Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 maggio 2024
Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo», in particolare gli articoli 14 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», in particolare l'art. 1, comma 4, che individua, tra gli altri, l'area industriale di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 10 gennaio 2000, recante la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi»;
Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Brindisi», acquisita agli atti della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 30 gennaio 2024, con protocollo n. 16607, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Brindisi» (di seguito «proposta»), costituita dai seguenti documenti:
relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;
relazione tecnica ISPRA;
particelle catastali;
proposta di perimetrazione in shapefile;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 83 dell'8 aprile 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 5 febbraio 2024, con protocollo n. 21445, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Brindisi», acquisita con nota del 30 gennaio 2024, con protocollo n. 16607, ad eccezione delle aree agricole definite a «media e bassa criticita'», che, pertanto, dovranno essere incluse nella cartografia ufficiale del nuovo perimetro del S.I.N.;

Decreta:

Art. 1

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» viene ridefinito cosi' come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.
2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» e' conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Puglia.
3. Lo shapefile della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» e' pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Puglia o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarita' dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse gia' impegnate dalla Regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attivita' ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.
3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto, con allegata cartografia, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nell'albo pretorio del Comune di Brindisi.
4. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.
Roma, 7 maggio 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin


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Avvertenza:
Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/ 05/DD_R_-SIN-Brindisi.7z e sono accessibili nella sezione del portale web Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica >> Istituzione e perimetrazione (mite.gov.it).