Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 4 aprile 2024
Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione del sub-commissario. (Ordinanza speciale n. 75).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;
Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;
Considerato che il Comune di Arquata del Tronto, in Provincia di Ascoli Piceno, e' stato uno dei territori maggiormente colpiti e lesionati dallo sciame sismico e dalle forti scosse registratesi a partire dall'agosto 2016 che hanno investito il centro Italia;
Considerato che il borgo di Arquata del Tronto si ergeva su un promontorio roccioso di forma approssimativamente ellittica in direzione nord-sud, con una propaggine in direzione ovest, verso la rocca; la costruzione degli edifici che lo costituivano aveva richiesto la realizzazione di estese opere di sostegno, talora prossime al nucleo roccioso, talora contenenti parti piu' o meno ampie di materiale incoerente.
Considerato, altresi', che l'evento sismico che ha danneggiato in modo irreparabile la maggior parte degli edifici del borgo ha anche causato il collasso di tutte le opere di sostegno, con l'unica eccezione degli archi che reggono la strada di accesso, in quanto contigui alla roccia e quindi costituenti piu' un'opera di sostegno di carichi verticali che orizzontali; e che, pertanto, il crollo degli edifici e' da attribuirsi non solo alla cattiva qualita' del costruito, ma anche e soprattutto alla perdita della capacita' fondazionale;
Verificate tali ragioni si e' riteso includere gli interventi per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto in un programma unitario che fosse in grado di armonizzare la ricostruzione pubblica con quella privata;
Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto» (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021), che - in coerenza con i contenuti del Programma straordinario di ricostruzione (PSR) adottato con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto n. 18 del 17 maggio 2021 - ha disciplinato la ricostruzione del centro storico cittadino articolandola in una successione di due distinte fasi: la prima composta di una serie di interventi di natura prodromica alla ricostruzione generale e finanziata con la medesima ordinanza speciale n. 19 del 2021; una seconda relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali e' stata avviata la progettazione in fase 1, nonche' l'integrale ricostruzione del centro storico da attuarsi con successiva ordinanza commissariale in deroga;
Visto l'art. 8 della ordinanza speciale n. 19 del 2021 che stabilisce che, in ragione dell'unitarieta' degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Marche e' individuato come soggetto attuatore di tutti gli interventi ad eccezione di quelli afferenti alla Rocca Medievale, del Palazzetto comunale dello Sport e della Chiesa della Santissima Annunziata;
Visti, altresi', l'art. 1, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, secondo cui: «2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto e' volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano quasi totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una citta' resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita. 4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico»;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 che individua il complesso degli interventi urgenti e di particolare criticita' inerenti al centro storico di Arquata del Tronto;
Considerato che la possibilita' di ricostruzione dell'edificato di Arquata del Tronto e' indissolubilmente legata alla preliminare ricostruzione del colle, mediante la progettazione e successiva realizzazione di opere di sostegno non piu' vulnerabili alle azioni sismiche e in grado di costituire anche il futuro sistema fondazionale dell'intero borgo; ricomprendendo altresi' la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie, ivi incluse, le fognature, gli impianti idrici e le alimentazioni energetiche;
Considerato che, sulla base degli obiettivi contenuti nella relazione istruttoria «Capoluogo di Arquata del Tronto» allegata all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, dei principi enumerati all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della richiamata ordinanza speciale, nonche' allo scopo di garantire la realizzazione di un intervento integrato e coordinato di ricostruzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano l'intero borgo prima del sisma del 2016, coniugando le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici con le esigenze di un modello di ricostruzione sostenibile, l'USR Marche ha provveduto alla predisposizione di progetto di fattibilita' tecnico-economica (redatto ai sensi dell'art. 6 dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023), avente oggetto la «Ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture» (trasmesso alla struttura commissariale con nota prot. CGRTS-0010043-A-14/03/2024);
Preso atto che tale progetto e' stato approvato con decreto del dirigente del Settore attuazione ordinanze speciali dell'USR Marche n. 59 del 4 marzo 2024;
Preso, altresi' atto che, per la redazione del suddetto progetto, l'USR Marche si e' servito dell'attivita' di consulenza, di ricerca applicata e supporto tecnico-scientifico della Fondazione Eucentre, centro di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile;
Considerato che la soluzione progettuale sviluppata dall'USR Marche appare in linea con le scelte progettuali del PSR comunale di Arquata e con le finalita' e gli obiettivi funzionali dichiarati, nonche' appare in grado preservare il valore paesaggistico del territorio di Arquata del Tronto (associato all'assetto orografico appenninico caratterizzato da versanti che si innervano attraverso un reticolo idrografico mediamente evoluto), coniugando la presenza di morfologie naturali di terrazzamento con la capacita' di garantire la stabilita' dei versanti, la presenza di infrastrutture stradali e servizi urbani, nonche' la presenza di opere e edifici, in grado di garantire i requisiti di sicurezza sia in campo statico che dinamico;
Considerato che il suddetto progetto presenta un quadro economico per complessivi euro 71.000.000,00, di cui euro 54.134.506,41 per lavori e servizi, euro 608.869,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 16.256.624,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;
Considerato che la proposta progettuale rappresenta una evoluzione tecnica e programmatica della progettualita' prevista nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, frutto anche dell'esperienza maturata nello studio del territorio, delle cause del collasso generale della collina e dell'abitato del borgo di Arquata e delle contromisure ingegneristiche da porre in essere allo scopo di evitare che futuri eventi sismici possano avere conseguenze anche solo minimamente paragonabili a quanto accaduto negli anni 2016 e 2017; e che tale proposta progettuale consente la contestuale realizzazione di piu' interventi della fase 1 prospettata in suddetta ordinanza e, altresi', le platee di fondazione di ogni futuro edificato pubblico e privato;
Ritenuto che la scelta progettuale di anticipare una importante categoria di opere a carico della successiva ricostruzione pubblica e privata consente di coniugare le necessita' di ripristinare la viabilita' principale e secondaria, la realizzazione dei terrazzamenti e dei sottoservizi e le ricostruzioni delle strutture di fondazione di tutte le opere pubbliche cui l'USR Marche e' soggetto attuatore, nonche' di quelle private e di pubblico servizio; e che cio' consente un controllo a monte delle risposte sismiche del futuro edificato tale da azzerare i rischi per ogni struttura in elevazione, ma anche un significativo risparmio delle necessarie risorse pubbliche da destinare alla ricostruzione dell'intero borgo;
Verificato che la realizzazione del progetto in questione non trova integrale copertura finanziaria all'interno dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, fatta salva per le seguenti somme gia' impegnate in quest'ultima ordinanza, qualora non gia' spese con riferimento alla progettazione appena conclusa, e relative a:
ripristino viabilita' secondaria (strade comunali), per euro 2.628.000,00 di cui euro 1.000.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020;
progetto di suolo del centro storico (terrazzamenti), per euro 1.050.000,00;
progettazione sottoservizi del centro storico, per euro 530.000,00;
Considerato, in ogni caso, che la realizzazione del suddetto progetto potrebbe comportare un risparmio nei contributi dovuti alla successiva ricostruzione pubblica e privata e relativi alla realizzazione di tutti i piani di fondazione dell'edificato del borgo;
Ritenuto che, contemporaneamente all'esecuzione delle opere oggetto del suddetto progetto, appare necessario avviare la progettazione di un successivo step di intervento, attraverso una soluzione unitaria di ricostruzione dell'intero edificato, pubblico e privato, al di sopra delle nuove platee di fondazione, limitando lo sviluppo progettuale alle sole strutture e finiture esterne e lasciando al singolo soggetto attuatore le fasi progettuali ed esecutive afferenti alle finiture e agli impianti interni che - in ipotesi di soggetti privati - troverebbero copertura nella quota residua di ogni singolo contributo dovuto;
Riconosciuta la necessita' (anche sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa) di concentrare maggiormente una serie di interventi oggi previsti dall'ordinanza n. 19 del 2021 in interventi di natura unitaria, cosi' da garantire una base unica e integrata delle azioni di ricostruzione con particolare riferimento alle opere di sostegno dei futuri edifici al fine di ridurne in modo sostanziale la vulnerabilita' da future azioni sismiche e in grado di costituire anche il futuro sistema di fondazione dell'intero paese;
Rilevato che la concentrazione delle azioni in interventi di ricostruzione unitaria garantiscono non solo un maggiore coordinamento operativo e delle diverse cantierizzazioni, ma anche una sensibile riduzione dei tempi realizzativi a fronte della disastrosa situazione in cui verte il borgo di Arquata dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017;
Considerata l'indifferibilita' e urgenza - a distanza di tre anni dall'adozione della suddetta ordinanza speciale - di prevedere disposizioni che consentano di assicurare tempi certi per la completa ricostruzione antisismica del centro storico di Arquata del Tronto;
Considerato che, nell'ottica di accelerare il processo ricostruttivo e dei nuovi interventi unitari prospettati, appare necessario ridurre le tempistiche per la predisposizione dei progetti e, in quest'ottica, consentire la concentrazione valutativa e documentale all'interno del progetto di fattibilita' tecnico-economica anche dei precedenti documenti rappresentati dal documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nonche' prevedere la facoltativita' della sottoposizione dei progetti ai pareri previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato che, per le medesime ragioni, occorre - per un verso - ampliare l'utilizzo dello strumento dell'affidamento diretto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023 sino alla concorrenza del valore delle soglie di rilevanza europea e - per un altro - stabilire la possibilita' di acquisire servizi, anche di consulenza e di ingegneria e architettura, da soggetti con esperienza maturata proprio sul territorio oggetto degli interventi, possibilita' che sarebbe preclusa ove non fosse consentito rivolgersi a un operatore economico che abbia gia' svolto attivita' in favore della medesima stazione appaltante e avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, in applicazione del principio di rotazione;
Considerato che, in ragione, di garantire l'efficacia e la rapidita' dell'esecuzione degli interventi appare ragionevole derogare all'applicazione dei principi discendenti dall'art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, cosi' da consentire ai soggetti attuatori - previa specifica motivazione - di meglio tarare le proprie esigenze in relazione ai servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, anche rivolgendosi a distinti operatori per accelerare e agevolare le attivita' realizzative e quelle di controllo;
Considerato, altresi', che allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il piu' rapido completamento delle attivita' di progettazione e di quelle necessarie per la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'intero edificato del centro storico di Arquata del Tronto, appare utile prevedere la facolta' dei soggetti attuatori di sottoscrivere apposite convenzioni con i centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che rappresentano dei poli di eccellenza e che possono disporre di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
Visti l'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 e l'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto», i quali designano il sub-commissario per il coordinamento di tutti gli interventi relativi al centro storico e alle frazioni di Arquata del Tronto;
Ritenuta, l'opportunita' di designare l'ing. Gianluca Loffredo come nuovo sub-commissario per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza speciale e di quelli di cui all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, in ragione della circostanza che - allo stato attuale - l'ing. Loffredo ricopre la medesima qualifica di sub-commissario per tutti gli interventi previsti in ordinanze speciali ricadenti geograficamente nel territorio della Regione Marche, cosi' da garantire un maggiore raccordo con le diverse realta' amministrative del territorio e con lo stesso USR Marche; e che per conseguenti ragioni di uniformita' e di connessione apicale di controllo occorre designare lo stesso ing. Gianluca Loffredo come nuovo sub-commissario per il coordinamento degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022;
Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche con la citata nota acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0010043-A-14/03/2024;
Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuta l'opportunita' di consentire al nuovo sub-commissario - in ragione del fatto che dovra' coordinare gli interventi speciali ivi previsti - di poter valutare i contenuti della presente ordinanza, la correlata impostazione di concentrazione degli interventi proposta dall'USR Marche e il progetto da questo approvato;
Ritenuto, di conseguenza, di subordinare l'efficacia della presente ordinanza al parere favorevole del nuovo sub-commissario da esprimersi a mezzo di specifica relazione istruttoria;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e clausola di prevalenza

1. La presente ordinanza introduce disposizioni speciali e derogatorie alla normativa vigente finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto avviato con l'ordinanza speciale n. 19 del 2021, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e integrando il complesso degli interventi riconducendoli per quanto possibile a interventi di ricostruzione unitaria.
2. La presente ordinanza designa, altresi', il nuovo sub-commissario per tutti gli interventi di ricostruzione incidenti nel territorio comunale di Arquata del Tronto e previsti nella presente ordinanza e nelle ordinanze speciali n. 19 del 2021 e n. 40 del 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, agli interventi di ricostruzione pubblica del centro storico e delle frazioni di Arquata del Tronto si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 36 del 2023.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021), nonche' nell'ordinanza n. 40 del 2022 devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. Al contempo, per quanto non modificato nella presente ordinanza, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021) e nell'ordinanza speciale n. 40 del 2022; tali deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.
5. In caso di contrasto con disposizioni contenute in precedenti ordinanze o atti comunque denominati del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ivi incluse con quelle delle ordinanze speciali n. 19 del 2021 e n. 40 del 2022 prevarranno le disposizioni della presente ordinanza.
6. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021) e dell'ordinanza speciale n. 40 del 2022.
 
Art. 2

Interventi di ricostruzione unitaria

1. Ad integrazione e parziale modifica dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento unitario di realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture del centro storico di Arquata del Tronto di cui al progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato con decreto del dirigente del Settore attuazione ordinanze speciali dell'USR Marche n. 59 del 4 marzo 2024.
2. Contestualmente all'esecuzione dell'intervento unitario di cui al comma precedente, l'USR Marche avviera' lo sviluppo di un progetto di fattibilita' tecnico-economica di un successivo intervento unitario di ricostruzione dell'intero edificato, pubblico e privato, sopra le nuove platee di fondazione, con limitazione alle strutture e finiture esterne dei singoli edifici. All'esito di tale progettazione potranno essere rivalutati gli interventi previsti dall'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 e per i quali non siano state ancora avviate le progettazioni e i correlati lavori di realizzazione.
 
Art. 3

Disposizioni in materia di progettazione

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare:
(i) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i contenuti del documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilita' e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilita' tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
(ii) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' facolta' dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica.
 
Art. 4

Ulteriori deroghe

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di accelerare le attivita' di ricostruzione e garantire l'acquisizione delle dovute competenze professionali, acquisite nelle, e comprovate anche da, precedenti attivita' svolte nell'ambito delle attivita' di progettazione e degli altri servizi di consulenza resi con riferimento alla complessiva ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto, in deroga all'articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per i servizi di ingegneria e architettura, la progettazione e le attivita' di consulenza e supporto nella fase esecutiva dei lavori sono consentiti gli affidamenti diretti, sino al controvalore delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, anche prescindere dalla rotazione degli operatori economici, nonche' in deroga - previa specifica motivazione - al comma 9 del richiamato art. 14.
 
Art. 5

Convenzioni

1. Allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il completamento delle attivita' di progettazione e la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'intero edificato del centro storico di Arquata del Tronto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono sottoscrivere convenzioni - senza scopo di lucro - con centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012.
 
Art. 6

Designazione sub-commissario per gli interventi
nel Comune di Arquata del Tronto

1. Per il coordinamento degli interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto previsti in questa ordinanza e nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, e' designato l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-commissario. Al sub-commissario sono attribuiti i poteri, i compiti e le funzioni previsti dall'ordinanza speciale n. 19 del 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021.
2. Per il coordinamento degli interventi di ricostruzione di ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022, e' designato l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-commissario. Al sub-commissario sono attribuiti i poteri, i compiti e le funzioni previsti dall'ordinanza speciale n. 40 del 2022.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie e di coordinamento

1. Per la realizzazione dell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, si provvede con risorse finanziarie della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per complessivi euro 71.000.000,00 che includeranno gli importi gia' impegnati con l'allegato 2 all'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (recante «Addendum alla relazione istruttoria all'ordinanza speciale capoluogo Arquata del Tronto»), per gli interventi di cui:
all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2;
all'art. 3, comma 2, lettera a), n. 5;
all'art. 3, comma 2, lettera a), n. 6;
e che saranno destinati al finanziamento dell'intervento unitario in questione.
2. Per le attivita' di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza si provvede con risorse finanziarie della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per complessivi euro 2.000.000,00.
3. In considerazione degli interventi di ricostruzione unitaria individuati e approvati con la presente ordinanza, gli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 sono rimodulati come segue:
(i) quanto agli interventi di cui al comma 1, lettera a):
intervento n. 2, soppresso e assorbito nell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;
(ii) quanto agli interventi di cui al comma 2, lettera a):
intervento n. 5, soppresso e assorbito nell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;
intervento n. 6, soppresso e assorbito nell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;
(iii) quanto ai restanti interventi per cui, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sono state avviate le progettazioni ovvero i relativi lavori, potranno essere oggetto di rimodulazione in termini di importo e modalita' di realizzazione a seguito del completamento dell'intervento unitario di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero della progettazione dell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 2.
4. Il soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza e' l'USR Marche.
 
Art. 8

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'efficacia della presente ordinanza e' subordinata alla presentazione di apposita relazione istruttoria positiva da parte del sub-commissario designato ai sensi del precedente art. 6.
Roma, 4 aprile 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1207