Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 29 marzo 2024
Interventi nel Comune di Belforte in Chienti ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. (Ordinanza speciale n. 74).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;
Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;
Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Preso atto che nel Comune di Belforte in Chienti gia' sono stati finanziati con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 137/2023 l'intervento denominato «Realizzazione opere urbanizzazione primaria polo via S.Lucia» identificato all'allegato A1, ID n. 266, per un importo di euro 2.000.000,00 (CUP G72F22000150001) e con l'ordinanza speciale n. 31/2021 l'intervento denominato «Laboratori scolastici ex centro operativo comunale (C.O.C.)» identificato all'allegato 1, ID n. 116, finanziato con importo pari a euro 518.700,00, di cui euro 155.610,00 stimati dall'attivazione del conto termico (CUP G71B21005520001);
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Belforte in Chienti e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza allegato sub 1), per farne parte integrante e sostanziale, che esamina la priorita' degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, e che opera la ricognizione degli interventi in termini di criticita' ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticita' e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
i citati interventi gia' finanziati con l'ordinanza n. 137/2023 e con l'ordinanza speciale n. 31/2021 insistono sul medesimo sito ed e' necessario unificare i procedimenti per la loro realizzazione in considerazione dell'elevata interazione ed interferenza reciproca, che comprometterebbe sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori, in termini di ottimizzazione e tempi di esecuzione;
l'intervento unitario, cosi' come descritto nei documenti inoltrati dall'amministrazione comunale, consta nell'esecuzione della demolizione dell'ex sede C.O.C. da ricostruire e destinare a laboratori di supporto al prospiciente polo scolastico e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, consistenti principalmente in posti auto, funzionali anch'esse alla fruibilita' del polo scolastico altresi' del vicino centro storico del Comune di Belforte del Chienti;
la progettazione del laboratorio necessita da un punto di vista amministrativo, della conoscenza dei limiti progettuali definiti dalle opere di urbanizzazione, e da un punto di vista tecnico, della previa realizzazione sia dei sottoservizi che dei parcheggi ipogei che fungono da fondazione per la struttura dei laboratori stessi, inoltre, l'assetto dell'area di cantiere risulta comune, ristretta, in forte pendenza e non permette la gestione autonoma dei due cantieri che risulterebbero mutuamente interferenti e privi dei necessari spazi per la cantierizzazione;
Vista la richiesta di attivazione dei poteri speciali presentata dal Comune Belforte in Chienti con nota protocollata al n. CGRTS-0011214-A-22/03/2024;
Preso atto che la rimodulazione dei due interventi, come evidenziato dalla relazione del sub-Commissario, e' ad invarianza di spesa;
Considerato che e' necessario individuare il Comune di Belforte in Chienti, quale soggetto attuatore per gli interventi in continuita' con quanto stabilito con l'ordinanza n. 137 e l'ordinanza speciale n. 31;
Considerato che, in relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra i due interventi al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione.
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Belforte in Chienti, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali;
Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere alla rimodulazione degli interventi programmati, al fine di di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, le modalita' di attuazione dell'intervento denominato «Realizzazione opere urbanizzazione primaria polo via S. Lucia» identificato all'allegato A1, ID n. 266, finanziato per un importo di euro 2.000.000,00 (CUP G72F22000150001) di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 137/2023 e dell'intervento denominato «Laboratori scolastici ex centro operativo comunale (C.O.C.)» identificato all'allegato 1, ID n. 116, finanziato con importo pari a euro 518.700,00, di cui euro 155.610,00 stimati dall'attivazione del conto termico (CUP G71B21005520001) di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2

Individuazione soggetti attuatori

1. Il Comune di Belforte in Chienti e' individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi in continuita' con quanto stabilito con l'ordinanza n. 137/2023 e l'ordinanza speciale n. 31/2021.
2. Il soggetto attuatore puo' avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico, o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del Comune di Belforte in Chienti adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
f) monitora lo stato degli interventi pubblici invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, il comune e i soggetti attuatori ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni, nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi;
g) avvia, ove necessario, il procedimento relativo all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
4. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
 
Art. 4

Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', l'intervento tramite unificazione dei procedimenti per la realizzazione delle opere di «urbanizzazione primaria polo via S. Lucia» e «Laboratori scolastici ex centro operativo comunale (C.O.C.)» come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. L'intervento unitario, cosi' come descritto nei documenti inoltrati dall'amministrazione comunale e allegati alla relazione del sub-Commissario, consta nell'esecuzione della demolizione dell'ex sede C.O.C. da ricostruire e destinare a laboratori di supporto al prospiciente polo scolastico e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, consistenti principalmente in posti auto, funzionali anch'esse alla fruibilita' del polo scolastico altresi' del vicino centro storico del Comune di Belforte del Chienti.
3. L'intervento trova copertura nelle risorse gia' stanziate con le ordinanze n. 137/2023 e n. 31/2021 per la realizzazione degli interventi prima della rimodulazione di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 29 marzo 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1114

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali