Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62
Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 nonche' gli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e h), e l'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h);
Visto il Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030», COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021;
Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti»;
Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi»;
Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 130;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni»;
Vista la legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"»;
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane»;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della delega conferita al Governo»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'11 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 20 marzo 2024 da parte della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati e da parte della 5ª Commissione (Programmazione economica, Bilancio) del Senato della Repubblica e in data 21 marzo 2024 da parte della 10ª Commissione (Affari Sociali, Sanita', Lavoro pubblico e privato, Previdenza Sociale) del Senato della Repubblica e da parte della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto legislativo attua l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilita', per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle liberta' e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
2. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti».
L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riportano gli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della
Costituzione:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana».
«Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato
L'assistenza privata e' libera».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il comma 2, lettere a) b) c) d) e h)
numero 1, dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2021,
n.227 (Delega al governo in materia di disabilita'),
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309.
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di "profilo di
funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia indicato
l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili
anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei
supporti informali, volte a dare attuazione al progetto
medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o
in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto
stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
figure professionali aventi il compito di curare la
realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e
assicurare il confronto con la persona con disabilita' e
con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta'
di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
(omissis)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti.»
- La legge 26 maggio 1970, n. 381, recante: «Aumento
del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 23 giugno 1970, n.
156.
- La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante:
«Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n.
156.
- Il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118
recante: «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi
civili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
febbraio 1971, n. 26.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18 recante: «Indennita'
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 1980, n. 44.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 21 novembre 1988, n. 508, recante: «Norme
integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1988,
n. 277.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante: «Modifiche
alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui
alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme
integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e
istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori
invalidi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
ottobre 1990, n. 243.
- La legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante: «Modifiche
ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia
di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 1990, n. 246.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
- Si riporta l'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21
aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra
la fase dell'accertamento sanitario e quella della
concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione
delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la
legittimazione passiva spetta alle regioni ove il
procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle
regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche
relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego
e' ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.»
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
- La legge 3 aprile 2001, n. 138, recante:
«Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
e norme in materia di accertamenti oculistici», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n.
93.
- La legge 24 giugno 2010, n. 107, recante: «Misure per
il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2010,
n. 161.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107»:
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificata dal presente decreto,
corredata di certificato medico diagnostico-funzionale
contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti
alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non
oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente comma:
"1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui
al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno
specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono
integrate da un assistente specialistico o da un operatore
sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture
pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale
o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo
Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
negli altri casi, da un medico INPS come previsto
dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio
2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono
soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto,
e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare,
nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o
un medico specialista, esperto nella patologia che connota
lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente
di professione sanitaria nell'area della riabilitazione,
uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o
un pedagogista o un altro delegato, in possesso di
specifica qualificazione professionale, in rappresentanza
dell'Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI)
e del Progetto individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o
di chi esercita la responsabilita' genitoriale della
bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche',
nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella
massima misura possibile, della studentessa o dello
studente con disabilita', con la partecipazione del
dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul
sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e'
iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la
studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche'
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'
genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui
al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione
del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga
richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le
disabilita', per gli affari regionali e le autonomie,
sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di
redazione della certificazione di disabilita' in eta'
evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e
della Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di
redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di
nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza
almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
- Il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante:
«Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201.
- La legge 23 marzo 2023, n. 33, recante: «Deleghe al
Governo in materia di politiche in favore delle persone
anziane», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30
marzo 2023, n. 76.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20
recante: «Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei
diritti delle persone con disabilita'», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2024, n. 54.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 22
dicembre 2021, n. 227:
«Art. 1 (Oggetto e finalita' della delega). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in
materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3,
31 e 38 della Costituzione e in conformita' alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita' e del relativo
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla
Strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla
risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021,
sulla protezione delle persone con disabilita', al fine di
garantire alla persona con disabilita' di ottenere il
riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente e
agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti
civili e sociali, compresi il diritto alla vita
indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa,
nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,
delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e
di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere
l'autonomia della persona con disabilita' e il suo vivere
su base di pari opportunita' con gli altri, nel rispetto
dei principi di autodeterminazione e di non
discriminazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro della salute e con gli altri
Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di
tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del
parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle
Camere, perche' su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di
quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono essere comunque adottati. In
mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri delibera, approvando una relazione, che e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli
specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.
Qualora il termine per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono il termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei
pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa
raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere
e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella
quale sono indicate le specifiche motivazioni della
difformita' dall'intesa. La Conferenza unificata assume le
conseguenti determinazioni entro il termine di quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque adottati.
Qualora, anche a seguito delle determinazioni della
Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il
Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari si esprimono entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, assicura la leale
collaborazione con le regioni egli enti locali e si avvale
del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, possono essere adottati decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge
e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1
intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse
disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilita'
nonche' revisione, riordino e semplificazione della
normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilita' e
revisione dei suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilita',
realizzazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di
archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia
di inclusione e accessibilita';
f) istituzione di un Garante nazionale delle
disabilita';
g)
h) disposizioni finali e transitorie.»
- Per la legge 3 marzo 2009, n. 18 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «condizione di disabilita'»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
b) «persona con disabilita'»: persona definita dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto;
c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
d) «ICD»: Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) «duratura compromissione»: compromissione derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo;
f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici;
g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di disabilita';
h) «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilita' e nel progetto di vita per migliorare le capacita' della persona e la sua inclusione, nonche' per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuita' del sostegno;
i) «piano di intervento»: documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di intervento;
l) «valutazione di base»: procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilita' ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
m) «valutazione multidimensionale»: procedimento volto a delineare con la persona con disabilita' il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;
n) «progetto di vita»: progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilita' che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualita' della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto agli altri;
o) «domini della qualita' di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilita' valutabili con appropriati indicatori;
p) «budget di progetto»: insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Persona con disabilita' avente diritto ai
sostegni) - 1. E' persona con disabilita' chi presenta
durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali che, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata
ai domini della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione
alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo'
essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno
intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e
determina priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:
«1. E' persona con disabilita' chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e determina priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Persona con disabilita' avente diritto ai sostegni».

Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Terminologia in materia di disabilita'

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilita'»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilita'», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilita'»;
c) le parole: «con connotazione di gravita'» e «in situazione di gravita'», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessita' di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessita' di sostegno intensivo».
 
Art. 5

Finalita', ambito, principi ed effetti
della valutazione di base

1. La valutazione di base e' il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilita' definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento dell'invalidita' civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare:
a) l'accertamento dell'invalidita' civile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, alla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
b) l'accertamento della cecita' civile, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138;
c) l'accertamento della sordita' civile, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) l'accertamento della sordocecita', ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;
e) l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
f) l'accertamento della condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
g) l'individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza;
h) l'individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonche' di disabilita' gravissima, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
i) l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilita', conseguenti all'accertamento dell'invalidita' e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.
2. La valutazione di base di cui al comma 1 si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d'eta'. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024, alle persone anziane non autosufficienti in eta' compresa tra i 65 e i 70 anni e' garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di cui all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Il procedimento di valutazione di base e' informato ai seguenti criteri:
a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all'attivita' e alla partecipazione della persona, in termini di capacita' dell'ICF;
b) utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di eta', del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonche' di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati dall'Organizzazione mondiale della sanita' ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della salute;
c) considerazione dell'attivita' della persona, al fine di accertare le necessita' di sostegno o di sostegno intensivo;
d) per i soli effetti della valutazione dell'invalidita' civile di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle piu' aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;
e) tempestivita', prossimita', efficienza e trasparenza.
4. Il riconoscimento della condizione di disabilita' della persona determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilita', con priorita' per le disabilita' che presentano necessita' di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilita' consegue anche la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la possibilita' della richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

Note all'art. 5:
- La legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge
del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82
- Per la legge 11 febbraio 1980, n. 18 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 21 novembre 1988, n. 508 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 11 ottobre 1990, n. 289 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 27 maggio 1970, n. 382 si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge 3 aprile 2001, n. 138 si veda nelle note
alle premesse.
- Per la legge 24 giugno 2010, n. 107 si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 12 marzo 1999, n. 68 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il comma 11 dell'articolo 27, del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29:
«11. Quando la UVM rileva la sussistenza della
condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale,
da trasmettere all'INPS, attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 4, per i provvedimenti di
competenza. Il verbale contiene le risultanze della
valutazione, relative anche alla sussistenza delle
condizioni medico-sanitarie di accesso ai benefici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della legge
22 dicembre 2021, n. 227, e inclusive degli indicatori
sintetici standardizzati e validati utili a:
a) graduare il fabbisogno assistenziale in
relazione ai livelli crescenti della compromissione delle
autonomie nella vita quotidiana;
b) supportare le decisioni di eleggibilita' alle
misure e provvedimenti di cui al comma 10 e quelle
ulteriori di cui all'articolo 34.»
- Si riporta l'articolo 2, del citato decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29:
«Art. 2 (Definizioni e disposizioni di
coordinamento). - 1. Ai fini del presente decreto sono
adottate le definizioni di cui all'articolo 1 della legge
23 marzo 2023, n. 33, nonche' le seguenti:
a) "persona anziana": la persona che ha compiuto 65
anni;
b) "persona grande anziana": la persona che ha
compiuto 80 anni;
c) "persona anziana non autosufficiente": la
persona anziana che, anche in considerazione dell'eta'
anagrafica e delle disabilita' pregresse, presenta gravi
limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attivita'
fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento
bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie
standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni
fornite dalla Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita',
dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei
bisogni socioassistenziali e delle condizioni di
fragilita', di multimorbilita' e di vulnerabilita' sociale,
le quali concorrono alla complessita' dei bisogni della
persona, anche considerando le specifiche condizioni
sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto
previsto dal regolamento recante la definizione di modelli
e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del
Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e
dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234;
d) "specifico bisogno assistenziale dell'anziano
non autosufficiente": lo specifico bisogno assistenziale
valutato e graduato, all'esito della valutazione
multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.
2. Resta ferma la disciplina relativa alla
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi
assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei
servizi sociosanitari in favore di persone non
autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il comma 163 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«163 Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate "Case della comunita'".
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.».
 
Art. 6

Procedimento per la valutazione di base

1. Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8.
2. Nei soli casi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m), l'istante puo' richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti. In tal caso, l'istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l'intera documentazione, compreso il WHODAS. Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dispone la visita.
3. Il richiedente, sino a sette giorni prima della visita di valutazione di base, puo' trasmettere o depositare ulteriore documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata.
4. In occasione della visita per la valutazione di base all'istante e' sottoposta la compilazione del questionario WHODAS, secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 9.
5. La valutazione di base si svolge in un'unica visita collegiale ai sensi degli articoli 9 e 10.
6. La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensita' dei sostegni ovvero ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
7. L'esito della valutazione di base e' attestato da un certificato con validita' non limitata nel tempo, che indica le condizioni individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilita' della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessita' e l'intensita' dei sostegni, nonche' l'eccezionale caso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), e il relativo periodo di validita' del certificato.
8. Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 6, i termini di cui al primo periodo sono sospesi per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni.
9. Le ulteriori modalita' di svolgimento del procedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nonche' le modalita' di svolgimento delle riunioni delle commissioni sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Restano ferme le funzioni e le competenze di attuazione ed esecuzione dell'INPS in materia di concessione delle prestazioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quelle di erogazione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'INPS determina le modalita' con cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche conseguenti alla valutazione di base. Le provvidenze decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, della
legge 3 agosto 2009, n. 102 «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150:
«4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono
affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni
stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli
aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi
necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.»
Per l'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Efficacia provvisoria anticipata
della valutazione di base

1. Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all'articolo 12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessita' di sostegni di minore intensita' rispetto a quanto erogato.
2. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 e le specifiche modalita' con cui richiedere l'erogazione.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
 
Art. 8

Certificato medico introduttivo

1. Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico puo' essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall'INPS ai sensi del comma 2.
2. L'INPS, secondo le modalita' indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanita', di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il certificato medico introduttivo reca quale contenuto essenziale:
a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
b) la documentazione relativa all'accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
c) la diagnosi codificata in base al sistema dell'ICD;
d) il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.
4. Il medico certificatore riporta nel certificato di cui al comma 3 l'eventuale elezione di domicilio dell'interessato, anche presso un patronato o una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, ai fini delle ulteriori comunicazioni inerenti al procedimento per la valutazione di base.
5. Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base e' inserito, con la trasmissione all'INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico.
 
Art. 9
Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento,
composizione e funzionamento delle unita' di valutazione di base

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base e' affidata, in via esclusiva, all'INPS.
2. Al fine di garantire l'effettivita' dei principi di efficacia, efficienza, economicita', celerita' e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono attribuite alle unita' di valutazione di base.
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilita' attraverso la valutazione di base). - 1. Il riconoscimento della condizione di disabilita' di cui all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante le unita' di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS e' in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilita' intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo' concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parita' di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata puo' farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni e' svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».
4. Al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base.
5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'INPS, ai fini della gestione della valutazione di base:
a) garantisce l'omogeneita' e la prossimita' dell'attivita' valutativa su tutto il territorio nazionale;
b) impronta i procedimenti amministrativi strumentali alla valutazione di base e relativi alla concessione ed erogazione delle prestazioni a criteri di semplificazione, razionalizzazione, efficacia e trasparenza;
c) definisce il sistema organizzativo interno secondo criteri che individuano competenze e responsabilita' degli organi e degli uffici, nonche' gli ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici.
6. Al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilita', 1.069 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, 142 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.
7. Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata una spesa pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno 2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro 2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di funzionamento, ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.
8. Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle unita' di valutazione di base di un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 10

Procedimento valutativo di base
e riconoscimento della condizione di disabilita'

1. Il riconoscimento della condizione di disabilita' costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, comprendente:
a) l'accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD;
b) la valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, in conformita' alle indicazioni dell'ICF e tenendo conto dell'ICD;
c) l'individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l'agire della persona e che rilevano in termini di capacita' secondo l'ICF;
d) l'individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilita' e dell'autonomia nelle attivita' di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, con necessita' di sostegni continuativi;
e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacita' secondo la classificazione ICF, nei domini relativi all'attivita' e alla partecipazione, considerando anche i domini relativi al lavoro e all'apprendimento nell'ambito della formazione superiore;
f) la valutazione del livello delle necessita' di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, correlate ai domini dell'ICF sull'attivita' e sulla partecipazione.
2. Il riconoscimento della condizione di disabilita' per i minori e' effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di cui alla lettera e) del medesimo comma, i domini relativi all'apprendimento, anche scolastico.
 
Art. 11
Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai
fini dello svolgimento della valutazione di base

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 nella valutazione di base e' utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati dalla medesima Assemblea prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nelle versioni linguistiche internazionalmente riconosciute secondo le modalita' stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanita'. L'ICF e' applicata congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanita' e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le modalita' di applicazione degli aggiornamenti della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF).
 
Art. 12
Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione
delle classificazioni ICD e ICF

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2024, si provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformita' con la definizione di disabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, sono individuati, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta':
a) i criteri per accertare l'esistenza e la significativita' delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD;
b) i criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga durata;
c) fermi restanti i casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo;
d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilita' e' ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e secondo procedimenti semplificati fondati anche sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli atti;
e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate dalla duratura compromissione;
f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
g) i criteri per la definizione della condizione di non autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
h) il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di capacita', l'attivita' e la partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento, anche scolastico, per i minori;
i) un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l'intensita' di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensita';
l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria alle certificazioni mediche di cui all'articolo 7;
m) gli eccezionali casi in cui il richiedente puo' chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), sono stabilite le modalita' per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del procedimento per la valutazione di base.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione si
veda nelle note alle premesse.
- Il D.P.C.M. 12/01/2017, recante: «Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
- Il decreto interministeriale del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'interno e del
Ministro del tesoro, recante: «Approvazione della nuova
tabella indicativa delle percentuali d' invalidita' per le
minorazioni e malattie invalidanti» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47.
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13
Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di
disabilita' e semplificazione delle procedure di erogazione

1. Il certificato che riconosce la condizione di disabilita', di cui all'articolo 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni. La trasmissione del certificato nell'interesse della persona integra la presentazione dell'istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14

Fattori incidenti sull'intensita' dei sostegni
sopravvenuti alla valutazione di base

1. I sopravvenuti fattori, non incidenti sulle durature compromissioni e a cui consegue un innalzamento del bisogno dell'intensita' dei sostegni, sono presi in considerazione in sede di valutazione multidimensionale al fine dell'individuazione delle prestazioni e dei servizi ad essa correlati, ferma restando l'accertata condizione di disabilita'.
2. Nei casi di cui al comma 1, nonche' in presenza di sopravvenuti fattori incidenti sulle durature compromissioni, resta ferma per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, la possibilita' di richiedere una valutazione di base.
 
Art. 15

Obblighi di informazione alla persona con disabilita'

1. L'unita' di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilita' e, se presente, l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilita', sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo della possibilita' di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilita' da parte della stessa commissione.
2. A seguito dell'attivita' informativa al termine della visita, i soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilita' sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), trasmetta il medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 2, al fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i punti unici di accesso, nonche' i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilita' la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. E' fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalita' con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.

Note all'art. 15:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 16

Interoperabilita' tra le banche dati sugli elementi
relativi al procedimento valutativo di base

1. L'INPS provvede a garantire l'interoperabilita', anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonche' dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilita' delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base e' trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 16:
- Si riporta all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo.»
 
Art. 17

Accomodamento ragionevole

1. Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole). - 1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilita' il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.
2. L'accomodamento ragionevole e' attivato in via sussidiaria e non sostituisce ne' limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.
3. La persona con disabilita', l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facolta' di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.
4. La persona con disabilita' e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.
5. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entita' della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonche' compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilita' di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3.
7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilita' anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5.
8. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, e' ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.
9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facolta' dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.
10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facolta' di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate.
11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facolta' di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 18

Progetto di vita

1. Il progetto di vita e' diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilita' per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
2. Il progetto di vita individua, per qualita', quantita' ed intensita', gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresi', comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale, nonche' gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. La persona con disabilita' e' titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilita' puo' chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4.
4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuita' degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.
5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettivita' e l'omogeneita' del progetto di vita, indipendentemente dall'eta' e dalle condizioni personali e sociali.
6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1. Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 1, comma 255, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.»
 
Art. 19

Coordinamento, contestualita'
e integrazione nel progetto di vita

1. Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi.
2. L'integrazione sociosanitaria e' conseguita in sede di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25 attraverso la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare.
3. I programmi, gli interventi di sostegno alla persona con disabilita' e alla famiglia e i piani personalizzati volti a promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gia' attivati dalle regioni nell'esercizio della loro competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione.
4. Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 39 della citata legge 5
febbraio 1992, n. 104:
«Art. 39 (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita'
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri
per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e
delle prestazioni individuali di cui alla presente legge
con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attivita' di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le universita'
e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita'
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'articolo 38, le attivita' di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici
e tecnici;
e) a definire le modalita' di intervento nel campo
delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalita' del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione
sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla
persona e familiare come prestazioni integrative degli
interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravita', di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza
per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma
1, e al rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il
diritto ad una vita indipendente alle persone con
disabilita' permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o piu' funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di
aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche
mediante piani personalizzati per i soggetti che ne
facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate
e della loro efficacia.»
 
Art. 20

Liberta' di scelta sul luogo di abitazione
e continuita' dei sostegni

1. Il progetto di vita tende a favorire la liberta' della persona con disabilita' di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei sostegni socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare l'intensita', in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, i soggetti competenti alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuita' dei sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche in caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con disabilita', tenendo conto della specificita' del contesto, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare, in termini di appropriatezza, l'intensita' degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.
 
Art. 21
Supporti per le manifestazioni di volonta' della persona con
disabilita' nel procedimento di valutazione multidimensionale

1. Il procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita si conforma al principio di autodeterminazione e assicura la partecipazione attiva della persona con disabilita' all'intero procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita con l'adozione di strategie e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'utilizzo di strumenti, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l'adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la persona con disabilita' sia soggetta a misure di protezione giuridica con le garanzie previste dal codice civile.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 22

Supporto per la partecipazione al procedimento

1. Per le finalita' di cui all'articolo 21, la persona con disabilita' puo' anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attivita' di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volonta' e delle preferenze.
2. La persona di cui al comma 1 puo' essere scelta dalla persona con disabilita' anche tra i componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e) e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilita'.
3. In fase di riordino e di unificazione delle unita' di valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, sono stabilite le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la persona con disabilita' non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.
 
Art. 23

Avvio del procedimento per la formazione
del progetto di vita

1. La persona con disabilita' o chi la rappresenta, oltre che con le modalita' di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, puo' avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalita' giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilita' o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza puo' essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.
3. La persona con disabilita' puo' allegare all'istanza una proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita puo' essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.
4. L'avvio del procedimento e' comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell'avvio del procedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
a) la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, per l'elaborazione del progetto di vita;
b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilita' e del deposito della documentazione;
c) l'indicazione che la persona con disabilita' puo' farsi assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22;
d) la data entro cui termina il procedimento per la redazione del progetto di vita.
6. La persona con disabilita' puo' rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se gia' definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.
7. Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000,
n. 265, S.O.:
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento
alle esigenze delle comunita' locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riporta l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto
di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre
modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista.»
 
Art. 24

Unita' di valutazione multidimensionale

1. L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.
2. Sono componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale:
a) la persona con disabilita';
b) l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;
d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
e) uno o piu' professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilita', senza oneri a carico della finanza pubblica.
3. Possono partecipare all'unita' di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilita' fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalita' di riordino e unificazione, all'interno delle unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attivita' e dei compiti svolti dalle unita' di valutazione multidimensionale operanti per:
a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;
b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilita' gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unita' di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.
6. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c).
7. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unita' di valutazione operanti presso le Case di Comunita' di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unita' di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarieta' della presa in carico e degli interventi di sostegno.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 24:
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107»:
«Art. 6 (Progetto individuale). - 1. Il Progetto
individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente
locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con
la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al
Progetto individuale sono definite anche con la
partecipazione di un rappresentante dell'istituzione
scolastica interessata.
2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta l'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.
68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»:
«Art. 6 (Servizi per l'inserimento lavorativo dei
disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici
competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I
medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente
Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso
agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali
accertamenti.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu'
rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con
compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1".»
- La legge 20 maggio 2016, n. 76 «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.
- Per il comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 si veda nelle note all'art. 18.
- Per l'articolo 14, della legge 8 novembre 2000, n.
328, si veda l'articolo 18 del decreto.
- Si riporta l'articolo 4, della legge 22 giugno 2016,
n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Finalita' del Fondo). - 1. Il Fondo e'
destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui
all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti
finalita':
a) attivare e potenziare programmi di intervento
volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di
supporto alla domiciliarita' in abitazioni o
gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative
e relazionali della casa familiare e che tengano conto
anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove
tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone
con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via
residuale, nel superiore interesse delle persone con
disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2,
interventi per la permanenza temporanea in una soluzione
abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle
persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di
residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui
all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni
alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono
comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di
locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo
forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita';
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c),
programmi di accrescimento della consapevolezza, di
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile delle persone con
disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione
degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze,
possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli
enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto
privato con comprovata esperienza nel settore
dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie
che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le
attivita' di programmazione degli interventi di cui al
comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza delle persone con disabilita'.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024.»:
«163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate "Case della comunita'".
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.» e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 marzo 2017, n. 65.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio
2022 n. 7, «Regolamento recante la definizione di modelli e
standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2022, n. 144.
 
Art. 25

Valutazione multidimensionale

1. Il procedimento di valutazione multidimensionale e' svolto sulla base di un metodo multidisciplinare ed e' fondato sull'approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD.
2. Il procedimento si articola in quattro fasi:
a) nel rispetto dell'esito della valutazione di base, rileva gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e definisce il profilo di funzionamento, anche in termini di capacita' e performance dell'ICF, nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
b) individua le barriere e i facilitatori negli ambiti di cui alla lettera a) e le competenze adattive;
c) formula le valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualita' di vita, in relazione alle priorita' della persona con disabilita';
d) definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno gia' attivati e dai loro obiettivi.
3. Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale considera anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
4. Ciascuna fase di cui al comma 2 e' svolta collegialmente, ferma restando la possibilita' di delegare ad uno dei componenti dell'unita' di valutazione specifici compiti.

Note all'art. 25:
- Per l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 26

Forma e contenuto del progetto di vita

1. Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali.
2. Nel caso in cui la persona con disabilita' o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unita' di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.
3. Il progetto individua:
a) gli obiettivi della persona con disabilita' risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:
1) apprendimento, socialita' ed affettivita';
2) formazione, lavoro;
3) casa e habitat sociale;
4) salute;
c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualita' di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita, nonche' i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle liberta' fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorita', o, nel caso di piani gia' esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilita';
f) il referente per la sua attuazione;
g) la programmazione di tempi e le modalita' delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, gia' presenti o attivabili anche in seno alla comunita' territoriale, alla rete familiare nonche' al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28.
4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita.
5. Il progetto di vita e' soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilita' o di chi la rappresenta.
6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.
7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilita', e' predisposto dall'unita' di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto e' sottoscritto dalla persona con disabilita' secondo le proprie capacita' comunicative o da chi ne cura gli interessi.
8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

Note all'art. 26:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, concernente la
definizione dei livelli essenziali di assistenza nel
settore sanitario.
 
Art. 27

Portabilita' del progetto di vita.
Continuita' e non regressione

1. Il diritto al progetto di vita e' garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificita' dei contesti di riferimento.
2. Il progetto di vita e' rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuita' dell'assistenza e perseguendo, per qualita', quantita' e intensita', livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilita' intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra regione, il progetto, nel rispetto della continuita' dell'assistenza, sara' riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi.
3. Il progetto di vita per la persona con disabilita' non si interrompe al compimento dell'eta' che, ai sensi della legislazione vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

Note all'art. 27:
- Si riportano gli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo
2023, n. 33 «Deleghe al Governo in materia di politiche in
favore delle persone anziane»:
«Art. 3 (Delega al Governo in materia di
invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e
prevenzione della fragilita'). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per
gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e
della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a
promuoverne la dignita' e l'autonomia, l'inclusione
sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della
fragilita', anche con riferimento alla condizione di
disabilita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) con riguardo agli interventi per
l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia
delle persone anziane:
1) promozione della salute e della cultura della
prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso
apposite campagne informative e iniziative da svolgere in
ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
2) promozione di programmi e di percorsi
integrati volti a contrastare l'isolamento, la
marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la
deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
3) promozione di interventi di sanita' preventiva
presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso
la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli
erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
4) promozione dell'impegno delle persone anziane
in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, nonche'
in attivita' di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre
fasce di eta', svolte nell'ambito dell'associazionismo e
delle famiglie;
5) promozione di azioni volte a facilitare
l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' nei contesti
urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli
ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione
degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di
incontro;
6) promozione, anche attraverso meccanismi di
rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito,
attuati sulla base di atti di pianificazione o
programmazione regionale o comunale e di adeguata
progettazione, di nuove forme di domiciliarita' e di
coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane
(senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in
particolare con i giovani in condizioni svantaggiate
(cohousing intergenerazionale), da realizzare, secondo
criteri di mobilita' e accessibilita' sostenibili,
nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi
appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai
volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari,
sociali e sociosanitari integrativi;
7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione
della propria vita e di garantire il pieno accesso ai
servizi e alle informazioni, promozione di azioni di
alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso
di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la
partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
8) al fine di preservare l'indipendenza
funzionale in eta' avanzata e mantenere una buona qualita'
di vita, individuazione, promozione e attuazione di
percorsi e di iniziative per il mantenimento delle
capacita' fisiche, intellettive, lavorative e sociali,
mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali di
affezione;
9) promozione di programmi e percorsi volti a
favorire il turismo del benessere e il turismo lento come
attivita' che agevolano la ricerca di tranquillita'
fisiologica e mentale per il raggiungimento e il
mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico,
mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a
quello della cura delle malattie ovvero delle infermita';
b) con riguardo agli interventi per la solidarieta'
e la coesione tra le generazioni:
1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di
promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare
la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale,
linguistico e dialettale;
2) promozione di programmi di cittadinanza attiva
volti alla coesione tra le generazioni a favore della
collettivita' e delle comunita' territoriali, attraverso la
partecipazione e con il supporto del servizio civile
universale;
3) promozione dell'incontro e della relazione fra
generazioni lontane, valorizzando:
3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, le esperienze significative di volontariato,
maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture
residenziali o semiresidenziali sia a domicilio,
all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del
riconoscimento di crediti scolastici;
3.2) per gli studenti universitari, le attivita'
svolte in convenzione tra le universita' e le strutture
residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini
del riconoscimento di crediti formativi universitari;
c) con riguardo agli interventi per la prevenzione
della fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in
materia da altri strumenti di regolamentazione:
1) offerta progressiva della possibilita', per la
persona anziana affetta da una o piu' patologie croniche
suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che
determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di
accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su
linee guida nazionali, delle sue capacita' e dei suoi
bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e
sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte
di equipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione
dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera,
delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
2) all'esito della valutazione, svolgimento
presso il PUA dell'attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona
e per i necessari orientamento e supporto informativo ai
fini dell'accesso al continuum di servizi e alle reti di
inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata
socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.»
«Art. 4 (Delega al Governo in materia di assistenza
sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane
non autosufficienti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per
gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e
della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia
e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu'
efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti,
anche attraverso il coordinamento e il riordino delle
risorse disponibili, nonche' finalizzati a potenziare
progressivamente le relative azioni, in attuazione della
Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) adozione di una definizione di popolazione
anziana non autosufficiente che tenga conto dell'eta'
anagrafica, delle condizioni di fragilita', nonche'
dell'eventuale condizione di disabilita' pregressa, tenuto
anche conto delle indicazioni dell'International
Classification of Functioning Disability and Health (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e degli
ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da
parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
b) definizione del Sistema nazionale per la
popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come
modalita' organizzativa permanente per il governo unitario
e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena
collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e
comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte
le misure a titolarita' pubblica dedicate all'assistenza
degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e
comuni, che mantengono le titolarita' esistenti;
c) previsione che lo SNAA programmi in modo
integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni
sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione
anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi
generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva
delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il
concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive
prerogative e competenze:
1) a livello centrale, il CIPA;
2) a livello regionale, gli assessorati regionali
competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di
ciascuna regione;
3) a livello locale, l'ATS e il distretto
sanitario;
d) individuazione dei LEPS in un'ottica di
integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' con quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge
29 dicembre 2022, n. 197;
e) adozione di un sistema di monitoraggio
dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non
autosufficienti e di valutazione dei risultati nonche' di
un correlato sistema sanzionatorio e di interventi
sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
f) coordinamento, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi
sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani
non autosufficienti erogati a livello regionale e locale,
tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e societa'
che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle
figure professionali in rete;
g) promozione su tutto il territorio nazionale,
sulla base delle disposizioni regionali concernenti
l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di
un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di competenza degli enti territoriali e
della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi
costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli
enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul
territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di
programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli
interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone
anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente
soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono
l'ATS nonche' per la gestione professionale di servizi
integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni
delle amministrazioni competenti, promozione
dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS,
allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa
dei processi, dei servizi e degli interventi per la non
autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1,
comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) semplificazione dell'accesso agli interventi e
ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a
disposizione di PUA, collocati presso le Case della
comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non
autosufficienti e alle loro famiglie il supporto
informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
SNAA e lo svolgimento delle attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche
attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia
con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento
recante la definizione dei modelli e degli standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6,
componente 1, riforma 1, del PNRR;
l) semplificazione e integrazione delle procedure
di accertamento e valutazione della condizione di persona
anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il
territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in
capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e
il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi,
mediante:
1) la previsione di una valutazione
multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri
standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a
livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei
fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e
sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare
e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
elementi informativi eventualmente in possesso degli enti
del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a
sostituire le procedure di accertamento dell'invalidita'
civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n.
18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22
dicembre 2021, n. 227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le
previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione
multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione
finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei
fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della
valutazione multidimensionale unificata di cui al numero
1), con la partecipazione della persona destinataria, dei
caregiver familiari coinvolti e, se nominato,
dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della
persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli
enti del Terzo settore;
3) la previsione del «Budget di cura e
assistenza» quale strumento per la ricognizione, in sede di
definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi
sanitari e sociali e delle risorse complessivamente
attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto;
m) adozione di criteri e indicatori specifici per
il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione
assistenziale riferite alle persone anziane non
autosufficienti, ricomprese nei LEPS;
n) con riferimento alle prestazioni di assistenza
domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza
domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza
domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS
e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della
capienza e della destinazione delle rispettive risorse,
finalizzata, con un approccio di efficientamento e di
maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle
risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire
un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale
e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa
in carico di carattere continuativo e multidimensionale,
orientato a favorire, anche progressivamente, entro i
limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge,
dalla programmazione integrata socio-assistenziale e
sociosanitaria statale e regionale:
1) l'unitarieta' delle risposte alla domanda di
assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi
erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;
2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di
prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto
delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle
necessita' dei pazienti cronici e complessi;
3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura
di durata e intensita' adeguate, come determinate sulla
base dei bisogni e delle capacita' della persona anziana
non autosufficiente;
4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi
e delle terapie erogati a domicilio, anche attraverso
strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori
pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del
Terzo settore, che possano garantire la gestione e il
coordinamento delle attivita' individuate nell'ambito del
PAI;
5) il coinvolgimento degli enti del Terzo
settore, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui
alla presente legge;
o) con riferimento ai servizi di cure palliative di
cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31
e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:
1) del diritto di accesso ai servizi di cure
palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti
e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo
per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono
inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della
malattia o di un prolungamento significativo della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di
cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani
non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura
ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi
residenziali;
3) del diritto alla definizione della
pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un
processo di comunicazione e informazione tra il soggetto
anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante il
quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario
o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria
autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o
non desidera essere sottoposto;
p) con riferimento ai servizi semiresidenziali,
promozione dell'offerta di interventi complementari di
sostegno, con risposte diversificate in base ai profili
individuali, attivita' di socialita' e di arricchimento
della vita, anche con il sostegno del servizio civile
universale;
q) con riferimento ai servizi residenziali,
previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli
di intensita' assistenziale, anche attraverso la
rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito
delle vigenti facolta' assunzionali, in funzione della
numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche
esigenze, nonche' della qualita' degli ambienti di vita,
con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri,
che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano
la riservatezza della vita privata e la continuita'
relazionale delle persone anziane residenti;
r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, secondo il principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 118 della Costituzione, aggiornamento e
semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di
accreditamento, strutturale, organizzativo e di congruita'
del personale cui applicare i trattamenti economici e
normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del
Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi
di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri
multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari,
tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla
prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e
per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di
diagnostica domiciliare in linea con il sistema di
monitoraggio, valutazione e controllo introdotto
dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118,
applicato a tutte le strutture operanti in regime di
accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e
8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, in
termini di qualita', sicurezza e appropriatezza;
s) al fine di favorire e sostenere le migliori
condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni
di disabilita' che entrano nell'eta' anziana,
riconoscimento del diritto:
1) ad accedere a servizi e attivita' specifici
per la loro pregressa condizione di disabilita', con
espresso divieto di dimissione o di esclusione dai servizi
pregressi a seguito dell'ingresso nell'eta' anziana, senza
soluzione di continuita';
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli
interventi e alle prestazioni specificamente previsti per
le persone anziane e le persone anziane non
autosufficienti, senza necessita' di richiedere
l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della
non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione
multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che
integra il progetto individuale previsto dalla legge 22
dicembre 2021, n. 227.»
 
Art. 28

Budget di progetto

1. L'attuazione del progetto di vita e' sostenuta dal budget di progetto che e' costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali.
2. La predisposizione del budget di progetto e' effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilita' nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
3. Il budget di progetto e' caratterizzato da flessibilita' e dinamicita' al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.
4. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.
6. Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.
7. La persona con disabilita' puo' partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonche' valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
8. La persona con disabilita' puo' anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalita', dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto e' impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.

Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 1 comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 22 giugno 2016,
n. 112, «Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
giugno 2016, n. 146:
«Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del
Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,
in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018.
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo e' subordinato alla
sussistenza di requisiti da individuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e
definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei
finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei
finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione
delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei
finanziamenti concessi.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 254, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»:
«254. E' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati
al riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare, come definito al comma 255.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di revisione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026»:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza
pubblica»:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 gennaio 2014, n. 19.
- Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 7.
- Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017,
si veda nelle note all'articolo 26.
 
Art. 29

Referente per l'attuazione del progetto di vita

1. Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti:
a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilita' e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
e) richiedere la convocazione dell'unita' di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 30

Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni
sociali e sanitarie nazionali e regionali

1. Le regioni sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi dalle valutazioni multidimensionali e delle verifiche dell'adeguatezza delle prestazioni rese, anche tenendo conto di quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo di cui all'articolo 31, co-programmano annualmente, nell'ambito dei loro modelli organizzativi, con gli enti del terzo settore gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.
2. Gli ambiti territoriali sociali provvedono, per quanto di competenza rispetto alle proprie programmazioni in corso, agli strumenti correttivi previsti dal comma 1 e con le medesime modalita'. Rispetto alle programmazioni successive, gli ambiti territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei singoli progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine di fissare nuovi obiettivi di servizio.
3. L'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', anche sulla scorta di quanto rilevato ai sensi dell'articolo 31, promuove annualmente il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle persone con disabilita', attraverso un tavolo di confronto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Commissione Salute nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le parti sociali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'.
4. Ai componenti del tavolo di cui al comma 3 non sono riconosciuti emolumenti, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita' comunque denominati.

Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, «Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta', pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017, n.240:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata "Rete", quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) un componente per ciascuna delle giunte
regionali e delle province autonome, designato dal
Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8.
Al fine di formulare analisi e proposte per la
definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo,
la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la
partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete
si articola in tavoli regionali e a livello di ambito
territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma
definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei
tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei
soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare
conflitti di interesse e ispirandosi a principi di
partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e
di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione
territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che
disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete
a livello territoriale sono comunicati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico
per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'
di cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita'
di funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria
tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro
di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in
tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la
partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello
regionale e territoriale, non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
 
Art. 31

Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

1. Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unita' di offerta del territorio di riferimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. Con il medesimo decreto sono stabilite le priorita' di intervento, le modalita' di erogazione e le modalita' di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese.
3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilita' che confluiscono nel budget di progetto.

Note all'art. 31:
Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 32

Misure di formazione

1. Al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' del personale delle unita' di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attivita' previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:
a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la fase della valutazione di base, nonche' rivolte al personale dell'unita' di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore;
b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attivita' di monitoraggio.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Note all'art. 32:
Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 si veda nelle note all'articolo 7.
Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33

Fase di sperimentazione

1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' e i territori coinvolti per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
4. Le modalita' ed i territori coinvolti nella procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.

Note all'art. 33:
Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 si veda nelle note all'articolo 7.
Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda la nota alle premesse.
 
Art. 34

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, commi 7 e 8, 31, comma 1, e 32, comma 3, pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, 134.854.776 euro per l'anno 2025, 273.370.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 1, comma 178, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024.»:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato «Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.»
 
Art. 35

Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti.
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025.
2. Sono, altresi', fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025, in materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile, di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2025 si applicano le previgenti disposizioni.
3. Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni gia' riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita e' riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2026, senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.

Note all'art. 35:
- Per l'articolo 2, comma 2, lettera h), punto 1, della
legge del 22 dicembre 2021, n. 227, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la legge 5 febbraio 1992, n. 104 si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328
si veda l'articolo 18 del presente decreto.
 
Art. 36
Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di
prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo
unitario dei servizi sociali

1. Le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24 trasmettono all'INPS, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il numero dei progetti di vita elaborati e la tipologia delle prestazioni individuate.
2. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.».

Note all'art. 36:
- Si riporta l'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 2017, n.240:
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - (omissis)
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.»
Per l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, si veda nelle note all'articolo 16.
 
Art. 37

Procedure volte alla proposta di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, procede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilita', da adottare ai sensi del comma 3.
2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui al comma 1, in raccordo con la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della salute, verifica le modalita' di integrazione dei livelli essenziali, proposti ai sensi del comma 1, con i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2017, anche formulando proposte di integrazione del medesimo decreto nei limiti del quadro finanziario di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i livelli essenziali delle prestazioni e le modalita' di integrazione degli stessi con i livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma disciplina le modalita' di monitoraggio in merito all'erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di cui al presente articolo.
4. E' fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Note all'art. 37:
- Si riporta l'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024:
«162 Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il
pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e
notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la
messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate « Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.»
«169 Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono
definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di
intervento e ai servizi gia' individuati ai sensi
dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000,
n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti ai sensi
degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con
gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.
170 In sede di prima applicazione sono definiti i
seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28
luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita
indipendente.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante:
«Disposizioni in materia di politiche in favore delle
persone anziane, in attuazione della delega di cui agli
articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2024, n. 65.
- Si riporta l'articolo 1, comma 29, della citata legge
28 dicembre 2015, n. 208:
«29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La
Commissione e' formata da undici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno
in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle
regioni.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 799, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2022, n. 303:
«799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' istituita una segreteria tecnica, della quale si
avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797.»
- Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle note all'articolo
26.
- Si riporta l'articolo 1, comma 792, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2022, n. 303:
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina
di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati. »
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68:
«Art. 13 (Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio). - 1. Nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in
sede comunitaria, nonche' della specifica cornice
finanziaria dei settori interessati relativa al
finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali,
la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione
dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle
materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1,
ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per
tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le
metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa
con la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con
riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la
ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa'
per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione
con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di
supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la
metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle
prestazioni che le regioni a statuto ordinario
effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata
al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica
alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla
Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42
del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla
base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il
Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato
al Documento di economia e finanza ai fini di consentire
l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di
servizio.».
- Si riporta l'articolo 1, commi da 791 a 800-bis,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.»:
«791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
116, terzo comma, della Costituzione e del pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798
disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, quale soglia di spesa
costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo
invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei
divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di
cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai
diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, e' consentita
subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni (LEP).
792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi
programmati:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle
attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi
del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di
cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.
795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia
predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche
distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni
standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di
decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non
si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto
termine, per il completamento delle attivita' non
perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.
Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non
spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o
rimborsi di spese.
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle
attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025.
799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' istituita una segreteria tecnica, della quale si
avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797.
800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e'
costituita da un contingente di dodici unita' di personale,
di cui un'unita' con incarico dirigenziale di livello
generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto
incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in
materia di finanza degli enti territoriali e federalismo
fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non
generale e dieci unita' di livello non dirigenziale. Le
predette unita' sono individuate anche tra il personale
delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165,
e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di
un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di
un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti
incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti
percentuali. Per le finalita' del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere
dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di
funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
801.All'attivita' della segreteria tecnica
partecipano un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni competenti per le materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonche'
un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia
e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai
rappresentanti di cui al primo periodo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233.».
 
Art. 38

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base e' assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all'INPS provvedono le medesime province.
 
Art. 39

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono o restano abrogati:
a) la legge 15 ottobre 1990, n. 295;
b) l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ad esclusione del comma 2, primo periodo, e del comma 4;
d) l'articolo 10, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Note all'art. 39:
Si riporta l'articolo 15 delle disposizioni preliminari
al Codice civile
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.»
- La legge 15 ottobre 1990, n. 295, abrogata dal
presente decreto, recava: «Modifiche ed integrazioni
all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10 (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
materia di invalidita' civile e certificazione di
regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari). - 1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al
comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e la data di effettivo esercizio da parte
dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in
giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e'
assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari
ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento
reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
La notifica va effettuata presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di
cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente
nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali,
anche in via telematica, apposita comunicazione al
direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a
suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena
di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta
comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche
d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e'
autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in
deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di
procedura civile. Al predetto componente competono le
facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del
codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di
condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1°
aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere
delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.»
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile). - 1. (abrogato)
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei
requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita'.
3. (abrogato)
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono
affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni
stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli
aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi
necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.
5. (abrogato)
5-bis. (abrogato)
6. (abrogato)».
- Si riporta l'art. 10 del D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Riduzione della spesa in materia di
invalidita'). - 1.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche'
alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale
erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle
risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le
disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli
esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente
attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap,
cui consegua il pagamento di trattamenti economici di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente
comma il medico, ferme la responsabilita' penale e
disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di trattamenti economici di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia
accertato il godimento da parte del relativo beneficiario,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare
copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
4. (abrogato)
4-bis. (abrogato)
5. (abrogato).».
- Si riporta l'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Interventi in materia previdenziale). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un mese.
Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori
due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2026.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente
prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito
delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere ai
lavoratori non rientranti nella disciplina di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso
di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e
qualora i lavoratori medesimi siano percettori
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennita'
di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: «2015» e' sostituita
dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo
quanto indicato al comma 12-ter,»;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole:
«2013» e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed e' soppresso l'ultimo
periodo.
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1°
gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore
dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del
regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in
cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad
eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10
per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il
dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di
frazione di anno la predetta riduzione percentuale e'
proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano nei casi di presenza di
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1,
comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato
implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le
percentuali di incremento dell'indennita' integrativa
speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota
massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in proporzione all'anzianita'
conseguita alla data di cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la
disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della
cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del
predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu'
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' definiti con sentenza passata in
autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai
Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui
futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
a carico della gestione speciale dei trattamenti
pensionistici in essere alla data di entrata in vigore
della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con
esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di
provenienza alla predetta data, con esclusione della quota
eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti
previdenziali di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della
contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver
percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della
relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo
soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta
per cento di quella prevista in via ordinaria per gli
iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine
gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto
previsto al secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti
all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS
sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il
cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette
al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono
fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del
citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la
relativa copertura contributiva ha natura integrativa,
rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n.
613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio
1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli
enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare
apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno
dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori
di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento
dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di
lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai
sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio
2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al
comma 1-bis».
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno,
limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende cosi'
modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile
1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che
la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento
di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel
senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e'
dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che
dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il
contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e'
trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di
attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento
al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilita'
familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, puo' essere effettuato anche delegando il centro
servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di
debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione
medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri
vendita convenzionati. Le modalita' attuative e di
regolamentazione della presente disposizione sono stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del
polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane
in carica fino al completamento delle iniziative correlate
alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al
comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni
di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della
consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo'
essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
22. (abrogato)
22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al
31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al
5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione
il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti
importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti
che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione
e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di
perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e'
erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta,
all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma che
maturano i previsti requisiti per il diritto al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla
data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a
quello stabilito al primo periodo del presente comma per
coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi
per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°
gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto
scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al
comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle
decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione,
l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.»
 
Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Locatelli, Ministro per le
disabilita'

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Nordio