Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2024 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 6 maggio 2024
Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»);
Visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 («regolamento (UE) 2020/1503»);
Visto l'art. 4-sexies.1 del TUF, che individua la Consob e la Banca d'Italia quali Autorita' nazionali competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 10, del TUF, la Banca d'Italia, con riferimento alle materie indicate nel medesimo art. 4-sexies.1, comma 6, del TUF, esercita i poteri regolamentari di competenza acquisendo il parere della Consob;
Considerata l'esigenza di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nel regolamento (UE) 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e attuazione nelle materie che il TUF assegna alla disciplina secondaria della Banca d'Italia;
Valutata l'osservazione pervenuta in risposta al documento di consultazione sullo schema Disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese pubblicato il 22 novembre 2023;
Sentita la Consob ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 10, del TUF;

Emana
le accluse Disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione; esso e' altresi' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.
A partire dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni non si applica piu' il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneita' degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla «Valutazione dell'idoneita' degli esponenti» in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni.

Roma, 6 maggio 2024

Il Governatore: Panetta (Delibera 114/2024).
 
Allegato
Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo
4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di
crowdfunding per le imprese

Sommario

Capo I - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari
5. Procedimenti amministrativi
Capo II - Obblighi informativi del fornitore di servizi di crowdfunding nei confronti delle Autorita' competenti
1. Comunicazioni alle Autorita' competenti
2. Partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding
3. Esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Capo I

Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
1. Premessa
I servizi di crowdfunding per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. «fornitori specializzati di servizi di crowdfunding»), previa autorizzazione da parte delle Autorita' competenti (1)
La prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese e' disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1503 (2) e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (regulatory technical standard - RTS e implementing technical standard - ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority - EBA) e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA) (3) .
A livello nazionale, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 ha, tra l'altro, individuato la Banca d'Italia e la Consob quali Autorita' competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, nonche' - secondo il riparto di competenze previsto dal TUF - regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding. Il coordinamento tra le Autorita' e' realizzato attraverso un protocollo d'intesa (4) .
La disciplina e' integrata da disposizioni attuative emanate - nei limiti consentiti dalle norme europee, direttamente applicabili - dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze. In particolare, si richiama il regolamento della Consob in materia di servizi di crowdfunding (5) , che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell'autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e alle SIM, alcuni obblighi informativi verso le Autorita' competenti e verso il pubblico, nonche' le comunicazioni di marketing.
Rilevano, inoltre, gli Orientamenti di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneita' degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti.
Con riguardo alle segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, si rinvia alla circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013.
Le presenti disposizioni dettano regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorita' competenti.
2. Fonti normative
La materia e' regolata:
dal regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
dai Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
i requisiti e le modalita' per la domanda di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione;
norme e formati in materia di dati, nonche' modelli e procedure per le informazioni da comunicare a norma dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503;
dalle disposizioni del TUF e, in particolare, dall'art. 4-sexies.1, commi 6 e 10.
3. Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
«TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
«regolamento (UE) 2020/1503»: il regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
«regolamento delegato (UE) 2022/2112»: il regolamento delegato (UE) 2022/2112 del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalita' per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding;
«regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120»: il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonche' i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding;
«intermediari vigilati»: le banche, gli intermediari ex art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le SIM, autorizzati alla fornitura dei servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-sexies.1, comma 4, del TUF;
«intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia»: gli intermediari vigilati, ad eccezione delle SIM, autorizzati dalla Banca d'Italia alla fornitura dei servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-sexies.1, comma 4, del TUF;
«fornitori specializzati di servizi di crowdfunding»: i soggetti, diversi dagli intermediari vigilati, autorizzati dalla Consob alla fornitura dei servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e dell'art. 4-sexies.1, comma 3, del TUF;
«fornitori di servizi di crowdfunding»: l'insieme costituito dagli intermediari vigilati e dai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, come definiti dai precedenti alinea.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF, nel regolamento (UE) 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento.
4. Destinatari
Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari vigilati nella prestazione dei servizi di crowdfunding di cui all'art. 2, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, nonche' ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, secondo quanto stabilito nei singoli paragrafi dei Capi successivi.
5. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alla prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese:
autorizzazione di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB come fornitori di servizi di crowdfunding ed estensione dell'autorizzazione a servizi aggiuntivi (articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2020/1503; termine: tre mesi) (6) ;
revoca dell'autorizzazione di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB come fornitori di servizi di crowdfunding (art. 17 del regolamento (UE) 2020/1503; termine: novanta giorni);
decadenza degli esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia art. 4-sexies.1, comma 6, lettera f) del TUF; termine: trenta giorni);
provvedimenti di vigilanza ai sensi dell'art. 30, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (art. 4-sexies.1, comma 11, del TUF; termine: novanta giorni);
provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 2, TUF (art. 4-sexies.1, comma 11, del TUF; termine: novanta giorni);
provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-ter, TUF (art. 4-sexies.1, comma 11, del TUF; termine: novanta giorni).

Capo II

Obblighi informativi del fornitore di servizi di crowdfunding
nei confronti delle Autorita' competenti
1. Comunicazioni alle Autorita' competenti
Entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia trasmettono a quest'ultima le informazioni di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 (7) .
I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonche' ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'art. 15, par. 3, del regolamento (UE) 2020/1503 (8) . A titolo esemplificativo, si considerano modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione, le variazioni rilevanti dei dispositivi di governance, dei meccanismi di controllo interno e dei servizi compresi nel programma di attivita' presentato in fase di autorizzazione (es., l'inclusione nel programma di attivita' di servizi ulteriori come la gestione individuale di portafogli di prestiti), la conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneita' da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali.
I fornitori specializzati di servizi di crowdfunding inviano alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni di cui al campo 15 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 con riferimento alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, e' sufficiente comunicare tale circostanza.
2. Partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di
crowdfunding
Il regolamento (UE) 2020/1503 e il regolamento delegato (UE) 2022/2112 prevedono che chiunque possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore specializzato di servizi di crowdfunding, non abbia precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilita' professionale. Secondo quanto previsto dall'art. 4-sexies.1, comma 6, lettera d), del TUF, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 14, commi da 5 a 8, del TUF, nonche', con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12, par. 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'art. 25, comma 2, del TUB.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dal regolamento delegato (UE) 2022/2112, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del TUF non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui alla successiva lettera a). Queste partecipazioni devono essere alienate entro centoventi giorni oppure nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia.
I fornitori specializzati di servizi di crowdfunding comunicano alla Banca d'Italia:
a) l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding, o che comporti la possibilita' di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding;
b) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui alla lettera a).
La comunicazione e' effettuata entro dieci giorni dal verificarsi dell'acquisizione, dell'incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ne viene a conoscenza.
La comunicazione di cui alla lettera a) e' accompagnata da una nota contenente le informazioni previste dal campo 12 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. Il fornitore di servizi di crowdfunding puo' indicare ogni ulteriore dato e informazione relativi all'evento o all'operazione.
Ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding si applica inoltre l'obbligo di comunicazione annuale previsto dalla Parte sesta, paragrafo 2, delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.
3. Esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di
crowdfunding
Il regolamento (UE) 2020/1503 prevede che le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore specializzato di servizi di crowdfunding («esponenti aziendali») (9) possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowdfunding, siano tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni e non abbiano precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilita' professionale. Secondo quanto previsto dall'art. 4-sexies.1, comma 6, lettera f), del TUF, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del TUF, nonche' con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12, par. 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'art. 26, comma 3, del TUB.
Ai fini della valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali di cui all'art. 13, comma 6, del TUF, si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, recante «Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneita' degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti» (10) . Ai fini dell'applicazione della Sezione II, paragrafo 1.2, di tale Provvedimento, nella documentazione comprovante l'idoneita' degli esponenti che l'organo competente e' tenuto ad acquisire rientrano le informazioni previste dal campo 13 dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. In aggiunta a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 1.7, nota 5, del richiamato Provvedimento, tali informazioni sono allegate al verbale di valutazione che il fornitore di servizi di crowdfunding e' tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia (11) .
__________

(1) La Banca d'Italia, sentita la Consob, e' competente per il
rilascio dell'autorizzazione a banche, istituti di pagamento,
istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari ex art.
106 del Testo Unico Bancario; la Consob, sentita la Banca
d'Italia, e' competente per il rilascio dell'autorizzazione a SIM
e fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

(2) Il regolamento e' applicabile dal 10 novembre 2021.

(3) Gli RTS e gli ITS emanati in attuazione del regolamento (UE)
2020/1503 disciplinano alcuni aspetti in materia di: gestione
individuale di portafogli di prestiti (art. 6, par. 7, del
regolamento (UE) 2020/1503), trattamento dei reclami (art. 7,
par. 5, del regolamento (UE) 2020/1503), conflitti di interessi
(art. 8, par. 7, del regolamento (UE) 2020/1503), autorizzazione
come fornitore di servizi di crowdfunding (art. 12, par. 16, del
regolamento (UE) 2020/1503), obblighi di comunicazione alle
autorita' (art. 16, par. 3, del regolamento (UE) 2020/1503),
informazione ai clienti (art. 19, par. 7, del regolamento (UE)
2020/1503), pubblicazione del tasso di default (art. 20, par. 3,
del regolamento (UE) 2020/1503), test d'ingresso di verifica
delle conoscenze e simulazione della capacita' di sostenere
perdite (art. 21, par. 8, del regolamento (UE) 2020/1503), scheda
contenente le informazioni chiave sull'investimento (art. 23,
par. 16, del regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione delle
disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il
marketing (art. 28, par. 5, del regolamento (UE) 2020/1503),
cooperazione tra autorita' competenti (art. 31, par. 8 e 9, del
regolamento (UE) 2020/1503), e con l'ESMA (art. 32, par. 4, del
regolamento (UE) 2020/1503).

(4) Cfr. Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in
materia di crowdfunding adottato ai sensi dell'art. 4-sexies.1,
comma 7, del TUF.

(5) Cfr. Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023. Il regolamento
da' attuazione agli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.

(6) Ai sensi dell'art. 12, par. 14, del regolamento (UE) 2020/1503,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le banche, gli
intermediari ex art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica possono omettere di fornire le
informazioni che non hanno subito modifiche rispetto a quelle
gia' in possesso della Banca d'Italia, producendo una
dichiarazione in cui si attesta che tali informazioni non sono
cambiate e che quindi non e' necessario aggiornarle. Resta ferma
la necessita' di produrre tutte le informazioni attinenti
specificamente alla fornitura di servizi di crowdfunding.

(7) Sul contenuto delle segnalazioni statistiche redatte secondo
schemi armonizzati a livello europeo cfr. regolamento di
esecuzione (UE) 2022/2120.

(8) Cfr. anche art. 7, comma 1, del regolamento della Consob in
materia di servizi di crowdfunding.

(9) Secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/2112
di attuazione del regolamento CF, il possesso dei requisiti in
capo ai responsabili della gestione del fornitore dei servizi di
crowdfunding deve essere soddisfatto da ciascuna persona fisica
che e' membro dell'organo di amministrazione o di controllo del
fornitore e da ciascuna persona fisica che dirige di fatto
l'attivita'. Rientrano pertanto nella nozione di esponenti coloro
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

(10) Ai fini dell'applicazione di tale Provvedimento, per i soggetti
che sono componenti di un organo monocratico, il possesso dei
requisiti e' attestato da un'autodichiarazione del soggetto
interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei
requisiti.

(11) Per l'adempimento dell'obbligo, previsto dalla citata Sezione
II, paragrafo 1.7, nota 5, di allegare al verbale di valutazione
il curriculum vitae dell'esponente, si ritiene sufficiente la
trasmissione alla Banca d'Italia delle informazioni previste dal
campo 13, sottocampo 10, dell'allegato al regolamento delegato
(UE) 2022/2112.