Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 aprile 2024 |
Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, allo scopi di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada; Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015); Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale; Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso alla titolarita' delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali; Tenuto conto che alcune imprese, assegnatarie di autorizzazioni multilaterali CEMT per mezzo del processo di graduatoria, sono risultate parzialmente rinunciatarie; Dato atto che, conseguentemente, ne e' discesa la disponibilita' di n. 34 autorizzazioni multilaterali CEMT; Sentito il parere delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto sara' possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l'anno 2024. Ciascuna impresa potra' presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti, come stabilito dall'art. 10, comma 2 del decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013. Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto del 9 luglio 2013, a mezzo pec all'indirizzo della Divisione 7, dg.ssa-div7@pec.mit.gov.it. Il termine ultimo di presentazione delle domande e' fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto. Le autorizzazioni verranno assegnate con i medesimi criteri previsti per la redazione della graduatoria CEMT dal decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013 modificato con decreto dell'11 settembre 2015. |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2024
Il direttore generale: Di Santo |
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