Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 9 aprile 2024
Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 174).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche ed integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;
Visto, in particolare, l'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 2022 a mente del quale «1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonche' delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticita' determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata, nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 59, commi 6 e 8, del testo unico della ricostruzione privata, nel testo attualmente vigente, che stabilisce quanto segue:
«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine e' di trenta mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo»;
«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorita' competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non e' calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi»;
Visto, altresi', l'art. 73, comma 4, del testo unico della ricostruzione privata, nel testo attualmente vigente, a mente del quale: «Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00, l'interessato puo' chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori e' trasmesso all'Ufficio speciale con le modalita' di cui al presente articolo e il relativo importo non puo' superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facolta' puo' essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene»;
Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche ed integrazioni alle citate disposizioni in tema di termini di esecuzione e di sospensione dei lavori, nonche' in materia di c.d. SAL straordinario;
Ritenuto, altresi', di dover chiarire il rapporto - in termini di cumulabilita' - tra la proroga di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 2022, con quella stabilita nella presente ordinanza in considerazione delle difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei lavori da parte delle imprese incaricate a causa delle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero determinare il superamento dei termini di esecuzione dei lavori, al fine di concedere una ulteriore proroga eccezionale per la conclusione degli stessi;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 28 marzo 2024, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Proroga eccezionale dei termini di esecuzione
dei lavori di ricostruzione privata

1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell'anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonche' delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficolta' legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. La proroga di cui al comma 1 e' sempre cumulabile con quella prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.
 
Art. 2
Termini di esecuzione e di sospensione dei lavori. Modifiche all'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine e' di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine e' di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.».
2. All'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorita' competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non e' calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non e' calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi».
 
Art. 3

SAL straordinario. Modifiche all'art. 73
del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo concesso, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00 e inferiore a 5.000.000,00, l'interessato puo' chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori e' trasmesso all'Ufficio speciale con le modalita' di cui al presente articolo e il relativo importo non puo' superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facolta' puo' essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo ammesso a contributo, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 5.000.000,00, l'interessato puo' chiedere l'erogazione di SAL straordinari, di importo minimo pari a 1 milione di euro, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori e' trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione con le modalita' di cui al presente articolo e il relativo importo non puo' comunque superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facolta' puo' essere esercitata piu' volte durante il corso dei lavori, senza tuttavia superare - cumulativamente - in termini percentuali la previsione di cui al precedente periodo.».
 
Art. 4

Applicazione e decorrenza dei termini

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata per i quali non sia ancora intervenuto il decreto di revoca del contributo concesso. I nuovi termini ivi previsti decorrono dal termine ordinario di ultimazione dei lavori, tenuto conto di eventuali proroghe o sospensioni gia' previste da disposizioni vigenti alla data della presente ordinanza.
 
Art. 5

Modifiche ed integrazioni per novellazione
del testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 che precedono nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la tecnica della novellazione.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1212