Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 16 aprile 2024 |
Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 115, ed in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f), il quale prevede che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale». Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7 di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» e, in particolare, l'art. 228 che disciplina le modalita' con le quali produttori e importatori devono adempiere ai loro obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso; Visto l'art. 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i requisiti generali minimi in materia di responsabilita' estesa del produttore (EPR), e nello specifico il comma 1, lettera c) che prevede per i sistemi EPR la «adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il registro di cui al comma 8» del medesimo articolo; Visto l'art. 178-ter, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6 dello stesso articolo, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152» (di seguito, decreto del Ministro n. 182 del 2019); Visto in particolare, l'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro n. 182 del 2019 che prevede l'istituzione con decreto del registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU e le relative modalita' operative; Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), ed in particolare l'art. 30, il quale dispone che i fornitori di piattaforme online provvedono affinche' gli operatori commerciali possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se questi hanno ricevuto determinate informazioni relative all'operatore commerciale ed in particolare il numero di iscrizione ad un registro pubblico presso il quale e' iscritto; Considerata l'istruttoria condotta dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con Unioncamere relativamente alla realizzazione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro n. 182 del 2019;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. E' istituito il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, di seguito denominato «registro pneumatici». 2. Il registro pneumatici e' integrato nel registro nazionale dei produttori, istituito ai sensi dell'art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Le modalita' operative del registro pneumatici sono indicate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato I Modalita' operative per il funzionamento del Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso («Registro Pneumatici»)
Il registro pneumatici e' articolato in diverse aree: portale del registro attraverso il quale gli operatori, le amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed elenchi di imprese iscritte e i soggetti obbligati potranno accedere all'area riservata del registro PFU nonche' ad altri registri esistenti gestiti dalle Camere di Commercio in materia di responsabilita' estesa del produttore. area riservata tramite la quale le imprese possono trasmettere le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche. banca dati del registro attraverso cui l'amministrazione ed altri enti abilitati possono consultare le informazioni inserite ed elaborare report e statistiche. area amministrativa, attraverso la quale le Camere di Commercio e il Ministero gestiscono le pratiche. 1. Accesso e registrazioni L'accesso al sistema e' consentito esclusivamente attraverso il riconoscimento dell'identita' digitale della persona fisica che intende operare per conto dell'impresa o ente da iscrivere. Ad oggi le identita' digitali riconosciute sono quelle fornite dal sistema SPID (persona fisica anche ad uso professionale), dalla CNS e dalla CIE. In sede di presentazione di pratiche di iscrizione o variazione e' richiesto di firmare digitalmente la pratica. Il sistema verifichera' che il titolare dell'identita' digitale abbia titolo per rappresentare l'impresa, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese. Il rappresentante dell'impresa potra' successivamente demandare l'operativita' nel portale ad altre persone, individuandole mediante i rispettivi codici fiscali. Le persone cosi' incaricate, quando accederanno con la propria identita' digitale, troveranno gia' configurato l'ambito in cui sono state abilitate ad operare. 1.2 Profilo di registrazione e comunicazione della modalita' di gestione In applicazione del decreto ministeriale n. 182/2019 i soggetti obbligati alle comunicazioni delle informazioni ivi previsti e pertanto soggetti all'obbligo di iscrizione al registro pneumatici sono: (A) produttori e importatori italiani degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita; (B) rappresentante autorizzato di produttori o importatori esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (C) forme associate di gestione: consorzi o societa' consortili costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'art. 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (D) soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza. Nell'ambito delle due figure di cui ai punti (A), (B) e (D) sono compresi i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale. 1.3 Dati anagrafici (A) All'atto della registrazione, produttori e importatori italiani inseriscono il codice fiscale dell'impresa, a partire dal quale il Registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese, recupera: ragione sociale; indirizzo della sede legale; legale rappresentante; CCIAA di iscrizione e numero REA; codice ATECO; PEC. (B) In caso di rappresentante autorizzato di produttore e importatore estero, a partire dal codice fiscale dell'impresa, il registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese, recupera: ragione sociale; indirizzo della sede legale; legale rappresentante; CCIAA di iscrizione e numero REA; codice ATECO; PEC. Nel caso in cui il rappresentante autorizzato non sia un'impresa (p.es. professionista) dovra' comunicare: nome e cognome o ragione sociale; partita IVA; indirizzo sede; PEC. Per ogni impresa estera rappresentata vengono raccolti i seguenti dati: V.A.T. (o altro codice identificativo analogo valido nello Stato di origine); ragione sociale; indirizzo della sede legale; Stato estero; legale rappresentante. (C) Per le forme associate di gestione, a partire dal codice fiscale dell'impresa inserito dalla direzione generale competente del Ministero, il registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese, recupera: ragione sociale; indirizzo sede legale; legale rappresentante; CCIAA di iscrizione e numero REA; codice ATECO; PEC. 1.4 Informazioni sulle modalita' di gestione I produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) indicano la modalita' di gestione con la quale intendono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e fornire le seguenti informazioni. I. In caso di produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) che adempiono all'obbligo in forma individuale: a) documento contenente il progetto descrittivo; b) nel caso di adempimento diretto: numero di iscrizione albo, mediante interoperabilita' con l'albo nazionale dei gestori ambientali; c) nel caso di adempimento indiretto: codice fiscale e ragione sociale delle imprese che svolgono attivita' di raccolta, stoccaggio, trasporto e recupero. II. In caso di produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) che aderiscono ad una forma di gestione associata: a) codice fiscale della forma associata di gestione; b) ragione sociale (recuperata automaticamente dal Registro Imprese). III. Le forme associate di gestione comunicano: a) codice fiscale delle imprese consorziate (a partire dal quale vengono recuperati i dati anagrafici). 1.5 Pagamenti Al momento dell'iscrizione, produttori e importatori devono versare: tassa di concessione governativa, nella misura definita dalla normativa vigente (al momento 168,00 euro) dovuta in quanto si tratta di registro abilitante; imposta di bollo virtuale: nella misura definita dalla normativa vigente (al momento 16,00 euro), a fronte della presentazione della pratica; contributo annuale: a fronte dei dati comunicati dal produttore/importatore relativamente alla quantita' complessiva di pneumatici immessa sul mercato nell'anno precedente, ovvero stimata per l'anno di prima attivita' dai produttori/importatori neo-operanti, il contributo sara' calcolato moltiplicando la quantita' dichiarata per la tariffa unitaria. Il pagamento di imposta di bollo e contributo annuale avverra' attraverso il canale di pagamento PagoPA oppure attraverso le modalita' di pagamento telematico messe a disposizione dalle camere di commercio. La tassa di concessione governativa verra' versata sul conto corrente dell'Agenzia delle entrate, allegando la scansione della ricevuta postale di versamento. Successivamente alla prima iscrizione, produttori e importatori dovranno versare unicamente il contributo annuale, al momento della presentazione della comunicazione relativa alle quantita' di pneumatici immesse sul mercato. Il versamento degli importi dovuti consentira' di completare la comunicazione. 1.6 Sottoscrizione Le pratiche di iscrizione, ed eventuali variazioni ai dati comunicati al momento dell'iscrizione, vengono sottoscritte digitalmente con dispositivo di firma digitale (CNS, carta nazionale dei servizi) intestato al rappresentante dell'impresa o al rappresentante autorizzato nel caso di imprese non localizzate sul territorio nazionale. A completamento la pratica deve essere trasmessa telematicamente (firmata digitalmente da soggetto verificato come rappresentante di impresa). 1.7 Notifiche Notifica di avvenuta registrazione. Rilascio numero di iscrizione al registro da riportare sui documenti commerciali. 1.8 Controlli In fase di inserimento dei dati da parte dell'utente, il sistema, oltre a recuperare i dati anagrafici da archivi ufficiali, verifica che: il dispositivo di identita' digitale utilizzato sia valido alla data; il soggetto che presenta la pratica sia legittimato ad operare per conto dell'impresa; i dati obbligatori siano inseriti; il produttore che si iscrive dichiarando di aderire ad una forma associata di gestione, sia stato effettivamente inserito dalla forma associata; il codice VAT indicato per i produttori esteri risponda alle regole formali di validazione (nel caso di produttori UE); il pagamento della tariffa prevista sia effettuato correttamente. 1.9 Variazioni/Cancellazioni I soggetti iscritti comunicano qualsiasi variazione dei dati forniti all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dalla variazione. Con la pratica di variazione i soggetti iscritti possono: aggiornare i dati anagrafici identificativi dell'impresa; modificare il profilo di attivita'; modificare le informazioni relative alle modalita' di gestione; modificare l'elenco delle imprese consorziate. In caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attivita' che determina l'obbligo di iscrizione, il produttore/importatore deve presentare una pratica di cancellazione dal registro. Dal momento della cancellazione il produttore/importatore non potra' piu' immettere sul mercato pneumatici e non potra' piu' utilizzare il numero di iscrizione. La cancellazione dell'impresa deve essere effettuata prima della cancellazione dal registro imprese. Nel caso di cancellazione l'impresa dovra' indicare la causale. Le pratiche di variazione e cancellazione non prevedono oneri. 2. Comunicazioni periodiche 2.1 Tipologia di comunicazioni Il registro consente l'effettuazione delle seguenti comunicazioni da parte degli utenti a partire dall'area riservata del portale, a cui si accede con dispositivi di identita' digitale: quantita' immesse sul mercato ed esportate (modulo Allegato III del decreto ministeriale n. 182/2019); quantita' di PFU gestite (modulo Allegato IV del decreto ministeriale n. 182/2019); quantita' di PFU raccolte (modulo Allegato VII del decreto ministeriale n. 182/2019) anche su base trimestrale e suddivise per provincia e per tipologia (piccoli, medi e grandi); contributi ambientali applicati (modulo Allegato VIII del decreto ministeriale n. 182/2019); contributi ambientali versati su base mensile (trasferiti alla forma associata di gestione) unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati (art. 4, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019); comunicazione sull'andamento dell'attivita': bilancio di esercizio e relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati (art. 3, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019). 2.2 Controllo della pratica Il sistema, oltre a facilitare l'inserimento dei dati previsti, opera controlli al fine di prevenire la trasmissione di pratiche incomplete o errate. 2.3 Pagamenti Le comunicazioni al registro non prevedono oneri. 2.4 Firma La pratica di comunicazione, generata dal sistema a seguito dell'inserimento dei dati, non richiede l'utilizzo di dispositivi di firma digitale. A completamento, la pratica di comunicazione deve essere trasmessa telematicamente. 2.5 Notifiche Completata la trasmissione dei dati il sistema genera la notifica di avvenuta comunicazione |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, nonche' le seguenti: a) Camera di commercio competente: la camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa; b) documenti commerciali: fatture fiscali, scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche. |
| Art. 3
Registro pneumatici e obblighi di iscrizione
1. Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al registro pneumatici di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 2. L'iscrizione al registro pneumatici e' effettuata in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle camere di commercio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del registro pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 3. L'iscrizione al registro pneumatici delle forme associate di gestione di cui al all'art. 4 del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e' effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto, dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 4. I produttori e gli importatori di pneumatici, definiti neo-operanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro n. 182 del 2019, sono tenuti ad iscriversi al registro pneumatici contestualmente all'inizio della loro attivita'. 5. Al momento dell'iscrizione, i produttori e gli importatori di pneumatici trasmettono al registro pneumatici le informazioni relative ai dati anagrafici e alla modalita' di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 7, e all'allegato II, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 6. L'iscrizione al registro pneumatici per i produttori e gli importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, anche neo-operanti, e' effettuata dal rappresentante autorizzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 7. Le forme associate di gestione, iscritte ai sensi del comma 3, trasmettono tempestivamente per via telematica al registro pneumatici l'elenco dei consorziati, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. Per i produttori e gli importatori che adempiono all'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso in forma associata, il sistema informativo del registro pneumatici garantisce, al momento della loro iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione alla forma associata. 8. La camera di commercio competente rilascia a ciascun produttore e importatore, di cui al comma 1, un numero di iscrizione al registro pneumatici. Il numero di iscrizione al registro pneumatici e' riportato da ciascun produttore e importatore nei documenti commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. 9. I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al registro pneumatici. I soggetti che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei contratti di vendita a distanza comunicano altresi' alla piattaforma on-line utilizzata, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) 2022/2065, il numero di iscrizione al registro pneumatici. 10. I soggetti obbligati di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 9, trasmettono al registro pneumatici per via telematica ogni variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante l'obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. 11. Le forme associate di gestione iscritte al registro pneumatici comunicano ogni variazione della compagine sociale entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. |
| Art. 4
Obblighi di comunicazione
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che agiscono in forma individuale o associata per adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso comunicano al registro pneumatici le informazioni richieste tenendo conto dei requisiti e delle tempistiche indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 2. Le forme associate di gestione provvedono, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto del Ministro n. 182 del 2019, all'adempimento degli obblighi di comunicazione per conto dei produttori e degli importatori ad esse associati. 3. Ai fini del monitoraggio dei flussi quantitativi degli pneumatici fuori uso, le forme associate e i sistemi individuali di gestione con immesso pari o superiore alle 200 tonnellate annue di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, comunicano con cadenza trimestrale le informazioni relative alle quantita' di pneumatici fuori uso raccolte nel trimestre precedente, per ciascuna provincia e distinte per categoria di pneumatico. |
| Art. 5 Oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Registro Pneumatici
1. Ai fini della copertura dei costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le camere di commercio competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere, determinano una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio reso ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Per garantire il rispetto del principio di equita' e proporzionalita', la tariffa di cui al comma 1 e' commisurata alla quantita' di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore, cosi' come comunicata ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 3. Le camere di commercio competenti pubblicano nel sito del registro pneumatici le modalita' di calcolo e di versamento della tariffa di cui al comma 1. 4. La tariffa di cui al comma 1 viene aggiornata ogni tre anni, tenendo conto del costo effettivo sostenuto per la gestione del registro pneumatici. 5. Al fine di garantire la verifica del funzionamento del registro pneumatici e del sistema di copertura dei costi connessi alla relativa gestione, Unioncamere trasmette alla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 marzo di ogni anno, un'apposita relazione che include il rendiconto delle spese sostenute. 6. La tariffa di cui al comma 1 e' versata dai produttori e dagli importatori, anche neo-operanti, al momento dell'iscrizione al registro pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 7. Nel caso di produttori e importatori che adempiono agli obblighi di gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, la tariffa di cui al comma 1 puo' essere versata dalla forma associata di gestione per conto del produttore e importatore associato, successivamente alla prima iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno. 8. Il contributo ambientale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, che assicura la copertura dei costi della gestione degli pneumatici fuori uso, comprende la tariffa di cui al comma 1. |
| Art. 6
Informazione al pubblico
1. L'elenco delle imprese iscritte al registro pneumatici e' pubblicato sul relativo sito con l'informazione dei dati identificativi dell'impresa, della forma di gestione prescelta nonche' delle altre informazioni e degli altri dati da rendere pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 2. La predisposizione e la pubblicazione di una raccolta statistica a partire dai dati comunicati al registro pneumatici, e' curata da Unioncamere. |
| Art. 7
Accesso ai dati
1. Le camere di commercio competenti mettono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto. 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel registro pneumatici ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, preliminarmente accreditati presso il registro medesimo, per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 3. Il registro pneumatici assicura l'interconnessione con il registro delle imprese, con l'albo nazionale gestori ambientali e con la Banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti. |
| Art. 8
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1588 |
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