Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39
Testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei
crediti o per lo sconto in fattura

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 3-bis, il primo periodo e' soppresso e, al secondo periodo, la parola: «predetta» e' soppressa;))
((a-bis) al comma 3-ter, le parole: «secondo periodo del» sono soppresse;))
((b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:))
((«3-ter. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri»;))
c) il comma 3-quater e' ((abrogato)).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 ((del presente articolo)), continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, ((del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)), se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 ((del presente articolo)), continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 ((del presente articolo)) o sia stata presentata l'istanza per ((la concessione di contributi)).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori gia' effettuati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 (Misure urgenti in materia
di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo decreto-legge.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed
eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al
primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre
2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti
comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su
edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici
plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore
a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non
si applica se nel nucleo familiare del contribuente e'
presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati
dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34
del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e
la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo
riferimento alle aree classificate come zone sismiche di
categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera
si applicano anche alle spese per gli interventi gia'
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque
denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultino
approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
e che concorrano al risparmio del consumo energetico e
all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista
la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia'
iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non
siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei
servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di
entrata in vigore del presente decreto non risultino
versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori
o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti
per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
c) risulti presentata, con riguardo alle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera
d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la
richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori
edilizi.
3-bis. Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del
medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di
avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle
spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo
periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti
di detrazione, salvo il requisito della registrazione del
contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale
titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale
il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis,
lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data
certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo
comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal comma
3-bis, il requisito della non percezione di compensi o
indennita' di carica da parte dei membri del consiglio di
amministrazione delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla
lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto
nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio
di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.
3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma non si
applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi
1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto
2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni
di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per
gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il
Commissario straordinario del Governo per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli
Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di
competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di
spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone
il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di
cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi
disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni
sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-quater (abrogato).
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga
all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto
decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e' inserito il
seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi
2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi
1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies,
secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del
2013 sono abrogate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 (Misure urgenti in materia
di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):
«Art. 2 (Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo decreto-legge.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed
eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al
primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre
2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti
comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su
edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici
plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore
a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non
si applica se nel nucleo familiare del contribuente e'
presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati
dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34
del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e
la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo
riferimento alle aree classificate come zone sismiche di
categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera
si applicano anche alle spese per gli interventi gia'
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque
denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultino
approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
e che concorrano al risparmio del consumo energetico e
all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista
la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia'
iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non
siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei
servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di
entrata in vigore del presente decreto non risultino
versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori
o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti
per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
c) risulti presentata, con riguardo alle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera
d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la
richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori
edilizi.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e
d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia' costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis)
del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del
2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo
119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o,
se precedente, di sostenimento delle spese, e devono
permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di
fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo
il requisito della registrazione del contratto di comodato
d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile
oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo
del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede
espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla
data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione
di compensi o indennita' di carica da parte dei membri del
consiglio di amministrazione delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto
nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio
di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi effettuati in relazione a
immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui
all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
in relazione a immobili danneggiati dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21
settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei
territori della regione Marche.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga
all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto
decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e'
inserito il seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi
2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi
1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies,
secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del
2013 sono abrogate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro trenta mesi".
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
 
Art. 1 bis
((Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei
territori interessati dagli eventi sismici))


((1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamita', procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.))
((2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui e' presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.))
((3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.))
((4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del
decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, (testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.»
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
 
Art. 1 ter
((Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale
realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale))


((1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' rientranti nelle finalita' statutarie.))
((2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
((3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.))
((4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.))
((5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 119, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o
carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad
atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di
recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il
trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e
non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia
intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita'
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di
cui al presente articolo, presenti nella piattaforma
telematica disciplinata dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa
fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e
carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole
quote annuali del credito di cui al comma 3 e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37,
comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza
delle disposizioni del presente comma sono definite con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei
crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli
119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del
presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di
pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista
per tali crediti. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni
successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate
dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione
di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad
altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti
crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento
dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione
che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate
dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a
tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e'
effettuata contestualmente all'accettazione della cessione
prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma
e il contenuto e le modalita' di presentazione della
predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina
il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi e l'applicazione della sanzione
tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la
disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo
restando il divieto di acquisto di cui all'articolo
122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai
sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai
cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di
imposta e che siano in possesso della seguente
documentazione, relativa alle opere che hanno originato il
credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto
delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica
dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di
immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti
le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita'
delle relative spese, corredate di tutti gli allegati
previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
relative ricevute di presentazione e deposito presso i
competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di
edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del
rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6
agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, (testo unico delle imposte sui redditi) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1-bis.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1-bis.
 
Art. 2

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), ((del citato decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, e' consentita entro il 4 aprile 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
«Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1.
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e'
preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua
l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 121, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1-ter.
 
Art. 3
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese
agevolabili fiscalmente

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 ((del presente articolo)) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:))
a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 ((del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche)) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((n. 58 del 28 febbraio 2017)), le informazioni ((inerenti agli)) interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
4. Il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro ((sessanta giorni dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto.
5. L'omessa trasmissione dei dati ((di cui ai commi)) 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e' presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati ((di cui ai commi)) 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale):
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura
dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche
le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per
i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i
congelatori, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su
un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per
l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro
per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a
quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno
precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati
nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
considerato al netto delle spese sostenute nell'anno
precedente per le quali si e' fruito della detrazione. Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese
di cui al presente comma sono computate indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al
comma 1.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito
della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "Ecobonus
e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici", nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali.»
- Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 (Sisma Bonus - Linee
guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da
parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati) e' stato pubblicato nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 28 febbraio 2017.
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di utilizzabilita' dei crediti da bonus
edilizi e compensazioni di crediti fiscali

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione ((o per i quali sia intervenuta decadenza)) dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies e' sostituito dal seguente:
«49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del ((comma 2 del medesimo articolo 17)). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((Qualora non siano applicabili)) le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione ((del citato articolo 31)) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o
carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad
atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di
recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il
trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e
non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i
quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione,
l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti
nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7,
e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle
singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37,
comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza
delle disposizioni del presente comma sono definite con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la
disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo
restando il divieto di acquisto di cui all'articolo
122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai
sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai
cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di
imposta e che siano in possesso della seguente
documentazione, relativa alle opere che hanno originato il
credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto
delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica
dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di
immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti
le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita'
delle relative spese, corredate di tutti gli allegati
previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
relative ricevute di presentazione e deposito presso i
competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di
edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del
rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6
agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
Omissis.
49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che
abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati
agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme
vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai
sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per
i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in
essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta'
di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione
per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2
del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo
periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto
periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili
le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma
l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi
49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle
condizioni di cui al presente comma.
Omissis.»
 
Art. 4 bis
((Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni
fiscali in edilizia))


((1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non e' consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.))
((2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.))
((3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.))
((4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.))
((5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.))
((6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:))
((«3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».))
((7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Il testo dell'articolo 121, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un
credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella
spettante o in violazione delle modalita' di utilizzo
previste dalle leggi vigenti si applica, salva
l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari
al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.»
 
Art. 4 ter
((Attivita' di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione
agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34))


1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attivita' di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato nelle note
all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 121, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note
all'articolo 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 1 (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale). - 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con
l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le
modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia
delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi
residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta
funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono
avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni
l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento
fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore
dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale
in relazione ai diversi tributi.
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, ed in particolare
dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
2-ter.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare). - 1.
2.
3.
4.
5.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle
regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in
modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del
presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di
finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7.
8.
9.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita'
di gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni
altra informazione riguardante il possesso o la detenzione
degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso
un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le
modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca
dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a
soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa
essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o
di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi
minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato.»
 
Art. 5

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole «con facolta' di successiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «senza facolta' di successiva cessione»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 10 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Proroga degli incentivi per la cessione di
crediti e ACE innovativa 2021). - 1. All'articolo 44-bis
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";
b) al comma 1, dopo le parole "2 miliardi di euro"
sono aggiunte le seguenti parole "per ciascuno degli anni
2020 e 2021".
2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di
cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al 15 per cento.
Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano
a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini
del presente comma la variazione in aumento del capitale
proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di
euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto
risultante dal bilancio.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento
nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante
applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui
al medesimo comma 2, puo' essere alternativamente fruita
tramite riconoscimento di un credito d'imposta da
calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra
individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2020. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato, previa
comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai
sensi del comma 7, secondo le modalita' stabilite al comma
6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento
del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno
successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in
tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la
differenza tra la variazione in aumento del capitale
proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta
precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il
credito d'imposta e' restituito in proporzione a tale
minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in
aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a
quella del periodo precedente, il credito d'imposta e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale
proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in
corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta e'
restituito in proporzione alla differenza tra la variazione
in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta
restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della
determinazione della variazione in aumento di cui ai
periodi precedenti non si tiene conto del limite del
patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3,
qualora la variazione in aumento del capitale proprio del
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente
alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito
complessivo ai fini dell'imposta sui redditi e' aumentato
di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra
la variazione in aumento del capitale proprio esistente
alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella
esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso.
Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del
capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del
periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito
complessivo ai fini dell'imposta sui redditi e' aumentato
di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra
la variazione in aumento del capitale proprio esistente
alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta
in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito
complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel
periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione
della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti
non si tiene conto del limite del patrimonio netto
risultante dal bilancio.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non e'
produttivo di interessi. Puo' essere utilizzato, senza
limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure
puo' essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito
d'imposta puo' essere ceduto, senza facolta' di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ed e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' previste per il
soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto. In presenza di concorso nella violazione, oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero
del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la
responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle
cessioni di cui al terzo periodo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non
concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione nonche' le modalita' attuative per la
cessione del credito.
8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 le parole "e deliberate dall'assemblea dei
soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2021," sono sostituite dalle
seguenti: "qualora il progetto sia stato approvato
dall'organo amministrativo competente delle societa'
partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o
l'operazione sia stata deliberata dall'organo
amministrativo competente della conferente, in caso di
conferimenti, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,".
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo
valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28
milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per
l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57
milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per
l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per
l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58
milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per
l'anno 2032 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.»
 
Art. 6
Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in
beni strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione
di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti ((che intendono))) effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del ((presente decreto)), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti e' effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del ((presente decreto)). Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilita' dei crediti maturati e non ancora fruiti e' subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
((3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al comma 2, primo periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025»;))
((b) al comma 10:))
((1) al secondo periodo, la parola: «quotidianamente» e' sostituita dalla seguente: «mensilmente»;))
((2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Tra le comunicazioni periodiche e' ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che da' diritto alla maturazione del credito e' il 31 dicembre 2025»;))
((c) al comma 16, dopo le parole: «sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «in assenza dei relativi presupposti».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da
1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n.178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti
in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota
di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro
e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi
nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione ecologica individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi
ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020
e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari
a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le
spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei
beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con
risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.
1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti
aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30
giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1
milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese
per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti
aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1
milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese
per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 200, 201,
202, 203, 203-quinquies e 203-sexies della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«200. Sono considerate attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di
ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e
ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di
contratti di ricerca extra muros stipulati con universita'
e istituti di ricerca nonche' con start-up innovative, di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le
spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto
da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti
internamente dall'impresa anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento
dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita',
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
bene materiale o immateriale o un servizio o un processo
che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti
nei diversi settori produttivi. Non sono considerate
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento
della qualita' dei prodotti e in generale le attivita'
volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli
simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per
elementi estetici o secondari, le attivita' per
l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche
richieste di un cliente nonche' le attivita' per il
controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la
corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto
dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale
di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte
internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
in tali operazioni. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di
ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso
un'universita' italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori
di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150
per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di innovazione tecnologica anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di innovazione
tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano
stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo
gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse
regole applicabili nel caso di attivita' di innovazione
tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta,
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate
alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i
contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita' innovative
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e
ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei
settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della
ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi
prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i
criteri per la corretta applicazione del presente comma
anche in relazione alle medesime attivita' svolte in
settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della
determinazione della base di calcolo del credito d'imposta
per le attivita' di design e ideazione estetica, si
considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali
di effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
presso le strutture produttive dell'impresa nello
svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri
titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nelle attivita' di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
e realizzazione dei campionari, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione
estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili
al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi
professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti
siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le
stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso
in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati
in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel
territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
delle altre attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e
ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel
limite massimo pari al 30 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i
contratti di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste
dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in
misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili,
nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di
innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito
d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso
di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi. Per le attivita' di design e ideazione
estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione
ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal
comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura
pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,
nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei
massimali indicati e a condizione della separazione
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello
stesso periodo d'imposta.»
«203-quinquies. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito
d'imposta e' riconosciuto, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura
pari al 10 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,
nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei
massimali indicati e a condizione della separazione
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello
stesso periodo d'imposta.
203-sexies. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito
d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso
di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a
condizione della separazione analitica dei progetti e delle
spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di
attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per
piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante
ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Transizione 5.0). - 1. Al fine di sostenere
il processo di transizione digitale ed energetica delle
imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione
all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 -
REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito
di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione
dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta
alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni
materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio
d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo,
rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal
progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi,
le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli
impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la
visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di
efficienza energetica, attraverso la raccolta e
l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla
sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i
software relativi alla gestione di impresa se acquistati
unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di
cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle
misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre
agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati
all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse,
compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia
prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e
all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono
considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con
moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i
moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a
formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del
registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con
moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita
attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
12;
b) le spese per la formazione del personale
previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite
del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di
cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in
ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione
che le attivita' formative siano erogate da soggetti
esterni individuati con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le
modalita' ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non
sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai
combustibili fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio
di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni
di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di
rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga
generata un'elevata dose di sostanze inquinanti
classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine
potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi'
esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5
per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli
investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di
cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e
connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per
servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota
di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente
aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione
dei consumi energetici dei processi interessati
dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione
dei consumi energetici dei processi interessati
dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,
riproporzionata su base annuale, e' calcolata con
riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio
precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto
delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico
conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi
annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato
secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese
presentano, in via telematica, sulla base di un modello
standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi
Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma
11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente
la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette mensilmente, con modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in
Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto
di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei
progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di
spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del
credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche
relative all'avanzamento dell'investimento ammesso
all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto
di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche e'
ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli
ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che
per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da
trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del
credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta
fermo che il termine ultimo di conclusione
dell'investimento che da' diritto alla maturazione del
credito e' il 31 dicembre 2025. In base a tali
comunicazioni e' determinato l'importo del credito
d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello
prenotato. L'impresa comunica il completamento
dell'investimento e tale comunicazione deve essere
corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui
al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente
comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di
apposite certificazioni rilasciate da un valutatore
indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con
il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del
progetto di investimento e al completamento degli
investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici
conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al
comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli
investimenti conformemente a quanto previsto dalla
certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono
individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza,
imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra
i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono
compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE)
certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza
sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio
delle certificazioni di cui al comma 11, alinea,
verificando la correttezza formale delle certificazioni
rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di
controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del
loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto
e ai relativi provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese
sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di
cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi
cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE
all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo
periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025,
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non
ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti
ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai
sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione anche se
appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle
ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
completamento degli investimenti, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base
di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta
eventualmente gia' utilizzato in compensazione e'
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette
ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui
al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per
le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista
dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore
documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella
necessaria alla verifica della prevista riduzione dei
consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini
concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei
presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione
del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di
cui al primo periodo nonche' delle verifiche documentali e
in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo
nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche
parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi
presupposti, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle
Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le
ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i
conseguenti atti di recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari
avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini
di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare
la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione
dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese
sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio
energetico conseguito, anche in relazione allo scenario
controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli
ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in
euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui
al comma 5
c) alle procedure di fruizione del credito
d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero del
beneficio atte a garantire il rispetto della normativa
nazionale ed europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e
professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di
quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture
assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di
carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle
specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di
cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il
monitoraggio in ordine al concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' con
il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di
cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla
cumulabilita' del credito di imposta di cui al presente
articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una
piattaforma informatica finalizzata a consentire
l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento
della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei
limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e'
altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio
e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla
gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in
modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di
finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori
maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia
tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a
consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla
titolarita' del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione
delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post
di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori,
eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17
relative alla rendicontazione dell'investimento e al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle
verifiche della documentazione allegata dagli istanti,
nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Ministero delle
imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate,
con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei
limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del
presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e
415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a
3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a
euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla
nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0"
finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".»
 
Art. 7

Disposizioni urgenti in materia fiscale

1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
3. ((Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano)), prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.
4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla ((pandemia di COVID-19)), all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente
«1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato ((invio dei dati)) e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
6. All'articolo 3, comma 12-undecies, del ((decreto-legge 30 dicembre)) 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».
7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarita' od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarita' od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della ((rata successiva comporta)) la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
((7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».))
((7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «entro la scadenza del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la scadenza del 30 settembre 2024».))
((7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilita', da un contraddittorio informato ed
effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai
sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio,
l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con
modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema
di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non
inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali
controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e'
adottato prima della scadenza del termine di cui al primo
periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a
quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine
di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale
ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine di esercizio
del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio
tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e'
motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione
ritiene di non accogliere.»
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali):
«Art. 35 (Proroga dei termini in materia di
registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro
nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione
IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonche' in
materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di
durata in carica della Commissione tecnica del Fondo
indennizzo risparmiatori). - 1. Con riferimento agli aiuti
non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo
10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115,
in scadenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre
2023;
b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono
prorogati al 31 marzo 2024;
b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono
prorogati al 31 marzo 2024;
b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono
prorogati al 30 settembre 2024.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla
registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato,
nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti
ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,
recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19", e successive modificazioni.
3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023".
4. Il termine per la presentazione della
dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e'
prorogato al 30 giugno 2023.
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "30 giugno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2022".
5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i
procedimenti concernenti le istanze di indennizzo
presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 luglio 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-ter.La sanzione prevista al comma 1 si applica agli
operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al
primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o
errato invio dei dati e non si applica l'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano
coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o
ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma
12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 12-decies
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi
da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano, per quanto non diversamente previsto dal
presente comma, anche alle violazioni riguardanti le
dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il
versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente,
entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il
30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
presente comma si perfeziona con il versamento di quanto
dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma
175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano
validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
non si da' luogo a rimborso.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 174 a
178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 173. Omissis
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un
credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella
spettante o in violazione delle modalita' di utilizzo
previste dalle leggi vigenti si applica, salva
l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari
al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui
le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione
di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati
esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative
a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al
periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei
predetti accordi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1. - 8. Omissis
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 31 ottobre 2024, specificando il periodo o
i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di
riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca
e sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 30
novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
luglio 2024";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di
comunicazione per la richiesta di applicazione della
procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del
direttore dell'Agenzia delle entrate.";
b) al comma 10:
1) le parole: "entro il 16 dicembre 2023",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 16 dicembre 2024";
2) al secondo periodo, le parole: "entro il 16
dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre
2026";
3) al terzo periodo, le parole "a decorrere dal
17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 17 dicembre 2024";
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre
2024";
d) al comma 12, dopo le parole: "al comma 10" e'
inserito il seguente periodo: "In deroga all'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di
decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di
ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un
anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma
7, utilizzati negli anni 2016 e 2017".
1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che
hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla
procedura di riversamento del credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno
ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o
della prima rata possono revocare integralmente la
richiesta entro la scadenza del 30 settembre 2024, secondo
le modalita' definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presento decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma
l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5,
comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente
articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a
10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
si provvede ai sensi dell'articolo 23.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma
5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi):
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 5-quater. Omissis
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro
il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in
cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione
degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per
la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.
Omissis.»
 
Art. 7 bis
((Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della
legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del
contraddittorio preventivo))


((1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.))
((2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 7.
 
Art. 8

Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-quater, e' inserito il seguente:
«2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione ((del riversamento)) diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo' procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma)) si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla ((legge)) 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ((sono incrementate rispettivamente)) di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro ((per ciascuno degli anni 2023 e 2024)), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del ((bilancio dello Stato le somme)) accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di
favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti
ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in
coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale;
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali;
f-quater) il Ministero della salute, al fine della
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e
sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie
ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
f-sexies) il Consiglio superiore della
magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura ordinaria;
f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali
indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura tributaria si avvale
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 9 (Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale). - 1. E'
assicurato il riversamento diretto alle regioni, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009,
in relazione ai principi di territorialita' di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge
n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione
ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.»
- Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 maggio 2011, n. 109.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 818, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 817. Omissis
818. In caso di controversie, definite con sentenza
passata in giudicato ovvero con transazione, relative
all'accertamento del diritto di una regione al riversamento
diretto del gettito derivante dall'attivita' di recupero
fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle
addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di
cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata
a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti
mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul
proprio bilancio.
Omissis.»
- La legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per
la riforma fiscale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 2023, n. 189.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.»
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale):
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.»
 
Art. 9
Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi
meteorologici e per grandi eventi

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilita' speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e l'operativita' delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di citta' metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la ((Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM))), che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti ((dall'attuazione del comma 3)), pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 ((e a euro 3.900.000 annui)) a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ((per far fronte ad esigenze)) indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica ((per l'anno 2025)), per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali e' prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, ((del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo)) 25 luglio1998, n. 286, l'entita' del contributo di cui al suddetto comma e' fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
((7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (Disposizioni urgenti
in materia di proroga di termini normativi e versamenti
fiscali):
«Art. 7 (Misure urgenti in materia di anticipo dei
termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto
forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale). - 1.
All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
2023";
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
2023".
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
2023";
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
2023".
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero
emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa
autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette
finalita' sono destinate, per l'anno 2023, al
rifinanziamento di interventi in favore delle imprese,
anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo
20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio
2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno
interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L'integrazione di risorse di cui al presente comma puo'
avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.
3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le
parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024".»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2 a 5,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - Omissis
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche
in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta
dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal
caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia
elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre
dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura
pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di
cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n. 56 (Misure urgenti a sostegno
delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali):
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale nonche' garanzia su
crediti concessi alle imprese agricole e di pesca). - 1.
Nelle more della definizione di misure pluriennali di
sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e
gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le
disposizioni del presente articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo
trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta e'
riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia
elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e
dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno
2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei
combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la
produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al
secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico
nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura
pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di
cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi
straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai
commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si
rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel
primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso
venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio
cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale
sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della
componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta
spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce
il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni
applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del
venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 16 novembre 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti
di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le
imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono
usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 16 novembre 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta
rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino
al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel
limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi
dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti
abilitati alla concessione del credito, in favore di micro,
piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio
del rimborso del capitale non prima di dodici mesi
dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.
L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede
nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di
tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie
stesse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 437, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«1. - 436. Omissis
437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di
cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata
massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale
dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442
del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello
Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai
sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, del citato
decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del
rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 762, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 761. Omissis.
762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo
Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata
ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle
finanze, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni
previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo
Ministero. A tale fine e' autorizzata l'apertura di un
apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato
alla CONSAP Spa.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 30, 34-bis e
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche', se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma
1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non
apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1. - 556. Omissis
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti
locali" sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali".
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui
validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del
medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita'
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia
dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita'
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi
speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche
nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a
seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro
ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori
figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
inferiore a euro 2.000 annui.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari
di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. Il
contributo non e' in ogni caso inferiore a euro 700 annui
nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei
casi di cui al comma 4, lettera b).
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma
4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico.
6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3
e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.»
 
Art. 9 bis

((Disposizioni finanziarie))

((1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attivita' di manutenzione ordinaria poste in essere dalla societa' Ferrovie dello Stato italiane Spa e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.))
((2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.))
((3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.))
((4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.))
((5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.))
((6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.))
((7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2026»;))
((b) al comma 676, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2025».))
((8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:))
((«3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione e' ridotta al 30 per cento».))
((9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.))
((10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:))
((a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;))
((b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;))
((c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;))
((d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;))
((e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021;))
((f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;))
((g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;))
((h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:))
((1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;))
((2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 254.022 euro;))
((3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;))
((4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;))
((5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;))
((6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;))
((7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;))
((8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;))
((9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;))
((10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;))
((11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;))
((12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;))
((13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;))
((14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;))
((15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;))
((i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;))
((l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;))
((m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.))
((11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«1. - 85. Omissis
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 8
luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti
previsti dalla presente legge e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale
per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.»
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in
materia di fiscalita' internazionale) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652 e 676
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«1. - 651. Omissis
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2026.
653. - 675. Omissis
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2025.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(testo unico delle imposte sui redditi) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16-bis. (Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella
misura del 50 per cento, anche per interventi di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente
articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033,
escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di
detrazione e' ridotta al 30 per cento.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la
detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte
nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 394 e 473,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 393. Omissis
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria
adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete
centrale (Core Network) della Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro
per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro
per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono
immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
395. - 472. Omissis
473. Per la realizzazione del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un apposito fondo da trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro
per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60
milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle
regioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del testo unico
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige):
«Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103
le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,
relative al cambiamento del Presidente del Consiglio
regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano,
possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato
su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della
regione o della provincia di Bolzano.»
- Si riporta il testo degli articoli 74 e 148, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«Art. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire,
quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori
di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2.
3. In fase di prima attuazione, la quota di
trattamento di fine rapporto che i dipendenti gia' occupati
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo
dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai
fondi pensione, non puo' superare il 2 per cento della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta
quota del trattamento di fine rapporto e' definita dalle
parti istitutive con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per il personale degli enti, il cui ordinamento del
personale rientri nella competenza propria o delegata della
regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la
corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da
parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa
ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento
di fine servizio comunque denominato in favore dei
competenti enti previdenziali ai sensi della normativa
statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e
successive modificazioni, e' considerata ente di
appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai
sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma,
garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica".
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal
seguente:
"7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attivita', ovvero quando, per i fondi
di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base
associativa minima prevista dal fondo stesso";
b) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "I componenti dei primi organi
collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per
la successiva individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita'
e criteri definiti dalle fonti costitutive";
c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo
le parole: "i competenti organismi di amministrazione dei
fondi" sono inserite le seguenti: "individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo".»
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1. - 1071. Omissis
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 94. Omissis
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 19, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. - 18-sexies. Omissis
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 13. Omissis
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
 
Art. 9 ter

((Clausola di salvaguardia))

1. ((Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.