Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2024, n. 64
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione gia' emanate» e, in particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 100 recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 22 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, come integrato dal decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 2-bis, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono»;
c) al comma 2-ter, le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome. Le province autonome promuovono», la parola: «riconosce» e' sostituita dalla seguente: «riconoscono», le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano esercita» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome esercitano» e le parole: «in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispettivo territorio»;
d) al comma 2-quater, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono» e la parola: «puo'» e' sostituita dalla seguente: «possono»;
e) al comma 2-quinquies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome disciplinano»;
f) al comma 2-sexies, la parola: «gia'» e' soppressa e le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome»;
g) al comma 2-septies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome promuovono e valorizzano» e le parole: «dalla Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle province autonome».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Sangiuliano, Ministro della cultura

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante: «Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia'
emanate» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
1992, n. 94, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Volontariato). - 1. Le attivita' di
volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di
competenza della regione e delle province autonome, e le
relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge
regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi
alle materie medesime.
2. (abrogato);
2-bis. Le province autonome riconoscono, valorizzano e
promuovono gli enti del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito
provinciale, nonche' gli altri enti iscritti nell'elenco di
cui al comma 2-quinquies.
2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano
enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al
Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di
operativita' nel territorio delle province autonome. Le
province autonome promuovono l'accesso degli enti del Terzo
settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali
di qualunque genere previsti e riconoscono agli stessi le
agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73
e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Le
province autonome esercitano le funzioni amministrative in
materia di Registro unico nazionale del Terzo settore nel
rispettivo territorio.
2-quater. Le province autonome riconoscono il ruolo del
centro servizi per il volontariato accreditato nel
territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del
decreto legislativo n. 117 del 2017 e possono concludere
con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto.
2-quinques. Le province autonome disciplinano, con
legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria
competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e
degli altri enti a carattere privato che, senza fine di
lucro, svolgono attivita' di interesse generale ai sensi
dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
promuovendo per gli stessi l'accessibilita' ai vantaggi
economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere
previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie
previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e
degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il
rispetto dei principi di democraticita', di pari
opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati nonche'
di elettivita' delle cariche sociali.
2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono
altresi' iscritti di diritto gli enti iscritti al Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o
ambito di operativita' nel territorio delle province
autonome.
2-septies. Le province autonome promuovono e
valorizzano i rapporti e le forme di partenariato tra gli
enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli
enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le
modalita' di attuazione della co-programmazione e
co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della
comunita', gli enti del Terzo settore possono avvalersi,
secondo modalita' disciplinate dalle province autonome, del
contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a
condizione che si tratti di un apporto definito, riferito
ad attivita' strumentali o complementari rispetto alle
attivita' di interesse generale svolte dagli enti del Terzo
settore.».
- La legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: «Delega al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n.
141.
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179.
«Art. 100 (Clausola di salvaguardia per le Province
autonome). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista
dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di
Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina
l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo
settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente
codice, nonche' le funzioni di vigilanza, monitoraggio e
controllo pubblico di cui al presente codice del terzo
settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli
99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»
- Il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26
recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di
volontariato e relative competenze legislative della
Provincia autonoma di Bolzano» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 marzo 2024 n. 63.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige»:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.»

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267 si veda nelle note alle premesse.