Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina, «Brimonidina Stulln». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 333/2024 del 6 maggio 2024
L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BRIMONIDINA STULLN. Confezioni: 048304012 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml; 048304024 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml; 048304036 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml; 048304048 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 50 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml; 048304051 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml; 048304063 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 100 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml; 048304075 - «2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 120 contenitori monodose in LDPE da 0,35 ml. Titolare A.I.C.: Pharma Stulln GmbH con sede legale in Werksstrasse 3, 92551 - Stulln - Germania. Procedura: decentrata. Codice procedura europea: AT/H/0713/001/R/001. Codice pratica FVRMC/2022/157, e' rinnovata con validita' illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 aprile 2023, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Stampati
Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.
Smaltimento scorte
I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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