Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 19 marzo 2024
Valutazione di idoneita' dell'Accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2023, dalla societa' Liberty Lines e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, avente ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalla societa' Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia e sulla linea Messina-Reggio Calabria. (Delibera n. 24/62).


LA COMMISSIONE

Premesso che:
1. in data 19 gennaio 2024, la Societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto il 18 dicembre 2023 dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili e modalita' esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, e sulla linea Messina-Reggio Calabria - corredato dei prospetti relativi alle linee garantite nei periodi estivi ed invernali - chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
2. tale accordo ha ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 13 novembre 2017, sottoscritti dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e, separatamente, dalla Segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL e valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 18/206 del 21 giugno 2018;
3. in data 7 febbraio 2024, il commissario delegato trasmetteva l'accordo del 18 dicembre 2023 alle associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
4. delle Associazioni degli utenti coinvolte la sola U.Di.Con. rispondeva all'invito formulato dal Commissario che, con nota del 26 febbraio 2024, rappresenta l'esigenza di riconsiderare l'articolazione oraria della seconda fascia di garanzia e di introdurne una terza;
Considerato che:
1. l'art. 1, comma 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali, «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione ...»;
2. l'art. 1, comma 2, lettera a) della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico»;
3. l'art. 1, comma 2, lettera b) della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, il servizio di trasporto marittimo limitatamente al collegamento con le isole;
4. per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo e' l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona;
5. e' altrettanto pacifico che, ai fini della qualificazione del servizio come servizio pubblico essenziale, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'art. 1;
6. in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualita' nel settore, ha valutato di particolare rilevanza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla liberta' e alla sicurezza della persona, alla liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1;
7. con riferimento al servizio di trasporto marittimo svolto dalla Societa' Liberty Lines, le parti hanno riformulato la disciplina pattizia contenuta negli accordi del 13 novembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi orari operativi delle corse di interesse regionale dal 1° gennaio 2023 (data di avvio del nuovo contratto di servizio con la Regione Siciliana, che ha sostituito il precedente 2016-2020, prorogato fino al 31 dicembre 2022), nonche' a seguito dell'aggiudicazione dei servizi della tratta Messina-Reggio Calabria, messi al bando dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e attivi dal 1° ottobre 2023;
8. il nuovo accordo e' stato siglato con le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI che rappresentano il 96% degli iscritti alle organizzazioni sindacali presenti in azienda;
9. l'accordo in esame riproduce la puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, intervallo, franchigie, astensione dal lavoro straordinario contenuta negli accordi del 13 novembre 2017, gia' valutati idonei dalla Commissione;
10. con riferimento alle prestazioni indispensabili, viene mantenuto il criterio «misto» indicato dalle parti nei precedenti accordi per individuare le linee di trasporto da garantire; in particolare, per i collegamenti da/verso le isole (circolari e isole-terraferma - c.d. linee brevi) viene utilizzato il criterio della fascia oraria di garanzia completa del servizio, con l'obbligo di completare la linea sino al rientro del mezzo sul porto di partenza, anche oltre le fasce protette, ove necessario (art. 10, lettera A); per i collegamenti sulle linee lunghe trova applicazione il criterio del numero minimo di linee giornaliere da garantire (art. 10, lettera B), per i collegamenti sulla linea Messina-Reggio Calabria viene applicato un criterio di riduzione della frequenza dei servizi che continuano ad operare su tutto l'arco giornaliero con dodici corse garantite su trentaquattro giornaliere, con un impiego nella giornata di sciopero di una nave su tre e di due equipaggi sui cinque previsti;
11. che, in relazione ai servizi minimi da assicurare nel servizio del trasporto marittimo, occorre preliminarmente tenere conto delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; cio' in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonche' delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni;
12. i criteri individuati dalle parti consentono di assicurare un piu' adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) («salvo casi particolari, le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza» ... «quando per le finalita' di cui all'art. 1, e' necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%»);
13. con riferimento al criterio delle fasce orarie di garanzia indicato per le linee «brevi, la previsione contenuta nell'accordo oggetto di valutazione e' senz'altro idonea a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei trasporti, dove i livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico in caso di sciopero tengono conto, essenzialmente, delle fasce orarie di maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990). In particolare, le fasce di garanzia individuate (h 6,00-8,30, 12,00-14,00 nel periodo 1° ottobre-31 maggio; h 6,00-8,30, 15,00-17,00 nel periodo 1° giugno-30 settembre) tengono conto, ragionevolmente, della necessita' di assicurare l'erogazione dei servizi, nella misura di quelli normalmente offerti, individuando gli orari piu' idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza nel periodo invernale, legato a un pendolarismo prevalentemente mattiniero con esigenza di velocita' di spostamento, e le esigenze degli utenti nel periodo estivo, legato ai flussi turistici alla base dell'economia delle isole;
14. con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo offerto dalla societa' Liberty Lines ed ai volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio delle fasce orarie garantite consente di assicurare la completa operativita' del servizio con mezzi veloci, atteso che gli aliscafi viaggiano ad una velocita' doppia rispetto alle navi traghetto, con notevole effetto sul traffico «pendolare» tra la terraferma e le isole minori, spesso sprovviste di strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole impatto sui diritti della persona costituzionalmente tutelati;
15. in relazione a criterio delle fasce di garanzia, non appare condivisibile l'argomentazione dell'associazione U.Di.Con. (v. lettera 26 febbraio 2024) secondo cui nei mesi in cui e' sospesa l'attivita' didattica (1° giugno-30 settembre) le fasce di garanzia individuate nell'Accordo (6,00-8,30 - 15,00-17,00) sarebbero «inidonee a tutelare i diritti di un'intera porzione di popolazione, identificabile con tutti i cittadini che escono dagli uffici nella fascia oraria 17,00-19,00», in quanto la presunta esigenza di assicurare il rientro dei lavoratori dovrebbe riguardare in prevalenza il periodo invernale. Per le ragioni sopra esposte, le fasce di garanzia, come individuate dalle parti, sono funzionali alle esigenze degli utenti essendo legate, nel periodo invernale, ad un pendolarismo che interessa prevalentemente la mattinata e, nel periodo estivo, ai flussi turistici; in ogni caso, esse devono tenere conto delle superiori esigenze di sicurezza della navigazione (caratteristiche tecnico-operative del servizio e ore di luce/condizioni meteo marine che rilevano in particolare nel periodo invernale). Non puo' essere condivisa neanche la richiesta dell'Associazione degli utenti di valutare l'introduzione di una terza fascia oraria di servizio completo (h 17,00-19,00) che finirebbe col vanificare l'esercizio del diritto di sciopero, avuto riguardo in particolare alla tipologia del servizio;
16. il criterio del numero minimo di linee giornaliere per le linee «lunghe», quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi, Pantelleria, Marettimo e Lampedusa, impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero quando il servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire; nel contempo, la previsione della garanzia delle corse, nella misura di circa il 50 per cento di quelle normalmente effettuate, e' sostanzialmente in linea con quanto prescritto nell'art. 13, comma 1, lettera a) e trova giustificazione in considerazione della particolarita' del servizio di linea fornito, della necessita' del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi - depositate ed approvate dalle capitanerie di porto - e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonche' della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
17. il criterio della riduzione delle corse per i servizi piu' frequenti, rappresentati dai collegamenti sulla linea Messina-Reggio Calabria, consente la fruizione del servizio, assicurato nella misura di 1/3, durante tutto l'arco della giornata, sia pure con una riduzione proporzionata della frequenza dovuta all'impiego di una nave su tre e di due equipaggi sui cinque previsti;
18. pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il piu' idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di trasporto marittimo;
19. che, sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro;
20. che, infine, la previsione della possibilita' di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volonta' di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso nelle fasce orarie da garantire;

Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo sottoscritto il 18 dicembre 2023 dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili e modalita' esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, e sulla linea Messina-Reggio Calabria;

Dispone
la notifica della presente delibera alle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI ed alla societa' Liberty Lines, nonche' al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, ai prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Ragusa, Messina e Reggio Calabria, e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Dispone, altresi'
la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'accordo valutato idoneo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 19 marzo 2024

La presidente: Bellocchi
 
Allegato VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO IN TEMA DI PRESTAZIONI
INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (legge n. 146/1990 e
seguenti)

L'anno 2023, addi' 18 del mese di dicembre si sono incontrate la societa' Liberty Lines, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI, dando seguito alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane.
Lo scopo del presente accordo mira a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili al fine di garantire un adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Con riguardo ai tempi e alle modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL 16 dicembre 2020, CONFITARMA.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.

Premessa

Liberty Lines e' una societa' che eroga servizi di trasporto da e per le isole minori siciliane, nonche' eventualmente altre tratte convenzionate e non per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e internazionale.
Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci e data la frequenza operativa delle linee, il trasporto via mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce i collegamenti tra le isole minori e la Sicilia con tempi e modalita' tali da consentire il pendolarismo delle popolazioni isolane ed i flussi turistici che sono spesso alla base delle economie locali.
Le parti, pertanto, con il seguente accordo intendono tutelare al massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane gia' di per se' penalizzate dalla situazione geografica oggettiva.
Il presente accordo ha valore tra le parti a partire dal 18 dicembre 2023 e verra' sottoposto, attraverso le modalita' di legge, al vaglio della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la definitiva validazione.
In sede di prima applicazione la scadenza e' fissata al 31 dicembre 2027. Esso s'intendera' tacitamente rinnovato se, almeno tre mesi prima della scadenza, non verra' disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte.
Le parti danno atto che il presente accordo annulla e/o sostituisce integralmente ogni precedente intesa di autoregolamentazione che verta sulla stessa materia.
Tutto cio' premesso, si conviene che, in caso di controversia sindacale le OO.SS.LL. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, nel caso in cui la controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovra' essere inviata anche alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione e allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, azienda e OO.SS.LL. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in seguito specificate anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 146 del 1990 cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000.

Art. 1.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'azienda dovra' convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione.
L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovra' concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo.
Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo.
Del tentativo di conciliazione si dovra' redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovra' essere inviato alla Commissione di garanzia.
In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione.
In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.
Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.
Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.
I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra.

 
Art. 2.

Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi

La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, e' riservata alle strutture sindacali nazionali, alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

 
Art. 3.

Preavviso

Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 della legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, alla azienda, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale del luogo ed all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione le misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto.
Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

 
Art. 4.

Comunicazione

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti ad ogni singolo sciopero, a pena di nullita':
esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero;
modalita' di attuazione;
motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dal lavoro;
esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione.

 
Art. 5.

Comunicazione tempestiva della revoca

In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'azienda di dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione dal lavoro.
La revoca intempestiva si riterra' giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorita' amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.

 
Art. 6.

Durata

Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non puo' superare la durata di due giornate lavorative.
In ogni caso tra l'effettuazione di uno sciopero ed il successivo, che incida sullo stesso bacino d'utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, a prescindere dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
Per giornata lavorativa, si intende, il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato.

 
Art. 7.

Astensione dalle prestazioni straordinarie

Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unita' DSC, HSC e su tutti i mezzi facenti parte della flotta aziendale.
Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi.
La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario, l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro e' calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima.
Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata.

 
Art. 8.

Divieto di scioperi concomitanti

Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (traghetti, aerei e trasporti extraurbani).

 
Art. 9.

Periodi di franchigia ed esclusioni

1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perche' considerati di piu' intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti nelle isole minori:
dal 18 dicembre al 7 gennaio;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo;
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonche' le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali;
le giornate di sabato e domenica;
nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine;
in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale;
in caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive.

 
Art. 10.

Servizi minimi indispensabili - Corse garantite
A) Collegamenti da/verso le isole (circolari e isole-terraferma).
Nelle giornate di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione (anche mediante il riposizionamento non commerciale dei mezzi sui porti di partenza) delle corse da/verso le isole sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato:
nel periodo 1° ottobre-31 maggio tutte le linee in partenza nelle fasce orario 06,00/08,30, 12,00/14,00;
nel periodo 1° giugno-30 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 06,00/08,30, 15,00/17,00.
Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati.
Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio:
per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (es. Milazzo-Eolie- Milazzo, Palermo-Ustica-Palermo) o interisole (es. Lampedusa-Linosa-Lampedusa), sino al rientro del mezzo sul porto di partenza di terraferma (o Lampedusa per la Lampedusa-Linosa);
per i collegamenti «isole-terraferma» (per es. Eolie-Milazzo), sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma.
Nessun mezzo potra' interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti.
Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia.
Per esempio: se una linea inizia alle ore 07,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 09,00.
L'azienda determinera' e comunichera', nelle modalita' previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero. B) Collegamenti sulle linee cd. «lunghe».
A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi.
Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia.
Vengono pertanto definite a tal scopo come «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi, Pantelleria, Marettimo e Lampedusa.
Sulle «linee lunghe» non si applica la fascia protetta e verranno pertanto garantite:
una corsa di mattina e una di pomeriggio per ciascuna delle linee di collegamento dalla terraferma con Stromboli, Alicudi e Marettimo;
una corsa al giorno per le linee di collegamento dalla terraferma con Pantelleria e Lampedusa (quando previste). C) Collegamenti linea Messina-Reggio Calabria.
Anche nel collegamento Messina-Reggio non si applichera' il criterio delle fasce protette.
Nelle giornate di sciopero, l'azienda garantira' i collegamenti minimi indispensabili mediante una sola unita' (su tre normalmente operative) che effettuera' le corse previste dal prospetto allegato adottando gli stessi criteri applicati dal precedente gestore del servizio.
Rispetto alle 34 corse giornaliere dei giorni feriali normali, nelle giornate di sciopero verranno effettuati 12 collegamenti.
In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite con i criteri su riportati («fasce protette», «linee lunghe» e Messina-Reggio Calabria), relativamente sia al periodo A (bassa e media stagione) che al periodo B (alta stagione).

 
Art. 11.

Comandi

Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovra' ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore).
Nel secondo giorno antecedente lo sciopero l'azienda dara' comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata.
Il personale comandato (impiegato quindi sulle linee protette) dovra' presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potra' essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo ad eventuale sostituzione sara' libero.
Ove il personale comandato manifesti la volonta' di aderire allo sciopero, e non possa essere sostituito con personale non scioperante, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi da garantire.
Liberty Lines S.p.a. Firmato

FILT/CGIL Firmato

FIT/CISL Firmato

UILTRASPORTI Firmato

 

Parte di provvedimento in formato grafico