Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 aprile 2024 |
Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le citta' metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; Visto l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le citta' metropolitane istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale, a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto l'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto l'art. 1, comma 998, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997; Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019; Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2021, e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 17-ter e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che, per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, il fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, e' incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 751, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che, per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 e' incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro. Visto il citato art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019 e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalita' determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze; Considerato che, ai fini dell'emanazione del citato decreto di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 occorre acquisire i dati concernenti le minori entrate relative ai canoni di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, per le annualita' 2021 e 2022, e che, pertanto, e' necessario predisporre un nuovo modello seguendo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto 14 agosto 2019 e con decreto 27 settembre 2019 richiamati dal piu' volte citato art. 17-ter, comma 1; Visto il decreto del direttore generale delle finanze 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, con cui e' stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020; Considerato che, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, erano stati gia' acquisiti i dati relativi alle minori entrate per gli anni 2021 e 2022 sulla base del citato decreto del direttore generale delle finanze 9 giugno 2022 e ritenuto, quindi, di procedere al conseguente ristoro ai comuni e di rinviare a un successivo decreto il ristoro per l'anno 2023 previsto dall'art. 1, comma 751, della legge n. 197 del 2022; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2023;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con il presente decreto e' determinato il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l'annualita' 2021, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, per l'annualita' 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dagli articoli 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 e dall'art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021, e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione e' effettuata a norma dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' alle occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a), e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. |
| Allegato 1
Nota metodologica concernente il rimborso delle minori entrate 2021 e 2022 relative al canone unico patrimoniale a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020 ha previsto l'esenzione per l'anno 2021 a favore delle attivita' con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019 e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui all'art. 1, commi da 837 a 847, della legge n. 160/2019. L'art. 1, comma 451, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ha successivamente prorogato per l'anno 2022 l'esenzione dal pagamento dei canoni sopra citati. L'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020 ha inoltre disposto il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione delle esenzioni sopra indicate, istituendo un fondo con una dotazione annua di 4 milioni di euro (1) e prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Viene altresi' previsto che per il rimborso in esame si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 agosto 2019 e con il decreto del direttore generale delle finanze del 27 settembre 2019 che hanno disciplinato il ristoro per le precedenti esenzioni previste per gli anni 2019 e 2020. In particolare, per il rimborso delle minori entrate afferenti le annualita' 2019 e 2020 era stata prevista una procedura di comunicazione al Dipartimento delle finanze da parte degli enti interessati a mezzo posta elettronica certificata e la definizione dell'importo da ristorare sulla base di una metodologia condivisa con ANCI tenendo conto delle comunicazioni trasmesse dai comuni. Pertanto, applicando la medesima procedura prevista per il rimborso delle minori entrate 2019 e 2020, con il decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, sono stati definiti i termini e le modalita' di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate 2021 e 2022 per l'applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, i comuni interessati dovevano trasmettere i dati richiesti entro sessanta giorni dalla data in cui il modello di dichiarazione era reso disponibile nell'area riservata del portale del federalismo fiscale. Al mese di maggio del corrente anno hanno inviato i dati in esame solo settantasette enti, di cui sessantacinque comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 e i restanti dodici comuni non inseriti nei predetti allegati e quindi non considerati per il ristoro in esame. Considerato che i comuni che hanno inviato la comunicazione non esauriscono la platea degli interessati, con il successivo comunicato del 22 maggio 2023 i comuni che non avevano ancora effettuato la trasmissione sono stati invitati a inviare quanto dovuto entro la data del 20 giugno 2023. Per effetto di tale sollecito, le comunicazioni complessive da parte dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 sono incrementate a settantaquattro e i relativi dati sono stati considerati per la quantificazione del rimborso in esame secondo la seguente metodologia. Per ciascun comune gli importi comunicati, e chiesti a ristoro per le insegne di esercizio e le occupazioni di cui all'art. 1, comma 819, e per le occupazioni di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019, in conformita' a quanto richiesto da provvedimento del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022, sono stati confrontati con quelli risultanti dai bilanci di rendiconto riferiti all'esercizio finanziario 2018 (ultima annualita' prima dell'esenzione) e con l'ammontare effettivo delle minori entrate gia' ristorate a seguito delle ulteriori agevolazioni disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 e all'art. 1, comma 706, della legge n. 234/2021. Con riferimento ai comuni che hanno inviato la certificazione separata per gli anni 2021 e 2022, per ciascuna annualita' oggetto di ristoro e' stato considerato il valore minimo tra i) gli accertamenti relativi all'esercizio finanziario 2018 rivalutati del 50% (2) ; ii) l'importo chiesto a ristoro e iii) il valore massimo tra i ristori gia' ricevuti per le esenzioni disposte per gli anni 2019 e 2020, sempre incrementato del 50%. In relazione agli enti che hanno inviato una certificazione unica, e' stata invece effettuata una valutazione di coerenza con i dati dell'accertato 2018, con i ristori gia' ricevuti per gli anni 2019 e 2020 e con gli ulteriori ristori ottenuti per le agevolazioni disposte per l'emergenza COVID, sopra indicate. Tale valutazione risulta necessaria per distinguere i comuni per i quali il valore trasmesso puo' essere considerato come riferibile al totale delle due annualita', procedendo quindi alla ripartizione tra il 2021 e il 2022, dai comuni per i quali il valore indicato nella certificazione e' imputabile ad una sola annualita' (3) . Per gli importi cosi' determinati e relativi agli anni 2021 e 2022, per ciascun ente sono stati decurtati i contributi gia' erogati secondo quanto previsto dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137/2020 e dall'art. 1, comma 706, della legge n. 234/2021. Infine, tenendo conto dello stanziamento complessivo pari a 8 milioni di euro, ovvero di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, alla fine del processo di stima, anche in virtu' della prevalenza degli enti con invio unico della certificazione, e' stato effettuato un correttivo su base biennale per rendere maggiormente coerente la stima e per tenere conto di possibili scostamenti tra la valutazione effettuata e la perdita di gettito. Negli allegati 2 e 3 si riportano gli importi definiti per ciascun comune per effetto della metodologia indicata e considerando il limite di spesa per ciascun anno di 4 milioni di euro. __________
(1) Con l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020 si e' proceduto a stanziare le risorse, pari a 4 milioni di euro, per l'anno 2021. Analogamente l'art. 1, comma 451, della legge n. 234/2021 ha stanziato ulteriori 4 milioni di euro per il rimborso delle minori entrate dell'anno 2022.
(2) L'incremento del 50% si riferisce alla necessita' di tener conto prudenzialmente del possibile incremento delle tariffe dovute dal 2018.
(3) In alcuni casi residuali, dove il valore certificato risultava non congruo anche rispetto alla metodologia adottata per tutti gli altri enti, si e' proceduto ad acquisire, per il tramite di IFEL, ulteriori elementi informativi volti a definire con maggiore precisione l'importo da considerare per il rimborso, al lordo dei ristori gia' erogati per le agevolazioni COVID. |
| Allegato 2
Ristoro per l'esenzione per l'anno 2021 di cui all'articolo 17-ter, comma 1 del Decreto-legge n. 183/2020 relativa al Canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Ristoro per l'esenzione per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 451, della Legge. n. 234/2021 relativa al Canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Determinazione delle minori entrate
1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dal CUP di cui all'art. 1 sono determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, dall'art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022. 2. Gli importi dovuti ai comuni di cui all'art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. Il Ministero dell'interno eroga con proprio provvedimento le somme dovute per gli anni 2021 e 2022. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2024
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'interno Piantedosi |
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