Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 19 aprile 2024, n. 59
Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalita' e creativita'. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalita'.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Istituzione del premio di «Maestro
dell'arte della cucina italiana»

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», di seguito denominato «premio», conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali e' stato conferito il premio.
 
Art. 3

Conferimento del premio

1. Il premio e' conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:
a) gelateria;
b) pasticceria;
c) cucina;
d) vitivinicoltura;
e) olivicoltura;
f) arte casearia.
2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 puo' essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 4

Decorazione

1. Il premio e' costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, una delle seguenti diciture:
a) «Maestro dell'arte della gelateria italiana»;
b) «Maestro dell'arte della pasticceria italiana»;
c) «Maestro dell'arte della cucina italiana»;
d) «Maestro dell'arte vitivinicola italiana»;
e) «Maestro dell'arte olivicola italiana»;
f) «Maestro dell'arte casearia italiana».
 
Art. 5

Requisiti dei candidati

1. Per la candidatura al premio e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;
b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento;
c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.
 
Art. 6

Presentazione delle candidature

1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Le associazioni di categoria possono presentare segnalazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:
a) documento d'identita';
b) codice fiscale;
c) curriculum vitae;
d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.
 
Art. 7

Comitato di selezione

1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.
3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 8

Fase istruttoria

1. Il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attivita' in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.
2. L'istruttoria e' condotta con modalita' che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.
 
Art. 9

Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali

1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
d.lgs n. 546 del 1993e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs
n. 387 del 1998)). - Omissis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui aldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Omissis.»
 
Art. 10

Revoca del premio

1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.
2. La revoca del premio puo' essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca e' presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio.
4. La revoca del premio e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3.
2. I Maestri di cui al comma 1 costituiscono il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della presente legge.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Nordio