Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2024 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 23 aprile 2024
Linee guida e relativo questionario per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2024-2026. (Delibera n. 7/SEZAUT/2024/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 23 aprile 2024;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, con il quale il Ministro dell'interno ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2024-2026;
Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario - comprensivo della relativa nota metodologica - allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2024-2026, e' stato previamente trasmesso con nota, n. 2548 dell'8 aprile 2024, del Presidente di sezione preposto alla funzione di c della Sezione delle autonomie;
Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, numeri 2549, 2550 e 2552 del 9 aprile 2024, con le quali la bozza del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2023 e' stata trasmessa ai Presidenti dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI - IFEL, con nota acquisita al protocollo n. 572 del 19 aprile 2024;
Vista la nota prot. n. 2576 del 22 aprile 2024, a firma Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la quale si comunica approvazione per l'impostazione proposta;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2555 del 12 aprile 2024 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie prot. n. 2557 del 15 aprile 2024 con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto;
Udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il questionario per la relazione dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 23 aprile 2024.

Il Presidente: Carlino Il relatore: Di Marco Depositata in segreteria il 26 aprile 2024 Il dirigente: Galli
 
Allegato
Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni,
delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di
previsione 2024-2026 Per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e
seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. Premessa
Le presenti linee guida sono adottate in attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 e definiscono, unitariamente, i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.
Esse, unitamente al questionario allegato, rappresentano un importante supporto per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento a quelle relative al rispetto e al perseguimento, anche prospettico, degli equilibri di bilancio, nonche' al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.
Le presenti linee guida, come noto, non limitano la facolta' di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo. Sono, inoltre, d'ausilio anche per le attivita' delle Sezioni delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.
Le informazioni acquisite attraverso la relazione-questionario dell'organo dei revisori rappresentano, altresi', un utile strumento per l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).
Vale la pena rammentare che anche il questionario sul bilancio preventivo 2024-2026 si concentra sull'esame della contabilita' finanziaria che, stando alle indicazioni fornite dal Comitato direttivo della Struttura di governo della riforma 1.15 del PNRR, continuera' a conservare il ruolo di contabilita' autorizzatoria. Cionondimeno, si e' ritenuto di mantenere e, in alcuni casi, approfondire gli ulteriori e piu' rilevanti fenomeni gestionali, che caratterizzano il ciclo di bilancio, oltre che gli aspetti generali della contabilita' economico-patrimoniale.
Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento e' stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonche' coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o gia' conosciute.
Si compone di una prima parte che contiene informazioni generali e domande preliminari, alla quale seguono sei sezioni tematiche, integrate con alcune schede per il riepilogo dei dati contabili di riferimento ritenuti piu' significativi. 2. Le novita' normative di rilievo
Le piu' significative differenze rispetto al questionario precedente, senza incidere sull'impostazione generale, si risolvono nella necessaria attivita' di aggiornamento alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alle piu' rilevanti novita' introdotte per gli EE.LL. dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023).
Tra le novita', va segnalata la reintroduzione del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'art. 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 173, nonche' dell'art. 1, comma 533 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, funzionale alla realizzazione degli obiettivi posti dal quadro europeo di riferimento incentrato sui limiti di incremento all'aggregato della spesa netta.
In particolare, l'art. 1 commi 850 e ss. della legge n. 178/2020 (LB 2021) aveva gia' previsto un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane. Il decreto-legge n. 132, del 29 settembre 2023, art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali), nel modificare il citato comma 850, ne aveva rinviato la decorrenza fissando al 2024 la prima annualita' del contributo richiesto e disancorandolo dalle azioni di spending review.
L'art. 1, comma 533 della legge n. 213/2023 (LB 2024), modificato dall' art. 3, comma 12-decies del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, ha inoltre previsto un ulteriore contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, pari a 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle citta' metropolitane.
E' bene, infine, precisare che e' stato previsto un particolare regime di esclusioni in base al quale, per cio' che attiene al contributo ex legge n. 178/2020, la quota del concorso dei comuni appartenenti al territorio della Regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste e' versata dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato (decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, art. 6-ter). Il contributo di cui all'art. 1, comma 533, della legge di bilancio 2024 e' invece richiesto solo agli EE.LL. delle regioni a statuto ordinario oltre che a quelli ricadenti nelle Regioni Sicilia e Sardegna; sono altresi' esclusi gli enti in dissesto, in riequilibrio e che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'art. 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
E' stata dunque introdotta una domanda volta a verificare se l'ente abbia tenuto conto dei predetti contributi al concorso alla finanza pubblica nella costruzione delle previsioni di bilancio 2024/2026.
Al momento dell'emanazione delle presenti linee guida risulta essere acquisita la sola intesa della Conferenza Stato-citta' (6 marzo) sullo schema di decreto interministeriale di riparto del contributo di cui alla legge n. 178/2020 recepito dal decreto ministeriale del 29 marzo 2024 ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pari a 150 milioni per ciascun anno (2024-2025), e non ancora adottato il decreto di riparto relativo al contributo di cui alla legge di bilancio 2024.
Il che ha, sicuramente, rappresentato uno dei motivi che - unitamente all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid e all'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali - ha giustificato, anche per il 2024, il ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato con decreto ministeriale 22 dicembre 2023. Si tratta della prima proroga al termine per l'approvazione dei bilanci, che interviene in vigenza del decreto ministeriale del 25 luglio 2023, sugli obblighi procedurali e sulle tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali. Al riguardo si precisa che gli enti che si sono avvalsi del rinvio, al 15 marzo 2024, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, potevano «indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio» (FAQ n. 54 della Commissione ARCONET). 3. Equilibri e gestione finanziaria
Anche in questa occasione, il questionario, improntato ai necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla semplificazione degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilita' finanziaria dell'ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Specifiche domande inoltre sono state formulate, come di consueto, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e su ogni altra grave irregolarita' contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.
Particolare attenzione e' stata rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli complessivi, senza trascurare il controllo della corretta gestione per altri profili di rilievo, tra i quali i tempi di pagamento, la congruita' degli accantonamenti, la regolare tenuta della cassa.
Nella prima sezione «Equilibri finanziari» sono stati semplificati nella formulazione alcuni quesiti sul FAL.
In continuita' con le modifiche e integrazioni apportate al questionario sul bilancio di previsione 2023 - 2025, le domande mirano a verificare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in tema di contabilizzazione del FAL e modalita' di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2019, a seguito della ricostituzione del FAL separatamente dal FCDE.
Sono stati poi introdotti quesiti volti a consentire il monitoraggio delle misure che l'ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Le integrazioni al questionario, in particolare, richiamano l'attenzione dell'organo di revisione sulla necessita' di verificare, unitamente alla ricorrenza dei presupposti per lo stanziamento in bilancio del Fondo garanzia debiti commerciali e alle relative modalita' di determinazione, il rispetto dell'obbligo introdotto dall'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR quater) che, nell'ottica di rafforzare le verifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento, introduce una specifica misura organizzativa per i comuni con piu' di 60.000 abitanti, le province e le citta' metropolitane con un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni.
Tali enti, alla luce della disposizione sopra richiamata, sono tenuti ad effettuare un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e a predisporre il piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Si segnala, altresi', l'eliminazione del quesito relativo all'esercizio delle facolta' di cui all'art. 1, comma 822 della legge n. 197/2022, in quanto temporalmente riferito all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.
E' stata, inoltre, aggiornata la tabella sugli accantonamenti per passivita' potenziali includendo un elenco dettagliato dei fondi, cosi' come classificati dagli schemi di bilancio e in continuita' con quanto gia' richiesto nel rendiconto.
Nell'ottica della semplificazione si e' proceduto alla eliminazione della tabella sull'accantonamento complessivo per le passivita' potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato.
La rivisitazione della tabella sul disavanzo - Sezione I Dati - e' stata effettuata allineando le voci con quelle presenti nell'omologa sezione nel questionario rendiconto ed eliminando le tipologie non piu' attuali.
Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE), si registra l'assenza di significative novita' normative; i quesiti rivolti ai revisori sono pertanto finalizzati, come per la passata edizione dei questionari, alla verifica della regolarita' del calcolo dell'accantonamento, nonche' dell'adeguata illustrazione nella nota integrativa delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione. Particolare attenzione e' stata posta sulla necessita' di appurare che gli enti - per i quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario - stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le modalita' previste dall'art. 39-quater del decreto-legge n. 162/2019 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).
Quanto al Fondo pluriennale vincolato (FPV) si conferma l'orientamento di questa Sezione - gia' espresso con l'approfondimento sul ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (cfr. deliberazioni n. 2/SEZAUT/2021/INPR) - ribadendo la necessita' che la costituzione e la gestione del FPV non siano declassate a operazioni di mera valenza contabile (cfr. deliberazioni numeri 4/SEZAUT/2015/INPR; 32/SEZAUT/2015/INPR; 9/SEZAUT/2016/INPR; 14/SEZAUT/2017/INPR; 19/SEZAUT/2019/INPR). 4. Cassa
Il conseguimento degli specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo - da ultimo previsti dalla riforma n. 1.11 del PNRR «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita' sanitarie» - ha tradizionalmente rappresentato uno degli aspetti di maggior attenzione riservato dalla Sezione nella predisposizione degli schemi di questionario sui bilanci preventivi e consuntivi.
In quest'ottica, nel richiamare l'obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione ed il loro carattere autorizzatorio, va ribadito come il principale strumento per garantire all'ente la liquidita' necessaria a far fronte ai pagamenti, risieda nel rispetto dei principi di attendibilita' e veridicita' nella formazione delle previsioni stesse.
Come per le passate edizioni, si e' ritenuto di inserire quesiti volti ad intercettare la piu' volte stigmatizzata aritmetica parametrazione delle previsioni di cassa all'ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.
Le previsioni di cassa delle entrate vanno infatti rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilita', il flusso di entrata presumibile.
La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilita' non dovra' eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andra' tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.
Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andra' sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioe' le autorizzazioni al pagamento per singola unita' elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Si ricorda infine che con la riforma della contabilita' armonizzata, e' sussistente l'obbligo, per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa (art. 183 comma 8 TUEL).
In linea con quanto tradizionalmente sostenuto va poi ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2023 ha modificato il paragrafo 9.3.1 del Principio contabile della programmazione allegato al decreto legislativo n. 118/2011 ribadendo il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonche' la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.
Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al corretto stanziamento dei flussi di liquidita' di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.
Si richiama inoltre l'attenzione sul disposto dell'art. 209, comma 3-bis, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, indica al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate. I controlli dell'organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto dell'art. 195 del TUEL, accertando che l'ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l'entita' della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 5. Enti in dissesto
La sezione enti in dissesto, introdotta lo scorso anno, e' stata ripensata nell'ottica di meglio indagare le modalita' di gestione del dissesto e dei rapporti ente/OSL, anche allo scopo di verificare l'effettiva adozione di misure che garantiscano un definitivo ritorno alla stabilita' finanziaria.
Accanto alle domande volte a chiarire la contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, si e' poi ritenuto di confermare i quesiti volti ad approfondire i motivi che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della massa passiva.
Si e' inoltre ritenuto di focalizzare il controllo sulle cause che, nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, possono comprometterne l'equilibrio.
In questa direzione si segnala l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato l'art. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidita', prevedendo il rinvio al rendiconto 2024 dell'obbligo di ricostituzione del fondo per gli enti in dissesto che lo avevano eliminato a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 8/SEZAUT/2022/QMIG. 6. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico
La sezione dedicata agli organismi partecipati e' stata semplificata con riguardo alle richieste informative ma mantiene la struttura di modello «a cascata»: con il primo quesito, di ordine generale, si chiede infatti se l'ente abbia o meno partecipazioni e se abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP. In tal modo, in caso di risposta negativa, il revisore sara' indirizzato per la compilazione direttamente alla sezione successiva del questionario. In caso di risposta affermativa, il revisore e' chiamato a rispondere circa l'avvenuta approvazione, da parte delle societa' partecipate, del bilancio relativo all'ultimo esercizio, nonche' delle eventuali misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni da parte dell'ente di riferimento.
Sono poi richieste informazioni di dettaglio sulla presenza di societa' in perdita; sulla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale, nonche' di trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, anche al fine di monitorare il rispetto dei vincoli in materia di soccorso finanziario in favore delle societa' partecipate di cui all'art. 14, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dell'obbligo di accantonamento secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016.
Altro aspetto d'interesse riguarda l'eventuale adozione di un provvedimento motivato di fissazione degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19, decreto legislativo n. 175/2016). 7. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
La Sezione «PNRR», e' stata fatta oggetto di significativa revisione e riduzione. In essa si e' scelto di mantenere esclusivamente le domande relative all'organizzazione e alla gestione straordinaria del personale, avendo affidato alla tabella allegata al questionario rendiconto 2023 la funzione di monitoraggio dell'andamento finanziario e procedurale del piano. 8. Istruzioni per l'invio del questionario
Lo schema di relazione dell'organo di revisione sui bilanci di previsione 2024-2026 e' volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'organo di revisione (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home-page di BDAP: (https://openbdap.rgs.mef.gov.it/).
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home-page.
Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/ Nella home-page della nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la pubblicazione.

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LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI
COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1,
COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

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