Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 aprile 2024
Integrazione ai decreti del 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori e utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero ad indicazione geografica protetta;
Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;
Visto il regolamento (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) 26 febbraio 2014, n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2 dicembre 2021 n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto in particolare l'art. 8 del regolamento (CE) n. 251/2014, come modificato dall'art. 3, par. 1, punto 6, del regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, il quale prevede che il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato e' protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che il prodotto IGP «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» e' registrato nel registro dei prodotti agricoli e alimentari nella filiera «vini aromatizzati»;
Considerato che la filiera «vini aromatizzati» non e' prevista nei decreti 12 aprile 2000 n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto pertanto di dover integrare i gia' menzionati decreti 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento della filiera «vini aromatizzati»;
Ritenuto, inoltre, di dover integrare i citati decreti 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con l'individuazione delle categorie della citata filiera;
Ritenuto altresi' necessario individuare la categoria dei «produttori e utilizzatori» che, all'interno della filiera produttiva «vini aromatizzati», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e' integrato con la seguente categoria di produttori e utilizzatori:
r) «elaboratori» nella filiera «vini aromatizzati».
 
Art. 2

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e' integrato con la seguente filiera produttiva e relative categorie:
r) filiera «vini aromatizzati»:
r1) coltivatori e/o raccoglitori;
r2) elaboratori;
r3) imbottigliatori;
r4) titolari della ricetta.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2024

Il Ministro: Lollobrigida