Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 10 aprile 2024 |
Modifica dell'allegato 6 dell'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023. Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 produzioni vegetali - campagna assicurativa 2023. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio; Considerato che AGEA, ai sensi dei decreto legislativo n. 165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116»; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» cosi' come coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280; Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168; Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024, in corso di registrazione; Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorita' di gestione nazionale del Piano; Considerato inoltre che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorita' di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'Autorita' di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalita' di esecuzione della stessa e le modalita' di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato; Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorita' di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attivita' delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404; Visto il decreto direttoriale 21 novembre 2023, n. 643065 di approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023 relativo all'intervento SRF.01; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348 recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027; Considerato che il decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348 all'art. 15 ha definito l'ambito di applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali; Ritenuto opportuno procedere, pertanto, all'aggiornamento dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023 relativo all'intervento SRF.01, tramite una modifica dell'Allegato 6 per l'allineamento alle nuove disposizioni in materia di riduzioni e sanzioni di cui al decreto 26 febbraio 2024;
Decreta:
Art. 1
Modifica Allegato 6 dell'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, n. 643065
1. L'Allegato 6 dell' avviso pubblico - invito a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023 relativo all'intervento SRF.01- Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023- 2027, approvato con decreto 21 novembre 2023, n. 643065 e' sostituito integralmente dall'allegato al presente decreto. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. Roma, 10 aprile 2024
Il direttore generale: Angelini
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 712 |
| Allegato
Allegato 6 - Sanzioni amministrative
1. Oggetto e campo di applicazione Il presente allegato ha ad oggetto le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 , come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonche' del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348. L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di controllo (amministrativo e in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilita' indicate nell'Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; b) riduzione non superiore a 100 euro; c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 2. Riduzione ed esclusione Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. L'entita' della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive sezioni I, II e III. La percentuale di riduzione e' fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e puo' giungere sino all'esclusione. Come previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019. 3. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese I beneficiari che richiedono, nella domanda di pagamento, un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'autorita' competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorita' competente accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. 4. Recupero importi indebitamente erogati Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'art. 1- bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. 5. Ordine delle riduzioni Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 1. inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile; 2. all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi. Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. SEZ. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348 per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione 2 sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:
========================================================= | | Gravita' | Entita' | Durata | +===========+===============+=============+=============+ |Basso (1) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ |Medio (3) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ |Alto (5) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+
Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravita', entita' e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente. Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: ===================================================================== | Punteggio | Percentuale di riduzione | +==================+================================================+ | 1,00 <=x< 3,00 | 3% | +------------------+------------------------------------------------+ | 3,00 <=x<= 5,00 | 5% | +------------------+------------------------------------------------+ | x> 5,00 | 10% | +------------------+------------------------------------------------+
I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione. Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto indicato al paragrafo 2. Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario. SEZ. II - Indici di verifica
==================================================================== | | Impegni ed obblighi | Violazione | % |Gravita'|Entita'|Durata| +==+=====================+=============+===+========+=======+======+ | |Per ciascun prodotto,| |>0 | 1 | 3 | 1 | | | il contratto | |≤15| | | | | | assicurativo per la | +---+--------+-------+------+ | | polizza agevolata | |≥15| 3 | 3 | 3 | | | deve prevedere | |≤50| | | | | | l'obbligo | +---+--------+-------+------+ | | per l'imprenditore | | | | | | | | agricolo di | | | | | | | | assicurare l'intera | | | | | | | |produzione ottenibile| | | | | | | | in un determinato | | | | | | | | territorio comunale | | | | | | | | dove l'azienda ha | | | | | | | | condotto superfici | | | | | | | | agricole, nel corso | | | | | | | |dell'annata agraria. | | | | | | | |L'indice di verifica | | | | | | |1 | applicabile al | Superficie | | | | | | | presente obbligo e' | | | | | | | | la superficie | | | | | | | |assicurata a livello | | | | | | | | comunale per | | | | | | | | prodotto. Se la | | | | | | | |superficie assicurata| |>50| 5 | 5 | 5 | | |per ciascun prodotto | | | | | | | |e' inferiore a quella| | | | | | | | condotta | | | | | | | | dall'agricoltore in | | | | | | | | un determinato | | | | | | | | territorio comunale | | | | | | | |si applicano punteggi| | | | | | | | indicati a lato, | | | | | | | | basati sull'entita' | | | | | | | | della violazione. | | | | | | +--+---------------------+-------------+---+--------+------ +------+ SEZ. III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011; l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore; la mancata autorizzazione all'Autorita' competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli. |
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