fuoco per il triennio 2022-2024, ha accertato e dichiarato l'erroneita' del calcolo della rappresentativita' sindacale, operato dalle amministrazioni resistenti, per contrarieta' agli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e, per l'effetto, ha disapplicato ogni atto conseguente a tale errato calcolo, compreso il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022, ed ha ordinato al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di procedere alla correzione del calcolo del dato associativo conformemente ai predetti articoli 41 decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e 46 decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;
Considerato che occorre procedere alla valutazione della rappresentativita' sulla base dei criteri individuati dalla predetta sentenza n. 1932/2024;
Vista la nota prot. 9945 del 24 aprile 2024, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha comunicato di aver proceduto, in attuazione di quanto statuito dalla citata sentenza n. 1932/2024 del Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro, alla ripetizione del calcolo per l'accertamento della rappresentativita' sindacale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2022-2024, e ha trasmesso le schede aggiornate contenenti gli esiti del ricalcolo effettuato;
Ritenuto di dover procedere, in attuazione della citata sentenza n. 1932/2024 del Tribunale di Roma, ad una nuova individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base dei nuovi dati associativi ricalcolati dal Ministero dell'interno, che applicano i criteri definiti con la citata sentenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1
Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo
e non dirigente

In attuazione di quanto statuito dalla sentenza n. 1932/2024 del Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro, la delegazione sindacale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo sindacale, per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, in quanto in possesso del requisito di rappresentativita' del cinque per cento espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato:
CO.NA.PO.;
FNS CISL;
UIL PA VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
CONFSAL VV.F.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2024

Il Ministro: Zangrillo