Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
DECRETO 17 maggio 2024
Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonche' criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE
E IL PNRR

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III, che, agli articoli 9 e seguenti disciplina le misure per la «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;
Visto l'art. 16 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che concede il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo che demanda a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di accesso al beneficio, nonche' dei criteri e delle modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo ivi previsto;
Visto l'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 19 aprile 2021, C (2021) 2594 final concernente gli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»;
Vista la Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), di cui alla decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021) 8655 final, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C (2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C (2023) 8654 final;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 651/2014, che richiede la presentazione alla Commissione europea di un piano di valutazione se la dotazione annuale media del regime di aiuti supera 150 milioni di euro;
Visto, altresi', l'art. 14 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che disciplina «Gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il fondo per una transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole-medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003) nonche' l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Vista la comunicazione SANI2 SA. 112181 richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024 indicato dall'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
3. L'intervento, nel rispetto dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' sottoposto all'approvazione del piano di valutazione della misura da parte della Commissione europea.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato gia' operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027.
2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
3. Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attivita', compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'art. 5, comma 2, riferibile alla struttura produttiva presso la quale e' realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.
4. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
 
Art. 3

Investimenti ammissibili

1. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
2. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
3. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
4. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
5. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
6. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
7. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
8. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
 
Art. 4

Misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:
a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
2. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
3. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
4. Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.
 
Art. 5

Procedura di accesso

1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalita' di trasmissione.
3. Nello stesso periodo di cui al comma 1 e' possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile e' pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.
5. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di cui al comma 1 e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalita' stabilite con il provvedimento del direttore della medesima Agenzia di cui al comma 2. Nel caso in cui la percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al cento per cento, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
6. Con le comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o dell'importo di aiuto piu' elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
 
Art. 6

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. In deroga all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e' effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
 
Art. 7

Modalita' di fruizione

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 4, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento. Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 e' utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito e' utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso e' riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.
6. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
7. Il credito d'imposta e' cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
8. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
9. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
10. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
11. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
12. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 11 del presente articolo e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
13. L'impresa beneficiaria decade, altresi', dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
14. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
 
Art. 8

Controlli

1. Ai fini delle attivita' di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Qualora nell'ambito delle attivita' di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
Fitto

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1495