Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2024, n. 64 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione gia' emanate» e, in particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 100 recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»; Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 22 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano»; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, come integrato dal decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 2-bis, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono»; c) al comma 2-ter, le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome. Le province autonome promuovono», la parola: «riconosce» e' sostituita dalla seguente: «riconoscono», le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano esercita» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome esercitano» e le parole: «in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispettivo territorio»; d) al comma 2-quater, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono» e la parola: «puo'» e' sostituita dalla seguente: «possono»; e) al comma 2-quinquies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome disciplinano»; f) al comma 2-sexies, la parola: «gia'» e' soppressa e le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome»; g) al comma 2-septies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome promuovono e valorizzano» e le parole: «dalla Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle province autonome». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sangiuliano, Ministro della cultura
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1992, n. 94, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Volontariato). - 1. Le attivita' di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime. 2. (abrogato); 2-bis. Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonche' gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies. 2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operativita' nel territorio delle province autonome. Le province autonome promuovono l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscono agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore nel rispettivo territorio. 2-quater. Le province autonome riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e possono concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. 2-quinques. Le province autonome disciplinano, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita' di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilita' ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticita', di pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati nonche' di elettivita' delle cariche sociali. 2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresi' iscritti di diritto gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operativita' nel territorio delle province autonome. 2-septies. Le province autonome promuovono e valorizzano i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalita' di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunita', gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalita' disciplinate dalle province autonome, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attivita' strumentali o complementari rispetto alle attivita' di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.». - La legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. - Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179. «Art. 100 (Clausola di salvaguardia per le Province autonome). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonche' le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.» - Il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2024 n. 63. - Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»: «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»
Note all'art. 1: - Per l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 si veda nelle note alle premesse. |
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