Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 marzo 2024
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica tra gli altri il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;
Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresi', che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita';
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualita' che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021;
Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, n. 611452 di approvazione del regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita' istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano strategico nazionale 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 21 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2024 e disciplina altresi' i criteri e le modalita' d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC 2023 - 2027.
2. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, e' attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Per gli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027 e per gli interventi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e al decreto legislativo n. 102/2004, e' altresi' necessario che venga elaborato, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN ed il fascicolo aziendale, un unico Piano di gestione individuale del rischio che individua l'intera potenzialita' di copertura del rischio dell'agricoltore e puo' essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione.
4. Il piano di gestione individuale del rischio di cui al comma 3 costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonche' per la partecipazione alle coperture mutualistiche.
 
Art. 2

Produzioni, allevamenti, strutture,
rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; in caso di polizze collettive, anche l'organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea.
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di cui al presente capo.
3. Per la campagna 2024, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1.
4. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2024, si considerano assicurabili le colture vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1.
5. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 2.
 
Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili
per le colture vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza) e, eventualmente, le avversita' di cui al punto 1.2.2.2 (avversita' accessorie);
c) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza) e, eventualmente, le avversita' di cui al punto 1.2.2.2. (avversita' accessorie);
d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali);
e) polizze index based nei termini stabiliti all'allegato 3;
f) polizze monorischio che coprono l'avversita' grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come «CUAA e superfici» non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi cinque anni.
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorita' competenti.
3. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.
4. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia, ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura assicurativa deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici.
6. L'obbligo di cui al comma 5 si applica a livello di «Specie» di cui all'allegato 1, punto 1.1, ovvero a livello di «Occupazione del suolo» per le colture permanenti e nei casi in cui la specie non e' individuata. In presenza di sistemi di protezione dichiarati nel fascicolo aziendale di cui all'allegato 1, punto 1.1, l'obbligo si considera separatamente per tali superfici.
7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 e riferita alla superficie di cui al comma 5; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari.
8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 7, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3.
9. Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 7 deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata ai sensi del comma 5, per comune.
10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni coltura vegetale/territorio comunale di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di cui al Capo III.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 10, in tutti i casi di sottoscrizione di una polizza assicurativa, copertura di un Fondo di cui al Capo III e concomitante copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non puo' essere superiore al valore della mancata produzione.
12. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 5.1.
 
Art. 4

Coperture assicurative
per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali, come risultanti nel fascicolo aziendale, per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.
3. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
 
Art. 5

Coperture assicurative per gli allevamenti
e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcasse di cui al successivo art. 7, comma 5, lettera b), punto 2); in tutti i casi la produzione media annua e' identificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalita' di cui al comma 5.
7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per tutti i capi dell'allevamento ricadenti in un territorio comunale come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un Fondo di cui al Capo III; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.
 
Art. 6

Contenuti del contratto assicurativo
e altre informazioni

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni, sottoscritti da imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, in possesso di fascicolo aziendale e, per il solo sostegno di cui al PSP 2023-2027, che si qualifichino come agricoltori in attivita' ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
2. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, oltre i riferimenti della compagnia di assicurazione, della campagna di riferimento, del CUAA dell'assicurato come risultante da fascicolo aziendale e, in caso di polizze collettive, dell'organismo collettivo di riferimento, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia, la data di inizio e fine copertura e la presenza di polizze integrative non agevolate.
3. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili.
4. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze stipulate ivi compresi quelli delle polizze integrative non agevolate di cui al comma 3; le compagnie di assicurazione trasmettono al sistema il dettaglio delle polizze stipulate, oltre che i dati di cui al successivo comma 6. Le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro quarantacinque giorni dalle rispettive scadenze di cui all'art. 8, comma 1.
5. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 2, ovvero la mancata trasmissione dei dati relativi alle polizze integrative di cui al comma 4 e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.
6. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle autorita' ed enti preposti, per le polizze relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1 lettere da a) a d), le compagnie di assicurazione trasmettono, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2024, i bollettini di campagna e i relativi risarcimenti; per le polizze relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f), il termine e' fissato al 31 marzo 2025.
7. La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale della documentazione entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti al comma 6, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione ad operare nell'ambito del sistema SGR di cui all'art. 2.
 
Art. 7

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno
e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.
2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 4. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.
3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua.
4. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 6, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
5. Nel rispetto dei limiti massimi e dei meccanismi di salvaguardia di cui all'allegato 6, per i certificati assicurativi senza parametro contributivo di cui al comma 4, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo, al rispettivo premio totale si applica un coefficiente di riduzione calcolato secondo le specifiche riportate nel medesimo allegato.
6. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 6 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
5) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c): fino al 65 % della spesa ammessa in caso di copertura di 2 avversita' di frequenza; fino al 70% in tutti gli altri casi;
6) polizze index based di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) e all'art. 5, comma 4: fino al 70% della spesa ammessa;
7) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65 % della spesa ammessa;
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
7. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo puo' essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.
 
Art. 8

Termini di sottoscrizione
delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle gia' indicate alla lettera d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
 
Art. 9
Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura
mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualita' danni formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
2. Per i Fondi danni riconosciuti a partire dal 2024 ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, sono altresi' ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del Fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
3. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2024, si considerano assoggettabili:
a) le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorita' competenti;
b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
4. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 2.
5. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle Autorita' ed Enti preposti, ai sensi dell'art. 13, per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d), i soggetti gestori dei fondi trasmettono i relativi bollettini di campagna, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2024; per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui all'art. 8 comma 1, lettere e) e f), il termine e' fissato al 31 marzo 2025. I relativi risarcimenti devono essere inviati entro il 30 aprile 2025.
6. Ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale della documentazione entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti al comma 5, comporta la revoca del riconoscimento.
 
Art. 10

Combinazioni dei rischi assoggettabili
a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 3, le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali possono avere una delle combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a d).
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 5.2.
3. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 4. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.
4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.
5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le colture vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La domanda di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.
6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
a) l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura mutualistica deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. L'obbligo si applica conformemente all'art. 3, comma 6;
b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), la soglia di cui al comma 4 si calcola conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma 9.
8. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni coltura vegetale, o per i capi dell'allevamento, ricadente in un territorio comunale, come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di rischio.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, in tutti i casi di copertura di un Fondo di cui al presente Capo, sottoscrizione di una polizza assicurativa e concomitante copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non puo' essere superiore al valore della mancata produzione.
 
Art. 11
Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica
e altre informazioni

1. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.
2. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica e' effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.
3. Il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni individuati da AGEA OP anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori.
4. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.
 
Art. 12

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno
e delle aliquote massime concedibili

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno per l'integrazione alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, il valore della produzione media annua, previa verifica ai sensi dell'art. 10, comma 3, costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.
2. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.
3. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e' determinata utilizzando lo Standard Value di riferimento e la tariffa approvata per il Fondo dall'autorita' competente.
4. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
5. Per le spese amministrative di costituzione e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile e' determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute, ad esclusione dei costi di cui al comma 4.
6. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
7. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale puo' essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.
 
Art. 13

Termini di sottoscrizione
delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date di cui all'art. 8.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.
 
Art. 14

Settori ammissibili per l'attivazione
dei Fondi di mutualita' reddito

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualita' reddito formalmente riconosciuti dall'autorita' competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
2. Per i Fondi di mutualita' reddito riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023 a partire dal 2024, sono altresi' ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del Fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
3. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2024, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione e' riportata nell'allegato 2 al presente decreto.
5. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 8.
 
Art. 15

Determinazione del reddito
di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualita' antecedenti, e' determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 9.
 
Art. 16

Copertura mutualistica del Fondo
di mutualita' reddito

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita).
2. Il superamento della soglia di cui al comma 1 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 15.
3. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare; la domanda di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.
4. La copertura mutualistica di cui al presente Capo puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II, III e V. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.
5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di mutualita' reddito compensano in misura inferiore al 70% e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.
 
Art. 17
Contenuti delle domande di partecipazione alla copertura mutualistica
per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni

1. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.
2. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica e' effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.
3. Il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni individuati da AGEA OP anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori.
4. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.
 
Art. 18

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno
e delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica per i Fondi di mutualita' reddito e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.
2. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e' determinata utilizzando lo Standard Value di riferimento e la tariffa approvata per il Fondo dall'autorita' competente e la superficie/capi dell'allevamento di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione della domanda da parte dell'aderente.
3. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
4. Per le spese amministrative di costituzione e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile e' determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute, ad esclusione dei costi di cui al comma 3.
5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualita' reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
6. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale puo' essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.
 
Art. 19
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per i Fondi
di mutualita' reddito

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.
 
Art. 20

Criteri di intervento del Fondo

1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1.
2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2024, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, il cui elenco, su richiesta del Fondo, puo' essere integrato con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata; la produzione media annua e' identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende.
4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:
sono beneficiari di pagamenti diretti;
si qualificano come agricoltori in attivita' ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;
sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui all'art. 24.
6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti nel regolamento approvato dall'Autorita' competente (MASAF).
 
Art. 21

Modalita' di intervento
del Fondo AgriCat

1. Il Fondo nel 2024 opera, nei limiti della relativa disponibilita' finanziaria, con le seguenti condizioni:
a) colture permanenti (ad esclusione di agrumi e olivi), orticole e vivai:
franchigia: 30%
limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%, elevato al 45% per le imprese del Centro Sud Italia individuate come segue:
se persona giuridica: la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale;
se persona fisica: il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica;
b) Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivi):
franchigia: 20%
limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 40% per le imprese del Centro Sud Italia come individuate alla lettera a).
2. La produzione media annua di cui all'art. 20, comma 3 e' determinata tramite l'utilizzo di «Indici di valore», calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 10 e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.
3. Gli indici di valore per prodotto, determinati in applicazione della procedura di cui al comma 2, saranno approvati con successivo provvedimento.
4. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversita' stabiliti nel regolamento del Fondo.
5. La denuncia di sinistro e' presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN, secondo le tempistiche e con le modalita' operative stabilite nel Regolamento del Fondo e le relative circolari pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Fondo e sul sito del MASAF.
6. La verifica dell'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione e' svolta tramite la procedura di cui all'art. 3, comma 8 nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate, o di cui all'art. 10, comma 4 nei casi di abbinamento a coperture mutualistiche, relative ai rischi catastrofali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d) e, se del caso, e).
7. Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione e' svolta al momento della raccolta su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale e' approvata nell'ambito del regolamento del Fondo. Le imprese estratte a campione che non consentono lo svolgimento della perizia campionaria perdono il diritto al risarcimento.
8 Il superamento della soglia minima di danno di cui all'art. 20, comma 3 e' accertato, tramite le procedure di cui ai commi 6 e 7, per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento/i in conformita' all'art. 3, comma 6; fermo restando i limiti e le condizioni contrattuali di cui al comma 1 e fatta salva la verifica di sovracompensazione di cui all'art. 24, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo e' pari al prodotto fra il valore indice protetto e:
i. la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate o coperture mutualistiche sui rischi CAT;
oppure;
ii. la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui al precedente comma 7.
9. In assenza delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 6 e all'art. 9, comma 5 da parte rispettivamente delle compagnie di assicurazione o dei Fondi danni, l'indennizzo lordo da parte del Fondo, per le singole posizioni, sara' determinato ai sensi del comma 8, punto ii.
 
Art. 22

Durata della copertura mutualistica
del Fondo AgriCat

1. La durata della copertura mutualistica per ciascuna coltura vegetale dell'allegato 1, punto 1.1 e' stabilita nel regolamento del Fondo.
 
Art. 23

Determinazione della spesa ammissibile

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo di cui all'art. 19 del regolamento (UE) 2021/2115.
 
Art. 24

Verifica di sovracompensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, AGEA e' individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.
2. La verifica di cui al comma 1 e' operata da AGEA per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtu' di una copertura assicurativa agevolata di cui all'art. 3 o di un Fondo di cui al Capo III o altre tipologie di aiuto a valere su risorse unionali o nazionali, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del Fondo sino all'importo massimo consentito.
3. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.
 
Art. 25

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 583

__________
Avvertenza:
il testo del provvedimento e' disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/21267