Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 maggio 2024, n. 65 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. |
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ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (di seguito denominati le «Parti»); Considerando che entrambi sono parti della Convenzione per la Protezione e la Promozione delle Diversita' delle Espressioni Culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005; Ricordando che entrambi sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017; Intenzionati a consolidare ulteriormente la reciproca cooperazione cinematografica; Consapevoli che la cooperazione cinematografica contribuisca allo sviluppo delle relazioni culturali tra Italia e Serbia; Convenendo sulla necessita' di aggiornare il quadro regolamentare della cooperazione cinematografica e tenendo conto della normativa sull'industria cinematografica applicabile nei rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito: a) «Coproduzione»: opera cinematografica o audiovisiva di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, indipendentemente dal genere (fiction, animazione, documentario), in conformita' con le leggi e i regolamenti di ciascuna delle Parti; b) «Coproduttore»: impresa di produzione cinematografica o audiovisiva, cosi' come viene definita dalla legislazione e regolamentazione nazionale di ciascuna delle Parti; c) «Autorita' competente»: le Autorita' responsabili dell'applicazione del presente Accordo che sono: per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo; per il Governo della Repubblica di Serbia: il Ministero della Cultura ed il Centro Cinematografico della Serbia. |
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AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato
NORME DI PROCEDURA
Le istanze di ammissione ai benefici delle coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere presentate ad entrambe le Autorita' competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente. Le domande devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua serba per la Repubblica di Serbia: 1. la sceneggiatura del film; 2. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquisita o in mancanza, un'opzione valida; 3. una copia del contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti che deve specificare: a) il titolo dell'opera, almeno provvisorio; b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; c) il nome del regista (e' opportuna una clausola di salvaguardia per la sua sostituzione); d) il budget dell'opera; e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; f) la ripartizione dei proventi e dei mercati; g) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera, in proporzione ai propri rispettivi apporti; h) una clausola che stabilisca le condizioni degli accordi finanziari tra i coproduttori: nel caso in cui le Autorita' competenti dell'una o dell'altra Parte non approvino l'istanza una volta esaminato l'incartamento completo; nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte; i) una clausola che stabilisca le misure da adottare se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione; j) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a «tutti i rischi di produzione» ed a «tutti i rischi per il materiale originale di produzione»; k) una clausola che stabilisca la procedura da adottare per la risoluzione di ogni controversia tra coproduttori che non possa essere risolta in via amichevole; l) la data approssimativa dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione. 4. il piano finanziario; 5. l'elenco del personale artistico e tecnico con l'indicazione delle nazionalita' e degli incarichi e, relativamente agli attori, i ruoli a loro assegnati; 6. il piano di lavorazione; 7. la sinossi; 8. il contratto di distribuzione, se gia' stipulato. Le Autorita' competenti di entrambe le Parti possono richiedere, ad integrazione, ulteriori documenti e precisazioni necessari. Al contratto di coproduzione originale depositato possono essere apportate modifiche contrattuali, previa approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti prima che la coproduzione venga ultimata. La sostituzione di un coproduttore puo' essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti. Le Autorita' competenti devono reciprocamente informarsi delle proprie decisioni, allegando una copia della documentazione. Di norma, l'Autorita' competente del coproduttore maggioritario e' la prima ad informare la decisione assunta. |
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ANNEX RULES OF PROCEDURE
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso. |
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Articolo 2
Benefici
1. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo sono ritenute «opere nazionali» in conformita' alla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. 2. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. Le Autorita' competenti delle Parti si comunicheranno l'elenco completo di tali benefici. 3. I suddetti benefici sono concessi a ciascun coproduttore unicamente dal proprio Paese. 4. I suddetti benefici saranno concessi solo al progetto di una coproduzione presentato da coproduttori con buona capacita' tecnica e finanziaria e significativa esperienza professionale. |
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Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Articolo 3
Approvazione dell'Istanza
1. Alle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo, le Autorita' competenti delle Parti riconoscono lo status di coproduzione purche' i coproduttori non siano legati da comune gestione o controllo. 2. Le Autorita' competenti delle Parti si scambiano ogni utile informazione in merito all'accettazione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle istanze per il riconoscimento della coproduzione. 3. Prima di respingere un'istanza volta al riconoscimento della coproduzione, le Autorita' competenti delle Parti devono consultarsi. |
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Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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Articolo 4
Allegato
Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono osservare le procedure previste dalle Parti e soddisfare le condizioni fissate nell'Allegato al presente Accordo che ne costituisce parte integrante. |
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Articolo 5
Partecipazione e riprese
1. I componenti del personale artistico e tecnico che partecipano alla coproduzione devono essere cittadini delle Parti o, relativamente alla Repubblica Italiana, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. I soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia possono partecipare, nel rispetto della normativa ivi vigente. 2. Qualora la coproduzione lo richieda, in casi eccezionali, le Autorita' competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo la partecipazione di personale artistico e tecnico che non rientri nelle condizioni previste al comma 1. 3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate nel territorio dei paesi coproduttori. 4. In casi eccezionali, se la sceneggiatura lo richiede, le Autorita' competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo le riprese in un ambiente naturale o in un interno dal vero nel territorio di un altro Paese. |
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Articolo 6
Apporti finanziari
1. Gli apporti finanziari dei coproduttori di entrambe le Parti possono coprire i costi totali di ciascuna coproduzione da una quota minima del 20% (venti per cento) ad una massima dell'80% (ottanta per cento). Gli apporti finanziari devono comprendere un'effettiva partecipazione tecnica, creativa e artistica proporzionale alla partecipazione finanziaria. 2. Le Autorita' competenti possono, in via eccezionale e di comune accordo, approvare la riduzione della quota minima di partecipazione finanziaria al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore serbo sia costituito da due o piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione. |
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Articolo 7
Pellicole originali e lingue
1. Le coproduzioni devono essere realizzate e doppiate o sottotitolate per essere distribuite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia. La maggior parte del lavoro sara' svolto solitamente nel paese del coproduttore che fornisce il maggior apporto finanziario ma le Autorita' competenti possono concordare altre modalita'. 2. Ciascun coproduttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che viene depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorita' competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese. 3. Ciascuna «coproduzione» deve avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano ed in serbo. La versione italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana, mentre la versione serba deve essere realizzata nella Repubblica di Serbia. |
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Articolo 8
Agevolazioni
Le Parti agevolano l'importazione e l'esportazione del materiale necessario per la realizzazione delle opere coprodotte. Ciascuna Parte, all'interno del proprio territorio, agevola la circolazione e la permanenza del personale artistico e tecnico impegnato nelle coproduzioni. |
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Articolo 9
Identificazione delle coproduzioni
I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni ed il materiale promozionale delle opere coprodotte devono identificare che si tratti di una coproduzione italo-serba o serbo-italiana. |
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Articolo 10
Distribuzione dei proventi
La distribuzione dei proventi derivanti dalle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo deve essere proporzionale agli apporti finanziari di ciascun produttore. |
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Articolo 11
Coproduzioni multilaterali
l. Le Autorita' competenti delle Parti possono approvare, di comune accordo, la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia e di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva. 2. L'apporto finanziario dei coproduttori non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non puo' superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione. |
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Articolo 12
Commissione Mista
1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da un pari numero di rappresentanti delle Autorita' competenti nonche' da esperti. 2. La Commissione Mista si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia o in un altro Paese scelto congiuntamente dalle Autorita' competenti. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorita' competenti, in particolare nel caso di modifiche significative intervenute nella normativa nazionale dell'una o dell'altra Parte in materia cinematografica o dell'audiovisivo o qualora le Parti incontrino difficolta' rilevanti ad applicare il presente Accordo. 3. La Commissione Mista valuta l'esistenza di un equilibrio complessivo tra il numero delle coproduzioni, dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico-artistiche. 4. Qualora la Commissione Mista accerti degli squilibri, determina le misure necessarie al fine di ristabilire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorita' competenti. |
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Articolo 13
Esportazione delle coproduzioni
1. Nel caso in cui una coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo venga esportata in un altro Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche o audiovisive, la coproduzione e' normalmente esportata dal Paese con quota maggioritaria di partecipazione. 2. In caso di coproduzioni con partecipazione paritaria, la coproduzione e' esportata dal Paese che offre condizioni migliori. 3. Nel caso non sia possibile stabilire quale Parte offra condizioni migliori, la coproduzione dovra' essere esportata dal Paese di cui il regista e' cittadino o residente. |
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Articolo 14
Festival Internazionali
1. Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono solitamente presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario. 2. Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista e' cittadino. |
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Articolo 15
Controversie
1. Eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Accordo vengono risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti. 2. Eventuali controversie tra coproduttori sono disciplinate dal punto 3.k delle Norme di Procedura fissate nell'Allegato al presente Accordo. |
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Articolo 16
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne previste a tal fine. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformita' al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta. 3. Il presente Accordo e' valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere. 4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo. 5. Il presente Accordo trova applicazione in conformita' alle legislazioni italiana e serba, nonche' al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea. 6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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