Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 aprile 2024 |
Approvazione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce, tra l'altro, che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; Visto il comma 769 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme; Visto l'art. 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; Visto il successivo comma 770 del medesimo art. 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno; Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale e' stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012; Visto l'art. 9, comma 6-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che «le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»; Visto l'art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; Visto l'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019, il quale introduce l'esenzione dall'IMU per «gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale». La medesima disposizione stabilisce altresi' che «Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione»; Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con il quale e' stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione; Visto il comma 7 dello stesso art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che, per quanto non espressamente previsto dall'art. 38, si applicano le altre disposizioni dell'IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale, di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019; Considerato che e' necessario aggiornare i modelli dichiarativi IMU, affinche' gli stessi tengano conto anche delle disposizioni recate: dall'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019, e in particolare della circostanza che la dichiarazione deve essere effettuata al comune interessato, secondo modalita' telematiche; dall'art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che «L'art. 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attivita' previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalita' non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attivita' stesse, purche' essa non determini la cessazione definitiva della strumentalita'»; Considerato, altresi', che ai fini dell'IMPi tra le norme che regolano la disciplina dell'IMU rientra anche la disposizione recata dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione, che si ritiene compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi; Ritenuto di dover procedere, per esigenze di semplificazione amministrativa, all'emanazione di un unico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui sono approvati sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni concernenti l'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019 e l'IMPi, di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, riguardanti l'IMU per gli immobili degli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (ANCI)
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1 Approvazione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: «Dichiarazione IMU/IMPi»). 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresi', il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 759, lettera g), della medesima legge (di seguito: «Dichiarazione IMU ENC»). |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ENTI NON COMMERCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Presentazione della dichiarazione IMU/IMPi
1. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 - ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i) - in modalita' cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. 2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalita' telematica, se riguarda l'esenzione per «gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale», di cui all'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalita', anche allorche' cessa il diritto all'esenzione. 3. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto interministeriale 28 aprile 2022, previsto dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124 del 2019. 4. E' possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi «nuova», «sostitutiva» o «multipla», secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto. 5. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione puo' essere, altresi', trasmessa con posta elettronica certificata. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della dichiarazione. 6. Il comune, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, puo' stabilire altre modalita' di trasmissione della dichiarazione cartacea piu' adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. 7. La presentazione della dichiarazione in modalita' telematica e' effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso il canale Fisconline/Entratel. |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ENTI NON COMMERCIALI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Struttura del modello di dichiarazione IMU/IMPi in formato cartaceo e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
1. La dichiarazione cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1. Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero. La compilazione e la presentazione della dichiarazione devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso art. 1. 2. La dichiarazione telematica e' un documento informatico formato in conformita' alle specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. 3. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it |
| Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU e IMPi degli Enti Commerciali e delle Persone Fisiche
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU degli Enti non Commerciali
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Disponibilita' dei modelli di dichiarazione IMU/IMPi
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti. 2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purche' vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5. 3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonche' gli estremi del presente decreto. |
| Art. 5 Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione IMU/IMPi
1. Il modello di dichiarazione IMU/IMPi deve presentare i seguenti requisiti: stampa realizzata con le caratteristiche previste per il modello di cui all'art. 1, comma 1; conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. 2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5. 3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima: cm 35 - massima cm 42; altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5. 4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto. |
| Art. 6 Riproduzione del modello di dichiarazione IMU/IMPi
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione del modello indicato nell'art. 1, comma 1, di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo. 2. E' altresi' autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni: colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5; indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente; bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali. 3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto. |
| Art. 7 Presentazione della dichiarazione telematica IMU ENC
1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i). 2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso. 3. La dichiarazione telematica e' effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. 4. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. |
| Art. 8 Termini per la presentazione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC
1. La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 2. La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. |
| Art. 9 Trattamento dei dati
1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, commi 769 e 770, della legge n. 160 del 2019. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate e', pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate. 3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo. 4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalita' descritte nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2024
Il direttore generale delle finanze Spalletta |
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