Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 2 aprile 2024
Criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonche' requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri dicasteri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l'art. 1, comma 685, della citata legge n. 197 del 2022, il quale prevede che «Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022»;
Visto, in particolare, il comma 686, del medesimo art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, che dispone che «Per le medesime finalita' di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti»;
Visto il comma 687 del predetto art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;»
Visto il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 nel quale si prevede che «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686;
Visto il comma 689 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale «Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;
Visto, altresi', il comma 690 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022, che prevede che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici, ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita' gli imballaggi in legno (150103) e gli imballaggi in carta e cartone (150101);
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];
Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici»;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli «imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021, stipulata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;
Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della citata legge n. 197 del 2022, concesso dallo Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del massimale di cui ai regolamenti «de minimis», in quanto misura di aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 686, della citata legge n. 197 del 2022 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 687 e delle modalita' indicate ai commi 688 e 689 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «legge di bilancio 2023»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2022, n. 303;
b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
d) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
e) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 2831/2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero tra i successivi regolamenti emanati nelle medesime materie, applicabile sulla base dell'attivita' svolta dall'impresa beneficiaria;
f) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Allegato 1
Requisiti tecnici e certificazioni richieste per i prodotti e gli imballaggi per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 1,
commi 685-690, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Dati e informazioni per la compilazione della domanda per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 685-690, della legge 29
dicembre 2022, n. 197
1. Dati identificativi del soggetto richiedente:
codice fiscale:
partita IVA;
denominazione;
forma giuridica;
forma giuridica (classificazione Istat);
indirizzo posta elettronica certificata;
codice attivita' prevalente (classificazione ATECO 2007);
sede legale/amministrativa. 2. Dati relativi al firmatario della domanda (rappresentante legale)
cognome;
nome;
data di nascita;
provincia di nascita;
comune (o Stato estero) di nascita;
codice fiscale. 3. Referente da contattare:
cognome;
nome;
telefono;
cellulare;
indirizzo e-mail. 4. Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni:
ammontare complessivo, in euro, della spesa sostenuta nell'anno di riferimento dell'avviso (2023- 2024);
importo, in euro, ripartito per le tipologie di prodotti acquistati come di seguito specificati:
beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);
beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera e);
requisiti tecnici e certificazioni previsti dall'allegato 1. 5. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
data iscrizione nel registro delle imprese;
data atto costitutivo;
stato di attivita';
assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
assenza di legali rappresentanti o amministratori dell'impresa o titolari condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione in materia di contratti pubblici;
possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti;
assenza di stato di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
assenza di altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
rispetto delle condizioni e i limiti previsti dai regolamenti sugli aiuti «de minimis» applicabili sulla base dell'attivita' prevalente;
l'ammontare complessivo di spesa di cui alla sezione n. 4 come attestato da apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti individuati all'art. 4, comma 3, del decreto;
l'integrale pagamento delle spese attraverso conti correnti intestati al soggetto richiedente e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura;
l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo;
il possesso, con riferimento ai prodotti e/o agli imballaggi per cui e' richiesta l'agevolazione, della documentazione attestante i requisiti tecnici di cui all'allegato 1;
assenza di fruizione, per le medesime voci di spesa oggetto della presente richiesta, di altre agevolazioni previste da normativa nazionale, regionale ed europea;
conoscenza della modalita' di registrazione degli aiuti e della concorrenza degli stessi nel calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis»;
presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web del Ministero (www.mase.gov.it) nonche' nel sistema telematico per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
presa visione da parte dei soggetti terzi interessati, i cui dati personali sono oggetto del trattamento ai fini della domanda, dell'informativa sul trattamento dati personali pubblicata sul sito web del Ministero (www.mase.gov.it). 6. Allegati alla domanda:
1) dati certificati Registro imprese;
2) copia del documento di identita' e del codice fiscale del richiedente (rappresentante legale);
3) attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese di cui all'art. 4, comma 3, del decreto;
4) attestazione dei requisiti tecnici e/o certificazioni dei prodotti acquistati ai sensi dell'allegato 1;
5) fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonche' i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
 
Art. 4

Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:
a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
2. I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato:
a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture;
d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
 
Art. 5

Modalita' di accesso all'agevolazione

1. Per accedere all'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale. Per ciascuno degli sportelli annuali di cui all'art. 7, comma 2, il soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso.
2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 4, allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' quella comprovante il possesso delle certificazioni di cui all'art. 4.
3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.
4. La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto puo' fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalita' tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.
 
Art. 6

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione e' concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed e' fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7, comma 2, non puo', comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualita', di cui all'art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non e' cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
5. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
 
Art. 7

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Per ciascuno degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione news del sito istituzionale, dispone l'apertura di due distinti sportelli:
a) il primo da attivare nell'annualita' 2024 e avente ad oggetto le spese di cui all'art. 4 sostenute nel corso dell'anno 2023;
b) il secondo da attivare nell'annualita' 2025 e avente ad oggetto le spese di cui all'art. 4 sostenute nel corso dell'anno 2024.
 
Art. 8

Procedura di concessione

1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021 citata nelle premesse, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di agevolazione, di cui all'art. 5, in relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi;
b) determinazione dell'agevolazione concedibile, entro il limite previsto dall'art. 6;
c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
e) adozione dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione, nei casi di cui all'art. 12.
3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata;
b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera c), il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel pertinente registro. L'importo dell'agevolazione concessa ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.
 
Art. 9

Modalita' di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 10, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
 
Art. 10

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse modalita' definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
 
Art. 11

Controlli

1. Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 3, rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.
2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne da' comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 12

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;
c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita fruizione dell'agevolazione, totale e parziale.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
 
Art. 13

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2024

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1522