Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2024 (vai al sommario)
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
DELIBERA 8 maggio 2024
Modifiche al regolamento interno. (Delibera n. 8398).

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'art. 40 con il quale e' stata conferita al Governo delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, legge n. 71/2022, e' stata disposta la modifica, tra gli altri, degli articoli 60, 61 e 64 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare e, in particolare, e' stato previsto, oltre al loro mantenimento in ruolo, l'innalzamento a quattro del numero dei magistrati militari componenti elettivi del Consiglio, la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi, per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, il rinnovamento dopo un biennio della composizione della Commissione per gli uffici direttivi che, quando delibera in materia di conferimento degli incarichi direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita', e' costituita da cinque componenti di cui tre elettivi;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento interno del Consiglio della magistratura militare approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016 (come modificato con le successive deliberazioni n. 7275 in data 11 febbraio 2021 e n. 7673 in data 21 aprile 2022) in considerazione del mutato quadro normativo e a anche al fine di meglio precisare alcune definizioni ivi contenute;
Visti gli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l'art. 62, comma 3, lettera d);

Delibera,

di approvare le seguenti modifiche degli articoli 5, 10, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35 e 42 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare:

Art. 5

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parita'.
2. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e gli altri componenti in ordine di anzianita' di ruolo.
3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.
4. I magistrati militari componenti elettivi e i magistrati militari componenti l'ufficio di segreteria usufruiscono di un esonero dal lavoro giudiziario del 50%, salvo il consenso dell'interessato ad una riduzione in misura inferiore. In ogni caso e' evitato il ricorso ad applicazioni o supplenze interne oppure esterne.
5. Se, dopo la verifica di cui all'art. 2, uno dei componenti del Consiglio cessi dal suo incarico per qualsiasi causa, o si verifica una delle ipotesi di incompatibilita' previste dagli articoli 60, comma 1, lettera d) e 68 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio procede alla relativa sostituzione.

Art. 10
Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni
dei magistrati militari componenti l'Ufficio di Segreteria

1. I magistrati militari componenti l'Ufficio di Segreteria hanno altresi' il compito di:
a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;
b) assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.

Art. 18

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, i componenti della Commissione competente formulano proposte motivate destinate al previo concerto del Ministro della difesa.
2. All'esito dell'interlocuzione col Ministro della difesa, la Commissione dispone la trasmissione delle proposte al Plenum per l'iscrizione nel relativo ordine del giorno.
3. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla data del Plenum il consigliere non componente la Commissione puo' depositare presso l'Ufficio di Segreteria una motivata proposta alternativa a quelle gia' espresse. Il Plenum, nella prima seduta utile, vagliata l'ammissibilita' della proposta, la trasmette al Ministro della difesa per il concerto.
4. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 22

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena e' presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi e', quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.
2. Tutte le proposte sono poste contestualmente in votazione. Ogni consigliere esprime una sola preferenza.
3. Se nessuna proposta ottiene la prescritta maggioranza per l'approvazione, si procede a successivo ballottaggio.

Art. 25

Costituzione delle Commissioni.

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina:
a) la Commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;
b) la Commissione per gli uffici direttivi;
c) la Commissione per gli affari generali;
d) la Commissione per il bilancio e la programmazione economica.
2. Le Commissioni sono costituite da cinque componenti di cui quattro elettivi.
3. La Commissione per gli uffici direttivi, quando delibera in materia di conferimento degli incarichi direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' e' costituita da cinque componenti di cui tre elettivi.
4. La Commissione per gli uffici direttivi e' presieduta dal Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare.

Art. 26
Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e
l'amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio nomina annualmente il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La Commissione interpreta il regolamento, quando ne e' richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Presidente, che ne informa il Consiglio.
2. La Commissione ha altresi' le seguenti attribuzioni:
a) proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonche' relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;
b) questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici;
c) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.

Art. 27

Commissione per gli uffici direttivi

1. Il Consiglio nomina il Presidente e, annualmente, il Vicepresidente della Commissione per gli uffici direttivi. Tale commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresi' competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati, disciplina del tirocinio dei magistrati militari di prima nomina, formazione delle tabelle e criteri di organizzazione degli uffici giudiziari militari.

Art. 28

Commissione per gli affari generali

1. Il Consiglio nomina annualmente il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli affari generali, che ha competenza in materia di:
a) questioni di stato dei magistrati militari;
b) assunzioni nella magistratura militare;
c) eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;
d) autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;
e) ricorsi e reclami;
f) ogni altra materia che non e' di competenza delle altre Commissioni.

Art. 29

Commissione per il bilancio e la programmazione economica

1. Il Consiglio nomina annualmente il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il bilancio e la programmazione economica.
2. La Commissione ha competenza in materia di:
a) programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali;
b) attivita' economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.

Art. 30

Durata delle commissioni

1. Le Commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.
2. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 25 ha durata biennale e, alla scadenza, deve essere rinnovata nella sua composizione.

Art. 31

Commissioni speciali

1. Il Consiglio puo', altresi', istituire Commissioni speciali per compiti determinati, nominandone il Presidente, il Vicepresidente e i componenti scelti fra i membri del consiglio e definendone gli incarichi.

Art. 35

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di tre componenti di cui almeno due elettivi. Il Presidente o il Vicepresidente possono nominare un supplente per ciascuna Commissione, quando uno dei componenti e' temporaneamente impedito o e' direttamente interessato all'esito della delibera. La nomina del sostituto deve essere disposta quando e' necessaria per la formazione del numero legale.
2. Il Presidente della Commissione, o in sua assenza, il Vicepresidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Presidente del Consiglio.
4. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla data del Plenum il consigliere non componente la Commissione puo' depositare presso l'Ufficio di Segreteria una motivata proposta alternativa a quelle gia' espresse.

Art. 42

Sedute del consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quattro componenti, di cui due elettivi.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parita' di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche quest'ultimo non puo' essere presente, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio la questione viene rimessa alla Commissione per il regolamento e la riforma, che riferisce al Consiglio.
4. Delle sedute e' redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.
5. Dell'avvenuto deposito del verbale il Segretario da' comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata contestualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.
6. In caso di urgenza il Consiglio puo' disporre che la Segreteria, senza attendere l'approvazione del verbale, dia immediata esecuzione alle deliberazioni adottate; in tal caso l'approvazione del verbale puo' essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui e' stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.
Roma, 8 maggio 2024

La Presidente: Cassano