Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024
Riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche' gli enti parco nazionali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 761, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 e dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 57 citato, modificato, da ultimo, dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;
Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti;
Considerato che il predetto comma 3 dell'art. 57 citato, dispone, altresi', che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;
Visto, altresi', quanto disposto dal penultimo periodo del comma 3 dell'art. 57 citato, per cui l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del medesimo comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unita' di personale indicato al citato art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 3 dell'art. 57, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, per cui il personale assunto ai sensi del comma in argomento non concorre al computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il successivo comma 3-bis dell'art. 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che il predetto comma 3-bis dispone, tra l'altro, che il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica -, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;
Vista la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al 3 maggio 2023, per la presentazione delle istanze per l'accesso alle risorse del predetto fondo attraverso un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unita' di personale reso disponibile on-line sul portale «Lavoro Pubblico» (https://www.lavoropubblico.gov.it);
Viste, ai sensi del richiamato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le istanze presentate alla data del 3 maggio 2023 ed ammesse anche a seguito di alcune integrazioni successivamente pervenute;
Considerato che, a seguito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria effettuata, e' risultato che sono state presentate n. 109 istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive n. 376 unita' di personale da parte degli enti di cui all'elenco allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;
Ritenuto in attuazione del richiamato comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un importo parametrato al costo annuo del personale (comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni) distinto per categoria di inquadramento giuridico, in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso gli enti che stabilizzano, in linea con provvedimenti di analogo contenuto gia' adottati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Visto l'art. 1, comma 426 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, - recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 - ai sensi del quale, per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato art. 57 e' incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024;
Visto, altresi', l'art. 8, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha incrementato il predetto fondo di ulteriori 2,5 milioni di euro;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 21 marzo ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1
Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell'art. 57
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. Ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell'art. 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche' gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' disposta fra le amministrazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'ente che opera l'assunzione:
+------------+------------------+-------------+----------+----------+ | CCNL | area dei | | | | | Comparto | funzionari | |area degli| | | Funzioni | dell'elevata | area degli |operatori |area degli| | locali  | qualificazione  | istruttori  | esperti |operatori | +------------+------------------+-------------+----------+----------+ |Costo medio | | | | | |unitario per| | | | | |un'unita' a | | | euro | euro | |tempo pieno | euro 44.000  |euro 39.000  | 34.000 | 32.500 | +------------+------------------+-------------+----------+----------+ | CCNL | | | | | | Comparto | | | | | | Funzioni | | | | | | centrali - | | | | | | Enti parco | area dei | area degli | | | | nazionale  | funzionari  | assistenti  | | | +------------+------------------+-------------+----------+----------+ |Costo medio | | | | | |unitario per| | | | | |un'unita' a | | | | | |tempo pieno | euro 44.800  |euro 36.500  | | | +------------+------------------+-------------+----------+----------+

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato interessate mediante riparto del Fondo di cui all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1459
 
ELENCO ALL. 1

Parte di provvedimento in formato grafico