Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 18 marzo 2024
Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021)12 final);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Atteso che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final);
Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, e' stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;
Visto l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposta di modifica, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 - «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica»;
Considerata la necessita', nelle more della pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, di procedere con l'adozione di provvedimenti recanti i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica», anche al fine del rispetto del conseguimento dei riconnessi target e milestone;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
Visti i contenuti definitori in materia di mobilita' elettrica contenuti nel regolamento UE 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, nonche' ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita';
Vista la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 inviata dal Ministero alla Commissione europea il 30 giugno 2023;
Vista la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la societa' e al comitato delle regioni COM (2016) 501 final, del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilita' a bassa emissione»;
Vista la comunicazione COM (2020) 789 final della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la «Strategia per una mobilita' sostenibile e intelligente»;
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti gli Operational arrangements siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;
Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunita';
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita';
Viste le linee guida per la strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»;
Vista la risoluzione del comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in europa;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360);
Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044, della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:
a) l'art. 2, comma 6-bis, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40%delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR;
b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;
Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed in particolare l'art. 45-bis che prevede che «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, puo' avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilita' in merito all'attuazione degli interventi stessi nonche' delle attivita' da svolgere ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale, con riferimento ai codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target che, per la misura M2C2 Investimento 4.3, assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerati i principi trasversali per l'attuazione del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del CUP nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare l'art. 14, comma 1, lettera g), secondo cui, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (gia' Ministro della transizione ecologica) sono definiti criteri e modalita' per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilita' sostenibile, nonche' misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica fast e ultra-fast, al fine di favorire la diffusione della mobilita' elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalita' possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico;
Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR, come da successive e richiamate modifiche, e' prevista la realizzazione e l'entrata in funzione di:
1) almeno 7 500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
2) almeno 13 755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
3) 100 stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia;
Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalita' di funzionamento per i clienti finali, in quanto:
a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;
b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalita' di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilita' cittadina e con potenze inferiori;
c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarita' nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascun tipo di infrastruttura di ricarica sopra elencato;
Ritenuto di definire, con il presente decreto, i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR la realizzazione di infrastrutture di ricarica super veloce sulle strade extraurbane con l'obiettivo di:
a) ottenere una copertura omogenea del territorio;
b) massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e alle aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle connessioni alla rete elettrica gia' presenti;
c) potenziare il servizio nelle zone di maggior percorrenza;
Visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerata l'opportunita' di definire criteri in linea con il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il quale prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare punti di ricarica accessibili al pubblico ad una distanza massima di 60 km in ogni direzione di marcia lungo la rete stradale centrale TEN-T;
Ritenuto di provvedere alle predette finalita' definendo una ripartizione delle 7.500 stazioni di ricarica in ambiti infraregionali con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi di area pari a circa 20x20 chilometri, all'interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto:
a) del livello minimo di infrastrutture di ricarica per chilometro quadrato necessario a garantire una base uniforme;
b) del numero di stazioni di servizio di carburanti tradizionali presenti in ciascun lotto, al fine di privilegiarne l'utilizzo;
c) della necessita' di garantire che almeno il 40% delle infrastrutture di ricarica sia realizzato nel sud Italia;
Considerato il supporto tecnico che la societa' Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a. ha fornito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;
Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica;
Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attivita' di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di TIPO A pari a 81.000 euro;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli stakeholder sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul portale web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;
Visti, in particolare, gli obblighi, stabiliti con la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, come da successive e richiamate modifiche, di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:
a) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7 500 punti pubblici di ricarica rapida in strade extraurbane e almeno 9 055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto puo' includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
b) il target M2C2-29, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 2.500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extraurbane da almeno 175 kW;
c) il target M2C2-30 in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 7.500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extraurbane da almeno 175 kW. Il progetto puo' includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.;
Visto che, per raggiungere i predetti milestone e target, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile tenuto conto della riduzione percentuale minima prevista, e' necessario prevedere uno stanziamento pari a 359.943.750 euro per la realizzazione di infrastrutture di TIPO A, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, pari a 741.320.000 euro;
Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento delle altre milestone e target previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;
Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, e' necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di TIPO A sulle due annualita' secondo la seguente cadenza: 2023, 162.982.530 euro; 2024, 196.961.220 euro;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 202, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalita' di erogazione delle risorse PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di Tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di Tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarita' effettive ex art. 22, par. 2, lettera d), regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;
Vista la circolare 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;
Viste le linee guida per i soggetti attuatori allegate allo strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il MASE;
Vista la circolare del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la circolare del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»;
Vista la circolare del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 1, lettera c), che prevede l'applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente;
b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;
c) l'art. 36-bis, rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;
Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 e, in particolare, verificato che:
a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art. 36-bis, comma 3;
b) e' rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all'art. 36-bis, comma 7;
c) e' rispettato il limite di 300 milioni di euro l'anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture su strada extraurbana, e quello di 30 milioni di euro per impresa per progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera s-ter);
d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso (art. 36-bis, comma 8);
e) e' necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiche' i veicoli stradali alimentati esclusivamente a energia elettrica oggi presenti in Italia rappresentano meno del 3% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati in Italia; a tal fine, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parte della medesima categoria di veicoli (art. 36-bis, comma 11);
f) l'intensita' di aiuto puo' raggiungere il 100% dei costi ammissibili;
Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023 - Criteri e modalita' per la concessione dei benefici per la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici;
Vista la convenzione stipulata con il GSE prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con d.d. n. 255 di pari data, recante «Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» - CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti l'8 maggio 2023 al n. 1645;
Considerato che la convenzione di cui alla linea precedente disciplina le attivita' connesse e correlate all'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR, il cui ambito di applicazione e' oggetto del presente decreto;
Ritenuto che ai fini di assicurare l'accelerazione e lo snellimento delle procedure PNRR e l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e' necessario il rafforzamento delle strutture amministrative, nonche' il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, garantendo al contempo il coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Considerato che l'ambito di applicazione del presente decreto coincide con l'oggetto della citata Convenzione stipulata tra il Ministero ed il soggetto gestore «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», individuato con il decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023, per l'attuazione dell'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR;
Considerato pertanto necessario che, al fine di garantire la continuita' e coerenza all'azione amministrativa, nel rispetto delle scadenze per il raggiungimento delle milestone e dei target fissati dal PNRR, e' necessario che l'intero processo di attuazione del predetto investimento venga gestito dal medesimo soggetto gestore;
Considerato che i compiti in capo al GSE, ed i costi da riconoscere a quest'ultimo, per lo svolgimento delle attivita' di supporto connesse all'attuazione dell'Investimento 4.3 della Missione 2, Componente 2 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» sono definiti nella Convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE;
Visto il decreto del direttore della DGIE n. 332 del 10 maggio 2023 contenente l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade;
Visto il decreto del direttore della DGIE n. 417 del 30 giugno 2023, con il quale il Ministero ha reso pubblico gli esiti della procedura di selezione di cui all'avviso pubblico del 10 maggio 2023, n. 332 per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade ed in particolare la non ammissibilita' e conseguente esclusione di tutte le istanze di ammissione al beneficio pervenute;
Ritenuto di rendere nuovamente disponibili le risorse non assegnate tramite l'avviso pubblico di cui al decreto del direttore della DGIE n. 332 del 10 maggio 2023 attraverso una nuova procedura competitiva;
Ritenuto di dover:
sostituire integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023, anche al fine di favorire il raggiungimento dei rinnovati milestone e dei target previsti dalla misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR;
mantenere l'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023 con riferimento ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia' avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della predetta Convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto;
Vista la nota prot. n. 0026697 del 12 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove compatibili e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE, soggetto incaricato delle attivita' di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «ambito»: l'ambito infraregionale di cui all'allegato 2;
e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa 20x20 km di cui all'allegato 2;
f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) «strada extraurbana»: strada non appartenente alla rete autostradale e distinta in «statale», «regionale» o «provinciale» secondo le definizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;
i) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;
l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;
m) «soggetto proponente»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito o costituendo, che presenta l'istanza per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto;
n) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonche' dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti;
o) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica»: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu' punti di ricarica;
p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica oggetto di incentivazione»: la stazione di ricarica o l'infrastruttura di ricarica ubicata su strada extraurbana, ovvero in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 1.000 metri dal limite della strada extraurbana;
q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre di uno o piu' connettori per permettere l'uso di diversi tipi di connettori, e' in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta;
r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra il punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale avviene lo scambio di energia elettrica;
s) «gruppo di stazioni di ricarica»: due o piu' stazioni di ricarica situate in un luogo specifico;
t) «data di avvio del progetto»: la prima data in ordine cronologico, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle stazioni di ricarica, attestata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;
u) «data di fine lavori»: la data in cui e' completata l'installazione, a regola d'arte, a seguito di collaudo, dell'infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni elettriche;
v) «data di entrata in funzione»: data di avvio del servizio di ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.
 
Art. 2

Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia' avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 359.943.750 euro, cui si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:
a) anno 2023: 162.982.530 euro;
b) anno 2024: 196.961.220 euro.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 45-bis del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e approvata con dd n. 255.
2. La Convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti tra il Ministero e il soggetto gestore, nonche' gli impegni specifici di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attivita' di supporto tecnico-operativo.
 
Art. 5

Capacita' tecnica e professionale
del soggetto proponente

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilita' per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per il quale e' proposta istanza al beneficio.
 
Art. 6

Requisiti dei progetti

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;
b) prevedono, per ciascun ambito o lotto per il quale e' proposta istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di stazioni di ricarica;
c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita' della capacita' della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica nonche' l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;
d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;
e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;
f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la disponibilita' del suolo pubblico:
I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57 del decreto-legge n. 76/2020;
II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57, comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica;
IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con l'ente competente, vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;
V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico da parte dell'ente competente;
VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57, comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH) in linea con le pertinenti indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)» ed eventuali successivi aggiornamenti;
h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.
 
Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:
a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;
b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla lettera a);
c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente decreto le spese devono essere conformi:
ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:
a) i costi delle unita' locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitu';
c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con un numero di stazioni di ricarica superiore a quello complessivo indicato per ciascun ambito o lotto negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, il contributo e' assegnato esclusivamente in riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi, nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse al contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.
6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e non conformi al principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).
 
Art. 8

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualita' di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
 
Art. 9

Procedure di selezione

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15.
2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono procedure di selezione riferite a ciascun ambito o lotto o accorpamenti di due o piu' ambiti o lotti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori, nonche' le regole per il dimensionamento delle proposte progettuali.
3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15.
4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.
6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 10

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parita' di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:
a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
1) Roff : e' la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dal soggetto proponente;
2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito o lotto di riferimento;
b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale, da assegnare secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
1) Ci : e' il numero di comuni nei quali e' prevista la realizzazione di almeno una stazione di ricarica;
2) Ctot e' il numero di comuni presenti nell'ambito o lotto in riferimento al quale e' presentato il progetto;
c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
1) Src e' il numero di stazioni di ricarica previste presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;
2) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso parcheggi esistenti;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3 l'installazione di stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso);
d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle stazioni di ricarica su suolo pubblico:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
1) Sfull e' il numero di stazioni di ricarica dotate di preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
2) Ssp e' il numero di stazioni di ricarica dotate del solo titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.
3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, le procedure di selezione di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.
5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari/attuatori.
 
Art. 11

Entrata in funzione

1. I soggetti beneficiari/attuatori garantiscono l'entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici di cui all'art. 15, al fine di favorire il conseguimento di milestone e target associati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
 
Art. 12

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresi', la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, per la quota parte di competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche, di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di cui al presente comma.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.
3. Il contributo viene trasferito secondo le modalita' operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di Tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonche' secondo le direttive della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.
 
Art. 13

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari/attuatori

1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:
a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;
c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta visibilita' che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15;
d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonche' garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);
g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;
h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;
i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilita' delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'organismo di audit, della Commissione europea, dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione, inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione;
n) comprovare che la realizzazione delle attivita' progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
o) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;
r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa, che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' a garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;
u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'unita' di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonche' di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero stesso ovvero dal soggetto gestore.
3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarita' delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari/attuatori, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.
 
Art. 14

Revoca del contributo

1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario/attuatore:
a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';
b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.
2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.
3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi di cui all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:
a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;
b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';
c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.
4. Il soggetto beneficiario/attuatore o il cessionario ai sensi dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
5. Il Ministero puo' effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica oggetto dei contributi.
6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.
 
Art. 15

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9, comma 2, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto, in conformita' alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo» ed individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 18 marzo 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1464

__________
Avvertenza:
Il testo del decreto con i relativi allegati e' consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it