Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Levetiracetam Almus». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 345/2024 del 6 maggio 2024
E' autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale LEVETIRACETAM ALMUS nelle confezioni di seguito indicate. Confezioni: «250 mg compresse rivestite con film» 2×50 (100) compresse in blister PVC/AL (confezione multipla) - A.I.C. n. 040529339 (base 10) 16NVFV (base 32); «500 mg compresse rivestite con film» 2×50 (100) compresse in blister PVC/AL (confezione multipla) - A.I.C. n. 040529341 (base 10) 16NVFX (base 32); «1000 mg compresse rivestite con film» 2×50 (100) compresse in blister PVC/AL (confezione multipla) - A.I.C. n. 040529354 (base 10) 16NVGB (base 32). Principio attivo: levetiracetam. Codice pratica: C1A/2024/304. Codice di procedura europea: DE/H/6056/001-002, 004/IA/014. Titolare A.I.C.: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea n. 11/10 - 16121 Genova.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C.
Classificazione ai fini della fornitura
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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