Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 22 dicembre 2023
Criteri e modalita' di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che prevede che, al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato al medesimo decreto, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, anche per il perseguimento delle finalita' di sostenere e incentivare le imprese produttrici di tali prodotti in plastica monouso, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'art. 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che stabilisce che per le finalita' di sostegno e incentivazione delle imprese di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del medesimo decreto «e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di assegnazione delle predette somme»;
Visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione) e, in particolare, l'art. 2 («de minimis») che abilita la Commissione a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato, purche' gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito. con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7093/PG 02 «Sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso per la riconversione dell'attivita' produttiva verso prodotti riutilizzabili o alternativi» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 30 milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. Con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'attuazione della misura di cui al comma 1, per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria di cui al comma 2, sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, nei successivi articoli, le seguenti definizioni:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) «soggetto attuatore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
d) «soggetto proponente»: l'impresa produttrice di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intende richiedere l'agevolazione;
e) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;
f) «regolamento "de minimis"»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero i successivi regolamenti non settoriali adottati nella stessa materia ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015.
g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
 
Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:
a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
2. Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attivita' amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalita' e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute alle normali condizioni di mercato.
 
Art. 5

Determinazione e misura dell'agevolazione

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» in forma di contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:
a) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del quaranta per cento del loro ammontare:
b) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del ottanta per cento del loro ammontare.
2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente. Tutte le istanze ammissibili all'agevolazione concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della loro presentazione.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono alternative e non cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
 
Art. 6

Modalita' di accesso alle agevolazioni

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalita' indicate nel presente articolo. I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, come definiti nel decreto di cui all'art. 1, comma 3, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
2. Ciascun soggetto proponente puo' presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto. La presentazione della domanda e' riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
3. Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, e' tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
a) domanda di accesso alle agevolazioni;
b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. Il soggetto proponente, pena l'inammissibilita' della domanda di accesso alle agevolazioni, e' tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
5. Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.
 
Art. 7

Soggetto attuatore

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021.
 
Art. 8

Procedura di concessione delle agevolazioni

1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni e' svolta dal Ministero, che si avvale del soggetto attuatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) adempimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
b) adozione del decreto della Direzione generale competente di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione con indicazione dell'importo agevolabile nonche' delle modalita' di rendicontazione delle spese oggetto dell'agevolazione e di erogazione dell'importo concesso, inclusa la documentazione da presentare a corredo dell'istanza di erogazione;
c) comunicazione per la integrazione documentale ai soggetti proponenti per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente.
3. Il soggetto attuatore provvede allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) ricezione delle domande di agevolazione, attraverso la procedura informatica;
b) accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' del soggetto proponente, nonche' dell'ammissibilita' dell'intervento e delle spese previste ai sensi degli articoli 4 e 5, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dallo stesso soggetto proponente;
c) definizione dell'elenco delle domande che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) definizione dell'elenco delle domande ammesse e determinazione dell'agevolazione concedibile, entro i limiti previsti dall'art. 5;
e) definizione dell'elenco delle domande per le quali le verifiche si sono concluse negativamente;
f) verifica della documentazione presentata dai soggetti beneficiari con l'istanza di erogazione e, in particolare, se il sostenimento della spesa rendicontata e' avvenuto in data successiva alla domanda di accesso all'agevolazione e la corrispondenza tra la spesa rendicontata e quella dichiarata in sede di presentazione della domanda.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera b), il Ministero verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto proponente, del massimale previsto dal regolamento «de minimis» e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo dell'agevolazione concessa ai sensi del comma 3, lettera d), e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento «de minimis».
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Ministero, in coerenza con le disposizioni dell'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto proponente rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita «visura Deggendorf» rilasciata dal registro nazionale degli aiuti.
6. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).
 
Art. 9

Erogazione dell'agevolazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero, con le modalita' indicate nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), apposita istanza di erogazione corredata dalla documentazione contabile finalizzata alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento.
2. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, procede alla valutazione delle istanze di cui al comma 1, alla verifica della corrispondenza delle spese rendicontate con quelle previste e dichiarate in sede di presentazione della domanda nonche' del sostenimento delle stesse in data successiva alla domanda di accesso all'agevolazione.
3. Nel caso in cui, all'esito delle valutazioni di cui al comma 2, l'importo delle spese sostenute risulti dalla documentazione contabile diverso rispetto a quello complessivo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, provvede alla rideterminazione proporzionale dell'agevolazione concedibile ai sensi del comma 1 dell'art. 4. L'importo dell'agevolazione erogabile per ciascun soggetto beneficiario non puo' comunque essere superiore a quello determinato nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera b).
5. L'erogazione dell'agevolazione ai soggetti beneficiari e' corrisposta in un'unica soluzione dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, mediante l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 4, il Ministero provvede agli adempimenti necessari per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto nonche' l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto di concessione dell'agevolazione;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi;
c) comunicare al Ministero ogni eventuale variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione rispetto ai dati esposti nella predetta sede, al fine dei necessari adempimenti e delle valutazioni in merito alla perdurante sussistenza delle condizioni di agevolabilita'.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti, altresi', ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
 
Art. 11

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione nonche' di istanza di erogazione dell'agevolazione concessa.
2. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
 
Art. 12

Revoca

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 10, ovvero, in caso di variazioni di cui alla lettera c) del medesimo articolo, qualora la variazione risulti incompatibile con il mantenimento delle agevolazioni concesse;
d) sia riscontrato il mancato rispetto del termine di rendicontazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 9;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di controllo di cui all'art. 11;
e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni per le medesime voci di spesa di cui all'art. 5, comma 3.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.
 
Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Nella procedura di cui all'art. 6 i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in materia.
 
Art. 14

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. L'elenco degli oneri informativi, previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' reso disponibile attraverso il sito istituzionale: www.mase.gov.it
2. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1552