IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Delibera:
La modifica del regolamento di amministrazione e contabilita' del Consiglio superiore della magistratura (RAC), con l'introduzione dell'art. 25-ter, secondo il testo che segue:
Capo Terzo Norme diverse (Omissis) Art. 25-ter (Contratti di collaborazione e indennita' dei professori, ricercatori universitari e avvocati dell'Ufficio studi). - 1. Gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione, i professori e i ricercatori universitari in materie giuridiche assegnati all'ufficio studi ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa. 2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. 3. Qualora gli avvocati, i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. 4. Agli avvocati, professori e ricercatori di cui al comma 1, fermo quanto previsto dal comma 3, e' corrisposta un'indennita' mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonche' delle spese sostenute dai non residenti a Roma. I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono determinati con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. Roma, 8 maggio 2024
Il Vice Presidente: Pinelli |