Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2024 |
Disposizioni in materia di incompatibilita' successiva alla cessazione del rapporto d'impiego del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare, l'art. 12, comma 1; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», come modificata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 e, in particolare, l'art. 29-bis, che detta norme in materia di incompatibilita' per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che siano cessati dall'incarico, stabilendo che il divieto ivi previsto si applichi per una durata non superiore a un anno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare, l'art. 128; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2015, recante «Definizione del regime delle incompatibilita' per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stato delegato alla firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza», con il quale l'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e' delegata a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte salve quelle attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che il citato Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale stabilisce, all'art. 128, che «per quanto non disciplinato» dallo stesso regolamento, «e in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001»; Ritenuto pertanto, in assenza di una specifica disciplina in materia dettata dal Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di fare riferimento, in quanto applicabile, al regime dell'incompatibilita' prevista per il personale della Banca d'Italia, con gli adattamenti necessari ad assicurarne, anche sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti inclusi nel divieto, l'aderenza all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Agenzia; Sulla proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Sentito il Comitato di vertice nella seduta dell'8 marzo 2024;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di incompatibilita' successiva alla cessazione del rapporto alle dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito «Agenzia») del personale individuato all'art. 2, comma 2, e, a tal fine, provvede ai necessari adattamenti all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Agenzia rispetto a quanto previsto dall'art. 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262. |
| Art. 2
Disciplina del regime dell'incompatibilita'
1. Il divieto di cui all'art. 29-bis della legge n. 262 del 2005 si applica al personale individuato al comma 2 per la durata di un anno, decorrente dalla data di cessazione del rispettivo incarico. 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica: a) al direttore generale e al vice direttore generale dell'agenzia; b) al personale alle dipendenze dell'Agenzia che nell'ultimo anno di servizio ha ricoperto posizioni dirigenziali di capo servizio, di vice capo servizio, di capo divisione, di capo di altre unita' organizzative di pari livello, ovvero di dirigente in staff ai Servizi, cui sono attribuite, sulla base delle norme interne, competenze amministrative in materia di certificazione, vigilanza e sanzioni. |
| Art. 3
Disposizioni finali
l. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano |
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