Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 14 maggio 2024, n. 66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
 
ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone, di seguito denominati singolarmente «Parte» e unitamente le «Parti»;
Considerando che le industrie cinematografiche della Repubblica Italiana e del Giappone trarranno reciprocamente beneficio da una piu' stretta cooperazione nella produzione cinematografica;
Intendendo sviluppare e ampliare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della produzione cinematografica;
Desiderosi di potenziare e facilitare la coproduzione cinematografica a favore delle industrie cinematografiche dei due Paesi e lo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;
Certi che tali scambi contribuiranno al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalita'

Le finalita' del presente Accordo volgono a migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica tra i due Paesi.
 
AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF JAPAN

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

Norme di Procedura
A. Autorita' competenti
Le autorita' competenti per l'attuazione dell'Accordo in materia di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (di seguito «l'Accordo») sono le seguenti:
per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
per il Giappone: il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria che designera' l'autorita' di gestione giapponese, informandone l'autorita' italiana competente. B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche
Le autorita' competenti assicurano, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che le norme definite nel presente Allegato si applichino alle coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo.
Le istanze volte all'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorita' competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, per quanto possibile contestualmente.
Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui all'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorita' competenti corredate da ogni documentazione giustificativa.
I progetti che soddisfano i requisiti di coproduzione cinematografica riceveranno per iscritto dalle autorita' competenti l'approvazione in conformita' all'Articolo 5 dell'Accordo.
L'istanza corredata da documenti deve comprendere le seguenti voci:
1. la sceneggiatura completa del film;
2. un documento comprovante che i diritti d'autore per la produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese;
3. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle autorita' competenti, che deve comunque includere:
(i) il titolo della coproduzione cinematografica;
(ii) il nome dei produttori;
(iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
(iv) il nome del regista (e' ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessita');
(v) il budget, compreso il piano finanziario;
(vi) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;
(vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici ai sensi dell'Accordo non vincoli le autorita' competenti di una delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica;
(viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese;
(ix) una clausola inerente le misure da seguire nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
(x) una clausola che impegni il coproduttore con apporto finanziario maggiore a stipulare una polizza di assicurazione che copra almeno «tutti i rischi di produzione» e «tutti i rischi sul materiale originale di produzione»;
(xi) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
(xii) una clausola che stabilisca che i coproduttori detengano congiuntamente il diritto d'autore della coproduzione cinematografica e che ciascun coproduttore ottenga i crediti di produzione nella sequenza dei titoli della coproduzione cinematografica.
Inoltre, il contratto tra i coproduttori:
(a) stabilira' che venga realizzato un numero sufficiente di copie del materiale finale utilizzato nella produzione per tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore sara' titolare di una copia del materiale di riproduzione protetto e avra' diritto di utilizzarlo per disporne per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore avra' accesso al materiale di produzione originale secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai coproduttori che includeranno almeno una clausola secondo la quale ciascun coproduttore e' comproprietario degli elementi tangibili della coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali siano protetti da copyright e che qualsiasi sfruttamento possa essere gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori;
(b) decretera' la responsabilita' finanziaria di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:
(i) nella preparazione di un progetto a cui e stata rifiutata l'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo da parte delle autorita' competenti;
(ii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica che ha ricevuto tale approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa le condizioni di tale approvazione; o
(iii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica approvata, l'autorizzazione per la proiezione in pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori;
(c) stabilira' gli accordi relativi alla condivisione tra i coproduttori dei proventi derivanti dallo sfruttamento della coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati di esportazione. La ripartizione dei ricavi dovrebbe, in linea di massima, essere proporzionale al contributo totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione delle due;
(d) precisera' le date entro le quali devono essere perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione della coproduzione cinematografica;
4. il contratto di distribuzione, se gia' stipulato;
5. l'elenco del personale creativo, tecnico e artistico con l'indicazione della cittadinanza ed il ruolo e, nel caso degli interpreti, le parti che devono impersonare;
6. il piano di lavorazione;
7. il budget dettagliato, specificando le spese che ogni produttore dovra' sostenere in ogni Paese;
8. la sinossi.
Le autorita' competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonche' informazioni ritenute necessarie.
Possono essere apportate modifiche al contratto originario. Eventuali modifiche significative devono essere sottoposte ad approvazione dalle autorita' competenti prima che la coproduzione cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore e' consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti soddisfacenti dalle autorita' competenti.
Le autorita' competenti si terranno reciprocamente informate delle proprie decisioni in merito all'approvazione disciplinata dall'Accordo. C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche
Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere un credito separato che indichi che si tratti di una «coproduzione cinematografica italo-giapponese» o di una «coproduzione cinematografica giapponese-italiana» o, se opportuno, un credito che rispecchi la partecipazione della Repubblica Italiana, del Giappone e di Paesi terzi.
 

ANNEX
Rules of Procedure

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
(a) con il termine «coproduttore» s'intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente cosi' come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica;
(b) con il termine «coproduzione cinematografica» s'intende un film realizzato da uno o piu' coproduttori italiani e da uno o piu' coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l'Articolo 9;
(c) con il termine «film» s'intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle sale cinematografiche;
(d) con il termine «autorita' competente» si intende l'autorita' di una Parte responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente Accordo.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Articolo 3

Autorita' competenti

Le autorita' competenti sono definite nell'Allegato al presente Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha necessita' di designare un'altra autorita' come propria autorita' competente, la citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

Riconoscimento quale opera nazionale
e godimento dei benefici

1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e' assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella Repubblica Italiana e in Giappone rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un'eccezione a tale disposizione puo' essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.
 
Articolo 5

Approvazione di una coproduzione cinematografica

1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorita' competenti inerente la coproduzione cinematografica.
2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorita' competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano e' tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita' competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese e' tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita' competente del Giappone.
4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorita' competenti si consultano al fine di assicurare la conformita' della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorita' competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorita' competente la propria valutazione sulla fattibilita' della coproduzione cinematografica.
5. Le autorita' competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalita' del presente Accordo.
6. Le autorita' competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformita' alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonche' ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo.
7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.
 
Articolo 6

Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione puo' essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.
2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti, se tale luogo e' necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.
 
Articolo 7

Partecipazione

1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonche' altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:
(a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
(i) cittadini della Repubblica Italiana;
(ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
(iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;
(b) per quanto concerne il Giappone:
(i) cittadini del Giappone;
(ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.
2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonche' di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo puo' essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.
 
Articolo 8

Apporti dei coproduttori

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di rutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorita' competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi «in natura», inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio.
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorita' competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di rutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il coproduttore del Giappone sia composto da due o piu' imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
 
Articolo 9

Coproduzioni cinematografiche multilaterali

1. Le autorita' competenti considerano favorevolmente la possibilita' di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.
2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi.
3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o piu' imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
 
Articolo 10

Importazione di attrezzature

In conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, le Parti agevolano l'importazione temporanea delle attrezzature cinematografiche necessarie per la realizzazione e la commercializzazione delle coproduzioni cinematografiche.
 
Articolo 11

Materiali cinematografici e lingue

1. Ciascun coproduttore sara' proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso. Il laboratorio dovra' essere ubicato nella Repubblica Italiana o in Giappone. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo puo' essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.
2. Il master originale dovra' essere realizzato nella Repubblica Italiana, in Giappone o in entrambi e dovra' avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sara' effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione giapponese sara' realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali disposizioni puo' essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.
 
Articolo 12

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorita' di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.
 
Articolo 13

Commissione Mista

l. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonche' da personale appartenente all'autorita' di gestione.
2. La Commissione Mista puo' essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorita' competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorita' competenti riscontrino difficolta' significative nell'attuazione del presente Accordo.
3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche. Se l'equilibrio e' ritenuto inadeguato, la Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorita' competenti.
 
Articolo 14

Status dell'Allegato

1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.
2. Le autorita' competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato puo' essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.
 
Articolo 15

Attuazione

1. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'attuazione del presente Accordo e' subordinata alla disponibilita' di fondi adeguati.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da altri accordi internazionali.
 
Articolo 16

Titoli

I titoli degli Articoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodita' di riferimento e sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'Accordo stesso.
 
Articolo 17

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo e' risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori e' disciplinata dal paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.
 
Articolo 18

Entrata in vigore, durata, modifiche

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed e' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano gia' ottenuto l'approvazione definitiva da parte delle autorita' competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni cinematografiche.
4. Il presente Accordo puo' essere modificato di' comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente Articolo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tokyo il ventotto giugno dell'anno 2023 in duplice esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. ln caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico