Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 aprile 2024
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Brisighella»;
Vista la richiesta, presentata il 10 aprile 2024 dal Consorzio olio DOP «Brisighella» di modifica temporanea dell'art. 6 del disciplinare di produzione relativa alle caratteristiche al consumo ed in particolare la % dell'acido oleico che viene chiesto passi da ≥ 74% a ≥ 71%;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1430 del 28 agosto e il decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste del 12 settembre 2024 che hanno accertato gli eventi calamitosi verificatisi nell'intera Provincia di Ravenna e in numerosi comuni della Provincia di Forli-Cesena, in un'area comprendente l'intera zona di produzione della DOP Brisighella;
Vista il provvedimento della Regione Emilia-Romagna che del 16 aprile 2024 e la relazione dell'Agenzia prevenzione ambiente energia dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro Meteo Clima in cui si evidenzia l'anomalo andamento stagionale dell'anno 2023 con un eccesso di piovosita' in fase di prefioritura e una successiva stagione estiva eccessivamente calda e siccitosa che ha portato un abbassamento del valore medio dell'acido oleico;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, prevede che la percentuale dell'acido oleico deve essere da ≥ 74% e il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della DOP «Brisighella»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Brisighella» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016 e' cosi' modificato:
===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 6 |Art. 6 | |«L'olio di oliva |«L'olio di oliva | |extravergine a denominazione di |extravergine a denominazione di | |origine controllata "Brisighella"|origine controllata "Brisighella"| |all'atto dell'immissione al |all'atto dell'immissione al | |consumo, deve rispondere alle |consumo, deve rispondere alle | |seguenti caratteristiche: [...] |seguenti caratteristiche: [...] | |Acido Oleico: ≥74 %» |Acido Oleico: ≥71 %» | +---------------------------------+---------------------------------+

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Brisighella» e' temporanea e ha validita' per l'annata olivicola 2023.
Il presente decreto, recante la modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 19 aprile 2024

Il dirigente: Cafiero