Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 aprile 2024
Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;
Visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualita' 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate;
Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;
Vista la nota n. 924 del 2 gennaio 2024, contenente disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro-LL», per l'anno 2024;
Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter;
Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019 della Sezione Terza del Consiglio di Stato;
Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2024) trasmesso alla Commissione europea il 2 febbraio 2024, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2024, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2023, nonche' l'ampliamento del segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso;
Vista la nota congiunta delle societa' Tonnare Sulcitane S.r.l. e Carloforte Tonnare Piam S.r.l., pervenuta a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023, con la quale viene comunicata la rinuncia alle quote assegnate a Porto Paglia e a Cala Vinagra per l'annualita' 2024;
Ritenuto, pertanto, che tali quote rientrano nella disponibilita' dello Stato e sono redistribuite secondo la proporzione storica agli operatori delle TRAP ancora attive;
Ritenuto, ai fini di attuare nella maniera piu' idonea il principio di conservazione delle risorse ittiche, di attribuire nella misura del 50% della quota incrementale un aumento proporzionale ai settori autorizzati secondo i criteri storici di ripartizione;
Ritenuto che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «feluche» ricadono, a pieno titolo, nella nuova definizione di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale;
Ritenuta, ai fini della migliore gestione della specie oggetto di cattura, l'opportunita' di ampliare il segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, composta da centoquarantasei unita' (individuate tra quelle che storicamente hanno contribuito al prelievo della quota indivisa);
Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso iniziale al prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per aree geografiche del contingente indiviso;
Considerata l'inattivita' dell'impianto di tonnara fissa di Favignana per un periodo pari a due annualita' consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, richiamato all'art. 9, comma 6, del d.d. n. 211565 del 19 aprile 2023, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti assegnati rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione che li redistribuisce percentualmente agli operatori del sistema «tonnara fissa (TRAP)» per la campagna in corso;
Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla campagna di pesca del tonno rosso per il 2024 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;
Ritenuta l'opportunita' di costituire per la futura campagna di pesca del tonno rosso 2025 una riserva di premialita' di quota incrementale, da assegnare in via sperimentale e da attivare per le future campagne, al fine di favorire la realizzazione di nuove e/o innovative filiere in termini di prodotto e/o di mercato, incentivando gli operatori della piccola pesca titolari di quota individualmente assegnata ad associarsi a vario titolo per una gestione comune della risorsa;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. Per la campagna di pesca 2024, la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso e' determinata in ragione delle seguenti modalita':
a) il quantitativo di 4.745,34 tonnellate, pari alla quota nazionale di cattura assegnata per il 2023, e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella medesima campagna di pesca;
b) il quantitativo di 268,83 tonnellate, pari al 50% della quota incrementale (537,66 tonnellate), assegnata all'Italia per il 2024, e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, compreso il contingente assegnato alla «quota non divisa (UNCL)», sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella campagna di pesca 2023; il restante 50% (268,83) e' destinato alla «quota non divisa (UNCL)»;
c) dal contingente complessivamente determinatosi in favore della richiamata «quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38 tonnellate, una quota di 365,00 tonnellate e' assegnata al segmento della «piccola pesca costiera (SSCF)» di cui all'allegato 4;
d) dal contingente complessivamente determinatosi in favore della richiamata «quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38 tonnellate, una quota di 15 tonnellate e' assegnata alle 15 «feluche» di cui all'allegato 5.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, il contingente di cattura, complessivamente pari a 5.283 tonnellate, assegnato all'Italia per l'anno 2024 e' cosi' ripartito:

=============================================================
| Sistema | Quota |
+=======================================+===================+
|Circuizione (PS) | 3.646,757|
+---------------------------------------+-------------------+
|Palangaro (LL) | 666,029|
+---------------------------------------+-------------------+
|Tonnara fissa (TRAP) | 415,169|
+---------------------------------------+-------------------+
|Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) | 22,665|
+---------------------------------------+-------------------+
|Piccola pesca costiera (SSCF) | 365,000|
+---------------------------------------+-------------------+
|Feluche | 15,000|
+---------------------------------------+-------------------+
|Quota non divisa (UNCL) | 152,380|
+---------------------------------------+-------------------+
|Totale | 5.283,000|
+---------------------------------------+-------------------+

3. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente, e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni marittime:
il 35% della quota, pari a 53,333 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi;
il 35% della quota, pari a 53,333 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna;
il 30% della quota, pari a 45,714 tonnellate ai Compartimenti marittimi della Sicilia.
 
Allegato 1

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2024

SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2024

SISTEMA PALANGARO (LL)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2024

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2024

Piccola pesca costiera (SSCF)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2024

Feluche

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Sistema circuizione (PS)

1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2024 alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1.
2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.
 
Art. 3

Sistema palangaro (LL)

1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2024 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2.
2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.
3. A conferma di quanto stabilito con la nota n. 924 del 2 gennaio 2024 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito D.G. PEMAC), in premessa citata, i quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nell'allegato 2.
4. In funzione dell'andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi contingenti.
 
Art. 4

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Gli impianti autorizzati per la campagna di pesca 2024 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'allegato 3.
2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.
3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di una concreta disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi.
4. I quantitativi eventualmente gia' catturati dagli impianti di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 3.
 
Art. 5

Piccola pesca costiera (SSCF) e feluche

1. In via sperimentale le unita' autorizzate per la sola campagna di pesca 2024 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita al paragrafo 2, lettera dd), della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4.
2. In via transitoria e a fini sperimentali, solo per la campagna 2024, le unita' di cui al richiamato allegato 4 sono individuate tra quelle gia' autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) in possesso di almeno tre dei cinque requisiti definiti in sede sovranazionale (ex par. 2, lettera dd) racc. ICCAT 22-08, ai fini della riconducibilita' al nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera) e quelle denominate «feluche» (allegato 5). Dal predetto elenco sono escluse le unita' che nel corso dell'annualita' 2023 abbiano commesso un'infrazione grave.
3. L'autorizzazione alla cattura bersaglio del tonno rosso decade automaticamente nelle ipotesi di cui all'art. 3, punto 3.2, del decreto dirigenziale n. 187027 del 31 marzo 2023 e/o all'art. 3, punto 3.2, del decreto dirigenziale n. 187034 del 31 marzo 2023.
4. In via transitoria e a fini sperimentali, le quote sono individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a 2,5 tonnellate tra quelle gia' autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) e un quantitativo pari a 1 tonnellata tra quelle denominate «feluche». Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7. I quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati.
5. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla campagna 2024. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive e potranno essere riviste in conformita' con le osservazioni ICCAT e le determinazioni unionali.
 
Art. 6

Trasferimenti di quote

1. I contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento all'interno dei medesimi sistemi di pesca nel limite massimo del 50% della quota del cedente e previa specifica autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le unita' iscritte nella flotta di piccola pesca costiera e le feluche non possono cedere la loro quota se non ai sensi del comma successivo.
2. I contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, previa specifica autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, tra sistemi diversi e nel limite massimo del 50% della quota del cedente solo qualora:
a. le unita' o i sistemi coinvolti appartengano allo stesso proprietario;
b. le unita'/sistemi operino all'interno di una stessa organizzazione di produttori.
3. Le unita' appartenenti alla flotta di piccola pesca costiera (SSCF) e le feluche possono concludere gli accordi di cui al comma precedente solo con unita' iscritte negli allegati 2, 4 e 5, appartenenti alla stessa O.P. In nessun caso potranno cedere o acquistare quote dai sistemi circuizione (PS) e tonnara fissa (TRAP).
4. Le previsioni di cui a commi precedenti non incidono sulla costituzione e gestione di Joint Fishing Operation, che restano disciplinate dalla raccomandazione ICCAT 22-08 e successive modifiche e/o integrazioni e la cui condivisione dell'attivita' di pesca e/o del passaggio di quote non rappresenta un trasferimento, ma una gestione condivisa delle quote tra imbarcazioni aderenti.
 
Art. 7

Promozione e sviluppo di nuove filiere
nella pesca del tonno

1. Obiettivo dell'amministrazione e' promuovere lo sviluppo di nuove filiere tra gli operatori del settore della pesca del tonno, al fine di incrementarne la sostenibilita', l'efficienza e la competitivita' a livello nazionale e internazionale.
2. A tale scopo, per la futura campagna 2025 sara' individuato un plafond di 40 tonnellate che rappresentera' una riserva premiale da assegnare, in quota percentuale e fino ad un massimo di 15 tonnellate, agli operatori titolari di quota individuale di cattura che dimostrano entro il 31 ottobre 2024 di aver stipulato tra loro un accordo commerciale di filiera.
3. L'accordo commerciale deve coinvolgere tutti i segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di prelievo, produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto e deve coinvolgere, tra gli altri, almeno due operatori titolari di una quota assegnata.
4. Dal concetto di filiera e' escluso il circuito che prevede la semplice vendita del prodotto pescato ai mercati ittici o la vendita a distributori/grossisti.
5. Gli accordi commerciali che annovereranno anche l'uso di un marchio condiviso, anche se non registrato, beneficeranno, oltre che della premialita' di cui al comma 1, anche di una concessione una tantum di 2 tonnellate di quota aggiuntiva.
6. Le modalita' di attribuzione ed i criteri di assegnazione saranno oggetto di successivo decreto direttoriale.
 
Art. 8

Catture accessorie (By-Catch)

1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale di catture accessorie in sede di sbarco ammessa dalle vigenti normative sovranazionali e' pari al 20% del totale sbarcato, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (logbook):
in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) 2017/2107, in premessa citato;
in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.
2. Il calcolo di cui al comma 1 e' consentito su base annuale, nei seguenti casi:
per le imbarcazioni denominate «feluche», a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e delle dichiarazioni di sbarco;
per tutte le imbarcazioni che, pur non ricomprese nell'elenco di cui al citato allegato 4, rispettino, comunque, i medesimi parametri sovranazionali in materia di «piccola pesca costiera» e a condizione che le stesse, prescindendo dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.
3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture accessorie, la D.G. PEMAC si riserva la facolta', con successivo provvedimento, di rimodulare la ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui all'art. 1, comma 3.
 
Art. 9

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita' solo ed esclusivamente mediante la tecnica «catch-release» fino al 31 dicembre 2024.
 
Art. 10

Porti designati

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati (dall'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT all'indirizzo https://www.iccat.int/en/Ports.asp
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati.
2. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.
3. Ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, dai suddetti elenchi relativi ai sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)».
4. Per il segmento della piccola pesca costiera di cui all'art. 5, ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertato, al 31 dicembre 2024, un livello di catture inferiore a 1,25 tonnellate, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990 dal relativo elenco.
5. Le cause di forza maggiore in grado di determinare variazioni nella disciplina di questo decreto devono essere tali da provocare, se non considerate, un danno concreto e immediato all'operatore non altrimenti evitabile se non con gli interventi in deroga.
6. In funzione dell'effettivo andamento delle catture da parte della piccola pesca costiera, alla data del 31 ottobre 2024, la D.G. PEMAC si riserva la facolta', con successivo provvedimento, di riassegnare la quota residua al contingente «indiviso (UNCL)».
7. Agli operatori degli impianti di tonnara fissa (TRAP) che non dovessero risultare attivi per un periodo pari a due annualita' consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano nella disponibilita' dell'amministrazione.
8. L'operatore, al quale ai sensi del comma precedente l'autorizzazione e' stata sospesa, ha l'obbligo di riattivare l'impianto nell'anno successivo alla sospensione, senza possibilita' di cedere la quota. In mancanza, l'amministrazione avviera' le procedure per dichiarare l'impianto improduttivo e, convocando una apposita Conferenza di servizi con gli altri soggetti pubblici coinvolti, proporra' la revoca della concessione e la cancellazione dagli elenchi delle tonnare autorizzate.
9. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura.
10. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupposti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)».
Questo decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 739