Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2024 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 23 aprile 2024
Linee guida e relativo questionario per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2024-2026. (Delibera n. 5/SEZAUT/2024/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezioni delle autonomie

Nell'adunanza del 23 aprile 2024;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Viste le note fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2024-2026 delle regioni e province autonome, comprensivo della relativa nota metodologica, e' stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 2548 del 8 aprile 2024;
Viste le note del medesimo Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie, prot. nn. 2551 e 2552 del 9 aprile 2024, con le quali lo schema del suddetto questionario e' stato, altresi', trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nonche' al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Vista la nota di risposta, prot. n. 2567 del 18 aprile 2024, a firma del segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Vista la nota prot. n. 2572 del 18 aprile 2024, a firma del direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con la quale si comunica la condivisione da parte dei rappresentanti della Conferenza sullo schema del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento;
Vista la nota prot. n. 2576 del 22 aprile 2024, a firma Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la quale si comunica approvazione per l'impostazione proposta;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti, prot. n. 2555 del 12 aprile 2024, di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2557 del 15 aprile 2024, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto;
Udito il relatore, Consigliere Elena Tomassini;

Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il questionario, per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2024-2026 delle regioni e delle province autonome, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato nell'adunanza del 23 aprile 2024.

Il Presidente: Carlino Il relatore: Tomassini Depositata in segreteria il 26 aprile 2024 Il dirigente: Galli
 
Allegato
Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul
bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per
gli esercizi 2024-2026
Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione, da parte del Collegio dei revisori dei conti, della relazione sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La disposizione richiama la disciplina prevista, per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quale gli organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto in conformita' ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie.
Le citate linee guida rappresentano uno strumento di raccordo tra l'ambito dei controlli interni e quelli esterni, connotati dai caratteri di neutralita' e indipendenza, esercitati dalla magistratura contabile (Corte costituzionale, sentenze n. 198/2012, n. 23/2014). Attraverso le verifiche sui bilanci di previsione e sullo stato di attuazione dei programmi regionali si mira ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei principi contabili e delle compatibilita' economico-patrimoniali degli enti.
L'armonizzazione dei bilanci pubblici e' volta a realizzare l'omogeneita' dei sistemi contabili per rendere le rendicontazioni delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse agli obiettivi della programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza pubblica, della gestione del federalismo fiscale e delle verifiche sul rispetto delle regole comunitarie (Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017). Alla Corte dei conti e' devoluto il compito di accertare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalita' finanziaria, trasparenza, economicita', efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale, per la tutela dell'unita' economica della Repubblica.
Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attivita' che l'amministrazione deve realizzare. Il principio di continuita' degli esercizi finanziari richiede che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi siano soluzioni di continuita', sicche' le risultanze del rendiconto costituiscono le necessarie premesse della programmazione successiva.
L'attendibilita', la congruita' e la coerenza dei singoli documenti di programmazione condizionano il grado di affidabilita' dell'intero sistema di bilancio, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtu' di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita', evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste.
In tale cornice ordinamentale si colloca il ruolo del Collegio dei revisori delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile alle autonomie speciali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge, nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.
Il puntuale, obbligatorio adempimento alla compilazione del questionario da parte del Collegio dei revisori, che e' organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011), e' funzionale alle verifiche da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario.
Le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario del Collegio dei revisori rappresentano, altresi', un ausilio per l'esercizio delle funzioni della stessa Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).
2. Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato ai necessari aggiornamenti e alla semplificazione degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilita' finanziaria dell'ente, con riferimento alle verifiche sulle voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, anche attraverso l'esame dell'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio.
Oltre alle ricorrenti analisi sulla regolarita' della gestione amministrativa, della gestione contabile, sulla sostenibilita' dell'indebitamento e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, specifici ambiti di indagine riguardano, per il riflesso che hanno sull'equilibrio del bilancio regionale, le gestioni delle societa' partecipate e del servizio sanitario regionale, con verifiche sul disavanzo sanitario.
Analogamente a quanto previsto nelle precedenti linee guida sul bilancio di previsione (deliberazione n. 5/SEZAUT/2023/INPR), un ambito del questionario e' dedicato alle verifiche sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR). L'obiettivo e' dare evidenza all'avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficolta' riscontrate.
3. Di seguito si illustrano, in modo sintetico, le aree di verifica per il Collegio dei revisori:
- la prima sezione (Domande preliminari) realizza una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione e prevede la conferma di alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale in relazione ai diciassette obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile, anche in forza del recente aggiornamento del documento sulla «Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile» (SNSvS).
- la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) affronta, in diversi quesiti, le problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale, con particolare attenzione ai profili attuativi della disciplina di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Per le assunzioni a tempo indeterminato, la disposizione in esame ha introdotto una nuova disciplina di determinazione delle capacita' assunzionali delle regioni a statuto ordinario, secondo un articolato sistema basato sul concetto di «sostenibilita' finanziaria» della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, parametrata alla media delle entrate correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati per fasce demografiche, che consentono determinate percentuali di incremento massimo annuale della spesa del personale. In materia e' intervenuta la disposizione dell'art. 14, comma 3-bis del decreto-legge n. 176/2022, convertito dalla legge n. 6/2023, che ha interpretato l'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai fini del computo dell'incidenza della spesa di personale sulla media delle entrate correnti. Con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale, e' stato introdotto un apposito quesito, volto a verificare il rispetto dei limiti di spesa del personale.
- la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, nonche' al ripiano del disavanzo, le cui regole sono subordinate al progressivo e coerente risanamento in relazione alle responsabilita' di mandato assunte dagli amministratori, con riferimento alla sostenibilita', in termini di proporzioni tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 235/2021). In particolare, sono stati aggiunti quesiti, rivolti alle sole regioni a statuto ordinario, che mirano ad acquisire piu' specifiche informazioni in ordine alla tematica del disavanzo, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1 comma 455, e ss. della legge n. 213/2023. Con riferimento alle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, invece, si e' inteso indagare sullo stanziamento delle quote, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, relative alle risorse ricevute in eccesso rispetto all'effettiva perdita di gettito registrata (art. 1, comma 6, decreto ministeriale dell'8 febbraio 2024) e ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 dai propri enti locali (art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 8 febbraio 2024). Riguardo alle iniziative intraprese al fine di aumentare l'efficacia delle strategie di prevenzione a tutela del bilancio regionale, e' stato inserito un quesito volto ad un piu' approfondito controllo sul recupero dell'evasione fiscale. Va evidenziato che la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 822, 822-bis, legge n. 197/2022) ha autorizzato, in sede di approvazione del rendiconto 2023, lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale. Da ultimo, la terza sezione contiene quesiti in merito a voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura: si acquisiscono informazioni circa l'adeguatezza degli accantonamenti a seconda delle diverse tipologie di rischio (contenzioso, altre passivita' potenziali, perdite di societa' partecipate, garanzia debiti commerciali).
- la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) e' volta a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti o di altri soggetti, nonche' gli oneri per strumenti finanziari derivati;
- la quinta sezione (Organismi partecipati) pone l'accento sulle verifiche volte ad accertare se nel bilancio di previsione l'Ente abbia debitamente tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di capitale o altre operazioni straordinarie, indicandone l'impatto. E' richiesto al Collegio dei revisori uno specifico controllo sulla presenza di societa' in perdita nel periodo 2021-2023, al fine di accertare se i risultati negativi di esercizio siano ascrivibili, specificamente, agli effetti della pandemia, nonche' se il ripiano delle perdite sia stato posticipato ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, tenuto conto che, in relazione alla pandemia, per le perdite 2020 l'accantonamento non e' dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, decreto-legge n. 77/2021 (cfr. terza sezione «Gestione contabile»). Infine, si pone attenzione sugli eventuali trasferimenti straordinari agli organismi partecipati;
- la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) si sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonche' sulla coerenza della gestione del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Si prevede uno scrutinio di conformita' degli stanziamenti a titolo di FPV, secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, decreto legislativo n. 118/2011. Infine, sono stati inseriti quesiti volti ad accertare la previsione dello stanziamento dei contributi alla finanza pubblica, ai sensi degli artt. 1, comma 850 della legge n. 178/2020 e dell'art. 1, comma 527 della legge n. 213/2023. In caso di ulteriori contributi a carico di specifiche regioni/province autonome, e' stato chiesto di specificarne l'importo e le disposizioni che impongono tali adempimenti;
- la settima sezione (Servizio sanitario regionale), oggetto di semplificazione, e' intesa a raccogliere le principali informazioni sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del Servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi. Ulteriori quesiti si soffermano sulle tematiche di maggior rilievo, quali il finanziamento del Servizio sanitario regionale, il disavanzo sanitario e i debiti pregressi. Di interesse gli effetti delle recenti disposizioni della legge di bilancio 2024, con riferimento alla completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste di attesa (art. 1, comma 232, legge n. 213/2023). Inoltre, sono stati inseriti quesiti in ordine a temi di grande attualita', quali la previsione, per il 2024, di iniziative organizzative volte a fronteggiare la carenza del personale sanitario nelle Aziende e a limitare l'affidamento di prestazioni sanitarie a terzi, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 34/2023, oltre che la programmazione, per il triennio 2024-2026, degli investimenti per l'edilizia sanitaria. E' stato aggiunto anche un quesito inerente all'adozione di un documento programmatico sulle iniziative di investimento di cui ai piani triennali previsti dall'art. 1, commi 306 e 307, della legge n. 213/2023. Infine, ulteriore novita' e' costituita dall'inserimento di un quesito relativo all'istituzione di soggetti esterni cui affidare le funzioni di GSA;
- l'ottava sezione (Piano nazionale di ripresa e resilienza) contiene anche alcuni quesiti di interesse per l'ambito della sanita' regionale, strettamente correlati alla Missione n. 6 del PNRR. A tal riguardo, e' stata prevista una verifica sull'adozione del provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77. Inoltre, e' stato posto uno specifico focus sull'adeguamento dell'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al citato decreto n. 77 del 23 maggio 2022, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione 6, Componente 1, del PNRR e tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 274, legge n. 234/2021. Infine, e' stato inserito un quesito per verificare se l'aggiudicazione dei progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento 1.1 (Case delle comunita') ed 1.3 (Ospedali di comunita') sia intervenuta nei termini previsti da Target ITA del 31 marzo 2024. Sotto un profilo generale, la sezione in esame contiene quesiti ad ampio spettro, riferiti a tematiche quali ad esempio il reclutamento di personale specificamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR. Inoltre, al fine dell'attuazione degli interventi del PNRR, e' stato chiesto alle regioni/province autonome se esse intendano avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' a prevalente partecipazione pubblica e di enti vigilati ovvero di societa' in house o dei servizi della Consip S.p.A. e/o Invitalia S.p.A;
In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono essere inserite delle note per integrare la relazione con circostanziati elementi informativi aggiuntivi.
4. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2024-2026 e' volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dei revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della homepage di BDAP: https://openbdap.rgs.mef.gov.it/
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della homepage.
Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari finanza territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/. Nella homepage della nuova piattaforma «Questionari finanza territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione per il questionario e l'allegata tabella.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza».
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione.

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LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2024-2026
(ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,
RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

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