Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 15 febbraio 2024, n. 58
Regolamento recante la rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonche' l'integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17 commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», con particolare riferimento al capo III;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», con particolare riferimento agli articoli 43 e 46;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 166, del 20 luglio 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 20, del 25 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 216, del 17 settembre 2018 recante «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 243, del 18 ottobre 2018, recante «Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 luglio 2020, n. 56, recante «Decreto di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 13, del 18 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Vista la Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
Vista la Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione 2020/C 417/01 del Consiglio, del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitivita', l'equita' sociale e la resilienza;
Preso atto delle recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento alla definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni, alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonche' al raccordo con i nuovi percorsi dell'istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successive disposizioni attuative, che richiedono misure e interventi di adeguamento costanti;
Tenuta presente la necessita' di assicurare gli organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale e di agevolare i reciproci passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze dell'obbligo di istruzione e alle competenze culturali di base;
Considerato che, a seguito della manutenzione e dell'aggiornamento del nuovo Repertorio delle figure nazionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale definiti con l'Accordo Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, si rende necessario, in applicazione del punto 7. dell'Accordo stesso, rimodulare l'Allegato 4) al decreto 24 maggio 2018, n. 92 recante la correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017 e le figure di Operatore e Tecnico, cosi' come aggiornati con gli Allegati 2 e 3 dell'Accordo in questione;
Considerato che le figure di riferimento relative alle qualifiche professionali e ai diplomi professionali del nuovo Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale sono state ridefinite ed aggiornate secondo i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato 1 dell'Accordo 1° agosto 2019 ed in particolare, per quanto concerne la correlazione con gli indirizzi dell'istruzione professionale, tenuto conto dei processi e alle aree di attivita' classificate nell'Atlante del lavoro, alla classificazione delle attivita' economiche (ATECO 2007) e alla classificazione delle professioni 2011, nonche' in coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3) al citato decreto 30 giugno 2015 e dall'Allegato 2) al citato decreto 8 gennaio 2018;
Considerato che gli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) del terzo e quarto anno dell'istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4) dell'Accordo 1° agosto 2019, sono stati ridefiniti secondo criteri e modalita' tra cui la reciproca leggibilita' con i saperi e le competenze dell'obbligo di istruzione, con quelle comuni dei percorsi di IFTS e quelle dell'Istruzione Professionale di cui all'Allegato 1) - Profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attivita' e gli insegnamenti di area generale del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92;
Considerato che i profili in uscita dei nuovi indirizzi dell'istruzione professionale, come descritti negli Allegati 1 e 2 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 24 maggio 2018, n. 92, sono anch'essi referenziati alla classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 e ai Settori economico-professionali e che, pertanto, la correlazione tra indirizzi di studio dell'istruzione professionale e figure nazionali di Operatore e Tecnico dell'istruzione e formazione professionale si potra' determinare tenuto conto delle competenze sviluppate e codificate nei rispettivi percorsi e del confronto con le referenziazioni ai sistemi di classificazione sopra descritti;
Rilevato che, in linea generale, non per tutti gli indirizzi di studio dell'istruzione professionale e per tutte le figure di istruzione e formazione professionale e' possibile determinare una univoca e piena correlazione con riferimento agli elementi descrittivi dei profili in uscita e delle figure nazionali e alle associazioni con i processi di lavoro e aree di attivita'/attivita' economiche/professioni;
Ritenuto opportuno, nei casi sopra descritti, adottare un criterio orientato a favorire un sistema di correlazione quanto piu' ampio al fine di offrire agli studenti opportunita' diversificate di acquisizione di competenze e connesse certificazioni spendibili nel mondo del lavoro tenuto conto, altresi', della possibilita' di organizzare, da parte degli istituti professionali e dei centri di formazione professionale, interventi integrativi e misure di accompagnamento idonei a far acquisire agli studenti competenze riconoscibili in termini di crediti formativi;
Considerato che la nuova struttura e i nuovi profili delle figure dell'istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, e l'analisi di correlazione con i profili in uscita dei nuovi indirizzi dell'istruzione professionale hanno evidenziato la necessita' di aggiornare e integrare le referenziazioni di questi ultimi ad ulteriori codici ATECO e Settori economico-professionali rispetto a quanto indicato negli Allegati 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92;
Rilevato, altresi', che l'applicazione delle prime due annualita' dei nuovi ordinamenti dell'istruzione professionale negli anni 2018/2019 e 2019/2020 hanno fatto emergere ulteriori necessita' di individuazione di codici ATECO e Settori economico-professionali per alcuni indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale finalizzata a favorire il raccordo tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi di qualifica triennale e diploma quadriennale dell'istruzione e formazione professionale per agevolare la possibilita' per gli studenti di istruzione professionale di poter accedere all'esame di qualifica o di diploma quadriennale della IeFP e garantire una maggiore e piu' funzionale corrispondenza tra i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e la domanda di competenze tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo, del lavoro e delle professioni;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 45 dell'11 agosto 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 settembre 2020;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 13997 del 7 agosto 2023;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 36234 del 1° settembre 2023;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. n. 3832 del 20 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 2021;
Vista la nota dell'8 settembre 2023, prot. n. 110073 con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Aggiornamento e integrazione dei codici Ateco e dei settori
economico-professionali per gli indirizzi di istruzione
professionale

1. Il riferimento degli indirizzi di studio alle attivita' economiche referenziate ai codici attivita' economiche (ATECO) e la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico professionali di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 sono integrati ed aggiornati, per gli indirizzi corrispondenti agli Allegati indicati al comma 2, tenuto conto della nuova Tabella di correlazione di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La sezione relativa al «Riferimento alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO» e alla «Correlazione ai settori economico-professionali» degli Allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2G e 2H del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, e' integrata e aggiornata secondo quanto definito nell'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.»
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi
di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di
apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita'
e conoscenze. Con il medesimo decreto e' indicato il
riferimento degli indirizzi di studio alle attivita'
economiche referenziate ai codici ATECO adottati
dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni
statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati
almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni.
Il decreto contiene altresi' le indicazioni per il
passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo
articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le
qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito
dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli
indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione
professionale anche al fine di facilitare il sistema dei
passaggi di cui all'articolo 8.»
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- Si riporta l'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67:
«Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta' la
possibilita' di realizzare i corsi del secondo ciclo in
alternanza scuola-lavoro, come modalita' di realizzazione
del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un
apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento
e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione
dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei
crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi
che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalita' del personale docente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 51 a 61
e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante
«Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153:
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - Omissis
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea,
per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le
parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella
loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che
si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a
norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello
che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di
attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle
interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del
contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del
presente articolo, in coerenza con il principio di
sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri
generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono
l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita
economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del
welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della
cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni
riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle
persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non
formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo
tutto il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti
territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso
l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro
strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e
di qualita', che comprende anche la formazione a distanza,
per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati
nazionali, europei e internazionali a sostegno della
mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed
economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali
e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a
promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del
territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento
e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna
nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11
dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture
territoriali degli enti pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali,
con riferimento al sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti
dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta
dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio
culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento
non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate
attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e
sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle
scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a
tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale
parte essenziale del percorso educativo, formativo e
professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla
lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente
competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro,
ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche' le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli
apprendimenti non formali e informali convalidati come
crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e
formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio
nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida
dell'apprendimento non formale e informale e di
riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui
alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della
qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla
lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole
definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai
sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari
trattamento delle persone, la comparabilita' delle
competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58,
con riferimento alle certificazioni di competenza, e'
considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di
certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della
persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle
competenze.
Omissis
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze si fonda su standard minimi di servizio
omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei
principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza,
oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei
contesti formali, non formali ed informali e' un atto
pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli
indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione
conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la
convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto
accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita'
e accessibilita' della documentazione e dei servizi,
soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui
al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma
64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
e riconoscibili anche come crediti formativi, previa
apposita procedura di validazione nel caso degli
apprendimenti non formali e informali secondo quanto
previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e
competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
certificazione sono raccolti in repertori codificati a
livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al
comma 58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze
e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al
comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la
riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento,
almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze
certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino.
Omissis»
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante: «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n.
39.
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 46 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
«Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all' articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.»
«Art. 46 (Standard professionali e formativi e
certificazione delle competenze). - 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli
standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.
2. La registrazione nel libretto formativo del
cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013,
e' di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di
apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la
formazione effettuata per il conseguimento della
qualificazione professionale ai fini contrattuali; b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca di
appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e nel contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e
qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e
consentire una correlazione tra standard formativi e
standard professionali e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle
professioni predisposto sulla base dei sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto
nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province
autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono
certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello
studente secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.»
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
2020, n. 6. La legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante
la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di
studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo
117 della Costituzione, nonche' il raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2018.
- Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 7 luglio
2020, n. 56, recante «Decreto di recepimento dell'Accordo
tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio
nazionale delle figure nazionali di riferimento per le
qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli
standard minimi formativi relativi alle competenze di base
e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio
2011».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la
pubblica amministrazione e il ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico
del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione
delle linee guida per l'interoperativita' degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione
delle competenze», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
n. 13, del 18 gennaio 2021.
- La Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro
comune per la fornitura di servizi migliori per le
competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la
decisione n. 2241/2004/CE, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2018, L 112.
- La Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22
maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 giugno
2017, C 189.
- La Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del
22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 4 giugno 2018, n. C 189.
- La Raccomandazione 2020/C 417/01 del Consiglio, del
24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione
professionale (IFP) per la competitivita', l'equita'
sociale e la resilienza, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 2 dicembre 2020, C 417.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto 24 maggio 2018, n. 92 si
veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A
NUOVI RIFERIMENTI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
REFERENZIATE AI CODICI ATECO
(Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, articolo 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Allegato 4
(al decreto 24 maggio 2018, n. 92)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Nuova Tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi
quadriennali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di
istruzione professionale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, e tenuto conto dell'adozione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, con l'Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e' sostituito l'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, relativo alla ridefinizione della correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale previsti all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le nuove figure professionali di operatore e tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale. L'introduzione dell'Allegato 4, come modificato dall'Allegato B al presente decreto, avviene nell'ambito dei quadri orari e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 6, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, riportati negli Allegati 2 e 3 del medesimo decreto e secondo le modalita' indicate nei commi seguenti.
2. In relazione al passaggio graduale al nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale da parte di tutte le regioni, secondo le indicazioni di cui al punto 5 dell'Accordo Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, dall'anno scolastico 2020/2021 la correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale e le figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale e' disciplinata:
a) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui e fino a quando la singola Regione o Provincia autonoma abbia mantenuto i percorsi di cui agli Accordi in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012;
b) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo di cui all'Allegato B del presente decreto, qualora nella Regione o nella Provincia autonoma sia stato adottato il nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale e a decorrere dalla data di adozione dello stesso in tale Regione o Provincia autonoma.
3. L'Allegato 4 del decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a mantenere efficacia, nei limiti di cui al comma 2, lettera a), fino alla completa adozione, da parte di tutte le regioni e dalle Province autonome, del nuovo Repertorio nazionale di cui al comma 1.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
24 maggio 2018, n. 92:
«Art. 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli
e i percorsi). - 1. La correlazione tra le qualifiche e i
diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi
quinquennali di istruzione professionale costituisce il
riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si
realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati
all'articolo 3 del presente regolamento e delle figure di
riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta
di istruzione e formazione professionale», di cui al
decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n.
296, supplemento ordinario, relativo al recepimento
dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile
2012 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento
dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 19 gennaio 2012.
2. La correlazione di cui al comma 1 e' indicata
nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla
base delle competenze, abilita' e conoscenze relative al
profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di
istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna
qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di
IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle
attivita' economiche referenziate ai codici ATECO e ai
settori economico professionali di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112.
«Art. 3 (Indirizzi di studio). - 1. Gli indirizzi di
studio dei percorsi di istruzione professionale sono i
seguenti:
a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali
e montane;
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
c) Industria e artigianato per il made in Italy;
d) Manutenzione e assistenza tecnica;
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
f) Servizi commerciali;
g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera;
h) Servizi culturali e dello spettacolo;
i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale;
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
odontotecnico;
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
ottico.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 5 e 6, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92,
concernente il «Regolamento recante la disciplina dei
profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di
istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' il
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
«Art. 3 (Profili di uscita degli indirizzi e
risultati di apprendimento). - Omissis
5. Gli indirizzi di studio sono strutturati:
a) in attivita' ed insegnamenti di istruzione
generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse
culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse
storico sociale, di cui all'Allegato 1;
b) in attivita' ed insegnamenti di indirizzo
riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale,
di cui all'Allegato 2.
6. L'articolazione dei quadri orari di cui
all'Allegato 3 e' caratterizzata dall'aggregazione, nel
biennio, delle attivita' e degli insegnamenti all'interno
degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e
dall'aggregazione, nel triennio, delle attivita' e degli
insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto
previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte
comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le
attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale, e in
una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni
scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla
base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 5 del presente regolamento. La declinazione
degli indirizzi prevista dal comma 5 tiene conto, gia'
nella fase di progettazione, della dotazione organica e
delle classi di concorso per le quali e' abilitato il
personale in servizio presso l'istituzione scolastica.
Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non
possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o
richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico
assegnato.»
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

l. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2024

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro della salute
Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 652