Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2024, n. 57
Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, l'articolo 12;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 27 novembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Visto il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 1° dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 gennaio 2024;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero provvede alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale e alla promozione delle attivita' culturali ed esercita le funzioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2. Il Ministro della cultura e' di seguito denominato «Ministro».

NOTE
Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri»:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
Cattolica per l'anno 2025»:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della cultura). - 1. Al fine di consentire il
rafforzamento della capacita' organizzativa del Ministero
della cultura e garantire l'efficacia delle relative
azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero e'
incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale,
nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, con particolare riguardo alla rappresentativita' di
genere, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate
professionalita'. A tali fini, il Ministero della cultura
e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a
cento unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare
nell'ambito dell'area delle elevate professionalita',
mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche,
anche senza il previo esperimento delle procedure di
mobilita', per una quota non inferiore al cinquanta per
cento, e per la restante quota tramite procedure
comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52,
comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per
l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali
e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli
oneri di cui al primo periodo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle
accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche
connesse agli interventi relativi al PNRR e, in
particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il
contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della cultura di cui
all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, e'
incrementato di un numero complessivo massimo di dieci
unita'; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4
del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice
capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo
5, e' incrementato complessivamente di dieci unita'. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a
606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di
processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di
recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura,
nonche' in materia di personale della magistratura e della
pubblica amministrazione»:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di cultura e di
organizzazione del Ministero della cultura). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi,
dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni
cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e
multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e
altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta
formazione nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del
patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle
biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative,
della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica
e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»;
b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi
dei dipartimenti.».
2. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31
marzo 2024, mediante le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali
decadono con il perfezionamento delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni
caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n.
140, il comma 3 e' abrogato.
5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».
5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I relativi
incarichi possono essere conferiti, con procedure di
selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi
della cultura o nella gestione di strutture, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' a esperti di
riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico
istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla
gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai
contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti
delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione
vigente al personale dirigenziale del Ministero della
cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96».
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici,
spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.
Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione, anche economica, del
patrimonio culturale materiale e immateriale, degli
istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi,
dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni
cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e
multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e
altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione
nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del
patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle
biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative,
della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica
e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.
Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui
all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello
dirigenziale generale non puo' essere superiore a
trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'articolo 2 (236), comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o
sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato
d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via
temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti
nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo
la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in:
a) quattro dipartimenti, dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali, ivi incluso quello di cui all'articolo 22, e quindici uffici dirigenziali di livello generale periferici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera a), e 3, lettera a); e', altresi', previsto un posto dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Gabinetto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 11;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 32.

Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.»
 
Art. 3

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti assumono la denominazione di:
a) Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG;
b) Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT;
c) Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa;
d) Dipartimento per le attivita' culturali - DiAC.
2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale Risorse umane e organizzazione;
b) Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
c) Direzione generale Affari europei e internazionali;
d) Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione.
3. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione di cui all'articolo 22.
4. Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e' articolato nei seguenti tre uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
b) Direzione generale Archivi;
c) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'articolo 25, che opera nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, come articolazione organizzativa.
5. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 23.
6. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e' articolato nei seguenti quindici uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale Musei;
b) quattordici musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), che operano, come articolazioni organizzative, nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.
7. Il Dipartimento per le attivita' culturali e' articolato nei seguenti quattro uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale Spettacolo;
b) Direzione generale Cinema e audiovisivo;
c) Direzione generale Creativita' contemporanea;
d) Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.
8. I Capi dei Dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, monitoraggio, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
9. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
10. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento:
a) assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresenta unitariamente i rispettivi Dipartimenti nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;
c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
11. I Capi dei Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. L'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia e il diniego del nulla osta sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. I Capi dei Dipartimenti esercitano, altresi', l'azione generale di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio di cui ai periodi precedenti anche sugli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), afferenti al proprio Dipartimento.
12. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 8, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.
13. I Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) la gestione relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
c) l'individuazione di strategie di intervento idonee a garantire adeguata tutela, valorizzazione e promozione dell'intero patrimonio culturale;
d) la promozione di iniziative di ricerca in materia di beni e attivita' culturali, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno nelle materie di rispettiva competenza, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione;
f) la formulazione di proposte al Ministro, sentiti i direttori generali afferenti e i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Presso uno dei Dipartimenti e' conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 4.
15. I Dipartimenti e le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice», dandone preventiva informazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.
16. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.»:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 16 e
21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.»
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri,
i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle
attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.»
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
Per il comma 10 dell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del
2001 si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG

1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione, formazione e benessere organizzativo; bilancio, programmazione e monitoraggio; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; programmazione europea, affari europei e internazionali; rapporti con l'UNESCO; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione.
2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa'; supporto giuridico agli altri Dipartimenti in materia di consulenza giuridica e contenzioso ordinario e amministrativo. Il Dipartimento sovraintende all'esercizio del controllo analogo sulle societa' in house del Ministero e all'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero.
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
4. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e ai comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei e ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.
5. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con l'UNESCO e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero. Cura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la predisposizione delle relazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni alla Commissione europea e al Parlamento, di cui all'articolo 84 del Codice, sentiti i Dipartimenti per i rispettivi ambiti di competenza.
7. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.
8. Il Dipartimento cura, su parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, la predisposizione annuale di un Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile, da attuare anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.
9. Il Dipartimento raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalle direzioni generali competenti; assicura l'applicazione uniforme dei canoni concessori come definiti con decreto del Ministro.
10. Il Dipartimento coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro.
11. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.
12. Presso il Dipartimento operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Capo del Dipartimento svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in attuazione delle direttive del Ministro.
14. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR. Il Capo del Dipartimento coordina le iniziative e le attivita' connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi della medesima Unita' di missione.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei
beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 84 (Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la
Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate
dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE
e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo
nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE
per la Commissione indicata al comma 1. La relazione e'
trasmessa al Parlamento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 20
febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione
dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO):
«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di
gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi
turistici locali). - 1. La Commissione consultiva per i
piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i
sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le
funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende
pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai
siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente
legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1
esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti
gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali designano ciascuno tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu'
efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del
diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello
stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.»:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.»
 
Art. 5

Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale - DiT

1. Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, le competenze del Ministero in materia di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni di interesse archeologico, anche subacqueo, di beni storici, artistici, demoetnoantropologici, architettonici e del patrimonio immateriale; di tutela e qualita' del paesaggio, di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico nonche' di gestione e valorizzazione degli archivi statali. Esercita, altresi', le competenze in materia di sicurezza del patrimonio culturale.
2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.
4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.
5. Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla tutela del patrimonio culturale.
6. Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e il coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; predispone, altresi', indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale.
7. Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Il Dipartimento coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo i modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali.
8. Il Dipartimento redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari.
9. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.
10. Nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), nonche' l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), e ne approva il relativo bilancio e conto consuntivo su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale.
 
Art. 6

Dipartimento per la valorizzazione
del patrimonio culturale - DiVa

1. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, le competenze del Ministero in materia di valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale statale, di fruizione del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente abili; di adeguamento del sistema museale nazionale agli standard internazionali; di promozione della conoscenza del patrimonio culturale; di promozione dello sviluppo della cultura; di cura delle collezioni dei musei e luoghi della cultura statali; di coordinamento del sistema museale nazionale.
2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.
4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.
5. Al Dipartimento sono inoltre demandate le iniziative volte a favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale.
6. Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla valorizzazione del patrimonio culturale.
7. Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale operano, come articolazioni organizzative, i musei, i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
8. Il Capo del Dipartimento esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale. Il Capo del Dipartimento, inoltre, propone al Dipartimento per l'amministrazione generale, sulla base dell'istruttoria elaborata informati i titolari degli uffici dirigenziali periferici del Ministero di cui all'articolo 24, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
9. Il Dipartimento esercita, inoltre, le competenze in materia di ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del Codice e adotta iniziative per favorire l'incremento della redditivita' e della capacita' di automantenimento finanziario dei citati istituti e dei luoghi della cultura statali; raccoglie, elabora e diffonde i dati sul patrimonio culturale e sugli istituti e luoghi della cultura; definisce schemi e modelli giuridici, criteri economici e linee guida operative per la valorizzazione economica del patrimonio culturale, anche in raccordo con le realta' territoriali; elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale, la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali. Promuove e favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per l'ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e predispone modelli di bandi di gara e convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico; cura i diritti patrimoniali immateriali.
10. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.
11. Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.

Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, recante « Disposizioni urgenti
in favore della cultura, in materia di incroci tra settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione
dello spettro radioelettrico, di abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti
nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e
prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo.»:
«8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'
disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita'
depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze
medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli
impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili
conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota
destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,
ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli
ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli gia'
autorizzati da espressa disposizione legislativa, allo
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonche'
per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori
dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e
della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e
attivita' culturali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei
beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fi ni del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da
una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
 
Art. 7

Dipartimento per le attivita' culturali - DiAC

1. Il Dipartimento per le attivita' culturali esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, le competenze del Ministero in materia di: promozione dello spettacolo, delle attivita' teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle attivita' cinematografiche e delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; promozione delle imprese culturali e creative, della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica, partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; diritto d'autore e proprieta' intellettuale; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela dei beni librari e gestione e valorizzazione delle biblioteche statali.
2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'Amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.
4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.
5. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.
6. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento promuove le attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni della cultura.
7. Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla promozione e al sostegno delle attivita' culturali.
8. Il Dipartimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentiti gli altri Dipartimenti competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di indirizzo e, acquisite le valutazioni della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la
tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.»:
«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
e le attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le
seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei Ministri».
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti
relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non
riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e
coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono
contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le
relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione
delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo
19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n.
400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e
Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al
Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'articolo 52, comma
2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del
Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento
dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono
contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le relative variazioni di
bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono
trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le
attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane
comunque in servizio.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7.
8.
9.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio
di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di
supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita
Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente
adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto
un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della
citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.»
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9
gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la
Societa' italiana degli autori ed editori»:
«3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di
vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.»
 
Art. 8

Conferenza dei Capi dei Dipartimenti

1. Per il coordinamento delle attivita' dipartimentali, anche al fine di prevenire conflitti di competenza e di consentire una ordinata programmazione delle attivita' amministrative nell'ottica della piena attuazione degli indirizzi del Ministro, e' istituita la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti con compiti di programmazione e di indirizzo, composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi dei Dipartimenti, nonche' dal Capo di Gabinetto e dai Capi dei Dipartimenti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 puo' essere presieduta e convocata anche, su delega del Ministro, dal Capo di Gabinetto.
 
Art. 9

Direzione generale Risorse umane e organizzazione

1. La Direzione generale risorse umane e organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, sistemi di valutazione, assegnazioni, mobilita', cessazioni, politiche della formazione del personale e politiche per le pari opportunita' e il benessere organizzativo, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari e spese di lite.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
b) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale, della formazione e della contrattazione collettiva e propone al Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale le linee guida indirizzate ai Capi dei Dipartimenti, nonche' ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
c) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici della sede centrale del Ministero;
d) cura le relazioni sindacali e la gestione delle risorse umane;
e) cura la gestione del trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero;
f) cura lo svolgimento delle procedure di reclutamento e dei concorsi, delle riqualificazioni del personale del Ministero, valutando e individuando le migliori soluzioni per rispondere alle necessita' di personale degli uffici;
g) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane, anche in materia di lavoro a distanza;
h) individua i fabbisogni formativi e cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero;
i) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia;
l) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
m) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti i capi dei Dipartimenti e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei capi dei Dipartimenti;
n) promuove, d'intesa con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione, l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione; cura le relazioni con il pubblico;
o) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Fondazione Scuola dei beni e delle attivita' culturali.
3. La Direzione generale risorse umane e organizzazione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
concerne: «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici».
 
Art. 10

Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio

1. La Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nonche' l'analisi, e la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa di competenza del Ministero. La Direzione svolge attivita' di supporto e consulenza in materia contabile, finanziaria e fiscale.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) cura, su proposta dei capi dei Dipartimenti, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze; esercita il controllo analogo sulle societa' in house del Ministero e i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero, sentiti gli altri Dipartimenti;
e) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alle risorse, nonche' a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;
f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie provenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
g) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attivita' del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;
h) cura i rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;
l) supporta i Dipartimenti del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
m) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo di contabilita', anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
n) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero;
o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
p) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi ai programmi approvati;
q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia speciale, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
s) esercita nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli atti istitutivi di ciascun ente e d'intesa con le direzioni generali competenti per materia, le funzioni di vigilanza contabile e finanziaria sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascun istituto o ente, dalla fase previsionale a quella conclusiva dell'esercizio di bilancio;
t) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
u) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine al beneficio fiscale Art-bonus, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; favorisce, altresi', coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni regionali Musei nazionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse;
z) coordina la programmazione dei fondi europei, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione dei programmi comunitari;
aa) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti e dagli istituti di cui all'articolo 24 del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
bb) coordina le attivita' per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessita' e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro.
2. Presso la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.
3. La Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato»:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.»
«Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la
valutazione economica dei servizi e delle attivita'
prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in
applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un
sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni
analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni
analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza
secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal
sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione
dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei
dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'
economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i
centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B
allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo
strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilita'
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali
e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo
per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione.
Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono
le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche
provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, puo'
apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.»:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.»
- Si riporta il comma 203 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.»:
«203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59».
- Si riporta il comma 6 dell'articolo 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario»:
«6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista
dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel
corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale
dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
ai fini delle scritture di contabilita' integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture
contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e
servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo
passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello
Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
acquisti.»
- Si riporta il comma 8 dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante
«Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo»:
«8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'
disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita'
depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze
medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli
impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili
conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota
destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,
ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli
ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli gia'
autorizzati da espressa disposizione legislativa, allo
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonche'
per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori
dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e
della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e
attivita' culturali.»
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione,
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri
nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei
festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione, dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche e
corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la
realizzazione di nuove strutture, il restauro e il
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.»
«Art. 7 (Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali). - 1. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentiti il
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni
anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano
strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della
crescita della capacita' attrattiva del Paese. Il Piano
individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e
paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia
necessario e urgente realizzare, anche mediante
acquisizione, interventi organici di tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale,
anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi
del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30
milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il
2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e'
destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per
le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo
sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31
marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione
concernente gli interventi gia' realizzati e lo stato di
avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non
ancora conclusi.»
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali».
 
Art. 11

Direzione generale Affari europei e internazionali

1. La Direzione generale Affari europei e internazionali cura le relazioni con le Istituzioni europee e internazionali negli ambiti di competenza del Ministero.
2. La Direzione generale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare:
a) partecipa, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e in collaborazione con le competenti direzioni generali, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea; monitora l'applicazione della normativa europea sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti e fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 34; coordina le attivita' di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti;
b) coordina, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e in collaborazione con le competenti direzioni generali, le attivita' di competenza del Ministero nei processi di negoziato e di attuazione degli accordi internazionali; monitora l'applicazione degli accordi internazionali e il reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;
c) coordina i rapporti del Ministero con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;
d) cura i rapporti con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonche' collabora con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di promuovere il patrimonio culturale della Nazione all'estero, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione;
e) supporta le direzioni generali del Ministero nello sviluppo di iniziative di collaborazione internazionale nelle materie di loro competenza, raccordandosi con l'Ufficio di Gabinetto;
f) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
g) supporta l'Ufficio legislativo nelle attivita' relative al contenzioso internazionale ed europeo e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.
3. La Direzione generale Affari europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
 
Art. 12

Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione

1. La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione svolge funzioni e compiti in materia di trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) cura l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, l'informatizzazione dei sistemi, l'organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, la sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia della privacy;
b) cura la gestione ed implementazione del sito internet e della rete intranet del Ministero e lo sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici;
c) cura la digitalizzazione del patrimonio culturale;
d) cura il coordinamento e l'attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); svolge, in particolare, i compiti previsti dall'articolo 17 del CAD;
e) cura l'analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;
f) cura l'individuazione del fabbisogno di beni e servizi di Information Technology (IT) e fornisce supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e organizzazione nella gestione delle procedure di acquisto;
g) cura la comunicazione istituzionale e l'elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero;
h) cura la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali;
i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali;
l) promuove l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, cura la pubblicazione degli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti del Ministero adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione previste dal Codice;
m) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto dotato di autonomia speciale di cui al primo periodo.
4. La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici.».
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) .
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata. E' fatta salva la facolta' di
avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto di societa' in house.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 7
giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.»:
«Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In
conformita' a quanto previsto dal capo I della presente
legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che
intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle
indicazioni metodologiche del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di
novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative
di comunicazione non previste dal programma possono essere
promosse e realizzate soltanto per particolari e
contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e
sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.»
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
 
Art. 13

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti del Ministero relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attivita' esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione. Assicura che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio esercitino le funzioni di tutela conformemente a criteri omogenei su tutto il territorio nazionale.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; predispone indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;
d) autorizza, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 14, comma 2, lettera d), e 19, comma 1, lettera d), il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice; puo', altresi', proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi; in ogni caso, svolge le attivita' di cui alla presente lettera nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 67 del Codice e delle linee guida adottate dalla Direzione generale Musei in materia di attivita' di valorizzazione, e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
f) adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici, e cura il recupero delle somme dovute ai sensi degli articoli 34, comma 3, e 160, commi 3 e 4, del Codice;
h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
i) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; predispone e aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere ai fini della stipula delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, e di cui all'articolo 156, comma 3, del Codice;
o) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) stipula l'intesa con le Regioni, previa istruttoria delle Soprintendenze territoriali, per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
q) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
r) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a piu' regioni;
s) promuove la qualita' del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
t) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;
u) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
v) puo' adottare, informato il Capo del Dipartimento, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; in tali ipotesi, qualora un ufficio periferico abbia gia' avviato procedimenti riferiti ai medesimi beni, si applica quanto previsto dal comma 1, secondo periodo;
z) puo' richiedere alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
aa) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
bb) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
cc) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la qualifica di restauratore, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresi' la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e al relativo Allegato I.8.
3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza, unitamente al Ministero dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.
4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per l'archeologia, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Opificio delle pietre dure e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.
5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio quali uffici dirigenziali di livello non generale periferici. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per l'archeologia, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Opificio delle pietre dure e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 24. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g), riferite ai beni demoetnoantropologici, la Direzione generale e' supportata dall'Istituto centrale per il patrimonio immateriale.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 9-bis, 12, 13, 16,
29, 34, comma 3, 45, 47, 48, comma 1, 60, 65, comma 2,
lettera b), 67, 68, comma 4, 69, 70, 76, comma 2, lettera
e), 82, 89, 92, 95, 96, 98, 112, 115, 128, 137, 138, 141,
141-bis, 143, 156, comma 3, 160, commi 3 e 4, 168, 182 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
«Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a
quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le
competenze degli operatori delle professioni gia'
regolamentate, gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche'
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei
beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda
del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e
all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e
collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni
culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata
formazione ed esperienza professionale.»
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di
cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). -
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo
10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di
cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono
sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.»
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di
cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per
motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni
dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo
III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla
o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.»
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso
delle regioni e con la collaborazione delle universita' e
degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo,
norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia
di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia
di progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.»
«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il
Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.»
«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le
prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione
del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.»
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre
ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12,
comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma
1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma
3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).»
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3,
la regione o gli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o
conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.»
«Art. 65 (Uscita definitiva). - (omissis)
2. E' vietata altresi' l'uscita:
(omissis)
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.»
«Art. 67 (Altri casi di uscita temporanea). - 1. Le
cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini
italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento
all'estero degli interessati, per un periodo non superiore
alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi
diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non puo' essere superiore a quattro
anni, rinnovabili una sola volta.
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di
trasporto aventi piu' di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che
sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13.»
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). -
(omissis).
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere
tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del
Ministro, sentito il competente organo consultivo.»
«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego
di attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette
gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.»
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio
o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo'
proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la
quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso
l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.»
«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea). - (omissis).
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
(omissis)
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
(omissis).»
«Art. 82 (Azione di restituzione a favore
dell'Italia). - 1. L'azione di restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e'
esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.»
«Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero
puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando
il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.»
«Art. 92 (Premio per i ritrovamenti). - 1. Il
Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto
il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, di
cui all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non
rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto
la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia
scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non
superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il
consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo
del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita'
e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»
«Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). - 1. I
beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti
all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione
a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro,
curando direttamente il relativo procedimento.»
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.»
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1.
La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale
o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli
96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.»
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo
101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle
altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,
ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite
concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni
pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi
dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi
e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al
patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5,
anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione.
Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti
del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti
i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di
cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state
rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n.
778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo
14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette
notifiche restano comunque valide agli effetti di questa
Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre
1939, n. 2006, dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti
ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il
Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del
proprietario, possessore o detentore interessati, il
procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati
oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza
di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'articolo 16.»
«Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Le regioni
istituiscono apposite commissioni, con il compito di
formulare proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate
alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per
i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due
responsabili preposti agli uffici regionali competenti in
materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non
superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata
professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio,
di norma scelti nell'ambito di terne designate,
rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di
promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata
dal rappresentante del competente comando regionale del
Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta
riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di
designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa previgente
per l'esercizio di competenze analoghe.»
«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri
enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della
materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e
delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono alla regione l'adozione della relativa
dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai
valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici
espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili
o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria
in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene
proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su
proposta motivata del soprintendente, previo parere della
regione interessata che deve essere motivatamente espresso
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e
delle aree di cui all'articolo 136.»
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In
tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta
la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della
Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure
la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma
1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli
immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il
Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle
integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009,
il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di
sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il
provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il
competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al
regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.»
«Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione
del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui
agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1
dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili
od aree, di notevole interesse pubblico a termini
dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione
e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre
a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma
3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di
dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o
di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano e' approvato con provvedimento regionale entro il
termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso
dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui
agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo
146, comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai
sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136,
138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di
interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito
del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in
vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione
di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi
del comma 4, all'esito positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio
realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico
non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'articolo 134, interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far
data dalla approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»
«Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani
paesaggistici). - (omissis)
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai
sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo
svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei
piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine
entro il quale devono essere completati la verifica e
l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione
approva il piano adeguato. Il piano adeguato e' oggetto di
accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla
data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di
cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del
piano non consegua la sua approvazione da parte della
regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano
medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro.
(omissis).»
«Art. 160 (Ordine di reintegrazione). - (omissis).
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai
sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme
relative si provvede nelle forme previste dalla normativa
in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma
pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di
valore subita dalla cosa.
(omissis).»
«Art. 168 (Violazione in materia di affissione). - 1.
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.»
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto
dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di
studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da
coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla
data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla
tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno
2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e
conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di
data certa emanati, ricevuti o anche custoditi
dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei
lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione
dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al
momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti
concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro
dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali
(L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni
culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare
esecuzione certificata nell'ambito della procedura di
selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,
comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui
ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5.»
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
- La legge 7 marzo 2001, n. 78, reca: «Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale.».
 
Art. 14

Direzione generale Archivi

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita' ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) provvede, acquisite le valutazioni del Dipartimento per l'amministrazione generale, alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione e consultazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione, conservazione e consultazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale, sentita la Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione; sentita la Direzione generale Affari europei e internazionali, cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina, altresi', le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione;
g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
h) concede contributi per interventi sugli archivi vigilati;
i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi;
m) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
n) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
s) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
t) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
z) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
aa) assicura, altresi', che le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche esercitino le funzioni di tutela conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Codice.
3. La Direzione generale Archivi esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per gli archivi anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.
4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio e con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, nonche' con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione relativamente alle funzioni dell'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio.
5. La Direzione generale Archivi si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 16, 21, comma
1, 48, 60, 66, 67, comma 1, lettera d), 69, 70, 95, 98,
112, 115, 128 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 3 (Tutela del patrimonio culturale). - 1. La
tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attivita' dirette, sulla base di
un'adeguata attivita' conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica
fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica
anche attraverso provvedimenti volti a conformare e
regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio
culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate
conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal
Ministero della cultura.»
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di
cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per
motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni
dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo
III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla
o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.»
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
(omissis).»
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre
ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12,
comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma
1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma
3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale,
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.»
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3,
la regione o gli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o
conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.»
«Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). - 1.
Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel
trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di
una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.»
«Art. 67 (Altri casi di uscita temporanea). - 1. Le
cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
(omissis)
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non puo' essere superiore a quattro
anni, rinnovabili una sola volta.
(omissis).»
«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego
di attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette
gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.»
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio
o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo'
proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la
quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso
l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.»
«Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). - 1. I
beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti
all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione
a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro,
curando direttamente il relativo procedimento.»
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1.
La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale
o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli
96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.»
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo
101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle
altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,
ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite
concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni
pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi
dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi
e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al
patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5,
anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione.
Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti
del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti
i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di
cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state
rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n.
778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo
14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette
notifiche restano comunque valide agli effetti di questa
Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre
1939, n. 2006, dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti
ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il
Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del
proprietario, possessore o detentore interessati, il
procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati
oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza
di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'articolo 16.»
- Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 40, comma
3, e 43, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»:
«Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).
- 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti
formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su
supporto analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell'originale e della copia.
2.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione
dell'originale del documento e' soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche
5.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.»
«Art. 40 (Formazione di documenti informatici). - 1.
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei
propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi
e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.
2.
3.
4.»
«Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti).
- (omissis).
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi
delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante «Regolamento di
esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno
1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti.»:
«Art. 21. - A prescindere da quanto e'
particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli
acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati
o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda
di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta'
dovra' rivolgere domanda al Ministero della pubblica
istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.»
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
 
Art. 15

Direzione generale Musei

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al Sistema museale nazionale, cura e gestisce la piattaforma digitale «Museitaliani» e coordina le Direzioni regionali Musei nazionali. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.
2. La Direzione generale Musei, in particolare:
a) cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
b) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e, informata la Direzione generale affari europei e internazionali, straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
d) cura, informata la Direzione generale Affari europei e internazionali, l'organizzazione di mostre, esposizioni e iniziative di carattere culturale in Italia e all'estero;
e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri tecnici e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura di pertinenza del Ministero, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonche' le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;
h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei, in conformita' con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
i) assicura, tramite le Direzioni regionali Musei nazionali e di concerto con gli altri uffici periferici del Ministero competenti per materia, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
l) autorizza d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura di pertinenza del Ministero a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, mobili e immobili, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico, avvalendosi anche del Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione, al fine della valutazione della destinazione e del relativo progetto di valorizzazione;
n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
o) elabora linee guida per la progettazione di allestimenti museali e di mostre temporanee, con particolare attenzione all'accessibilita' e all'inclusivita', assicurando supporto alle Direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti e musei di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b);
p) elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
q) promuove, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresi', secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori regionali Musei nazionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera c), e delle linee guida di cui alla lettera t), sentite le direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
s) definisce schemi giuridici, criteri economici e linee guida operative per la concessione in uso temporaneo di beni culturali in occasione di mostre, esposizioni, ovvero in attuazione di contratti di deposito o comodato;
t) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, accessibili, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura, la diversita' e la sostenibilita'; elabora, altresi', linee guida per lo svolgimento dell'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;
u) monitora l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia, da parte delle Direzioni regionali Musei nazionali, di musei e luoghi della cultura afferenti alla Direzione generale; redige, altresi', un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso i musei e i luoghi della cultura ad essa afferenti;
v) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Musei i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale esercita, inoltre, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto di cui al primo periodo, dalle Direzioni regionali Musei nazionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).
4. La Direzione generale Musei si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e l'Istituto centrale per la grafica.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 44, 48, 67,
comma 1, lettera d), 101, 102, 112, 114, 115, 116 del
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). -
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni
e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati,
alla valorizzazione del patrimonio culturale.»
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano
in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a
cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un
periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti
contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta
almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche
prima della scadenza le parti possono risolvere
consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.»
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre
ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12,
comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma
1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma
3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale,
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.»
«Art. 67 (Altri casi di uscita temporanea). - 1. Le
cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
(omissis)
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non puo' essere superiore a quattro
anni, rinnovabili una sola volta.
(omissis).»
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da
una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi
della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo
101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101
e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il
Ministero puo' altresi' trasferire alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti.»
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo
101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle
altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,
ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione).
- 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita',
fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle
attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica
e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno
la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti
ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.»
«Art. 115 (Forme di gestione ). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite
concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni
pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi
dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi
e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al
patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5,
anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione.
Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti
del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti
i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di
cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o
concessi in uso). - 1. I beni culturali che siano stati
conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115,
commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al
regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono
esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni
del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti
alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei
soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante «Regolamento di
esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno
1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti.»:
«Art. 21. - A prescindere da quanto e'
particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli
acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati
o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda
di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta'
dovra' rivolgere domanda al Ministero della pubblica
istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.»
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
 
Art. 16

Direzione generale Spettacolo

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante, ai carnevali storici, alle rievocazioni storiche e alla promozione delle diversita' delle espressioni culturali.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo dal vivo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
d) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonche' su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonche' alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo.
4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
5. La Direzione generale Spettacolo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 30
aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo»:
«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E'
istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione
del Ministero del turismo e dello spettacolo,
l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le
notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue
diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella
delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata
al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di
tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee
di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei
singoli settori di esso sui mercati nazionali e
internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro
del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione
di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti
necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio
dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al
comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1
della presente legge»
 
Art. 17

Direzione generale Cinema e audiovisivo

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attivita' cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonche' dell'eleggibilita' culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
e) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
f) cura, fermo restando il coordinamento del Capo del Dipartimento, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
g) svolge le attivita' amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; cura la tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' la realizzazione della relazione annuale alle Camere di cui all'articolo 12, comma 6, della medesima legge;
h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione e del merito, al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attivita' di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;
l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
m) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.
4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attivita' culturali, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto dotato di autonomia speciale di cui al primo periodo.
5. La Direzione generale Cinema si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, reca:
«Riforma delle disposizioni legislative in materia di
tutela dei minori nel settore cinematografico e
audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14
novembre 2016, n. 220».
- Si riporta il testo degli articoli 12, comma 6, e 32
della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 12 (Obiettivi e tipologie di intervento). -
(omissis).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e
trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli
interventi di cui alla presente legge, con particolare
riferimento all'impatto economico, industriale e
occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie
ivi previste, comprensiva di una valutazione delle
politiche di sostegno del settore cinematografico e
audiovisivo mediante incentivi tributari.»
«Art. 32 (Istituzione del Registro pubblico delle
opere cinematografiche e audiovisive). - 1. Presso il
Ministero e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere
cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato
"Registro".
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicita'
notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro
le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita'
italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno
beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e
degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
sono assicurate:
a) la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi
dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che
sono reputati tali a seguito della registrazione sino a
prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti,
gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi
alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione
e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e
audiovisive;
b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi
pubblici statali, regionali e degli enti locali nonche' sui
finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere
cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura,
sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la
pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione
di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico
radiotelevisivo.
4. L'iscrizione di un'opera nel Registro e' richiesta
dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti.
In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2
sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei
termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui al
comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi
della presente legge.
5. Un'opera letteraria che sia destinata alla
realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva
puo' essere depositata al Registro fornendo copia del
contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo
avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti
di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in
cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo
dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo.
6. La pubblicita' delle informazioni relative ai
contributi prevista dal comma 3, lettera b), e' assicurata
con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito
internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati
con il decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le caratteristiche del
Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le
tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed
i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le
modalita' e i limiti della pubblicazione delle
informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad
assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, le parole: «In detti registri»
sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al
primo comma»;
c) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione, anche economica, del
patrimonio culturale materiale e immateriale, degli
istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi,
dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni
cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e
multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e
altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione
nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del
patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle
biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative,
della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica
e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.»
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
 
Art. 18

Direzione generale Creativita' contemporanea

1. La Direzione generale Creativita' contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, in tutte le loro espressioni, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, il design e la moda, e della qualita' architettonica e urbanistica. La Direzione sostiene altresi' le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e della creativita' contemporanea in tutte le sue espressioni; e' responsabile del padiglione Italia alla Esposizione internazionale d'arte e alla mostra di architettura de La Biennale di Venezia;
b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte visiva e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda e delle altre espressioni della creativita' contemporanea italiana;
c) promuove la conoscenza dell'arte visiva e della architettura, della fotografia, del design, della moda e delle altre espressioni della creativita' contemporanea italiana all'estero, in coordinamento con la Direzione generale Affari europei e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;
d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte visiva e dell'architettura contemporanea, della fotografia, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;
e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
f) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio;
g) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee;
h) cura la predisposizione e l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29;
i) elabora e cura l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero;
l) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; promuove altresi' iniziative di rigenerazione urbana, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, universita' e altri soggetti pubblici e privati;
m) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'articolo 37 del Codice;
n) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
o) promuove, sentita la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, la formazione, in collaborazione con le universita', le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, della fotografia, del design e della moda e delle altre espressioni della creativita' contemporanea;
p) promuove, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore, attivita' di ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di arte, architettura, fotografia, design e moda e delle altre espressioni della creativita' contemporanea;
q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;
r) cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;
s) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717;
t) assicura il coordinamento e l'attuazione delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul territorio nazionale, in collaborazione sia con le altre direzioni generali, sia con le altre amministrazioni competenti, nazionali ed europee; coordina altresi' il Desk in Italia sul Programma Europa Creativa;
u) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Creativita' contemporanea si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrale.

Note all'art. 18:
- La legge 23 febbraio 2001, n. 29, reca: «Nuove
disposizioni in materia di interventi per i beni e le
attivita' culturali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»:
«Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se
all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita'
statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei
beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere
concesso anche per interventi conservativi su opere di
architettura contemporanea di cui il Ministero abbia
riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare
valore artistico.»
- La legge 29 luglio 1949, n. 717, reca: «Norme per
l'arte negli edifici pubblici.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici.».
 
Art. 19

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura. Svolge altresi' le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attivita' esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, nonche', limitatamente alle attivita' di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita' ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione.
2. La Direzione generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
b) provvede, acquisite le valutazioni del Dipartimento per l'amministrazione generale, alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
f) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
h) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
i) promuove, presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, la diffusione della letteratura e della saggistica in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito.
l) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
p) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;
q) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
r) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
s) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
t) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore librario, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; assicura, tramite il Centro per il libro e la lettura, il funzionamento del Fondo per la promozione del libro e della lettura;
u) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
z) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 1° dicembre 1997, n. 420.
3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attivita' culturali, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.
4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle biblioteche pubbliche statali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, il Centro per il libro e la lettura.

Note all'art. 19:
- Per il testo degli articoli 16, 48, 67, 112, 115 e
128 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda
nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del Regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante «Regolamento di
esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno
1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti»:
«Art. 21. - A prescindere da quanto e'
particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli
acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati
o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda
di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta'
dovra' rivolgere domanda al Ministero della pubblica
istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.»
- Si riporta il comma 203 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.»:
«203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale.»
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, reca: «Nuove norme
per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni
culturali».
- La legge 1° dicembre 1997, n. 420, reca: «Istituzione
della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni
nazionali».
 
Art. 20

Uffici periferici del Ministero

1. Sono uffici periferici del Ministero:
a) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
b) le Direzioni regionali Musei nazionali;
c) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
d) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
e) gli Archivi di Stato;
f) le Biblioteche pubbliche statali.
 
Art. 21

Commissioni regionali per il patrimonio culturale

1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale e' organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.
2. La Commissione e' presieduta dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione, che la convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti di settore e dal direttore regionale Musei nazionali operante nel territorio della Regione. Tale composizione e' integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non e' delegabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dal competente soprintendente.
e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
f) richiede alle commissioni regionali di cui all'articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;
i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.
4. La Commissione svolge, altresi', le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso in via telematica dai competenti uffici periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato.
5. Le risorse umane e strumentali per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 21:
- Per il testo degli artt. 12, 13 e 45 del d. lgs. n.
42 del 2004 si veda nelle note all'art. 13.
- Per il testo dell'art. 21 del d. lgs. n. 42 del 2004
si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo degli artt. 137, 138, 141 e 141-bis del
d. lgs. n. 42 del 2004 si veda nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo degli articoli 55, 56, 57-bis e
58 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di
valorizzazione che si intendono perseguire con
l'alienazione del bene e delle modalita' e dei tempi
previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica
del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di
concordare con il soggetto interessato il contenuto del
provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione
comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di
autorizzazione ed altre possibili modalita' di
valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di
qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a
preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi
4 e 5.»
«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti
allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera
a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di
soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o
serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di
singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli
elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed
e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di
cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera
a), l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione
che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi
danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni
medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di
qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a
preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi
4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi
precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e
di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare
l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione
l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»
«Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili
pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55
e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di
valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di
beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista
dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente,
mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la
locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla
locazione di immobili pubblici di interesse culturale per
le finalita' di cui al comma 1, le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e
sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del
concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su
richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza
indennizzo.»
«Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il
Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo»:
«Art. 12 (Misure urgenti per la semplificazione, la
trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei
procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
- (omissis).
1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il
buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di
beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o
altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli
organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, possono essere riesaminati,
d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di
garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del
medesimo Ministero e previste a livello regionale o
interregionale dal regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia
possono riesaminare la decisione entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che
e' trasmesso per via telematica dai competenti organi
periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione,
alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame
dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui
al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi di
dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su
iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more
dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con
il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente
comma e' attribuito ai comitati regionali di coordinamento
previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
Alle attivita' delle commissioni di cui al presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti delle predette commissioni non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
 
Art. 22

Unita' di missione per l'attuazione del PNRR

1. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unita' di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi del citato articolo 8, che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilita' del Ministero. In particolare, l'Unita' di missione provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
2. L'Unita' di missione svolge altresi' le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge di cui al comma 1.
3. Dipendono funzionalmente dall'Unita' di missione gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attivita'.
4. Alla scadenza di cui al comma 1, l'ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, costituisce un posto dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso uno dei Dipartimenti.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal
Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la
presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del
medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al
predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei
relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.»
«Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). - 1.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita
nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo
non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta' delle diocesi e
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali
soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere
individuate quali soggetti attuatori esterni anche in
relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento e'
attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
in materia di affidamento ed esecuzione di contratti
pubblici, secondo modalita' definite in apposito atto
adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell'investimento e previa sottoscrizione di un
disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione
titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990 n. 241.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a
prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale, dagli enti del sistema
camerale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa
adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli
interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari
di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili
previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati
anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del
presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata
di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti
gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per
le attivita' di controllo e di audit.».
 
Art. 23

Soprintendenza speciale per il PNRR

1. Fino alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»:
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».
 
Art. 24

Uffici dotati di autonomia speciale

1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Archivio centrale dello Stato;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) il Centro per il libro e la lettura;
5) l'Istituto centrale per gli archivi;
6) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
7) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
8) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
9) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;
10) l'Istituto centrale per il restauro;
11) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
12) l'Istituto centrale per la grafica;
13) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;
14) l'Istituto centrale per l'archeologia;
15) l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale;
16) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo;
17) l'Opificio delle pietre dure;
18) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.
3. Sono, altresi', dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) i Musei reali di Torino;
2) la Pinacoteca di Brera;
3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
4) le Gallerie degli Uffizi;
5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
6) il Parco archeologico del Colosseo;
7) il Museo nazionale romano;
8) la Galleria Borghese;
9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
13) il Parco archeologico di Pompei;
14) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte;
2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria;
3) il Palazzo Ducale di Mantova;
4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;
5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli-Venezia Giulia;
6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
7) il Complesso monumentale della Pilotta;
8) le Gallerie Estensi;
9) i Musei nazionali di Ferrara;
10) i Musei nazionali di Ravenna;
11) i Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna;
12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;
14) i Musei nazionali di Siena;
15) i Musei nazionali di Pisa;
16) i Musei nazionali di Lucca;
17) i Parchi archeologici della Maremma;
18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria;
19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche;
20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della citta' di Roma;
21) le Gallerie nazionali d'arte antica;
22) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
23) il Museo delle Civilta';
24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) Villa Adriana e Villa d'Este;
27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;
28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
29) le Ville monumentali della Tuscia;
30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
31) i Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo;
32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise;
33) il Palazzo Reale di Napoli;
34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini di Napoli;
35) i Musei nazionali del Vomero;
36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37) il Parco archeologico di Ercolano;
38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40) il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia;
41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42) i Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata;
43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;
44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
46) i Musei nazionali di Cagliari;
47) la Direzione regionale Musei nazionali Calabria;
48) la Direzione regionale Musei nazionali Campania;
49) la Direzione regionale Musei nazionali Lazio;
50) la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia;
51) la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna;
52) la Direzione regionale Musei nazionali Toscana;
53) la Direzione regionale Musei nazionali Veneto.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3, lettere a) e b), ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono, altresi', ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.
7. Il direttore dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3, lettere a) e b), oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, sotto la vigilanza del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
b) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), sentito, per i prestiti all'estero, il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13;
c) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati;
d) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
e) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali mobili loro assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3;
f) svolge attivita' di ricerca;
g) amministra e controlla i beni dati in consegna all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;
h) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
8. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui al comma 3, lettere a) e b), esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni di tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. In particolare svolgono le funzioni di catalogazione e tutela del patrimonio culturale, nonche' le funzioni previste dagli articoli 14, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 4, 32, 38, 46, 49, 50, 52, 88, comma 2, 106, 107, 138, comma 3, e 141-bis, comma 2 del Codice; istruiscono i procedimenti di verifica di cui all'articolo 12 del Codice; istruiscono e propongono i provvedimenti di cui all'art. 60 del Codice; si esprimono su ogni negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; svolgono le funzioni comunque spettanti alle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita, altresi', le funzioni di cui al secondo periodo sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.
9. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 8, primo periodo, i parchi di cui al comma 3, lettera a), uffici di livello dirigenziale generale, sono sottoposti all'azione generale di direzione, di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 11, ultimo periodo, del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. I parchi di cui al comma 3, lettera b), uffici di livello dirigenziale non generale, sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo»:
«Art. 14 (Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei). - (omissis).
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i
poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e
gli uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico, possono essere trasformati in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
cui al primo periodo del presente comma, vi e' un
amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con
specifiche competenze gestionali e amministrative in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli
museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g),
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
- Si riporta il comma 2-bis dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«2-bis. A seguito del verificarsi di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia
vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti
lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto,
puo', in via temporanea e comunque per un periodo non
superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del
Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento
calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica
complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riporta il comma 7-bis dell'articolo 22 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo»:
«7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che
alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi
prevista non si applicano i limiti di accesso di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.»
- Per il testo dell'art. 21 del d. lgs. n. 42 del 2004
si veda nelle note all'art. 19.
- Per il testo degli artt. 55, 56, 58 del d. lgs. n. 42
del 2004 si veda nelle note all'art. 21.
- Per il testo degli artt. 60, 138 e 141 bis del d.
lgs. n. 42 del 2004 si veda nelle note all'art. 13.
- Per il testo dell'art. 115 del d. lgs. n. 42 del 2004
si veda nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 32, 38, 46,
48, 49, 50, 52, 60, 88, comma 2, 106 e 107 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei
beni culturali e del paesaggio»:
«Art. 14 (Procedimento di dichiarazione). - 1. Il
soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla
sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del
presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e'
adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione e' adottata dal
competente organo centrale del Ministero.».
«Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il
Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.»
«Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni
culturali oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni
culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato
nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi
in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico
secondo modalita' fissate, caso per caso, da appositi
accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i
singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere
della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione
del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune e alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.»
«Art. 46 (Procedimento per la tutela indiretta). - 1.
Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela
indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di
altri enti pubblici territoriali interessati, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si
riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non e' possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento
individua l'immobile in relazione al quale si intendono
adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i
contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la
comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana. 4. La comunicazione comporta, in via
cautelare, la temporanea immodificabilita' dell'immobile
limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le
prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito
dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia di procedimento amministrativo.»
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre
ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12,
comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma
1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma
3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale,
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.»
«Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). - 1. E'
vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni
culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere
autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino
l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti
immobili. L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli
interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita'
dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli
o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi della normativa in materia di
circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui
veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza
sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la
pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilita' con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla
osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli
interventi di conservazione, per un periodo non superiore
alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di
appalto dei lavori medesimi.»
«Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E'
vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente,
disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.»
«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale e nei locali storici tradizionali). - 1. Con le
deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si
svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre
attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali
espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi
delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis,
al fine di assicurarne apposite forme di promozione e
salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti,
nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici
territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i
Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme
di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio,
nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano,
d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le
esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base
all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche'
in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non
risulti possibile il trasferimento dell'attivita'
commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente
equivalente, al titolare e' corrisposto da parte
dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui
all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media
dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di
attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di
comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per
adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli
enti locali.»
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3,
la regione o gli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o
conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.»
«Art. 88 (Attivita' di ricerca). - (omissis).
2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione
temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche
o le opere di cui al comma 1.»
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in
consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero
determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del
bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene.»
«Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione
di beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi, per contatto,
dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere,
di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale
riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel
rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia'
esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l'originale.»
 
Art. 25

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni e i compiti del Ministero relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. In particolare, svolge, limitatamente al medesimo ambito territoriale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, fatte salve le competenze dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio.
2. La Soprintendenza di cui al comma 1 esercita, altresi', sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel territorio di sua competenza, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 7.
3. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e' sottoposta alla vigilanza del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di tutela, e del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di valorizzazione.

Note all'art. 25:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 reca:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici».
 
Art. 26

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici e opera presso l'Ufficio di Gabinetto di cui all'articolo 33.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, dei capi dei Dipartimenti:
a) sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonche' sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale competente;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti alla materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vicepresidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vicepresidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni dalla data dell'insediamento. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengano a materie di competenza del ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Dipartimento per l'Amministrazione generale.
9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 27

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio;
b) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;
c) comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione;
d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1:
a) avanzano proposte, nella materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, su richiesta dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali, e avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Capo del Dipartimento o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla lettera b).
3. Il comitato di cui alla lettera c) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta dei capi dipartimento e dei direttori generali, e avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali;
c) su richiesta del direttore generale Musei, esprime, altresi', pareri in merito ai provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali operati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera m).
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area III del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da tre esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera a), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di almeno un esperto per ciascuno degli ambiti archeologia, belle arti e paesaggio.
6. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali.
7. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
8. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 7.
9. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Capo del Dipartimento competente per materia per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
10. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

Note all'art. 27:
- Per il testo degli articoli 47, 69 e 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note
all'art. 13.
- Per il testo dell'art. 16 del d. lgs. n. 42 del 2004
si veda nelle note all'art. 14.
 
Art. 28

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo e' organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo dal vivo.
2. Presso il Consiglio superiore dello spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.
 
Art. 29

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.
 
Art. 30

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' organo consultivo del Ministro e opera presso il Dipartimento per le attivita' culturali.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 190 della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»:
«Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare un comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione
di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.».
 
Art. 31

Osservatorio per la parita' di genere

1. Presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Osservatorio per la parita' di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parita' di genere, nonche' attivita' di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parita' di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunita'.
2. L'Osservatorio e' composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.
3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dalla Direzione generale risorse umane e organizzazione.
 
Art. 32

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riferimento all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza fra obiettivi e risultati. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa e comunicazione;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a e) del comma 2.
4. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale dipendente del Ministero e di altre amministrazioni pubbliche, enti, societa' in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato o di collaborazione comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Per i dipendenti di societa' in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
5. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, e un Segretario particolare.
6. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, nonche' fino a ulteriori quindici Consiglieri a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, parametrate ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A un massimo di cinque dei trenta consiglieri di cui al presente comma puo' essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
7. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Capo del Dipartimento dello stesso Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per i Vice Capi di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore al doppio della misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione personale;
d) per il Vice Capo dell'Ufficio legislativo nominato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
e) al Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; al portavoce del Ministro e' riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) per il Presidente e per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 38, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) ai dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 60 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
h) al dirigente di livello dirigenziale generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
i) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilita' amministrativa «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
l) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dell'indennita' da attribuire al personale interessato, fra quelle definite con il decreto di cui al periodo precedente, e' individuata dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi.
8. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 7 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.
10. I Capi degli Uffici di cui al comma 2, i Vice Capi di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al comma 7, lettera d), sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto, i Vice Capi di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al primo periodo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'. Il Capo della Segreteria, il Capo della Segreteria tecnica e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Vice Capi di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio Legislativo, del Vice Capo dell'Ufficio Legislativo di cui al primo periodo, del Capo della Segreteria del Ministro, del Capo della Segreteria tecnica del Ministro, del Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, del portavoce del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, del Consigliere diplomatico e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 4.
11. Presso il Gabinetto e' conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, un incarico di livello dirigenziale generale. ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Presso gli Uffici di diretta collaborazione possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale.
13. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo di Gabinetto, Vice Capo dell'Ufficio legislativo e di Vice Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, nell'ambito del contingente di cui al comma 12 oppure nell'ambito dei contingenti di cui ai commi 4 e 6.
14. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
15. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Risorse umane e organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
16. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 4 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, 19,
commi 3, 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti
dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.»
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 21, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«2. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.».
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 17, della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il comma 9-bis dell'articolo 19, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»:
«9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al
personale dipendente di enti pubblici non economici, anche
per esigenze strettamente collegate all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le
amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata di
un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
31 dicembre 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
- Si riporta il comma 11 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici»:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
 
Art. 33

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di Gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e coordina tutti gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le competenze dei Capi dei Dipartimenti. Verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Dipartimenti e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi di Gabinetto nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 10 o 13.
 
Art. 34

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' normativa e, in particolare, la definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti Dipartimenti e Direzioni generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, anche con riguardo alla qualita' del linguaggio normativo, dell'analisi e valutazione dell'impatto della regolamentazione, dello snellimento e della semplificazione normativa; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per gli Uffici di diretta collaborazione e per i Capi dei Dipartimenti.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; esamina i disegni di legge di iniziativa parlamentare nelle materie di competenza del Ministero e cura il raccordo permanente con l'attivita' legislativa del Parlamento, compresi gli atti di controllo e di sindacato ispettivo; esamina la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero e cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'Ufficio di cui al comma 1 esamina la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e alle attivita' culturali e la formazione delle relative disposizioni di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico.
4. L'Ufficio di cui al comma 1 cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura generale dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
5. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi dell'Ufficio Legislativo nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 10 o 13.
 
Art. 35

Ufficio Stampa e comunicazione

1. L'Ufficio Stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.
2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 7
giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»:
«Art. 9 (Uffici stampa.). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,
sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro.».
 
Art. 36

Ulteriori uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria.
2. La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed e' coordinata da un Capo della segreteria tecnica.
3. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro nello svolgimento dell'attivita' in campo europeo e internazionale; promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea; supervisiona l'attuazione dei suoi indirizzi in materie internazionali e sovrintende, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero. Nello svolgimento delle sue funzioni il Consigliere diplomatico si raccorda con il Dipartimento per l'amministrazione generale e la Direzione generale affari europei e internazionali per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
 
Art. 37

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non piu' di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 38

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale risorse umane e organizzazione e la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio.
2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 32, comma 7, lettera f), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unita' di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 32, comma 4.
5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e'
nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13,
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un
periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere
rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
 
Art. 39

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 39:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali»:
«4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per
la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5
marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo
1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 31
marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia»:
«Art. 11 (Attivita' specializzate presso
Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di
appartenenza.). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla
Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di
personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque
denominati, destinati allo svolgimento di attivita'
specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del
Ministro interessato, dal Ministro competente
gerarchicamente, previo concerto con il Ministro
dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla
soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi
i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 827 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio
culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi'
determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al
potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».
 
Art. 40

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, centrali e periferici, del Ministero, alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, alla definizione dei relativi compiti e funzioni, nonche' all'organizzazione, al funzionamento e alla definizione dei compiti e delle funzioni degli uffici dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 24, comma 5.
3. Ciascun dirigente di livello generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti assegnati alla propria Direzione, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate da un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 4-bis. L'organizzazione e
la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riportano i commi 4 e 4-bis dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
 
Art. 41

Norme transitorie e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, del d. P.C.M. n. 169 del 2019.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.
3. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici.
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono costituiti i Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'articolo 27. Fino alla costituzione dei predetti Comitati tecnico-scientifici continuano ad operare i precedenti Comitati.
6. Fino alla costituzione dei Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'articolo 27 e all'elezione dei relativi presidenti continua ad operare il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nominato con decreto del Ministro della cultura 10 febbraio 2023, n. 63. Il presidente e i componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 1, commi 1, lettere b) e c), e 2, del predetto decreto ministeriale restano in carica per ulteriori tre anni a decorrere dall'insediamento dei componenti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a).
7. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, continuano ad operare le Commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 marzo 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della cultura
Sangiuliano

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1197

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n.
169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»:
«Art. 34 (Archivio centrale dello Stato). - 1.
L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma,
custodisce la memoria documentale dello Stato unitario.
Conserva, in conformita' a quanto previsto dal Codice,
archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi
centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di
detti archivi. Conserva, inoltre, archivi e documenti, su
qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e
di privati che lo Stato abbia in proprieta' o deposito.
Garantisce la consultabilita' della documentazione
conservata.
2. L'Archivio centrale dello Stato costituisce
repository degli archivi digitali degli organi centrali
dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero
territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il
Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno.
3. L'Archivio centrale dello Stato svolge, inoltre,
attivita' di ricerca, formazione, promozione e editoriale
in materia archivistica.
4. L'Archivio centrale dello Stato e' sottoposto alla
vigilanza della Direzione generale Archivi e, limitatamente
ai profili finanziari e contabili, della Direzione generale
Bilancio.»
«Art. 35 (Istituto centrale per la digitalizzazione
del patrimonio culturale - Digital Library). - 1.
L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio
culturale, di seguito «Digital Library», cura il
coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del
patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal
fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del
patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime
parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del
Ministero in materia.
2. Il direttore della Digital Library, in
particolare:
a) cura il coordinamento in materia di programmi di
digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del
Ministero, nonche' dei censimenti di collezioni digitali e
dei servizi per l'accesso on-line, quali siti Internet,
portali e delle banche dati;
b) verifica lo stato dei progetti di
digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e
monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili;
c) coordina appositi tavoli tecnici con
rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e
periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e
dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del
patrimonio culturale;
d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e
redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di
digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in
collaborazione con altri enti pubblici o privati;
e) coordina le iniziative atte ad assicurare la
catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi
dell'articolo 17 del Codice.
3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale
per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo
e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio
limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere
conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di
previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono
nominati dal direttore della Digital Library ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti
Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti
culturali, d'intesa con la Digital Library, con la
Direzione generale Organizzazione e con la Direzione
generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi,
l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e
l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane dipendono, altresi' funzionalmente, per i profili
di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi
e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
3-bis. La Digital Library si avvale, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e
strumentali degli istituti di cui al comma 3.»
«Art. 36 (Soprintendenza speciale Archeologia, belle
arti e paesaggio di Roma). - 1. La Soprintendenza speciale
Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito
"Soprintendenza speciale", svolge sull'intero territorio
del Comune di Roma le funzioni spettanti ai soprintendenti
archeologia, belle arti e paesaggio, fatte salve le
competenze del direttore regionale Musei del Lazio e del
direttore Musei statali della citta' di Roma, nonche' dei
direttori dei musei e parchi archeologici di rilevante
interesse nazionale e degli altri uffici del Ministero
aventi sede nel medesimo territorio.
2. Il soprintendente della Soprintendenza speciale
esercita altresi' sugli istituti e i luoghi della cultura
statali presenti nel territorio di sua competenza, e non
assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui
all'articolo 43, comma 4.
3. La Soprintendenza speciale e' articolata in piu'
aree funzionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 41,
comma 2; l'incarico di responsabile di area e' conferito
dal soprintendente, sulla base di una apposita procedura
selettiva.
4. La Soprintendenza speciale e' sottoposta alla
vigilanza, con riguardo alle funzioni di cui al comma 1,
della Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio e, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2,
della Direzione generale Musei.»
«Art. 37 (Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo). - 1. La Soprintendenza nazionale per
il patrimonio culturale subacqueo, di seguito
"Soprintendenza nazionale", con sede a Taranto, cura lo
svolgimento delle attivita' di tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui
all'articolo 94 del Codice, nonche' delle funzioni
attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre
2009, n. 157, recante la ratifica e l'esecuzione della
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. A tal
fine, si raccorda con le Soprintendenze Archeologia, belle
arti e paesaggio.
2. Nel territorio della Provincia di Taranto, il
soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge
altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti
Archeologia, belle arti e paesaggio. Il soprintendente
esercita inoltre sugli istituti e i luoghi della cultura
statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati
ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui
all'articolo 43, comma 4.
3. La Soprintendenza nazionale ha centri operativi
presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con sede a Napoli e Venezia e nelle altre
eventualmente individuate con successivo provvedimento.»
«Art. 38 (Istituti e scuole del restauro). - 1.
L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle
pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro svolgono attivita' di restauro,
conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul
patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri
enti pubblici e privati.
2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le
Scuole di Alta Formazione e Studio, di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»
«Art. 40 (Segretariati regionali del Ministero della
cultura). - 1. I Segretariati regionali del Ministero della
cultura, uffici di livello dirigenziale non generale,
assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli
istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti
alla tutela emanate per i settori di competenza dalle
direzioni generali centrali, il coordinamento
dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero
presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali
curano i rapporti del Ministero e delle strutture
periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre
istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune, con
specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze
proprie delle autonomie territoriali.
2. Il Segretario regionale, in particolare:
a) convoca e presiede la Commissione regionale per
il patrimonio culturale di cui all'articolo 47; ai sensi
dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su
richiesta del Segretario generale o del Direttore generale
centrale competente o su segnalazione delle altre
amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per
il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso
comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del
Ministero;
b) riferisce al Segretario generale e ai direttori
generali centrali di settore in merito all'andamento delle
attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti
nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti
dagli uffici medesimi;
c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di
criteri definiti dalle direzioni generali centrali di
settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori
o detentori di beni culturali per interventi conservativi
nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed
eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo
Codice;
d) trasmette al competente direttore generale
centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di
prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze
destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del
Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo
Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le
stesse modalita' trasmette al competente direttore generale
centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla
Regione o dagli altri enti pubblici territoriali
interessati e, su indicazione del direttore generale
medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici
territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del
Codice;
e) esprime il parere di competenza del Ministero
anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi
in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu'
Soprintendenze;
f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione
congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b),
c) e d), del Codice;
g) propone al Ministro, per il tramite del
direttore generale competente ad esprimere il parere di
merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo
143, comma 2, del Codice;
h) sottopone al direttore generale competente la
proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via
sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b),
c) e d), del Codice;
i) istruisce per la Commissione regionale per il
patrimonio culturale la documentazione relativa alle
proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e
pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le
priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici
periferici del Ministero;
l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza
competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni
culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui
spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le
modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del
pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
m) adotta i provvedimenti necessari per il
pagamento o il recupero di somme che e' tenuto,
rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in
relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti
attribuiti;
n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi
e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di
riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree
sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni
paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione
generale Creativita' contemporanea;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in
relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello
Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali
presenti nel territorio di competenza, nonche' per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di
competenza degli altri uffici periferici di cui
all'articolo 39; assicura il supporto amministrativo a
tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli
atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori,
favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e
l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei
contratti;
p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella
programmazione degli interventi da finanziare mediante
ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e
la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee
guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
q) cura la gestione delle risorse umane e assicura
i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici
operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di
competenza, delle direzioni generali Organizzazione e
Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione
collettiva a livello regionale;
r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti
locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici
e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla
valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali
e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative
finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita'
territoriali e delle radici culturali delle comunita'
locali;
s);
t);
u) fornisce al Segretario generale le valutazioni
di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo
13, comma 2, lettera h);
v) stipula, su proposta del soprintendente di
settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito
della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico;
z) puo' proporre l'avocazione degli atti di
competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori
generali centrali;
z-bis) puo' demandare l'esercizio delle funzioni di
tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie
attivita' all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui
all'articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale
individuato con decreto ministeriale.
3. L'incarico di Segretario regionale per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dal Segretario generale.
4. I Segretariati regionali costituiscono centri di
costo del Segretariato generale da cui dipendono
contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi
alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione
generale Organizzazione.
5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuati con decreto
ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
diciassette e hanno sede nella citta' capoluogo di regione,
ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e
della Valle d'Aosta.»
«Art. 41 (Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio). - 1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti
e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale,
assicurano sul territorio la tutela del patrimonio
culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia,
belle arti e paesaggio:
a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela
nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle
indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicura
altresi', raccordandosi con la Soprintendenza nazionale per
il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio
culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;
b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per
quelli mobili assegnati alle direzioni regionali e agli
istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2;
c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per
l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti
per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e
scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di
beni culturali;
d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua
competenza nelle conferenze di servizi;
e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali
secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli
articoli 45, 49 e 52 del Codice;
f) amministra e controlla i beni datigli in
consegna ed esegue sugli stessi, con le modalita' ed entro
i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia,
anche i relativi interventi conservativi; provvede altresi'
all'acquisto di beni e servizi in economia;
g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e
paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via
telematica; propone alla Direzione generale Educazione,
ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione,
educazione, formazione e ricerca legate ai territori di
competenza; collabora altresi' alle attivita' formative
coordinate e autorizzate dalla Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando
tirocini;
h) propone al Direttore generale, al Direttore
generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nonche'
all'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio
culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi,
ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni culturali,
definiti in concorso con le Regioni ai sensi della
normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con
le Regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di
ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative
culturali e di formazione in materia di patrimonio
culturale;
i) cura l'istruttoria finalizzata alla stipula di
accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali
oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha
contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita'
per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
l) istruisce e propone alla competente Commissione
regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di
verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le
prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni
di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le
integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del
Codice;
m) impone ai proprietari, possessori o detentori di
beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la
conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine,
l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo
32 del Codice;
n) svolge le istruttorie e propone al Direttore
generale i provvedimenti relativi a beni di proprieta'
privata non inclusi nelle collezioni di musei statali,
quali l'autorizzazione al prestito per mostre od
esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione,
l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli
48, 70 e 95 del Codice;
o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio
giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di
beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come
identificati dal Codice;
p) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni
ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche'
dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
q) istruisce e propone alla Direzione generale,
secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2,
lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione;
r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi
decorativi di edifici, nonche' la rimozione di cippi e
monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1
e 2, del Codice;
s) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e
tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e
direttive forniti dal Direttore generale Educazione,
ricerca e istituti culturali;
t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del
Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero,
fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 42, comma 2,
v), lettera e 43, comma 4, lettera o);
u) risponde anche alla Direzione generale
Creativita' contemporanea per lo svolgimento delle funzioni
di competenza della medesima Direzione in materia di
rigenerazione urbana; a tal fine, la Direzione generale
Creativita' contemporanea, sentita la Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e
impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;
v) svolge le funzioni di ufficio esportazione, in
raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale;
z) esercita ogni altro compito affidatogli in base
al Codice e alle altre norme vigenti.
2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sette
aree funzionali, riguardanti rispettivamente:
l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio
archeologico; il patrimonio storico e artistico; il
patrimonio architettonico; il patrimonio
demoetnoantropologico e immateriale; il paesaggio;
l'educazione e la ricerca. L'incarico di responsabile di
area e' conferito, sulla base di una apposita procedura
selettiva, dal Soprintendente competente.
3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di
uffici esportazione. Detti uffici operano, di regola, nelle
Soprintendenze aventi sede nelle citta' capoluogo di
Regione.
4. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12,
comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito
nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la
pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio
sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero
tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti
adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e
valorizzazione di cui al Codice, indicando altresi' per
ogni procedimento la data di inizio, lo stato di
avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello
stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo,
la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul
funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su
apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di
eventuali proposte, elaborate dalle direzioni generali
competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»
«Art. 42 (Direzioni regionali Musei). - 1. Le
Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale
non generale, sono articolazioni periferiche della
Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio
l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in
consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in
gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui
all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3. A tal
fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in
conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via
telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 43,
insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello
dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3.
2. Il direttore regionale, oltre ai compiti
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte
le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e
promozione del sistema museale nazionale nel territorio
regionale;
b) promuove la costituzione di un sistema museale
regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali
comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e
quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel
territorio di competenza, nonche' di altri soggetti
pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard
qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
d) sovraintende alla definizione, da parte del
rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun
museo o luogo della cultura di appartenenza statale
all'interno del sistema regionale, in modo da garantire
omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendone
funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere
lo sviluppo della cultura;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 43,
comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p),
l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e,
previo accordo con i soggetti pubblici e privati
interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura
di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al
pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33,
comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e
i capi degli istituti, nonche' i Direttori degli istituti e
dei musei di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e 3,
interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei
luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi
quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui
all'articolo 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare
la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), sentiti i
rispettivi capi di istituto;
g) assicura elevati standard qualitativi nella
gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica
e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli
utenti e assicurando la massima accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la
Direzione generale Musei, il Segretario regionale, i
direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e
le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli altri
uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e
locali, anche al fine di incrementare la collezione museale
con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e
di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro,
comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle
collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto
degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b),
sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale
Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 13, comma 2, lettera t);
l-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche
affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai
fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o
privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di
opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi
dell'articolo 89 del Codice;
m) autorizza le attivita' di studio e di
pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso
gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla
Direzione regionale Musei;
n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate
dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in
concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di
valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo
115 del Codice;
o) promuove la definizione e la stipula, nel
territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione
di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o
subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti,
al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani
strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica,
promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche
con i responsabili degli Archivi di Stato e delle
biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;
p) elabora e stipula accordi con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati
interessati, per regolare servizi strumentali comuni
destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni
culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili
non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e
tramite convenzioni con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali;
q) approva, su proposta del Segretario regionale, e
trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi
da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei
relativi piani di spesa;
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni
fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli
istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna
alla competenza dei Musei di cui all'articolo 43 del
presente decreto;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la
Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di
elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della
cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli
istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal
fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche
campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita'
di finanziamento collettivo;
t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati
rende pubblici, anche in via telematica; propone alla
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e
ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora
altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate
dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti
culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formativi;
u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni
di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di
competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi
culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario
regionale e con le altre amministrazioni competenti, dei
conseguenti itinerari turistico-culturali;
v) amministra e controlla i beni dati in consegna
agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed
esegue sugli stessi anche i relativi interventi
conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
41, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei
medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107,
del Codice;
z) svolge le funzioni di stazione appaltante.
3. Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni
della Direzione regionale Musei sono svolte dalla Direzione
Musei statali della citta' di Roma, ufficio di livello
dirigenziale non generale.
4. Le Direzioni regionali Musei e la Direzione Musei
statali della citta' di Roma costituiscono centri di costo
del centro di responsabilita' «Direzione generale Musei».
5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con
decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
non piu' di tredici, inclusa la Direzione musei statali
citta' di Roma, e operano in una o piu' Regioni o in una
citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le
direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli
altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33,
comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale
Musei o di Direttore Musei statali della citta' di Roma
possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti
e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di
conferimento dei relativi incarichi e senza alcun
emolumento accessorio.»
«Art. 43 (Musei, aree e parchi archeologici e altri
luoghi della cultura). - 1. I musei, i parchi archeologici,
le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di
appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza
scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo
sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che
riguardano le testimonianze materiali e immateriali
dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisiscono, le
conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio,
educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il
pubblico e la comunita' scientifica.
2. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 sono
dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni
di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna,
assicurandone la pubblica fruizione. Sono dotati di un
proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di
didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di
studio e ricerca.
3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati
di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei.
Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti
uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni
regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o
espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia,
belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero.
4. In particolare, il direttore di istituti o luoghi
di cui al comma 1, che siano uffici di livello dirigenziale
ai sensi dell'articolo 33, comma 3, oltre ai compiti
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,
commi 4 e 4- bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, svolge le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte
le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa
l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di
studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del
patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale del museo, facendone
un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo
sviluppo della cultura;
c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 2, lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di
ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la
Direzione regionale Musei e nel rispetto delle linee guida
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p);
d) stabilisce gli orari di apertura del museo in
modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera
p);
e) assicura elevati standard qualitativi nella
gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica
e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli
utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
f) assicura la piena collaborazione con la
Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il
direttore regionale Musei e le Soprintendenze;
g) assicura una stretta relazione con il
territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di
tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la
collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare
mostre temporanee e di promuovere attivita' di
catalogazione, studio, restauro, comunicazione,
valorizzazione;
h) autorizza il prestito dei beni culturali delle
collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto
degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b),
sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale
Musei, e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 13, comma 2, lettera t);
i) autorizza le attivita' di studio e di
pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso
il museo;
l) dispone, sulla base delle linee guida elaborate
dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in
concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di
valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del
Codice;
m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la
Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di
elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della
cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli
istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal
fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche
campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita'
di finanziamento collettivo;
n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati
rende pubblici, anche in via telematica; propone alla
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e
ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora
altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate
dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti
culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formative;
o) amministra e controlla i beni dati in consegna
agli istituti assegnati all'istituto o al luogo della
cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i
relativi interventi conservativi, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b), concede
altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli
articoli 106 e 107, del Codice;
p) svolge le funzioni di stazione appaltante.
5. I direttori dei parchi archeologici di rilevante
interesse nazionale esercitano, nel territorio di
rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai
Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il
direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita
altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti
Archeologia, belle arti e paesaggio sull'area archeologica
di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la
valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto
in data 21 aprile 2015.
6. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del
comma 5, primo periodo, i parchi e le aree archeologiche
che sono uffici di livello dirigenziale generale sono
sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
quelli che sono uffici di livello dirigenziale non generale
sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo,
coordinamento e controllo della medesima Direzione.»
«Art. 44 (Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche). - 1. Le Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non
generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei
beni archivistici nel territorio di competenza, anche
avvalendosi del personale degli Archivi di stato operanti
nel medesimo territorio. Esse provvedono altresi' alla
tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel
territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto,
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. In particolare, il soprintendente archivistico e
bibliografico:
a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei
programmi definiti dalla competente Direzione generale,
attivita' di tutela dei beni archivistici e librari
presenti nell'ambito del territorio di competenza nei
confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi
inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
b) accerta e dichiara l'interesse storico
particolarmente importante di archivi e singoli documenti
appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale
l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti
ai privati e il carattere di rarita' e di pregio dei beni
cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del
Codice;
c) tutela gli archivi, anche correnti, delle
Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica
archivi e singoli documenti dello Stato;
d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in
istituti pubblici territorialmente competenti e
archivistici negli Archivi di Stato competenti al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;
e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni
ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la
violazione delle disposizioni in materia di beni
archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi
provvedimenti da parte del direttore generale competente;
f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e
scientifiche della competente direzione generale, le
operazioni di censimento e descrizione dei beni
archivistici nell'ambito del territorio di competenza e
cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi
informativi nazionali;
g) svolge le istruttorie e propone al direttore
generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al
prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di
autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni,
mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di
acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98
del Codice;
h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad
altri soggetti proprietari, possessori o detentori di
archivi dichiarati di importante interesse storico nella
formazione dei massimari e manuali di classificazione e
conservazione dei documenti, nonche' nella definizione
delle procedure di protocollazione e gestione della
documentazione;
i) organizza e svolge attivita' di formazione degli
addetti agli archivi per le Regioni, gli enti territoriali
e locali e altri enti pubblici;
l) promuove la costituzione di poli archivistici,
in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti
nel territorio di competenza, per il coordinamento
dell'attivita' di istituti che svolgono funzioni analoghe e
al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e
razionalizzare l'uso degli spazi;
m) promuove la conoscenza e la fruizione degli
archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali
impartiti dalla direzione generale centrale competente,
convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e
ricerca per fini di tutela e di valorizzazione;
n) svolge le funzioni di ufficio esportazione;
o) provvede all'acquisto di beni e servizi in
economia ed effettua lavori di importo non superiore a
100.000 euro.
3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni
librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche
dipendono funzionalmente dalla Direzione generale
Biblioteche e diritto d'autore e possono avvalersi del
personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino
Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente
funzioni in materia di beni archivistici.
4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche
sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti
rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il
patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico.
5. In caso di assenza di personale
tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere
organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono
chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto ministeriale di
approvazione della programmazione degli interventi, di
svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita'
di cui al comma 1, lettera o).»
«Art. 45 (Archivi di Stato). - 1. Gli Archivi di
Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e
svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni
archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica
fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi,
correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato
possono sottoscrivere, anche per fini di didattica,
convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e
ricerca.
2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di
beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo
non superiore a 100.000 euro.
3. In caso di assenza di personale
tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere
organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al
Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione
della programmazione degli interventi, di svolgere le
funzioni di stazione appaltante per le attivita' di cui al
comma 2.
4. Con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli
Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di
livello non generale.»
«Art. 46 (Biblioteche). - 1. Le Biblioteche pubbliche
statali, uffici periferici della Direzione generale
Biblioteche e diritto d'autore, svolgono funzioni di
conservazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse
sono dotate di autonomia tecnico- scientifica e svolgono i
propri compiti tenuto conto della specificita' delle
raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto
territoriale in cui ciascuna e' inserita.
2. Le Biblioteche pubbliche statali possono
sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con
enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono
all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano
interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in
consegna e sugli immobili in consegna, di importo non
superiore a 100.000 euro.
4. In caso di assenza di personale
tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere
organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono
chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto ministeriale di
approvazione della programmazione degli interventi, di
svolgere le funzioni di stazione appaltante per le
attivita' di cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare il buon andamento degli
istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi
assegnate, il Direttore generale Biblioteche e diritto
d'autore puo' attribuire ai direttori delle biblioteche
uffici di livello dirigenziale non generale il
coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di
una o piu' altre biblioteche di quelle presenti nel
territorio della medesima regione.
6. Con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le Biblioteche
pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di
livello non generale.»
«Art. 47 (Commissioni regionali per il patrimonio
culturale). - 1. La Commissione regionale per il patrimonio
culturale e' organo collegiale a competenza
intersettoriale. Coordina e armonizza l'attivita' di tutela
e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce
l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi
istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio
culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione
e autovalutazione.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale
nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi
dell'articolo 12 del Codice;
b) dichiara, su proposta delle competenti
Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle
cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13
del Codice;
c) detta, su proposta delle competenti
Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta
ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione,
rimozione definitiva, nonche' di smembramento di
collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice,
fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali
l'autorizzazione e' rilasciata dal competente
soprintendente, che informa contestualmente il Segretario
regionale;
e) autorizza, su proposta del soprintendente, le
alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di
pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi
degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
f) richiede alle commissioni regionali di cui
all'articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della
competente Soprintendenze di settore, l'adozione della
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del
Codice;
g) adotta, su proposta del soprintendente e previo
parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del
Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico
relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo
141 del medesimo Codice;
h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con
gli altri enti pubblici territoriali interessati e su
proposta del soprintendente, alla integrazione del
contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse
pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi
dell'articolo 141-bis del Codice;
i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei
criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle
proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di
proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del
Ministero presenti nel territorio regionale e sulle
richieste di deposito di beni culturali formulate, ai
medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 44 del Codice;
l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di
spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici
periferici del Ministero.
3. La Commissione svolge altresi' le funzioni di
Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui
all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione puo'
riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso
comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del
Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso in via
telematica dai competenti organi periferici del Ministero,
contestualmente alla sua adozione, anche alle altre
amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel
procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame
dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto.
Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al
precedente periodo, l'atto si intende confermato.
4. La Commissione e' presieduta dal Segretario
regionale, che la convoca anche in via telematica ed e'
composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti
degli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a),
e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio
della Regione. Tale composizione e' integrata con i
responsabili degli uffici periferici operanti in ambito
regionale quando siano trattate questioni riguardanti i
medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione
costituisce dovere d'ufficio e non e' delegabile. La
Commissione e' validamente costituita con la presenza di
almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei
presenti.
5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai
rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 giugno 2021, n. 123, reca: «Regolamento concernente
modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 ottobre 2023, n. 167, reca: «Regolamento recante
modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
della cultura di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante «Disposizioni
urgenti in materia di processo penale, di processo civile,
di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle
tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in
materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione»:
«2. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31
marzo 2024, mediante le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali
decadono con il perfezionamento delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni
caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il comma 2-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, in possesso di una
documentata esperienza di elevato livello nella gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di
istituti e luoghi della cultura o nella gestione di
strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonche' a
esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo
specifico istituto o luogo della cultura o in materie
attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei
limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione
vigente al personale dirigenziale del Ministero della
cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96.».