Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 maggio 2024
Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonche' razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con cui la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni intervenute, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni intervenute, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante rettifica relativa all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, commi 6-bis e 6-ter, con il quale e' stato modificato l'art. 15 della legge n. 240/2010, prevedendo che:
«Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro".
6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 6, comma 8, il quale stabilisce che «Il termine, di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023»;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui in premessa;
Viste le note prot. n. 9379 del 19 luglio 2022, prot. n. 11690 del 29 settembre 2022 e prot. n. 3193 del 17 marzo 2023, con le quali la Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore del MUR richiedeva al CUN la trasmissione della proposta recante la definizione, secondo criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e culturale, dei gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie;
Vista la proposta formulata dal CUN nell'adunanza del 23 marzo 2023, come integrata e modificata nelle successive adunanze del 26 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023, recante la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari, nonche' la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione ai gruppi scientifico-disciplinari, con cui il CUN propone le denominazioni e le declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari riconducibili ai singoli gruppi, nonche' le corrispondenze con la classificazione attualmente vigente e le relative note esplicative;

Decreta:

Art. 1

1. I gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono determinati come risulta nell'allegato A (elenco e declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari).
2. Le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal presente decreto e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sono contenute nell'allegato B.
3. La denominazione in lingua inglese dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'allegato A e' contenuta nell'allegato C.
4. I predetti allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente decreto.
5. I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresi', utilizzati per le ulteriori finalita' previste dalla legge.
6. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i gruppi scientifico-disciplinari sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A.
 
Art. 2

1. Per i gruppi scientifico-disciplinari per i quali e' prevista, ai sensi dell'allegato B del presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di prima fascia e di seconda fascia e dei ricercatori nei gruppi scientifico-disciplinari con appositi decreti ricognitivi.
2. Nei seguenti casi in cui i gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'allegato B del presente decreto, non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l'inquadramento e' disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione rientrano nel perimetro di applicabilita' della presente disposizione i docenti afferenti al:
settore scientifico-disciplinare «MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio» del settore concorsuale «06/N1 -Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», i quali saranno reinquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDS-26 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate»;
settore scientifico-disciplinare «MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative» del settore concorsuale «06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», i quali saranno reinquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDS-26 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate»;
settore scientifico-disciplinare «MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate» del settore concorsuale «06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», i quali saranno reinquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDS-26 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate»;
settore scientifico-disciplinare «IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico» del settore concorsuale «12/C1 - Diritto costituzionale» e del settore concorsuale «12/D1 - Diritto amministrativo», i quali saranno reinquadrati o nel settore scientifico-disciplinare «GIUR-05/A - Diritto costituzionale e pubblico» appartenente al gruppo scientifico-disciplinare «12/GIUR-05 - Diritto costituzionale e pubblico» o nel settore scientifico-disciplinare «GIUR-06/A» del gruppo scientifico-disciplinare «12/GIUR-06 - Diritto amministrativo e pubblico».
In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore, sentito il dipartimento di afferenza dell'interessato, dispone comunque l'inquadramento nel rispetto delle regole di corrispondenza di cui sopra.
3. I professori di prima fascia e di seconda fascia ed i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, risultavano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a piu' di un settore concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e che, per effetto di tale determinazione e per come emerge dall'allegato B del presente decreto, risultano reinquadrati in un gruppo scientifico-disciplinare non corrispondente al settore concorsuale di provenienza, possono richiedere, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il passaggio ad un altro settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare corrispondente al settore concorsuale di provenienza. In prima applicazione rientrano nel perimetro di applicabilita' della presente disposizione i docenti afferenti al:
settore scientifico-disciplinare «CHIM-12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali» del settore concorsuale «03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «CHEM-01/B - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali» appartenente al gruppo scientifico-disciplinare «03/CHEM/01 - Chimica analitica, ambientale e dei beni culturali»;
settore scientifico-disciplinare «M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita' motorie» del settore concorsuale «11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «MEDF-01/A - Metodi e didattiche delle attivita' motorie» rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDF-01 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport»;
settore scientifico-disciplinare «M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive» del settore concorsuale «11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «MEDF-01/B - Metodi e didattiche delle attivita' sportive» rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDF-01 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport»;
settore scientifico-disciplinare «L-FIL-LET/01 - Civilta' Egee» del settore concorsuale «10/A1 - Archeologia», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «HELL-01/A - Filologia e civilta' dell'Egeo e del Mediterraneo preclassico» rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare «10/HELL-01 - Lingua e letteratura greca».
Il passaggio e' disposto dal Rettore entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, previo parere del CUN che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Tutti i decreti di inquadramento devono, in ogni caso, essere adottati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un gruppo scientifico-disciplinare ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all'art. 2.
2. Il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare del settore scientifico-disciplinare di provenienza e' disposto con decreto rettorale, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante del CUN, motivando l'eventuale difformita'. Tale parere e' reso dal CUN entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La richiesta di passaggio da un gruppo scientifico-disciplinare ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del CUN, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta.
 
Art. 4

1. Coloro che appartengono ad un settore scientifico-disciplinare che, per effetto della presente rideterminazione, si trovi compreso in un gruppo scientifico-disciplinare non corrispondente al settore concorsuale di provenienza e che hanno conseguito, nelle precedenti tornate, l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel gruppo scientifico-disciplinare corrispondente al settore concorsuale di provenienza e nel gruppo scientifico-disciplinare di destinazione, purche' nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico-disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.
2. Le regole di corrispondenza tra i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal presente decreto sono le stesse riportate nella tabella di cui all'allegato B.
 
Art. 5

1. Il Ministro, su proposta del CUN e con cadenza triennale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiorna i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, il Ministro provvede con proprio decreto.
2. L'aggiornamento di cui al punto che precede e' effettuato almeno sessanta giorni prima dell'avvio della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 6

1. Il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 continua ad essere applicato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, istituita con decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, nonche' all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi a tutte le tornate dell'abilitazione scientifica nazionali istituite nel periodo di vigenza del citato decreto ministeriale n. 855/2015.
 
Art. 7

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 2 maggio 2024

Il Ministro: Bernini


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Avvertenza:

Il testo integrale, comprensivo degli allegati, e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca, nella sezione Atti e Normativa.