Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 29 marzo 2024
Interventi nel Comune di Loro Piceno ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. (Ordinanza speciale n. 73).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;
Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;
Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga ,anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Preso atto che nel Comune di Loro Piceno si trovano edifici di proprieta' mista pubblico privata siti in via Cristoforo Colombo per la ricostruzione dei quali mediante le disposizioni dell'O.C.S.R. n. 79/2019 e' stata avviata una fase di studio di approfondimento conoscitivo per la zona di attenzione per instabilita' di versante, individuata con gli studi di microzonazione sismica di livello 3, successivamente integrata con di indagini geognostiche/geofisiche integrative, a valere sui fondi di cui all'art. 9 dell'OCSR n. 107/2020;
Preso atto degli esiti dello studio di approfondimento condotto dall'Universita' Politecnica delle Marche su incarico dell'USR con nota DDUSR n. 2242 del 1° aprile 2021 e delle indagini geognostiche e geofisiche, di cui alla nota DDUSR n. 3291 del 13 maggio 2021;
Preso atto che lo studio sopra citato ha evidenziato che l'area su cui insistono gli edifici danneggiati dal sisma e' interessata da fenomeni di instabilita' particolarmente complessi in quanto l'area risulta caratterizzata da differenti superfici di instabilita' associate a fenomeni deformativi diversi non inquadrabili in un unico modello geotecnico;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Loro Piceno e dalla struttura del sub-Commissario, con la collaborazione dell'USR Marche, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza, che esamina la priorita' degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, opera la ricognizione degli interventi in termini di criticita' ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticita' e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
l'USR Marche nella relazione denominata «valutazioni conseguenti alla conclusione delle indagini e degli approfondimenti geotecnici condotti a valere sui fondi di cui all'art. 9 dell'O.C.S.R. n. 107/2020» conclude che «le risultanze, le osservazioni ed i rilievi in situ, posti dal Prof. Erio Pasqualini alla base delle proprie valutazioni tecniche, fanno emergere che il complesso residenziale di via Cristoforo Colombo a Loro Piceno, danneggiato dalle scosse sismiche del 2016, si trova su un versante che presenta chiari profili di instabilita', particolarmente in condizioni dinamiche. Tali risultanze richiedono attente valutazioni sull'impiego del contributo da destinare alla ricostruzione post sisma del complesso residenziale in oggetto. L'analisi delle due alternative principali (intervenire sull'esistente o delocalizzare gli edifici su altra area) rende chiaro che, sulla base delle condizioni date, l'intervento di delocalizzazione presenta una serie di vantaggi:
ha un costo complessivamente inferiore rispetto al mantenimento in situ con analoga tipologia di intervento (non richiedendo ne' interventi di stabilizzazione del versante, ne' spese per il contributo di autonoma sistemazione delle famiglie da trasferire durante i lavori);
richiede un tempo inferiore affinche' le famiglie possano rientrare in condizioni di sicurezza;
garantisce un risultato certo, in termini di sicurezza dei nuovi edifici costruiti, e privo di rischi per gli edifici limitrofi sui quali non si interviene;
la ricostruzione del complesso immobiliare di Via C. Colombo mediante delocalizzazione come riportato al punto precedente e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione delle unita' immobiliari pubbliche e private;
la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rende necessaria un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo di questa porzione di Loro Piceno;
la demolizione degli edifici e la massimizzazione dell'uso dei materiali da costruzione e demolizione nell'ambito del progetto di rinaturalizzazione e realizzazione di un'area verde attrezzata costituiscono opere prioritarie per il miglioramento della qualita' urbana dell'area;
Vista la richiesta di attivazione dei poteri speciali presentata dal Comune di Loro Piceno con nota n. 9630 del 23 novembre 2023 acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero CGRTS-0053137-A-23/11/2023;
Considerato che all'esito degli interpelli svolti dal Comune di Loro Piceno per l'individuazione di aree dove delocalizzare gli edifici di cui trattasi, delle consultazioni e dei dibattiti pubblici, il Comune di Loro Piceno ha fatto pervenire alla struttura commissariale una ipotesi progettuale relativa alla destinazione delle 30 unita' abitative presenti nell'area, come riportato in allegato 5 della relazione istruttoria del Sub Commissario, dalla quale risulta che:
dodici unita' immobiliari dell'ERAP sono da delocalizzare in edifici agibili o inagibili e da migliorare sismicamente;
per due unita' immobiliari private i proprietari hanno manifestato la volonta' di acquistare all'interno del Comune di Loro Piceno immobili gia' agibili o da ristrutturare in quanto danneggiati a seguito del sisma del 2016; in particolare uno dei due proprietari ha manifestato l'intenzione di acquistare un immobile agibile dotato delle certificazioni di cui al TURP articoli 30, 31 e 32 e l'altro ha manifestato l'intenzione di ristrutturare un immobile danneggiato dal sisma del 2016 secondo le disposizioni e con le procedure di cui al TURP;
per quindici unita' immobiliari private i proprietari hanno manifestato la volonta' di delocalizzare in un'area edificabile gia' urbanizzata, sita in via Cristoforo Colombo a sud-sud/est rispetto all'area occupata dagli attuali edifici, secondo le disposizioni e con le procedure di cui al TURP;
il comune ha manifestato la propria disponibilita' ad acquistare un edificio dove delocalizzare un immobile del comune da ricostruire;
Preso atto della volonta' di ERAP Marche di pubblicare in ogni caso ulteriori bandi finalizzati alla ricerca di soluzioni che possano soddisfare pienamente le esigenze abitative cui e' proposto, attraverso l'acquisto di unita' immobiliari gia' agibili o rese agibili a seguito di interventi di miglioramento sismico ai sensi del TURP nonche' attraverso la delocalizzazione in edifici inagibili a seguito degli eventi sismici e su cui realizzare gli interventi di miglioramento sismico. In questo ultimo caso ERAP, direttamente o indirettamente per il tramite del proponente venditore, e' il soggetto attuatore dei lavori per il miglioramento sismico dell'edificio tale da ottenere una capacita' di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;
Preso atto che a tal fine ERAP Marche provvede alla ricerca di preferibilmente interi edifici di dimensioni tali da poter ospitare le dodici unita' immobiliari, al fine di accorpare unita' immobiliari oggi distribuite in palazzine distinte per ottimizzarne la gestione, o di singole unita' immobiliari, preferendo in entrambi i casi immobili collocati in centro storico;
Considerato che gli immobili siti in centro storico, per la naturale conformazione del terreno, presentano spesso spazi seminterrati o interrati che potrebbero non risultare direttamente funzionali all'utilizzo di ERAP, ma il cui recupero e' necessario e propedeutico al miglioramento sismico dell'unita' strutturale nel suo complesso;
Preso atto che dalla relazione del sub-commissario risulta che per dare completezza all'intervento e' necessario provvedere alle demolizioni degli edifici oggi in essere massimizzando il riuso del materiale da costruzione, alla luce della riconfigurazione e rinaturalizzazione dell'area da trasformare in area verde urbana;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Loro Piceno e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Ritenuto, altresi', che la demolizione degli edifici deve avvenire solo dopo aver realizzato gli edifici di atterraggio alla luce del fatto che tre dei quattro edifici sono tuttora abitati e che gli interventi di demolizione non possono essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in un secondo momento ai soli ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri su un'area di sedime di proprieta' mista privata e pubblica, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Considerato che per gli edifici di proprieta' mista a maggioranza pubblica, l'art. 21, comma 2 lettera b), dell'O.C.S.R. n. 19/2017 prevede che gli interventi seguono le procedure della ricostruzione pubblica previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016, nonche' la normativa sui contratti pubblici, mentre le modalita' di calcolo e concessione del contributo si applicano le procedure di cui al TURP;
Considerato che e' necessario individuare l'USR Marche, quale soggetto attuatore sia per gli interventi di demolizione che quelli relativi alla realizzazione dell'area verde urbana;
Ritenuto di individuare l'ERAP quale soggetto attuatore per l'acquisto e ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da delocalizzare;
Ritenuto di individuare il Comune di Loro Piceno quale soggetto attuatore per la delocalizzazione tramite acquisto ed eventuale ristrutturazione dell'immobile di proprieta' del comune;
Considerato che, in relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Loro Piceno, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali;
Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' programmati al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, le modalita' di ricostruzione degli immobili pubblici e privati da delocalizzare presenti nell'area di via Cristoforo Colombo del Comune di Loro Piceno.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
 
Art. 2

Individuazione soggetti attuatori

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del Comune di Loro Piceno, l'USR Marche e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i relativi provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Ferme restando le funzioni spettanti al sub-Commissario, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche che opera secondo le procedure, le modalita' e i termini indicati nel testo unico della ricostruzione privata. L'USR Marche e' individuato quale soggetto attuatore sia per l'attuazione degli interventi di demolizione che quelli relativi alla realizzazione dell'area verde urbana in quanto per la sua esperienza e' ritenuto idoneo a garantire capacita' operativa. L'USR provvede a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, ivi compresi l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione dei progetti e l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di sua competenza.
3. Il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, adottando la delibera per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici, se necessario, entro quindici giorni dalla presente ordinanza, provvede ai procedimenti espropriativi e di ricomposizione fondiaria e ad ogni adempimento urbanistico necessario alla realizzazione degli interventi dei privati.
4. Il Comune di Loro Piceno e' individuato quale soggetto attuatore per la delocalizzazione tramite acquisto ed eventuale ristrutturazione dell'immobile di proprieta' del comune.
5. L'ERAP Marche, in qualita' di ente proprietario degli immobili di edilizia residenziale pubblica, e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento relativo alla delocalizzazione delle 12 unita' immobiliari di proprieta' dell'ente.
6. I soggetti attuatori possono avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico, o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del Comune di Loro Piceno adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi;
c) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
d) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
e) monitora lo stato degli interventi pubblici invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, il comune e i soggetti attuatori ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni, nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi;
f) avvia, ove necessario, il procedimento relativo all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
4. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
 
Art. 4

Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di ricostruzione del Comune di Loro Piceno, come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Gli interventi ad iniziativa pubblica relativi alla demolizione degli edifici inagibili da delocalizzare sono regolati salvo diversa previsione dal decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Gli oneri per gli interventi di cui alla presente ordinanza, individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata sono pari complessivamente ad euro 6.684.290,00, in particolare:
a) la stima per i costi di demolizione, cernita e trattamento delle macerie in sito con impianti mobili autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- TU ambiente - finalizzati al riutilizzo dell'aggregato riciclato e' calcolata in base ai prezzari vigenti Marche e Cratere, e dai volumi forniti dalla relazione dell'USR e' pari a euro 1.092,000,00;
b) la stima per i costi di realizzazione dell'unita' immobiliare di proprieta' del comune, di dimensioni pari a 147,23 mq, e' calcolata in base al costo parametrico fornito dal Comune di Loro Piceno pari a complessivi 2.450,00 euro/mq. e' pari a euro 360.000,00;
c) la stima per i costi di realizzazione delle opere di sistemazione attrezzata dell'area e' calcolata sulla base dei prezzari vigenti Marche e Cratere, considerando la superficie dell'area di circa 5600 mq e' pari a euro 392.000,00;
d) il valore massimale necessario per l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi ERAP e' desunto dalla DGR Marche n. 1499/2006 «aggiornamento limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (nuovo regime) - giugno 2023» pari a 2.662,47 euro/mq per un totale stimato di euro 4.840.000,00 in funzione della superficie globale dei dodici appartamenti allo stato di fatto stimata pari a 1.817.97 mq. Qualora l'immobile individuato per la delocalizzazione abbia ulteriori porzioni inagibili a causa del sisma, come risultante dalla connessa scheda AeDES, che esuberano in termini di superficie le strette necessita' dell'ERAP ma funzionali all'intero intervento di recupero perche' facenti parte di un'unica unita' strutturale, e che rimangono a disposizione di enti pubblici per un fine pubblico, il valore per il ripristino di tali porzioni sara' stabilito sulla base del progetto con un massimale pari a 2.500,00 euro./mq, previa condivisione e assenso tra USR e struttura commissariale.
 
Art. 5

Modalita' di realizzazione degli interventi

1. L'Ente condominio progetta e realizza le 15 unita' immobiliari di proprieta' privata nella nuova area di atterraggio. Gli interventi ad iniziativa privata di delocalizzazione sono governati dalle regole di ricostruzione privata contenute nel testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022.
2. Il comune provvede a delocalizzare un edificio di proprieta' del comune, tramite acquisto di altro immobile agibile o da rendere agibile.
3. L'ERAP Marche provvede a delocalizzare dodici unita' immobiliari di sua proprieta' in unita' immobiliari o edifici agibili o rese agibili a seguito di interventi di miglioramento sismico ai sensi del TURP, nonche' in unita' immobiliari inagibili a seguito del sisma e su cui realizzare gli interventi di miglioramento sismico. In questo ultimo caso ERAP, direttamente o indirettamente per il tramite del proponente venditore, e' il soggetto attuatore dei lavori per il miglioramento sismico dell'edificio tale da ottenere una capacita' di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. ERAP Marche provvede alla ricerca di edifici preferibilmente di dimensioni tali da poter ospitare in un unico immobile le dodici unita' immobiliari, al fine di accorpare unita' immobiliari oggi distribuite in palazzine distinte per ottimizzarne la gestione, o di singole unita' immobiliari, preferendo in entrambi i casi immobili collocati in centro storico;
4. Ai fini dell'acquisto di immobili puo' essere riconosciuto ai privati il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'immobile esistente da acquistare deve essere agibile e non abusivo. Il costo della dichiarazione di idoneita' statica, cosi' come le spese notarili e catastali, sono inclusi nella gia' menzionata maggiorazione del 30% del costo convenzione.
5. La progettazione e' ispirata ai principi della rigenerazione urbana, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'abitato, al riutilizzo circolare delle macerie, al contenimento del consumo di suolo, al rispetto dell'invarianza idraulica, all'innovazione tecnologica, all'economicita', alla sostenibilita' ambientale, alla qualita' delle relazioni sociali, all'accessibilita', perseguendo la piu' ampia condivisione delle scelte da parte della cittadinanza.
6. Per le opere pubbliche di demolizione dei manufatti e realizzazione dell'area verde urbana da progettarsi congiuntamente, deve essere previsto il massimo riutilizzo possibile dell'inerte riciclato ricavato dalle demolizioni.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza risultano essere di particolare complessita' e urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Loro Piceno e l'USR Marche:
a. all'esito delle valutazioni condotte dall'ufficio speciale della ricostruzione delle Marche in merito alla comparazione tecnica ed economica del mantenimento in situ degli edifici rispetto all'ipotesi di delocalizzazione su altra area ai sensi dell'art. 22 dell'O.C.S.R. 19/2017, la delocalizzazione risulta piu' tempestiva ed economicamente conveniente;
b. la ricostruzione del complesso immobiliare di via C. Colombo e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
c. la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rende necessaria un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo di questa porzione di Loro Piceno;
d. la demolizione degli edifici e la massimizzazione dei materiali da costruzione nell'ambito del progetto di rinaturalizzazione e realizzazione di un'area verde attrezzata costituiscono opere prioritarie per il miglioramento della qualita' urbana dell'area;
e. l'urgenza e' dettata dall'esigenza di intervenire in una situazione che a causa del sisma e dei fenomeni di instabilita' comporta un progressivo peggioramento dell'area in termini idrogeologici.
8. In relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione.
9. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dall'USR Marche e dal sub-Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le attivita' e singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche e alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi di ricostruzione.
 
Art. 6

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub-Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 140.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 7
Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della
ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario straordinario un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del Comune di Loro Piceno, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:
a) sub-Commissario;
b) presidente della Regione Marche, o suo delegato;
c) sindaco di Loro Piceno o suo delegato;
d) direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'art. 4 comma 2, si provvede nel limite massimo di euro 6.684.290,00 di cui 1.092.000,00 a valere sul fondo di cui all'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ed euro 5.592.290,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 9

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 29 marzo 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1213

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/