Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1
Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati
con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

1. Al fine di garantire una piu' efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonche' sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da' conto, altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante e' raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante e' raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonche' l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessita' o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo risultino gia' trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, e' destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento «Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta'»; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate», alla cui realizzazione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento «Piani urbani integrati - progetti generali»;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunita'»;
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie».
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», unita' di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
8) (Soppresso);
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;
g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unita' di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.
12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis e' abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 «Case della Comunita'» e 1.3 «Ospedali di Comunita'», di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi gia' posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) gia' sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, e' trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicita' semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilita' speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
53.623 milioni di euro per l'anno 2023.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108 convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto
2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione
di contributi in favore delle imprese del settore
ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie
attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono
destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi
di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche
nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella
misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare
riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico
e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto
conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione
di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia
residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini
di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma
2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e
dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle
risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui
al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi
dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono
corso dalla data di notifica della decisione di
autorizzazione della Commissione europea. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato
non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere
destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le
modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari in coerenza con il principio dell'assenza di
un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - omissis.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-quater,
del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (Misure urgenti
per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n.
294:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - Omissis.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«omissis
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge n. 59 del 2021:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- omissis.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:
«Omissis
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022,
n. 114:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - omissis.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«Omissis.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis.
44. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo per investimenti a
favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«Omissis.
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«Omissis.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis.
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«Omissis.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.:
«Omissis.
253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo
relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' autorizzata la spesa complessiva di 190
milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71:
«Art. 4 (Fondo per interventi a sostegno della
domanda in particolari settori). - Omissis.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le
infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 1988, n. 61, S.O.:
«Art. 20.
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di euro 34.000 miliardi. Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4-sexies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito con
modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). -
omissis.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
S.O.:
«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del Fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e
delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi). - 1. Al
fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione
del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,
European Rail Traffic Management System», di seguito
denominato "sistema ERTMS", e di garantire un efficace
coordinamento tra la dismissione del sistema di
segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei
sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di
implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei
veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi
di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali
riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli
tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di
trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento degli interventi di rinnovo o
ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del
relativo sottosistema di bordo di classe «B» SCMT/SSC o
ERTMS «B2» comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS «B3 MR1»
comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2
comprensivo di STM SCMT/SSC rispondente alle Specifiche
Tecniche di Interoperabilita' indicate nella Tabella A2.3
dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della
Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato
dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea,
del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.
Fermo quanto previsto dal comma 3 possono beneficiare del
finanziamento gli interventi realizzati a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui veicoli
che risultino iscritti in un registro di immatricolazione
istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che
circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in
cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai
contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
attuative di erogazione del contributo alle imprese
ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi
sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della effettiva
disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che
possono essere considerati ammissibili, l'entita' del
contributo massimo riconoscibile per ciascun veicolo
oggetto di intervento in caso di effettuazione di una
determinata percorrenza sulla rete ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio nazionale,
l'entita' della riduzione proporzionale del contributo
riconoscibile in caso di effettuazione di percorrenze
inferiori a quella richiesta ai fini dell'attribuzione del
contributo nella misura massima, nonche' i criteri di
priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema
ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei
limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario, all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021». All'onere derivante dalla
presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130.
6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di
trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia
fino a Campocologno in Svizzera e' autorizzata la
circolazione nel territorio italiano dei rotabili
ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della
concessione rilasciata al gestore di detto servizio di
trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione
elvetica.
7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di
trasporto ferroviario di cui al comma 6 avviene in
conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4,
e all'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti ferroviarie
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Tirano e il
gestore della linea ferroviaria di cui al comma 6
definiscono il disciplinare di esercizio relativo alla
parte del tracciato che, in ambito urbano, interseca il
traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali
oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al
primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «nell'anno
2021,» sono inserite le seguenti: «per il potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che
l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga
in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto
dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
COVID-19, nonche'».
9-bis. In considerazione degli effetti negativi
determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui
fatturati degli operatori economici operanti nel settore
del trasporto registrati nell'esercizio 2020, l'Autorita'
di regolazione dei trasporti e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura
delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto
ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante
l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di
amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020.
Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di
euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono
inserite le seguenti: «nonche' delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di
disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree
e i siti dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione,
Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte,
individuati per l'installazione dei cantieri della sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,
costituiscono aree di interesse strategico nazionale»;
c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».».
- Si riporta il testo l'articolo 1, comma 443, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«Omissis.
443. Per l'attuazione del Programma e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo
nazionale per la qualita' dell'abitare», con una dotazione
complessiva in termini di competenza e di cassa pari a
853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per
l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07
milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per
l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04
milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per
l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36
milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per
l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64
milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28
milioni di euro per l'anno 2033.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 56, comma 2, quarto
periodo, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo
sviluppo e la coesione). - omissis.
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai
sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al
valore degli interventi definanziati in applicazione
dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o
piu' delibere da adottare entro novanta giorni dalla
scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7,
lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il
valore degli interventi definanziati e provvede
all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere
sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020.
Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare
la relativa disponibilita', con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa e'
corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di
definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui
al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili nel periodo
2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi
dell'articolo 58, ferma restando la possibilita' di
immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di
cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n.
178 del 2020.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021,
n. 108, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e
la coesione). - 1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, al fine di accelerare la capacita' di utilizzo delle
risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e' incrementata
complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le
annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per
l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250
milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per
l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280
milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per
l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500
milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per
l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi
dell'articolo 5.
1-bis - 1-quater. (abrogati).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 977, della
citata legge n. 234 del 2021:
«Omissis.
977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato
di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico,
secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza
scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per
manifestazione di interesse, un soggetto altamente
qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di
adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento
tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma
di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al
fine di: a) individuare e aggregare universita' ed istituti
di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella
ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere
la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la
loro evoluzione in deep tech start-up per farne driver
privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla
creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel
Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advisoring
ai fondatori di start-up innovative per assisterli
nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso
manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a
fianco di start-up innovative grandi e medie imprese
interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo
produttivo e commerciale, anche tramite investimenti
diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni
finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad
offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a
start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del
loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma
considera i settori imprenditoriali di particolare
rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorita'
all'information technology, all'agroalimentare, al
biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e
all'aerospaziale. Per le finalita' di cui al presente
comma, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro
annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Omissis.»
- La Direttiva 21/05/2008, n. 2008/50/CE, del
Parlamento e del Consiglio relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1,
lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161, S.O.:
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il
Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
omissis.
d) in considerazione della particolare situazione di
inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino:
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-ter,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100:
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - omissis.
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178,
lettera b), numero 1, della 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, S.O.:
«Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
omissis.
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - omissis.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1038,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Omissis.»
 
Allegato 1
(Art. 1, comma 8, lett. f))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(Articolo 12, comma 12, lettera c))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
(Art. 34, comma 1, lettera b))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli
obiettivi del PNRR

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. L'unita' di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attivita' previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.
2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non piu' di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ne' all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilita' di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano piu' soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e' superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo puo' essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonche' delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. E' fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora societa' pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attivita' di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.
4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto- legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali e' stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043,
della citata legge n. 178 del 2020:
«Omissis.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,
Edizione straordinaria:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita
poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale
sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente
del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La
Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per
il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento,
una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante
le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una nota
esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e
degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri
sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le
eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale secondo le modalita'
previste dal comma 3-bis;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione
coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di
regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca
e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca,
della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.»
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del
Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2023, n. 47, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione,
denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e'
preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di
missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,
alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e'
autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad
euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro
6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti
anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione
dei progetti o degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".».
- Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 80 del 1998). - omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
 
Art. 3
Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi
nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche
di coesione

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attivita' di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:
a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
c) valutare l'opportunita', anche sulla base dell'attivita' di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
d) sviluppare attivita' di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attivita' svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 e' cosi' integrata:
a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
i) un rappresentante della Corte dei conti;
l) un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
m) un rappresentante dell'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.
4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonche' i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresi' definite le modalita' con cui la Guardia di finanza puo' condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attivita' istituzionali e ritenuti rilevanti per le attivita' di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
9. All'articolo 512-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la societa' partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».
10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
91 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti
nel Dipartimento per le politiche europee, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2007, n. 159:
«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi
comunitarie). - 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi
comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il
coordinamento delle attivita' di contrasto delle frodi e
delle irregolarita' attinenti in particolare al settore
fiscale e a quello della politica agricola comune e dei
fondi strutturali; tratta altresi' le questioni connesse al
flusso delle comunicazioni in materia di indebite
percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli
importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE)
1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al
regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre
2006, e successive modificazioni, nonche' quelle relative
all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni
annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base
all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 54 (Lotta contro le frodi nei confronti
dell'Unione europea). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che e' ridenominato
«Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti
dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma
2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al
Parlamento.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee opera altresi' il
Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che
e' ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la
repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea»
e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo
Dipartimento.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato
decreto-legge n. 77 del 2021:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della
dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di
posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero
e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle
amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione
degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con
le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio
dei processi amministrativi, al monitoraggio anche
finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000
per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.»
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in
itinere ed ex post del PNRR e' autorizzata la spesa di
250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal
2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con
amministrazioni pubbliche e con universita', enti e
istituti di ricerca, nonche' all'assegnazione da parte di
tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite
procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente
le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR
nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento dello
stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale non
dirigenziale di alta professionalita', da destinare ai
Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo
Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il
reclutamento del suddetto contingente di personale e'
effettuato senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo Srl, anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di
prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo S.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione
e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di
cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287,
paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La Corte dei conti riferisce, almeno
semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR, nonche' le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e
gli altri soggetti pubblici che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono
stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di
Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al
primo periodo, sono altresi' definite le modalita' con cui
la Guardia di finanza puo' condividere, anche in deroga
all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e
documentazione acquisiti nell'ambito delle relative
attivita' istituzionali e ritenuti rilevanti per le
attivita' di competenza della Ragioneria generale dello
Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli
interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto
delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni
di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei
controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato promuove misure finalizzate alla
razionalizzazione e semplificazione delle procedure di
controllo del PNRR, ispirate al principio di
proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie
standardizzate supportate da sistemi informatici, previa
condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi
del PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi
interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la
rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il
medesimo Dipartimento.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato
decreto-legge n. 77 del 2021:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita
poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale
sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente
del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La
Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per
il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento,
una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante
le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una nota
esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e
degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri
sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le
eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale secondo le modalita'
previste dal comma 3-bis;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione
coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di
regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca
e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca,
della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del
2007:
«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi
comunitarie). - ...omissis...
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le
politiche europee o da un suo delegato, e' composto:
a) dal Capo del Dipartimento per le politiche
europee;
b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza
per la repressione delle frodi comunitarie istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
11 gennaio 1995;
c) dai dirigenti generali degli uffici del
Dipartimento per le politiche europee;
d) dai dirigenti generali designati dalle
amministrazioni interessate al contrasto delle frodi
fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi
comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche
europee;
e) dai componenti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
...omissis...».
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 13
del 2023, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, della
legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 settembre 2023, n. 219:
«Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). -
...omissis...
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata
«Struttura di missione ZES», alla quale e' preposto un
coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La
Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre
2034.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 9, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:
«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale). - ...omissis...
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un
Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero
dell'interno, secondo procedure approvate con delibera
CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.
Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
- Il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 512-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o
disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli
articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi,
al fine di eludere le disposizioni in materia di
documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad
altri la titolarita' di imprese, quote societarie o azioni
ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la
societa' partecipi a procedure di aggiudicazione o di
esecuzione di appalti o di concessioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 84, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 84 (Definizioni). - ...omissis...
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, nonche' dei delitti di cui agli articoli 2, 3
e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra
provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del
prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
...omissis...».
 
Art. 4
Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attivita' di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonche' delle attivita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unita' di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unita' di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nove unita' dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unita' di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unita' dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unita' di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unita' di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - ...omissis...
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
...omissis...».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, e' nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'universita' e della ricerca e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- ...omissis...
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
...omissis...».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 12,
decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 70 (Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e
6-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art.
21 del D.Lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti
dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 396 del 1997, dall'art.
45, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del
D.Lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21,
22 e 23 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art.
22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della
legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge
n. 388 del 2000). - ...omissis...
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori
ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.
La disposizione di cui al presente comma si applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione
presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e
9, del presente decreto, accertata dall'organismo di
coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del medesimo
decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - ...omissis...
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - ...omissis...
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«Omissis.
489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
...omissis...».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2019, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - ...omissis...
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
...omissis.»
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). -
...omissis...
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
...omissis...».
- Per il testo dell'articolo 12, comma 6, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 6
Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni
confiscati alla criminalita' organizzata

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunita' di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalita' e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 12, commi 1, secondo
periodo, e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per gli estremi di pubblicazione del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 489, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo degli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 12, comma 6, primo e
secondo periodo, e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, lettera
a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi
urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
settembre 2008, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - ...omissis...
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
...omissis...».
 
Art. 7
Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 12, commi 1, secondo
periodo, e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune)
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione,
denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e'
preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di
missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,
alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e'
autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad
euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro
6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per gli estremi di pubblicazione del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 489, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo degli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 12, comma 6, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 8
Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti
attuatori

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate»;
a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e, al terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalita' acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» e' inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter,»;
c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:
«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario e' tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520 e' abrogato.
6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
7. All'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 e' integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianita' di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonche' i limiti di legge in materia di incompatibilita' e inconferibilita'.
8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonche' di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e istituti di formazione.
10. Per le finalita' di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacita', valorizzando la specifica professionalita' acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, anche per lo svolgimento delle progettualita' previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo' procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 e' ridotto a un anno.
14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, e' incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale puo' avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.
15-bis. Al fine di garantire le capacita' tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facolta' assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN - PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonche' di garantire la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilita' e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo puo' ricorrere a societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.
17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;
2.2) la lettera g) e' abrogata;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;
2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» e' inserita la seguente: «eventuale» e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» e' inserita la seguente: «massima»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;
4) i commi 5 e 6 sono abrogati;
5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace per dodici mesi,» e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;
e) all'articolo 7, comma 4, le parole: «, nonche' le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;
f) all'articolo 12, comma 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» sono inserite le seguenti: «di servizi turistici»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici».
18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacita' amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni»; al medesimo fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.
18-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 18, il Ministero dell'interno puo' stipulare con il Ministero della giustizia e con la societa' di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o piu' convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilita' amministrativa e finanziaria, la societa' stipulante provvede all'attivita' di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorita' prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresi', le modalita' di remunerazione della gestione del servizio da parte della societa' stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacita' amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,». L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresi' alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalita' di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita' alle attivita' di supporto alle autorita' di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonche' misure di rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica per le attivita' di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.
21. Per le finalita' di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 e' incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.
23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la societa' indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorita' competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditivita' adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2023, n. 47:
«Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori). - ...omissis...
5. Per le medesime finalita' di cui ai commi 3 e 4, per
gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e
gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale
prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei
criteri in sede di contrattazione decentrata, la
possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del
PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale
coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017 n. 75.
...omissis...».
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, primo
periodo, 11, comma 1, primo e terzo periodo, e 13, comma 1,
alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un
concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento
unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, in deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e
comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, nei profili
professionali economico, giuridico, informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico
gestionale, delle quali 80 unita' da assegnare, per i
profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al
presente decreto, al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni
centrali deputate allo svolgimento delle predette
attivita', individuate dal medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga
in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di
cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il
processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in
virtu' di specifico progetto organizzativo del primo
presidente della Corte di cassazione, con l'obiettivo
prioritario del contenimento della pendenza nel settore
civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare
le linee di progetto di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo
costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27
aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della
Giustizia amministrativa, di seguito indicato con
l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la
celere definizione dei processi pendenti alla data del 31
dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per
l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente
scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per
effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa
annuo di cui al comma 7, lettera b), cosi' ripartito: 250
unita' complessive per i profili di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3,
lettera d). I contingenti di personale di cui al presente
comma non sono computati ai fini della consistenza della
dotazione organica rispettivamente del Ministero della
giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione
del personale di cui al presente comma e' autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
«Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo
determinato per il supporto alle linee progettuali per la
giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena
operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare
le linee di progetto di competenza del Ministero della
giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le
procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili
professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente
previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile
fino al 30 giugno 2026 in deroga all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un
contingente massimo di 4.745 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo
di cui al comma 6, cosi' ripartito:
a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 145 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f);
c) 2.500 unita' per il profilo di cui al comma 2,
lettera l).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268,
lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.
«Omissis.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
...omissis...
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio
2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, ivi
compreso personale assunto mediante contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter
con personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze
- di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026 per i progetti del PNRR. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il
progetto del PNRR ovvero il progetto finanziato con le
risorse nazionali o europee di cui al comma 1 al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'
articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto
dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli schemi di atto
normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
(Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2016, n. 146, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - ...omissis...
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato, gli enti
territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche'
lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno
precedente e' stato registrato un numero di migranti
sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione
residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente
comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato
previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto
puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
...omissis...»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 891, 892 e
893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.:
«...omissis...
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per
cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel
rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al
primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle
corrispondenti unita' di personale;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di
incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche'
a convenzioni con universita' e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per
l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al
comma 891, lettera a), possono essere destinate per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel
limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine
di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per
la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del
presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - ...omissis...
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233:
«Art. 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di
competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - 1. Per l'attuazione delle misure
di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituto nello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per
l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale»
sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema
camerale».».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti
in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo
18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di
esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la definizione
degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali
compensi accessori, economici del rapporto di impiego del
personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del
personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di
revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b),
riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori
universitari confermati si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il
collocamento in aspettativa.
3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), nonche'
del personale proveniente dalle societa' a controllo
pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in possesso
dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e
che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato
servizio continuativo per almeno due anni presso la
medesima Agenzia.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla
dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura
complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo di
otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di
24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo
di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione
organica di livello dirigenziale generale e non generale di
cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze,
la rimanente dotazione organica e' progressivamente
rideterminata, in linea con il processo di crescita della
capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle
risorse finanziarie destinate al personale di cui
all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in
materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al
COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.
8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato
di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo
svolgimento delle funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro
anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori
complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi
disposti ai sensi del presente comma e' data comunicazione
al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo
14, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«omissis.
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
...omissis...».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 196 (Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 dicembre 2023, n. 295.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - ...omissis...
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1.
Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso
dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al
comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa,
possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
4.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua
con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto
Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al
comma 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis nonche' le modalita' del procedimento di
qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter.
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal
presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai
sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».
- Si riportano i testi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e
12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della
professione di guida turistica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 3 (Esercizio della professione di guida
turistica). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di
guida turistica e' subordinato al superamento dell'esame di
abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento
della qualifica professionale conseguita all'estero ai
sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo per l'esercizio della professione su base
temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel
caso di aperture straordinarie, organizzate da persone
giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non
qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le
visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le
quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di
iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere
autorizzate dal Ministero del turismo, previa
presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza
da parte dell'interessato.
3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti
dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al
pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attivita' di
guida turistica non puo' essere interdetto o ostacolato.
4. (Abrogato).»
«Art. 4 (Esame di abilitazione). - 1. L'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di guida
turistica e' indetto, con cadenza almeno annuale, dal
Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una
prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica
riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia,
storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilita' e
inclusivita' dell'offerta turistica, fatto salvo quanto
previsto al comma 3, oltre all'accertamento della
conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati
dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica
coloro che hanno conseguito nella lingua straniera,
all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto
scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola
secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o
equivalente dalle competenti autorita' oppure un titolo di
studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa
vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) (Abrogata).
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.»
«Art. 5 (Elenco nazionale). - 1. Presso il Ministero
del turismo e' istituito, con decreto del Ministro del
turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale
delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco
nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di
abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della
professione di guida turistica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai
sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e'
aggiornato a seguito della verifica delle domande di
iscrizione, delle specializzazioni acquisite,
dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con
indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e'
reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
del turismo. Per la realizzazione di un'apposita
piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese
relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata
la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di
abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento
dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le
quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6
agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e'
consentito l'esercizio della professione di guida turistica
su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal
Ministero del turismo un tesserino personale di
riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione
e relativo codice univoco di identificazione, da esibire
durante lo svolgimento della professione.»
«Art. 6 (Esercizio della professione sulla base di
titoli conseguiti all'estero). - 1. I cittadini dell'Unione
europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico
europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della
professione di guida turistica in conformita' alla
normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno
titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera, previa eventuale integrazione della
formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel
compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima di
ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della
professione sotto la responsabilita' di un professionista
qualificato, accompagnato da una formazione complementare,
ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del
turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica
conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
e' riconosciuta previo superamento di una prova
attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti
in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera
b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste
nello svolgimento di una prova scritta e di una prova
orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le
competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
5. - 6. (Abrogati).
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
quali la prestazione possa essere considerata temporanea e
occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del
carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i
criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo
n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una
dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per
dodici mesi, da presentare di volta in volta in via
telematica al Ministero del turismo che cura, altresi', la
raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra
informazione posseduta;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale, ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del presente articolo sono
iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco
nazionale e possono esercitare la professione su tutto il
territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande
di riconoscimento della qualifica professionale di guida
turistica, conseguita all'estero.»
«Art. 7 (Corsi di specializzazione e aggiornamento).
- 1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale
possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e
territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di
turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione
a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal
Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della
durata minima di cinquanta ore, consente alle guide
turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco
nazionale, recanti la specializzazione tematica e
territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con
cadenza almeno triennale, il continuo e costante
aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al
fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni e
di contribuire al migliore esercizio della professione
nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto
teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria
e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del
turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita'
di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e
3. I decreti di cui al presente comma sono volti a
disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a
valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i
caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di
assicurare l'uniformita' dei percorsi di specializzazione
attivati.»
«Art. 12 (Divieti e sanzioni). - 1. E' fatto divieto
a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie
della professione di guida turistica, di cui all'articolo
2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la
relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le
eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a
tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici, e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma
7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le
procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120:
«Art. 35 (Consolidamento e razionalizzazione delle
infrastrutture digitali del Paese). - 1. All'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al
fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei
requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma
4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
4.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni
(CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti
fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra
infrastruttura gia' esistente in possesso dei requisiti
fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le
amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i
propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della
pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con
la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
c) al comma 2, le parole "un impianto informatico
atto" sono sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi
informatici atti"; le parole "apparati di calcolo" sono
sostituite dalle seguenti: "risorse di calcolo"; e le
parole "apparati di memorizzazione di massa" sono
sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di
massa";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID,
con proprio regolamento, d'intesa con la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli
minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio
energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali
per la pubblica amministrazione, ivi incluse le
infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce,
inoltre, le caratteristiche di qualita', di sicurezza, di
performance e scalabilita', interoperabilita', portabilita'
dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. ";
e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo
restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei
limiti derivanti dall'esercizio di attivita' e funzioni in
materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale
svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione
della difesa. ";
f) al comma 4-ter le parole "al comma 4" sono
sostituite dalle seguenti "al comma 1-ter";
g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
"4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il comma 407 e' abrogato.
3. All'attuazione della presente disposizione le
amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della
professione di guida turistica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
2000, n. 127, S.O.:
«Art. 7 (Progressione in carriera). - ...omissis...
5. Con cadenza triennale il Consiglio di
amministrazione effettua, agli esclusivi fini
dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8,
comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta
di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di
controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i
viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
progressione in carriera prevista dall'articolo 17.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 367 e 370,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Omissis.
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione
del credito, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il
titolare dell'ufficio competente delega uno o piu'
dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli;
c).
Omissis.
370. La remunerazione per lo svolgimento delle
attivita' previste dal comma 367 e' determinata, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle
convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
(Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
...omissis...
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
...omissis...
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
...omissis...»
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 2022, n. 114, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di servizi di
cittadinanza digitale). - ...omissis...
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e
sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in
esse definite, al personale preposto e' attribuita la
qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso
personale puo' procedere all'identificazione degli
interessati, ivi compresa l'attestazione della
corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona
dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, all'acquisizione dei relativi dati
ed e' autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e
della firma grafometrica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore.
Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le
modalita' di accesso alle banche dati in possesso delle
pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle
attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in
uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati
correlati alle attivita' svolte ai sensi del presente
articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 4-bis,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
S.O.:
«Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza). -
...omissis...
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per la semplificazione delle
procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il
Ministero dell'interno puo' altresi' stipulare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con
concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di
sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di
infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche
integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la
qualifica di Certification Authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione
delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
e nei servizi finanziari di pagamento, per la raccolta e
l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno
delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati
ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento di altre
operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti
richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente
rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si
determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali
relative alla verifica della conformita'
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle
relative relazioni tecniche e della connessa funzione di
supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a
orari disagevoli, al personale interessato che presta
servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello
con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della
retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono
individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni
nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle
unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 , di 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,5 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente
al personale individuato, sulla base dell'effettivo
svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo
attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto
nell'ambito di ciascun ufficio interessato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - ...omissis...
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
- ...omissis...
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 2,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n.
252, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157:
«Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori
impatriati). - ...omissis...
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo,
denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del
fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma
2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento
dello stesso.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 19, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed
enti pubblici). - ...omissis...
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o
societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio
finanziario precedente l'operazione di conferimento di
capitale, non presenta una perdita di esercizio.
...omissis...».
- La legge regionale della regione Lombardia 7 agosto
2023, n. 2 (Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con
modifiche di leggi regionali), e' pubblicata nel B.U.
Lombardia 11 agosto 2023, n. 32, Supplemento.
 
Art. 9
Misure per il rafforzamento dell'attivita' di supporto in favore
degli enti locali

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonche' di migliorare l'attivita' di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo e' istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nonche' altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresi', i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina e' prevista solo in caso di criticita' rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticita' attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, puo' proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonche' dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Restano ferme le attivita' di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e' incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualita' ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, puo' essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero
1-bis, dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di
istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e
garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure
di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione,
riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da
realizzare nell'ambito del PNRR:
(omissis)
1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al
Prefetto competente per territorio gli interventi che ha
autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne
l'attuazione da parte degli enti locali mediante
l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';
(omissis)».
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 12 e 13 del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una
nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le
eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale secondo le modalita'
previste dal comma 3-bis;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di
regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca
e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca,
della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,».
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.»
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti
anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione
dei progetti o degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".
«Art. 13 (Superamento del dissenso).- 1. In caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel
PNRR, l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR
ovvero il Ministro competente, anche su impulso della
Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale
per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente provenga da un organo della regione, o della
provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente
locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche
su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia'
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente
del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni,
di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di
quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni
condivise che consentano la sollecita realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.».
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dei commi 1-sexies e 1-septies
dell'articolo 12 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,
n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili):
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). - 1. -
1-quinquies. (omissis)
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il triennio
2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
1-septies. Il Ministero dell'interno e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito
protocollo d'intesa per definire l'attivita' di
collaborazione destinata alle finalita' di cui al comma
1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi
territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali
del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.
1-octies. - 1-decies (omissis)».
- Si riporta il testo del comma 390 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Omissis
390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo
all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 1-sexies e
1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e
integrazione).- 1. Gli enti locali che prestano servizi di
accoglienza per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano
del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono
accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei
posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di
protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi
di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad eccezione dei casi per i quali siano state
applicate le cause di esclusione della protezione
internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma
2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui
all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo
n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui
all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito
dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri
affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore
eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonche' i richiedenti
protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel
territorio nazionale a seguito di protocolli per la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o
programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che
prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di
origine o di transito in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con
le modalita' previste dalla normativa nazionale e
internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con
particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge
27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza
domestica.
1-quater. I titolari di protezione internazionale e i
titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a),
a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi
di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di
destinazione individuata dal servizio centrale di cui al
comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione
decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni
di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della
Provincia di provenienza del beneficiario.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2,
sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i
richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-bis
del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si
comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza
materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e
psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la
somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati
all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli
previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la
formazione professionale, cui accedono le ulteriori
categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
soggetti di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi
realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo
e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali,
anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.»
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente
disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 9, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in
materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191, pubblicato nella Gazz. Uff. 18
ottobre 2023, n. 244:
«Art. 21. (Misure in materia di immigrazione e
sicurezza e per la prosecuzione delle attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina). - ...omissis...
9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse
allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e
successivamente prorogato da ultimo con delibera del
Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno
2024.
...omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 21
marzo 2022, n. 67:
«Art. 31. (Coordinamento delle attivita' di
assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). -
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
...omissis...
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro
per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
...omissis...».
 
Art. 10
Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
all'attuazione del PNRR

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attivita' di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;
b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonche' con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,».
3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:
a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e' incrementata di una unita' dirigenziale di livello generale e di una unita' dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione e' consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nel limite massimo di una unita';
b) in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unita' dirigenziale di livello non generale, otto unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unita' sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) e' aggiunta la seguente:
«f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3-bis, primo periodo,
dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108 (per il titolo si veda nelle note alle premesse),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. - 3. (omissis)
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di
regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13.
4. - 6-bis (omissis)».
- Si ripota il testo degli articoli 8-bis e 19, comma
3-bis, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei
consiglieri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 disciplina le indennita' e il rimborso
delle spese spettanti al presidente, ai vicepresidenti e ai
consiglieri.»
«Art. 19 (Acquisizioni istruttorie). - 1. - 2.
(omissis)
3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con
amministrazioni statali, con enti pubblici, nonche' con
enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e
societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita'
previste dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici per il compimento delle indagini occorrenti ai
fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame
degli organi consiliari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 30
dicembre 1986, n. 936 «Norme sul Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro»:
«Art. 17 (Archivio dei contratti e banca di dati). -
1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il
quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di
rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro
stipula e dalla loro stesura.
2. Il deposito avviene a cura dei soggetti
stipulanti.
3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve
consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e
procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con il centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul
mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti
pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.
5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della
documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i
rapporti di cui all'art. 10, lettera c).
6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere,
del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni
interessati, quale base comune di riferimento a fini di
studio, decisionali ed operativi.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19, del
comma 4 dell'articolo 35 e dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. -
5. (omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. - 12-bis. (omissis).»
«Art. 35 (Reclutamento del personale).- 1. - 3-ter.
(omissis)
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. - 7. (omissis).»
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). -1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo
di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma
1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento
puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311».
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 52 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - omissis)
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a). - f-sexies) (omissis)
f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro.»
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della citata
legge 30 dicembre 1986, n. 936:
«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e
da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato in numero di
sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della
cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto
nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie
produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei
lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei
dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti
dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette
rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato,
dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo e tre designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L'assemblea elegge in unica votazione due
vicepresidenti.»
«Art. 5 (Presidente). - 1. Il presidente del CNEL e'
nominato al di fuori dei componenti di cui all'art. 2 con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo'
essere confermato. Qualora la durata in carica del
Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui
all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il
completamento del programma di attivita', il termine di
scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato
sino al termine della durata del Consiglio.
3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del
presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo
presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente piu'
anziano per elezione o, in casi di pari anzianita'
elettorale, dal piu' anziano per eta'.».
- Per il testo del comma 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Per il testo del comma 489 dell'articolo1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Per il testo del comma 3 dell'articolo 14 e
dell'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21
della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936:
«Art. 21 (Stato di previsione della spesa e
rendiconti). - 1. L'assegnazione al CNEL per le spese del
suo funzionamento e' iscritta in apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. - 4. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«1. - 1-quater. (omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
 
Art. 11

Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
2. La Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operativita' dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita'.
3. Le amministrazioni titolari di interventi non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente gia' erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria e' effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Riferimenti normativi

- Per il testo del comma 1037 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 4, lettera l),
dell'articolo 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108:
«Art. 1 (Principi, finalita' e definizioni). - 1. -
3. (omissis)
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
(omissis)
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili
dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti
nel PNRR;
(omissis)».
- Per il testo del comma 1038 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non
piu' finanziati con risorse del medesimo e in materia di
procedimenti amministrativi

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti nonche' alle procedure di affidamento di servizi e forniture.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacita' amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonche' alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purche' detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;
b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione.».
14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente:
«4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilita' e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga».
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorita' competente puo' altresi' avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli esiti della verifica».
15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualita' di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonche' quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita' dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.
16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facolta' di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volonta' di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente:
«9-quater. 1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR, mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri».
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformita' delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129.
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2023, n. 47.
Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136.
Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265.
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2023, n. 47.
- Per il testo del comma 1043 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 17, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo del comma 7, primo periodo,
dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. - 6-sexies (omissis)
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. (omissis)
8. - 14. (omissis)»
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 26
del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. - 7. (omissis)
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. - 14. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 377 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 376 (omissis)
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalita' e il termine semestrale di
presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica
gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di
cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle
istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da
parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli
interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento, stabilendo un termine per la convalida delle
medesime domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui
alla lettera a);
c) le informazioni del quadro economico di ciascun
intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla
base del livello progettuale definito al momento della
presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte
delle amministrazioni statali finanziatrici degli
interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento nonche' di riscontro delle istanze circa la
sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie
semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
f) le modalita' di trasferimento delle risorse del
Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite
dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle
amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa;
per le risorse destinate agli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono
effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation
EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che
provvede alla successiva erogazione in favore delle
amministrazioni aventi diritto, con le procedure del
medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;
g) le modalita' di utilizzo delle eventuali
economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle
risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una
variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
378. - 903. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12 (Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Accelerazione del procedimento in
conferenza di servizi). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, in
tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di
servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti
adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute il suddetto termine e'
fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori
termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione
europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro
quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per
il rilascio delle determinazioni di competenza delle
singole amministrazioni, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990,
una riunione telematica di tutte le amministrazioni
coinvolte nella quale prende atto delle rispettive
posizioni e procede senza ritardo alla stesura della
determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione
dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies,
della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del
diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera
c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei
requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso
senza condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera
c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque
giorni lavorativi, la determinazione motivata di
conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di
cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.»
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129.
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2023, n. 47.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
«Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le
imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale). -
1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre
cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano
fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria,
redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita'
previste dal presente articolo.
2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in
modalita' esclusivamente telematica, attraverso la
compilazione di un modello pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di
parita', che accedono attraverso un identificativo univoco
ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende
aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano
i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o
al consigliere nazionale di parita', al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei
ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso
attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai
consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
con riferimento alle aziende aventi sede legale nei
territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione
del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle
aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di
quelle che non lo hanno trasmesso.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, di
concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita',
definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al
comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto,
che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori
occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero
dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di
gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e
maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le
differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di
ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione
svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con
riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei
contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche'
l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle
componenti accessorie del salario, delle indennita', anche
collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio
in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I
dati di cui alla presente lettera non devono indicare
l'identita' del lavoratore, del quale deve essere
specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre
specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'
essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni
e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui
processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per
l'accesso alla qualificazione professionale e alla
formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi
disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a
garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e
sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda
interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali,
al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del
presente decreto.
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce
altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al
consigliere nazionale di parita', entro il 31 dicembre di
ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle
aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri
di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31
dicembre di ogni anno.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e'
disposta la sospensione per un anno dei benefici
contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro,
nell'ambito delle sue attivita', verifica la veridicita'
dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto
mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 e del comma 4
dell'articolo 50 del citato decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108:
«Art. 47 (Pari opportunita' e inclusione lavorativa
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC). - 1. Per
perseguire le finalita' relative alle pari opportunita',
generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, in relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le
disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, producono, a pena di esclusione, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma
del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei
termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con
attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli
indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo
periodo e' trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita'.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3
sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto
dal medesimo comma, alla stazione appaltante la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte. La relazione di cui al presente comma e'
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole
dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri
orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,
l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a
trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e'
determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di
libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione,
nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della
natura del singolo progetto in relazione ai profili
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea,
degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di
occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione
delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei
corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti
indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i
progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e'
requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al
momento della presentazione dell'offerta stessa, agli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30
per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere
l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o
al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, non risulti
destinatario di accertamenti relativi ad atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67,
degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici
strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita'
innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima
percentuale prevista come requisito di partecipazione,
persone disabili, giovani, con eta' inferiore a trentasei
anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i
principi della parita' di genere e adottato specifiche
misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e
di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e
donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel
conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per
ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata
del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di
carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di
penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi
di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4,
commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del
contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto
dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',
l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al
comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o
stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia
o la natura del progetto o altri elementi puntualmente
indicati ne rendano l'inserimento impossibile o
contrastante con obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio
nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per
le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile universale, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita', da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti le modalita' e i criteri applicativi
delle misure previste dal presente articolo, indicate
misure premiali e predisposti modelli di clausole da
inserire nei bandi di gara differenziati per settore,
tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3
e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella
sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari
opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili
e il servizio civile universale.»
«Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. - 3. (omissis)
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o
nell'avviso di indizione della gara, che, qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita', un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per
il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il
ritardato adempimento possono essere calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 20
per cento di detto ammontare netto contrattuale.».
- Il capo I del titolo VI della parte II del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) reca: «Appalti nei settori speciali».
- Il libro III del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici) reca:
«Dell'appalto nei settori speciali"».
- Per il testo del comma 4, lettera l), dell'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 11.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi
dell'articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo
4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa
attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di
legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza
Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi
dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.»
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati
in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di
programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
(omissis)
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle
amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione
degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. - 3. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni in materia di investimenti). -
(omissis)
2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del
Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e
supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese
forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e
l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della
normativa vigente, la societa' SACE S.p.A., con riferimento
alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre
2024, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, puo' ricorrere, operando secondo
adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di
mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e
contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i
livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere
sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi
restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi
della vigente normativa di riferimento.
3. - 6. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 64. (omissis)
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le procedure di istituzione delle Zone
logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste
dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alla procedura di istituzione delle Zone economiche
speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore della
legge 29 giugno 2022, n. 79.
65-bis. - 1181. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni finali). - (omissis)
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente
decreto entro il 30 giugno 2017
(omissis).»
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 25 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. - 4. (omissis)
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la
proroga ai sensi del secondo periodo non contiene
prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia'
previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza
di cui al secondo periodo e' presentata almeno centoventi
giorni prima della scadenza del termine di efficacia
definito nel provvedimento di VIA, il medesimo
provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga. Entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza
della documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non
depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione.
6. - 7. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in
materia ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. (Monitoraggio). - 1. Il proponente e'
tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute
nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o
nel provvedimento di VIA.
2. L'autorita' competente, in collaborazione con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per i profili di competenza, verifica
l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma
1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti
ambientali significativi e negativi imprevisti e di
adottare le opportune misure correttive. Per tali
attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi
dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui,
cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui
all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da
riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di
monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo.
L'autorita' competente puo' altresi' avvalersi degli altri
enti del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'Istituto superiore di sanita', per i profili
concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti
pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa
autorita' competente degli esiti della verifica. Per il
supporto alle medesime attivita', nel caso di progetti di
competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli
interventi, l'autorita' competente puo' istituire, sentito
il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo,
appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la
trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti
le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le
modalita' definite da uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da
parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti
individuati nel decreto di Valutazione di Impatto
Ambientale;
b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del
Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei
all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa
competenza e professionalita' per l'esercizio delle
funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita',
incompatibilita' e conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a
quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del
proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio.
All'esito positivo della verifica l'autorita'
competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul
proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.
...omissis...»
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti
anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione
dei progetti o degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.»
«Art. 13 (Superamento del dissenso). - 1. In caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel
PNRR, l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR
ovvero il Ministro competente, anche su impulso della
Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale
per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente provenga da un organo della regione, o della
provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente
locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche
su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia'
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente
del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni,
di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di
quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni
condivise che consentano la sollecita realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica):
«Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33,
comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita'
connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica di cui al comma 1, nonche' per tutti gli
interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse
controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del
relativo quadro economico.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono
sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga
documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane, con proprio
decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto
vale come atto impositivo del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle
citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul
rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le
conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un
proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra
le amministrazioni interessate anche soggetti privati,
qualora ne ravvisino la necessita';
d) promuovono l'attivazione degli strumenti
necessari per il reperimento delle risorse.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 24,
del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli
interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti
locali). - 1. - 2. (omissis)
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori
degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai
soggetti attuatori, le centrali di committenza e i
contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni
di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020,
come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento
diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe
a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi
istituiti o messi a disposizione dalla centrale di
committenza, comunque nel rispetto del principio di
rotazione.
(omissis)
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e
limitatamente agli interventi di edilizia scolastica
rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e
stipulati da parte della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. - 6-bis. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:
«Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). -
(omissis)
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata
«Struttura di missione ZES», alla quale e' preposto un
coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La
Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre
2034.
3. - 12. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 4 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. - 6. (omissis)
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario
e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e'
individuato mediante apposite procedure di interpello da
esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del
personale appartenente alle categorie A e B della
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle
altre pubbliche amministrazioni o delle autorita'
amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori
ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza e' reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di
personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle
risorse di cui al comma 7-quater.
7. - 8. (omissis)."
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni).- 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES unica,
possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nella ZES unica e' libera,
nel rispetto delle norme nazionali ed europee
sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di
semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione
e lo svolgimento dell'attivita' economica nella ZES unica
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla
normativa vigente, procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali applicabili. Per la celere
definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti
di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale
(AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis);
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
a-quater) - a-sexies);
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone
economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo
denominato «contratto di sviluppo», di cui all'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione
programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e
100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES
unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con
il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con
apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonche' le
modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di
massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo
quanto gia' previsto dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. - 5.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del citato
decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:
«Art. 14 (Procedimento unico). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in
materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella
competenza territoriale degli aeroporti e in materia di
investimenti di rilevanza strategica come definiti
dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di
disciplina del commercio, i progetti inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del
presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli
articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di
titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di
valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica
di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli
abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari
alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione,
alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla
ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al
trasferimento nonche' alla cessazione o alla riattivazione
delle attivita' economiche, industriali, produttive e
logistiche.
2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti
i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES
unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano
strategico di cui all'articolo 11.
3. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso
il frazionamento del procedimento per l'acquisizione
asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il
medesimo intervento.
4. Ciascuna regione interessata puo' presentare al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica
amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa una o piu' proposte di
protocollo o di convenzione per l'individuazione di
ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali. La proposta individua dettagliatamente le
procedure oggetto di semplificazione, le norme di
riferimento e le amministrazioni locali e statali
competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui
all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della
convenzione la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli
ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa
nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella
disciplina dei regimi amministrativi di propria
competenza.»
«Art. 15 (Autorizzazione unica). - 1. Coloro che
intendono avviare attivita' economiche, ovvero insediare
attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno
della ZES unica, presentano la relativa istanza allo
sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando
la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore, per consentire alle
amministrazioni competenti la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto.
2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei
relativi documenti allegati e' rilasciata, in via
telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta
presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali
l'amministrazione e' tenuta a rispondere, ovvero entro i
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento dell'istanza.
3. Su richiesta delle amministrazioni competenti,
entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa
verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES puo'
richiedere al proponente eventuale documentazione
integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria.
Al fine di adempiere la richiesta, il proponente puo'
chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di
trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta
non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta.
4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione, la Struttura di missione ZES indice la
conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresi',
le seguenti disposizioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,
alla tutela della salute o dell'incolumita' pubblica, il
suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del
diritto dell'Unione europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 5, della citata legge n. 241 del 1990,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni
decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle
determinazioni di competenza delle singole amministrazioni,
con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di
tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto
delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della
conferenza di servizi, tenendo altresi' in considerazione i
potenziali impatti nella realizzazione del progetto o
dell'intervento oggetto dell'istanza nonche' il
conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico
della ZES unica;
c) contro la determinazione motivata conclusiva
della conferenza di servizi puo' essere proposta
opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei
termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur
partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,
ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
d) ove si renda necessario riconvocare la
conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione, tutti i termini sono ridotti della meta' e
gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri
comunque denominati, eventualmente necessari in fase di
esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta.
5. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e
attivita' previste nel progetto. Ove necessario, essa
costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dell'intervento. La determinazione
motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la
valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale e trovi
applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'autorita' competente partecipa sempre il
rappresentante della Struttura di missione ZES. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi, ove necessario, costituisce variante allo
strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al
comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento.
Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano
condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore
della Struttura di missione ZES puo' chiedere al Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei
ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La
Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci
giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso
valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione
condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta
riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura
deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano
altresi' ai progetti inerenti alle attivita' economiche
ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o
privati, di competenza delle Autorita' di sistema portuale.
Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di
missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4,
alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la
documentazione presentata all'Autorita' di sistema portuale
competente, che, in qualita' di amministrazione procedente,
provvede a convocare la conferenza di servizi e a
rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi
da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica,
l'Autorita' di sistema portuale competente, in qualita' di
amministrazione procedente, acquisisce direttamente
l'eventuale istanza e la documentazione necessaria,
comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a
monitoraggio mediante i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a
convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura
di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonche' a rilasciare
l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.
Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorita' di
sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della
Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della
Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio
motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della
conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES
puo' chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della
questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una
complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione
della determinazione motivata di conclusione della
conferenza. In caso di deferimento della questione al
Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del
presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6,
quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di
reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES
unica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-octies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192.
«Art. 21-octies. (Annullabilita' del provvedimento).
- 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di
potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di
cui al secondo periodo non si applica al provvedimento
adottato in violazione dell'articolo 10-bis.»
- Si riporta il testo degli articoli 22, comma 2, e 26
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazz. Uff.
31 marzo 2023, n. 77, S.O.:
«Art. 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento
digitale (e-procurement). - ...omissis...
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al
comma 1 consentono, in particolare:
a) la redazione o l'acquisizione degli atti in
formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e
documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l'accesso elettronico alla documentazione di
gara;
d) la presentazione del documento di gara unico
europeo in formato digitale e l'interoperabilita' con il
fascicolo virtuale dell'operatore economico;
e) la presentazione delle offerte
f) l'apertura, la gestione e la conservazione del
fascicolo di gara in modalita' digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo
dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione
delle garanzie.
...omissis...».
«Art. 26. (Regole tecniche). - 1. I requisiti tecnici
delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonche'
la conformita' di dette piattaforme a quanto disposto
dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di
intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
codice.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1
sono stabilite le modalita' per la certificazione delle
piattaforme di approvvigionamento digitale.
3. La certificazione delle piattaforme di
approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente
l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro
delle piattaforme certificate.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O.
 
Art. 12 bis
Modalita' semplificate per la verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti
finanziati dal PNRR

1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entita' sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree gia' occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondita' gia' impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.
2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita' sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate:
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, puo', con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:
a) per «interventi di lieve entita'» si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondita' massima di 60 centimetri;
b) per «interventi di media entita'» si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sempre prevista la facolta' di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.
5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle gia' utilizzate da manufatti esistenti, non e' richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che e' trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.
7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 28 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1. - 3.
(omissis)
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 41 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. - 3. (omissis)
4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico
nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della
Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e
ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si
svolge con le modalita' procedurali di cui all'allegato
I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato
I.8 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore
di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della cultura,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le
opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal
predetto allegato.
5. - 15. (omissis)»
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca
il nuovo codice della strada.
- Si riporta il testo dell'articolo 90 e del comma 2
dell'articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
«Art. 90 (Scoperte fortuite). - 1. Chi scopre
fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo
10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente
o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e
provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela
del patrimonio culturale.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha
facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e
la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente
e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti
nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione
sono rimborsate dal Ministero.»
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1.
(omissis)
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
3. - 4. (omissis).».
 
Art. 12 ter

Disposizioni in materia di usi civici

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilita' comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilita' delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilita' ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilita' di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante puo' procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
12-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 5 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e
«Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017».
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente».
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'».
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituire dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021».
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: «Nodo stazione di Verona» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)».
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e
«Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
«Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e
«Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi
connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo
207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. - 7-bis. (omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
 
Art. 13
Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4
Istruzione e Ricerca-Componente 1 del PNRR in materia di Riforma
del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria - ITS

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresi' per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 4 e
del comma 2 dell'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n.
99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Regime giuridico degli ITS Academy). - 1. -
9. (omissis)
10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono
titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante
tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, e' stabilita la tabella di corrispondenza dei
titoli con le classi di concorso.
11. - 12. (omissis).»
Art. 11 (Sistema di finanziamento). - (omissis)
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia
prioritariamente:
a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy
accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne
significativamente l'offerta formativa in tutto il
territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di
cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche
interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a
potenziare i laboratori e le infrastrutture
tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la
formazione a distanza, utilizzati, anche in via non
esclusiva, dagli ITS Academy;
b) le misure nazionali di sistema per
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati
nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui
agli articoli 12 e 13;
d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma
4, lettera a);
e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10,
comma 2, lettera b).
3. - 10. (omissis).».
 
Art. 14
Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 -
Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma
del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di
didattica digitale integrata e formazione sulla transizione
digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi
linguaggi

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 4-bis:
1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;
2) al comma 9:
2.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacita' didattica.»;
2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto».
c) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attivita' formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o piu' moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' abrogato;
b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.
b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.
3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».
4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» e' sostituita dalla seguente: «annuale».
5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e' adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4-Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi'» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
7. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 puo' essere autorizzata l'anticipazione delle facolta' assunzionali anche relative alle annualita' successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, e' individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unita' di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unita' tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».
10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico».
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, e' possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle gia' trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.
1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, e' accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si e' conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».
12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilita' per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5, dei
commi 4-bis e 9 dell'articolo 16-ter del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). -
(omissis).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 22, costituisce requisito per la
partecipazione al concorso, relativamente ai posti di
insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea,
oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o
equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le
tecnologie applicate e del diploma di specializzazione
superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo
5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n.
99, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle
competenze professionali del docente tecnico-pratico
abilitato nelle specifiche classi di concorso, e
dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe
di concorso.
(omissis).»
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. - 4. (omissis)
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel decreto
previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto decreto
non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le
modalita' di valutazione seguite dal comitato di cui al
comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del
Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale,
per dare immediata applicazione al sistema di progressione
di carriera di cui al primo periodo, si applicano i
seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del
punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi
per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in
caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la
permanenza come docente di ruolo nella istituzione
scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e,
in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso
dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove
necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti
titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono
integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al
presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le
disposizioni di cui al presente comma operano con effetto
sulle anzianita' contributive maturate a partire dalla data
di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi
del presente comma.
5. - 8. (omissis)
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono
delineati i contenuti della formazione continua di cui al
comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di
cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli
obiettivi conseguiti e della capacita' didattica. La
definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del
sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione
collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more
dell'adozione del decreto e dell'aggiornamento contrattuale
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
(omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 7, da 8-novies a
8-undecies e 9, lettera d), dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - 1. - 6. (omissis)
7. (abrogato)
(omissis)
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
(omissis)
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi
con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta
multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e
sulle metodologie didattiche;
(omissis)
10. - 18-octies. (omissis)
18-novies. - 18-undecies (abrogati)
19. (omissis).»
- Si riporta il testo del comma 416 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia
della scuola).- 416. Nelle more del complessivo processo di
riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei
docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle
assunzioni di personale docente sulla base del numero dei
posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di
eliminare le cause che determinano la formazione di
precariato, con regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della
ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il
termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il
provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione
iniziale, alla quale si accede con il possesso dei titoli
di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di
concorso del relativo grado di scuola, e dell'attivita'
procedurale per il reclutamento del personale docente,
attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per
il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente
regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta
salva la validita' delle graduatorie di cui all'articolo 1,
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 67 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), come modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Istituti per sordomuti di Roma, Milano e
Palermo e istituti per non vedenti). - 5. Ai concorsi
speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in
possesso dei requisiti di cui al presente testo unico,
siano forniti di apposito titolo di specializzazione
conseguito al termine di un corso annuale teorico-pratico
presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di
specializzazione per i minorati della vista, presso
l'istituto professionale di Stato per sordomuti «A.
Magarotto», nonche' presso altri istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Diploma finale e curriculum della
studentessa e dello studente). - 2. Al diploma e' allegato
il curriculum della studentessa e dello studente, in cui
sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli
studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato
a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati,
in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti
nelle prove scritte a carattere nazionale di cui
all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle
discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle
abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono
altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le
abilita' anche professionali acquisite e le attivita'
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le
attivita' svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali
certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al
mondo del lavoro.».
- Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«335. Con decreto annuale del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio
precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede
di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
a) e' rilevato il personale cessato o che abbia
chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,
nonche' quello in servizio a tempo indeterminato, per
ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per
regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento,
classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti
di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e'
rimodulato il fabbisogno di personale derivante
dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione
di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione
motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze
di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e
quinte della scuola primaria presso le quali e' attivato
l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero
dei posti di insegnamento;
b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione.»
- Si riporta il testo del comma 158 dell'articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), come
modificato dalla presente legge:
«158. Per la realizzazione delle scuole di cui al
comma 153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio
2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da
corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche', nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per
l'affitto di immobili o il no-leggio di strutture
temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo
necessario alla realizzazione degli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui
alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR
sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3
milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017
e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.».
- Si riporta il testo del comma 558 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come
modificato dalla presente legge:
«558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione
della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo
accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del
merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica,
il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento
alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali
e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale
scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo
confluiscono le eventuali economie derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono
ripartite annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di
utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al
finanziamento del trattamento retributivo del personale
scolastico. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo
fondo con uno o piu' decreti di variazione compensativa
adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 83-quater dell'articolo
1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«1. - 82-ter. (omissis)
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, la facolta' di richiesta della concessione
dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento di cui al
comma 83-bis e' riconosciuta anche alle istituzioni
scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del
dimensionamento della rete scolastica, ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti parametri,
criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo
periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi
della predetta facolta', nel rispetto del limite di spesa
di 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro
annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98
milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
84. - 212. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 20-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del
personale amministrativo e tecnico gia' attivati ai sensi
dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale
amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a
tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici
previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del
merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. In
caso di rinuncia all'incarico, e' possibile attingere alle
graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i
predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni
scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31
marzo 2024. Per le predette finalita' le istituzioni
scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR
esclusivamente le spese per il personale amministrativo e
tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella
realizzazione degli interventi del PNRR nel limite
complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli
esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per
l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del
merito, sulla base della comunicazione preventiva delle
scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al
fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento
del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere
sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali
dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10
per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei
costi indiretti.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis.2 dell'articolo
21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025.), come modificato dalla presente
legge:
«4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di
personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono
prorogati fino al 15 aprile 2024. In caso di rinuncia
all'incarico, resta salva la possibilita' per le
istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di
istituto.».
 
Art. 15

Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;
1.2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonche' le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;
1.3) dopo il numero 1, e' inserito il seguente:
«1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;
1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;
2) alla lettera d), il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilita' in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita' di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 26
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
(Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge:
«2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati,
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita'
stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti,
mirando a:
1) rafforzare le competenze generali
linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche,
giuridiche ed economiche, nonche' le competenze
tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con
particolare riferimento al contesto dell'innovazione
digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi
al made in Italy;
1-bis) rafforzare la connessione al tessuto
socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento,
favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto
formativo delle imprese e degli enti del territorio;
2) valorizzare la metodologia didattica per
competenze, caratterizzata dalla progettazione
interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento, nonche'
aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita'.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi, le
necessarie articolazioni, i relativi risultati di
apprendimento e i corrispondenti quadri orari, nel rispetto
dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione di meccanismi volti a dare la
continuita' degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta
formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi
dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi
inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a
tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto
in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n.
99, e in materia di lauree a orientamento professionale
abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;
c) previsione di specifiche attivita' formative
destinate al personale docente degli istituti tecnici,
finalizzate alla sperimentazione di modalita' didattiche
laboratoriali, innovative, coerentemente con le
specificita' dei contesti territoriali, nell'ambito delle
attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo
1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) previsione a livello regionale o interregionale
di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per
l'integrazione e la condivisione delle risorse
professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono
gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti
di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy,
le universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la
valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti
educativi di comunita', nonche' la programmazione di
esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
e) previsione, nell'ambito della programmazione
dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta
da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli
adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati
in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o
erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste
dell'utenza e del territorio;
f) previsione di misure di supporto allo sviluppo
dei processi di internazionalizzazione degli istituti al
fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in
coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia
di istruzione e formazione professionale.
3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione
tecnica possono richiedere, prima della conclusione del
percorso di studi, la certificazione delle competenze e la
corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di
mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini
della loro spendibilita' in un contesto di studio e/o di
lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le
modalita' di rilascio delle certificazioni di cui al primo
periodo.»
 
Art. 15 bis
Misure urgenti per assicurare la continuita' dei servizi educativi e
scolastici dell'infanzia

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonche' per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attivita' professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti gia' iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalita' di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non puo' essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1. - 27. (omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. - 37. (omissis).».
 
Art. 16
Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «E' istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;
2) al comma 2, le parole: «, e' dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola e' composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «dal»;
4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;
5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;
6) al comma 6:
6.1) il primo periodo e' soppresso;
6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale e'» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e' posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;
6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
6.4) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
8) al comma 9:
8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
b) all'articolo 16-ter, comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;
2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;
c) l'allegato A e' abrogato.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti gia' adottati e gli incarichi gia' conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del comma 2
dell'articolo 16-ter e dell'Allegato A del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16-bis (Scuola di alta formazione
dell'istruzione). - 1. E' istituita, presso il Ministero
dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione
dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola,
che opera alle dirette dipendenze del Ministro
dell'istruzione e del merito:
a) promuove e coordina la formazione in servizio
dei docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto
dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del
docente, garantendo elevati standard di qualita' uniformi
su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei
dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di
qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione
continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione
cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei
docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle
medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e si
raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione
competenti in materia anche per la stipula, da parte del
citato Ministero, delle convenzioni con le universita', con
le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati,
fornitori di servizi certificati di formazione.
3. La Scuola e' composta dal Presidente, dal Comitato
d'indirizzo e dal Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo
2023, ed e' scelto tra professori universitari ordinari o
tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di
particolare e comprovata qualificazione professionale
nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente
dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una
sola volta. Se dipendente statale o docente universitario,
per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla
Scuola (soppresse) e presiede il Comitato d'indirizzo. E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della
Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attivita'
di formazione, sentito il Comitato d'indirizzo. Il
Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche,
conserva il trattamento economico in godimento o, se non
dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio
mandato a titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente
della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i
presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti
nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalita' di
alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo
rimane in carica tre anni e, avvalendosi della segreteria
tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di
competenza della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto
dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel
quale sono disciplinate le modalita' del suo funzionamento,
nonche' quelle di funzionamento dello stesso Comitato
d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai
componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente
i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. A supporto della Scuola e' posta una segreteria
tecnica, coordinata da un direttore generale, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i
dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero
(soppresse), tra dirigenti di altre amministrazioni o tra
professionalita' esterne all'amministrazione con
qualificata esperienza manageriale e resta in carica per
tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e, se
conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla
maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'organizzazione e il funzionamento della segreteria
tecnica sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito. La segreteria tecnica opera
in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero
dell'istruzione e del merito.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito
per adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del
personale scolastico alle migliori esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema
nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica
quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresi' i
criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato
scientifico internazionale spettano esclusivamente i
rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. Per garantire il funzionamento della segreteria
tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di
un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda
fascia e di dodici unita' di personale da inquadrare
nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo
nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui
reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede
utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di
area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di
seconda fascia e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023,
di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui
a decorrere dall'anno 2025. Alla relativa copertura si
provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito e, a decorrere dall'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina in
raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la
struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) definizione delle linee guida per l'accreditamento
delle istituzioni deputate ad erogare la formazione
continua per le finalita' di cui al presente articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per
l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
Allegato A (Dotazione organica della Scuola di alta
formazione dell'istruzione) (soppresso).».
 
Art. 17
Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di
alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del
PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;
3) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;
4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;
b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 1-ter e' inserito il seguente:
«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, e' sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica e' presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree gia' interamente impermeabilizzate, per cui e' consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, ne' sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonche' delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le universita' statali comunicano al Ministro dell'universita' e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».
d) dopo l'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 2-bis (Impignorabilita' e insequestrabilita' delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'universita' e della ricerca al finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullita' e' rilevabile d'ufficio.».
1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attivita' di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della societa' Cassa depositi e prestiti Spa e di societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' altresi' affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'universita' e della ricerca e la societa' Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attivita' svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle universita' statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, puo', senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonche' provvedere alle attivita' di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, puo', senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonche' provvedere alle attivita' di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4 e 11
dell'articolo 1-bis e del comma 4 dell'articolo 1-ter della
legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). - 1. Le
risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4,
componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilita'
di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per
studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai
fini del perseguimento delle finalita' previste dalla
medesima riforma.
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono
assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti
privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle
proposte selezionate da una commissione istituita presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le
procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
(omissis)
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono
destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso,
dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai
sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per
i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi.
E' possibile erogare anticipata-mente il contributo
relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in
un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o
assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di
destinazione nel periodo di riferimento del contributo di
gestione.
5. - 10. (omissis)
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3
ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non
coincidenti con i primi, cosi' come risultanti dalla
domanda di partecipazione alle procedure per la
presentazione delle proposte di intervento, e' riconosciuto
un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una
quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta
municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili,
o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per
studenti ai sensi del presente articolo. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le disposizioni attuative della misura, con
particolare riguardo alle procedure di concessione e di
fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma, nonche' alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
(omissis).
4. Le normative relative all'autorizzazione
all'esercizio di strutture residenziali universitarie
approvate precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione mantengono la loro efficacia
fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 15
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (per il
titolo si veda nelle note alle premesse), come modificato
dalla presente legge:
«1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
individua beni immobili di proprieta' dello Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere
destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche
oggetto di finanziamento anche parziale, con le apposite
risorse previste nell'ambito delle misure di cui al
predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di
uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonche' i beni per i quali siano in corso le procedure
volte a consentirne l'uso per le predette finalita' e
quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di
competenza della medesima Agenzia.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli
investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e
puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato,
da attuare in conformita' alle regole di Eurostat, in via
prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i
beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche
attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili,
ovvero mediante l'affidamento delle attivita' di
progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e
gestione delle residenze universitarie e degli impianti
sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al
comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica
della disponibilita' delle risorse finanziarie sui relativi
bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e
l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al
comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici,
qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di
finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono
avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i
richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da
realizzare.».
 
Art. 18

Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».
2. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresi' i soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualita' di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA).»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono altresi' assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilita' reciproca tra universita' ed enti pubblici di ricerca, il periodo di servizio maturato presso l'universita' di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessita' di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle universita' nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, recante Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disciplina di riconoscimento dei crediti).
- 1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, la parola: "sessanta" e' sostituita
dalla seguente: "dodici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il riconoscimento deve essere effettuato
esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da
ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le universita' possono
riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo
limite, il conseguimento da parte dello studente di
medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di
campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato
italiano paralimpico".
2. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite
le modalita' attuative e le eventuali deroghe debitamente
motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con
riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in
relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di
studio presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilita'
maturate in attivita' formative di livello post-secondario,
alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia
concorso.
3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima
legge n. 99 del 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi
che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of
Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon
Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma
non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di
ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere gli
studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le
procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli
oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti
delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2.
1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle
procedure ivi disciplinate possono accedere altresi' i
soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualita' di Principal
Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator
grants dello European Research Council e, pur avendo
ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si
sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al
finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle
Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi
di ricerca dello European Research Council avvengono anche
in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle
procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi'
assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti
di ricerca, conformemente a quanto previsto
dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a
quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle
risorse disponibili sulla base del medesimo investimento
1.2.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei
programmi di ricerca di cui al comma 2 e' considerato
merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la
valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza possono assumere per chiamata diretta i
vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare
l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche al mandato dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
personale docente e' istituito il profilo professionale del
ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con
preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici
nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro,
al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita'
didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da
ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni
organiche";
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni
di personale, decentramento delle procedure di reclutamento
a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale".
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione
di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale
a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di
personale per la sola istituzione che li costituisce,
nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo
periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo
della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012".
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, la parola "due" e' sostituita dalla
seguente: "tre".
6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito
della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto
Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).
- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta del
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e
culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative
declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e
delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli
obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non
puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai
gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro".
6-ter. Alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi,
in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le
procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori
restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori
concorsuali contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari si intendono riferiti ai gruppi
scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, il comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: "decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle
seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240".
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "frontale",
ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: "per lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";
b) al terzo periodo:
1) la parola: "frontale" e' sostituita dalle
seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
forme previste";
2) dopo le parole: "della diversita' dei" sono
inserite le seguenti: "gruppi e dei";
3) le parole: "decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.
168".
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le
universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano,
con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al
comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente
conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati,
del titolo di specializzazione di area medica, con
esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo
indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche'
di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo
24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che
sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di
ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso
di specializzazione di area medica, purche' il
conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi
successivi alla data di pubblicazione del bando di
selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con
la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono aggiunte le
seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono inserite le
seguenti: "o al contratto di ricerca".
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori
artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a
finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della
posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a
coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui
all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come sostituito dal comma 6-septies del presente
articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando";
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "I destinatari"
sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma
1";
2) alla lettera a), le parole: "settore
concorsuale" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo
scientifico-disciplinare";
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3";
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il contratto per ricercatore universitario a
tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e
non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e'
incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro
subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la
titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a
qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o
straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini
della durata del rapporto instaurato con il titolare del
contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la
normativa vigente non sono computati, su richiesta del
titolare del contratto";
d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3,
lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al comma 3";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione";
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento";
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: "lettera b),"
sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono
soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: ", lettera b),",
ovunque ricorrono, e la parola: "triennale" sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
"9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98".
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ",
lettera b)" fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera
b)," sono soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base delle risorse
e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' possono altresi' indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e
ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le universita' possono utilizzare le risorse relative ai
piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo.
6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente
alle risorse gia' programmate ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le
universita', le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca
possono indire procedure per il conferimento di assegni di
ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies
del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, a valere sulle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le universita' possono
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in attuazione delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle
previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per
cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dal comma 6-decies del presente articolo,
ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non
inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a
tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre
anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti
che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e che
stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di
servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo,
la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi
dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai
soggetti che sono stati titolari, per un periodo non
inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e che stipulano
un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai
fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due
anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di
cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Non rientrano nel computo del
predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli
articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione
dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' inserito il seguente:
"Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nonche' nei limiti delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione
delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta'
industriale, le universita' possono assumere personale di
elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
trattamento economico non inferiore a quello spettante al
personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e
delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le
modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di
cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e'
valorizzata la precedente esperienza professionale quale
tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis".
6-vicies semel. In via di prima applicazione e
comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente
articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo
articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
almeno tre anni documentata attivita' di supporto
tecnico-scientifico alla ricerca, attivita' di
progettazione e di gestione delle infrastrutture e
attivita' di trasferimento tecnologico ovvero compiti di
supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo
24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di
competenza, il personale dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia gia' inquadrato nel ruolo ad
esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, puo' optare per il
passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con
conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di
spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e
tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse.
6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in
applicazione della presente legge possono essere destinate
anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati,
della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con
separato bando riservato alle finalita' di cui al presente
comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le
procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti
e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono
indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al
fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della
disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al
fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al
target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento
di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo'
essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non
essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3-ter del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124:
«Art. 11 (Mobilita', prima destinazione, congedi e
portabilita' dei progetti di ricerca). - (omissis)
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis
possono partecipare anche professori universitari
associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o
primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per
l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente
tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
l'universita'.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 5-bis e
5-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante Norme
in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario.
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori). - (omissis)
5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le
universita' possono procedere alla chiamata di professori
ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a
quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque
anni presso universita' straniere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio
universitario nazionale, mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle
universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai
sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le
universita' pubblicano nel proprio sito internet
istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta
delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti
di personale docente di cui al presente articolo. La
presentazione della candidatura ai fini della
manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso,
all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori
ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario,
ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di
chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione del
Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il
termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico,
ferma restando l'approvazione del Consiglio di
amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo
periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis
possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi
ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i
soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e
seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,
preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure
di cui al presente comma devono essere in servizio da
almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere
in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il
settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la
procedura.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 e del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264
(Norme in materia di accessi ai corsi universitari):
«Art. 4. - 1. L'ammissione ai corsi di cui agli
articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento
di apposite prove di cultura generale, sulla base dei
programmi della scuola secondaria superiore, e di
accertamento della predisposizione per le discipline
oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo
bando almeno sessanta giorni prima della loro
effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei
risultati entro i quindici giorni successivi allo
svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle
prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
1-bis. - 2. (omissis).».
«Art. 3. - 1. Il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle
modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma
4, della L. 19 novembre 1990, n. 341, come modificato
dall'articolo 17, comma 116, della L. 15 maggio 1997, n.
127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di
posti a livello nazionale con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della
valutazione dell'offerta potenziale del sistema
universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di
professionalita' del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a)
tra le universita', con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun
ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione
dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle universita' dei
posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), nonche' di cui all'articolo 2, previa
valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attivita' di informazione e
orientamento degli studenti da parte degli atenei e del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di
preiscrizione alle universita', monitoraggio e valutazione
da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli
atenei.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 39 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 39 (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico
superiore e ai percorsi di formazione superiore). - 1. -
4-ter. (omissis)
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di
istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e
alle scuole di specializzazione delle universita', a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai
titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia,
nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l'ingresso per studio.
5-bis. - 5-quinquies (omissis).».
 
Art. 19
Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2
Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore del
PNRR in materia di sport e inclusione sociale

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, e' autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprieta' pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalita' e del cronoprogramma del PNRR.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si veda
nei riferimenti normativi dell'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - (omissis)
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 377 dell'articolo 1,
della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalita' e il termine semestrale di
presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica
gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di
cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle
istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da
parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli
interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento, stabilendo un termine per la convalida delle
medesime domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui
alla lettera a);
c) le informazioni del quadro economico di ciascun
intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla
base del livello progettuale definito al momento della
presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte
delle amministrazioni statali finanziatrici degli
interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento nonche' di riscontro delle istanze circa la
sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie
semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
f) le modalita' di trasferimento delle risorse del
Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite
dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle
amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa;
per le risorse destinate agli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono
effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation
EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che
provvede alla successiva erogazione in favore delle
amministrazioni aventi diritto, con le procedure del
medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;
g) le modalita' di utilizzo delle eventuali
economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle
risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una
variazione in diminuzione del livello dei prezzi.».
 
Art. 20

Modifiche al codice dell'amministrazione digitale

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «E' fatta salva la facolta' di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di societa' in house.»;
b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
c) all'articolo 62:
1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3,»;
d) l'articolo 64-ter e' sostituito dal seguente:
«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto nell'ANPR puo' delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non piu' di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega e' revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5 dell'esercizio della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile nella piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
4. I gestori di identita' digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, di titolarita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».
e) dopo l'articolo 64-ter e' inserito il seguente:
Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet). - 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonche' di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, e' istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet e' costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonche' da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalita' di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalita' di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonche' la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalita' di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualita' di erogatori di servizi, sia in qualita' di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualita' di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per garantire l'interoperabilita' del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilita' dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identita' digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete gia' predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilita', disponibilita' e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;
f) le modalita' per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.
4. La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilita' dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono affidate la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio nonche' la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identita' digitale, di quelle relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualita' presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonche' per la verifica della validita' e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa' di cui al comma 4;
b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico e' reso disponibile, nonche' il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualita' di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonche' ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilita' economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuita' dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualita' di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 69 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilita'" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR e, quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Nelle more della piena funzionalita' del Sistema IT-Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita'. La verifica di validita' di tali versioni digitali e' consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalita' rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM e' disponibile secondo le modalita' previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita' sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del presente codice. Salvo gli utilizzi previsti della TS/TEAM in qualita' di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La patente di guida mobile e' la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validita' del diritto alla guida del suo titolare ed e' equipollente a documento di identita' dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.».
2. Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella societa' PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non puo' stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
3-ter. La societa' PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:
a) l'amministratore unico o l'organo delegato e' designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri e' designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilita' strategica sono riservate all'organo delegato.
3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralita' e imparzialita', la societa' PagoPA S.p.A. garantisce la parita' di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima societa'. Entro il 30 giugno di ogni anno, la societa' PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche indirettamente, dallo Stato».
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla societa' PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)», del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la societa' Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimita' e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la societa' Infratel Italia S.p.A. Per le finalita' di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la societa' Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalita' di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimita' e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonche' del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimita', che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano «Italia a 1 Giga». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17, 50-ter, 62 e
64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata. E' fatta salva la facolta' di
avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto di societa' in house.».
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' attivi.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. Le
modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni
all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato
civile, sono definiti con uno o piu' decreti di cui al
comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei
servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici
eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni
accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con
modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e
2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche
mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un
costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
le anagrafiche contenute nell'ANPR.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche'
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.»
«Art. 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe).- 1. Il
cittadino iscritto in ANPR puo' delegare l'accesso ai
servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che
richiedono identificazione informatica, a non piu' di due
soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identita' digitale
di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di
sicurezza almeno significativo.
2. La presentazione della delega avviene tramite la
piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita'
previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli
uffici del comune di residenza. La delega e' revocabile in
ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato
dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della
delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela
previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o
parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero
della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui
al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui
all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in
formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore,
di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto
che richiede l'accesso ai servizi in rete quale
rappresentante del soggetto tutelato.
4. I gestori di identita' digitale, tramite la
piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di
eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua
l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la
manutenzione della piattaforma per la gestione delle
deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non
modifica la disciplina relativa alla titolarita' del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita'
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in
capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati
in qualita' di titolari autonomi del trattamento. La
realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo
rientra nel programma "Servizi digitali e cittadinanza
digitale" del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia
di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le
caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i
requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della
piattaforma di cui al comma 5, nonche' le tipologie di dati
oggetto di trattamento e, in generale, le modalita' e le
procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del
regolamento (UE) 2016/679.
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione,
realizzazione e graduale messa a disposizione della
piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per
l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si
provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del
Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della
Missione 1, Componente 1 di titolarita' della struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quinquies del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale
dell'istruzione superiore). - 1. Per rafforzare gli
interventi nel settore dell'universita' e della ricerca,
accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni, e' istituita, a cura del Ministero
dell'universita' e della ricerca, l'Anagrafe nazionale
dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate
con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della
formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei
dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza e
garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari
per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni della formazione superiore e assicura
l'interoperabilita' con le altre banche di dati di
rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero
dell'universita' e della ricerca per le relative finalita'
istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente
codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per
quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e
ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere
all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater
dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui
all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31
dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati
relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di
appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli
conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle
altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse
del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo
stesso puo' accedere per le relative finalita'
istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle
istituzioni della formazione superiore nonche' tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei
laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e
delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe
nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di
interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in
conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia
di interoperabilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante
Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di
ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
attivita' professionali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110:
«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i
fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, avente i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio
b) promuovere la mobilita' nazionale e
internazionale degli studenti agevolando le procedure
connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del
sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative
in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita' e della
ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
e le altre consulte degli studenti, i dati che devono
essere presenti nei sistemi informativi degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed
agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come
segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio
nazionale" trova specificazione, secondo criteri di
ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle
esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce
per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che
e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in
presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con
una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino
ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa
dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente
comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il
rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di
servizio universale sulla base degli orientamenti della
Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle
diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini
di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile,
segnalando periodicamente alle Camere le modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione
dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di
quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari
ivi descritte.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo
triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale
e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio
universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. Ai fini
dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale
piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale,
sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, nonche' l'operativita' della relativa
struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il
tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri dallo stesso individuate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di
sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di
innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di
rilevanza strategica e di interesse nazionale.
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da
personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di
formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime
giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del
contingente, le specifiche professionalita' richieste e il
compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
scadenza prevista nell'atto di conferimento ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per
l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti
di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per esigenze indifferibili.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni
controllata, anche indirettamente, dallo Stato, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, secondo criteri e modalita' individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai
fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale
quota parte delle risorse finanziarie gia' destinate
dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della
piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le
predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e destinate al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della
societa' sono previste modalita' di vigilanza, anche ai
fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e
supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le
esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2, per
assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la
progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma
di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo
n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' di cui al comma 2. Le attivita' di
sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo
periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo
13 dicembre 2017, n. 217, le parole "1° gennaio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: "7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e
48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126 («Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti»), convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Semplificazione in materia di acquisti
funzionali alle attivita' di ricerca). - 1. Non si
applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di
ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi
funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca,
trasferimento tecnologico e terza missione, nonche' alla
societa' PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo
della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia
di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della
Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio):
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed
agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come
segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio
nazionale" trova specificazione, secondo criteri di
ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle
esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce
per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che
e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in
presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con
una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino
ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa
dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente
comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il
rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di
servizio universale sulla base degli orientamenti della
Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle
diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini
di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile,
segnalando periodicamente alle Camere le modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione
dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di
quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari
ivi descritte.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo
triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale
e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio
universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2341-bis, lettera
c), del codice civile:
«Art. 2341-bis - I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti
proprietari o il governo della societa':
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di
voto nelle societa' per azioni o nelle societa' che le
controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o delle partecipazioni in societa' che le
controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio
anche congiunto di un'influenza dominante su tali societa',
non possono avere durata superiore a cinque anni e si
intendono stipulati per questa durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata,
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella
produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a
societa' interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.».
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca norme per la
tutela della concorrenza e del mercato.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - (omissis)
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis - 5. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 402 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Omissis - 402. Al fine di rendere piu' semplice,
efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore
legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della
pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa
pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per
le notifiche. La societa' di cui al primo periodo affida,
in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica
esistente di proprieta' del suddetto fornitore.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure):
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una
nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le
eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale secondo le modalita'
previste dal comma 3-bis;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di
regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca
e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca,
della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune):
«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - In vigore dal 2
marzo 2024
1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di
missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale
e' preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura
di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
2, alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
1 e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR
e' autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad
euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 12 (Utilizzo del Portale unico del reclutamento
inPA). - 1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed
enti locali sono definite con il decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione di cui al comma 2.".
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione previsto
dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua
ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli
adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel
primo periodo del presente comma, le modalita' di utilizzo
del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale
continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2023.».
 
Art. 20 bis
Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto
di merci

1. Al fine di incrementare la capacita' logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 «Interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorita' di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilita' tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorita' e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo e' dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonche' dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle
informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 249 del 31 luglio 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). -
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di
rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo
della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico
sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e
consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
oneroso per comprovate ragioni di carattere
tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia
sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i
servizi delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, appositamente sviluppati per essa.
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice
sorgente, la documentazione e la relativa descrizione
tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di
cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu'
piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee
guida.».
 
Art. 21
Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione
documentale delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilita'.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. puo' avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse societa' da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali gia' operative e capillari su tutto il territorio nazionale e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a societa' da questi controllate, gestori di identita' digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 febbraio 2021, n. L 57/1.
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57/17.
- Per il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata presentano all'AgID domanda di
qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida.
2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre
di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e
organizzativi compatibili con la disciplina europea,
nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto
all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita
l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono
definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica
attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3.
4. La domanda di qualificazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID (287) o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7. - 8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si
fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 22

Disposizioni urgenti in materia di personale

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o piu' sedi dei distretti»;
2) dopo il comma 12-ter e' inserito il seguente:
«12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo puo' essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;
c) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Articolo 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia e' autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilita' di scorrimento fra i distretti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa e' autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unita' da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unita' da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, e' destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» e' inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 («Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga
e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a).
Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione
sono destinati addetti all'ufficio per il processo in
numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di
specifico progetto organizzativo del primo presidente della
corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del
contenimento della pendenza nel settore civile e del
contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di
progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
la piena operativita' delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo costituite ai sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di
seguito indicato con l'espressione "Giustizia
amministrativa", per assicurare la celere definizione dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento, per l'assunzione di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga
e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b),
cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di
cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il
profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di
personale di cui al presente comma non sono computati ai
fini della consistenza della dotazione organica
rispettivamente del Ministero della giustizia e della
Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui
al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione
della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,
del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve
aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso
sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo
esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto
previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del
profilo professionale degli addetti all'ufficio per il
processo, comprensiva di specifiche e contenuti
professionali, e' determinata secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo
configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della
professione forense e comporta la sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la
durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al
consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti.
La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla
presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli
fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,
il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia'
svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento
della funzione di addetto all'ufficio per il processo,
anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale
risulti iscritto.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione
economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione
economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione
economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione
economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia
amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma
3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per almeno due anni consecutivi:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale
per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso
alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita' di
titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti
dalle amministrazioni dello Stato.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della terza area professionale, prevedere una
riserva in favore del personale assunto ai sensi del
presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa,
nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al
termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal
presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato
servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si
provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il
Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma
1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, in deroga all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
titoli valutabili ai sensi del presente comma, con
attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di
concorso, sono soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i
soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13,
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di
cassazione, la Procura generale presso la Corte di
cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali
in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11,
comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da
remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla
Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
studio in questione sia stato conseguito non oltre sette
anni prima del termine ultimo per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali
coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando
indica i posti messi a concorso per ogni profilo e,
nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni
singolo distretto di corte di appello, nonche', ove
previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario
di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di
cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e
l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo
distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati
ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo'
presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di
tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per
un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario
della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per
l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui
all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),
si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati
che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del titolo di
accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato
nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi
richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da
un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la
quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente
generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di
iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un
triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
di presidente, e da non piu' di quattro componenti,
individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalita',
dirigenti di livello non generale di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori
ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in
quiescenza da non oltre un triennio alla data di
pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per
ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
una sola commissione che procede alla selezione dei
candidati per tutti i profili professionali, formando
distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta
presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.
Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il
processo del Consiglio di Stato e del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli
statistici e per gli assistenti informatici, una sola
commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni
profilo
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da
un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti
di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la
selezione degli assistenti informatici la commissione puo'
avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della
consulenza del Servizio per l'informatica. Nella
commissione competente alla selezione dei candidati per
l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un
dirigente tecnico per la selezione dei funzionari
informatici e statistici, nonche' per quella degli
assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono
concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario
generale della Giustizia amministrativa monitora il
rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove
necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita'
di merito per le procedure di reclutamento di cui al
presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, cosi' come indicato dall'articolo 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al
comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza
dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita'
indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice
forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a
concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il
bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti
incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo
profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di
scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu' distretti che
presentano residue scoperture nel profilo, possono
partecipare, presentando domanda per una o piu' sedi dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati
idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie
distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno
di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene
al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di
incapienza delle graduatorie distrettuali formate
nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il
reclutamento potra' avvenire mediante scorrimento delle
graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti
messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario,
il Segretario generale della Giustizia amministrativa
potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento
delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda
tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo
scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle
con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di
idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato
nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, e' ammesso a sostenere la prova scritta, per
ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
non inferiore al doppio, del numero di posti messi a
concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando
e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La
prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di
tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di
attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
graduatoria finale per ogni singolo distretto o
circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra'
essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di
assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati
ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera'
non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste
nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il
bando puo' prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni,
garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le
modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative
sono determinate con decreto del Ministro della giustizia
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui
all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,
nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si
procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche
per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli
uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano
i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato
di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo
comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione
esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo'
ammettere a sostenere la prova scritta un numero di
candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta
volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto,
sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il
bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6
sia integrata con componenti indicati dalla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
la suddetta regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2023 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo
determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia
ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un
concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato
alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal
Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo
puo' essere differita fino al termine del rapporto a tempo
determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso
di tale amministrazione e del lavoratore interessato.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
relative alle assunzioni di tutti i profili professionali
di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata,
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia
ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e
di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2, e 16,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
(«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025»), convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della giustizia e di misure organizzative
finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa). - (omissis)
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con
le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle
vacanze della dotazione organica del personale di livello
dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, in deroga alle ordinarie facolta'
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti
della vigente dotazione organica, settanta unita' di
personale dirigenziale di livello non generale. Una quota
non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando e'
ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e'
riservata, attraverso procedure comparative che tengono
conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28,
comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli
dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di
studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia
maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area
professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per
cento dei medesimi posti residui e' altresi' riservata al
personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo
indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di
livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
almeno un triennio e con valutazione positiva.
(omissis).».
«Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola
superiore della magistratura). - (omissis)
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti
ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 3,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 («Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136:
«Art. 16 (Attivita' di formazione). - 1. Il Ministero
della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la
specializzazione di tutto il personale a tempo determinato
assunto ai sensi del presente capo e destinato all'ufficio
per il processo di competenza della giustizia ordinaria,
individuando con decreto del Direttore generale del
personale e della formazione specifici percorsi didattici,
da svolgersi anche per via telematica.
(omissis)
3. Per l' attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata, subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la
spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000
per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di
euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e
di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1038, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989,
n. 182, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale). - 1.
Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti,
diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di
esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita',
ingegneria e relative specialita', infortunistica del
traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica,
analisi e comparazione della grafia, trascrizione,
interpretariato e traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto
non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona
che svolge la propria attivita' professionale presso un
ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica
specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della
scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale
perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita'
di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma
dell'articolo 371 comma 2 del codice.
5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle imprese e del made in
Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i
settori di specializzazione di ciascuna categoria.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto
2023, n. 109 («Regolamento concernente l'individuazione di
ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di
ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna
categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione
all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e
l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi
dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis,
rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g),
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e
richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni
per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4,
comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2») e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2023, n. 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-novies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245, S.O. n. 194:
«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le
domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei
consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il
tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la
custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita). - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei
consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto
dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e
all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli
articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le
propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con
le medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati
alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione
negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e
all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli
elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il
pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi
titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con
sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o
postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I
versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono
formati a norma delle disposizioni legislative che li
regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con
modalita' esclusivamente informatiche in conformita' alle
specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati
contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai
magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia
ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,
terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, la disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli
articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo
comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli
albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina
prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito
internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul
sito internet del Ministero della giustizia delle
specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni del presente
articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti
dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con
modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche
tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia delle medesime specifiche
tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati
sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi
previsti dal presente articolo.».
 
Art. 23
Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualita' di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia puo' individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri e' versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalita' di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 1038, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 23 bis
Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli
obiettivi del PNRR

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unita', e bandisce la procedura di interpello.
2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR e' inferiore al valore medio nazionale.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:
a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;
b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.
4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non e' rinnovabile ne' prorogabile.
5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto puo' formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non puo' far parte del collegio piu' di un magistrato applicato.
8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita' manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonche', durante l'applicazione, a un'indennita' in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, e' versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 110 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono
essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello,
indipendentemente dalla integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici
sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in
servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di
altro distretto; per gli stessi motivi possono essere
applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui
all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio
presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.
I magistrati di tribunale possono essere applicati per
svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte
d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata
secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con
decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal
presidente della corte di appello per i magistrati in
servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e
dal procuratore generale presso uffici del pubblico
ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro di grazia e
giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi
giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro
distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e
giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del
procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si
riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che
dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con
preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto il magistrato da applicare,
scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3
deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di
appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce,
Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza
nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni
altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai
commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato,
nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
Consiglio superiore della magistratura, l'applicazione puo'
essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui
all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo
massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di
applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle
funzioni limitatamente a tali procedimenti.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu'
di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono
determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti
penali la cui trattazione si prevede di durata
particolarmente lunga, il magistrato applicato presso
organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali
procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno
dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata):
«Art. 35 (Disciplina transitoria). - 1. Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis,
127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura
civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' quelle previste
dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti
civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello
e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli
196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti
di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare
in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi
civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis,
127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura
civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto,
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai
medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del
titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere
dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale
data. Con uno o piu' decreti non aventi natura
regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la
funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo'
individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il
termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro
secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e
438 del codice di procedura civile, come modificati dal
presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del
capo III del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi
introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si
applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia'
notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e'
stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di
consiglio.
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice
di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla
data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34,
lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di
precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e
10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale
previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto,
continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle
medesime disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto,
i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze
civili continuano a essere regolati dal provvedimento del
direttore generale per i sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre
2020.».
- Si riporta il testo degli articoli 189 e 281-sexies
del codice di procedura civile:
«Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice
istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi
dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a se'
l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la
decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi
rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima
dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la
sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono
sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate
negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le
conclusioni di merito debbono essere interamente formulate
anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo
comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima
dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima
dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa,
anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e
terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa
e' rimessa al collegio per la decisione.»
«Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,
puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.
Al termine della discussione orale il giudice, se non
provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei
successivi trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti
d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali):
«Art. 2 (Indennita' in caso di trasferimento
d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai
sensi dell'articolo 1 e' attribuita, per il periodo di
effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di
quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura
pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'.
L'effettivo servizio non include i periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile
con quella prevista dal primo e dal secondo comma
dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.
27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi
dell'articolo 1 l'aumento previsto dal secondo comma
dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
compete in misura pari a nove volte l'ammontare della
indennita' integrativa speciale in godimento.».
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 47, commi 1 e
2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita'):
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino,
nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore
ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo
caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero,
all'INPS.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. - 6. (omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 13
della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei
magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della
giustizia militare e degli avvocati dello Stato):
«Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.
1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta,
con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui
all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati
trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di
servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori
della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.
D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il
primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo
anno.
(omissis).».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1038, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 24

Norme in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nell'ambito delle facolta' assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unita' di magistrati, aumentate delle unita' non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalita' di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma e' articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che puo' avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, e' realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 e' nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.
10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545».
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o da altri enti pubblici»;
c) all'articolo 6, comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 24, comma 1:
1) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari»;
2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «di magistrati e di giudici tributari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
agosto 2022, n. 130 («Disposizioni in materia di giustizia
e di processo tributari»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "commissione tributaria provinciale",
"commissioni tributarie provinciali", "commissione
tributaria regionale", "commissioni tributarie regionali",
"commissione tributaria" e "commissioni tributarie",
ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "corte di giustizia tributaria di primo grado",
"corti di giustizia tributaria di primo grado", "corte di
giustizia tributaria di secondo grado", "corti di giustizia
tributaria di secondo grado", "corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado" e "corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado";
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1.
La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati
tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti
nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del
1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono
reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4
a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al
comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di
giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado";
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: "quattro
giudici tributari" sono sostituite dalle seguenti: "due
magistrati o giudici tributari";
d) all'articolo 3:
1) le parole: "tra i magistrati ordinari, ovvero
amministrativi o militari" e "tra i magistrati ordinari,
amministrativi o militari", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "tra i magistrati tributari
ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o
militari";
2) le parole: "tabelle E ed F", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni
contenute nell'articolo 11";
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di primo grado). - 1. La nomina a magistrato
tributario si consegue mediante un concorso per esami
bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si
renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali
puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica di diritto processuale tributario.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto
amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata
dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli
specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego";
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al
concorso per esami). - 1. Al concorso per esami di cui
all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito
al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea
magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in
Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli
degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E'
necessaria, altresi', la sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non
idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento
della prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui
all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in
una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e'
bandito.
2. Il concorso e' bandito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, che determina il numero dei posti
messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di
svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la
prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e
in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo
contemporaneamente in piu' sedi, la commissione
esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo
svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della
prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove
scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati
scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo
1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella
giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei
quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto
anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato
svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di
non meno di tre componenti. In caso di assenza o
impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu' anziano.
Si applica ai predetti magistrati la disciplina
dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali
limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico
del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda,
e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della
missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita'
di versamento del contributo di cui al presente comma sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e'
aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La
commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo
giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso e' composta dal
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo
grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari
con almeno quindici anni di anzianita' e da quattro
professori universitari di ruolo, di cui uno titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari
di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di
esame. Ai professori universitari componenti della
commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al
presidente e ai magistrati componenti della commissione si
applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del
presente articolo. Per ogni componente della commissione e'
nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti
richiesti per il titolare. Non possono essere nominati
componenti della commissione i magistrati e i professori
universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano
prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza
nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario, amministrativo e contabile.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare
la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina
d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno
prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non
possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la
commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea
degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle
prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse.
Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono
partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i
casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui
valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione,
senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o
comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di
presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la
sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni e tra i professori
universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del
presidente della commissione, le relative funzioni sono
svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio
presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo
aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati
in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti della commissione, forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di
voti, prevale quello di chi presiede.
8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per
quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni
dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli
articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite,
procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione
del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e dagli altri organi di
autogoverno contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
10. Le attivita' di segreteria della commissione
e delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del
competente ufficio del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati
tributari). - 1. I magistrati tributari nominati a seguito
del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono
un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti
di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Con
delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di
affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio
di idoneita' al conferimento delle funzioni
giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio";
g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e
i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui
all'articolo 1-bis, comma 1.
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e
magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con
proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per
garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e
l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la
frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere,
previa convenzione, anche presso le universita' accreditate
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";
h) all'articolo 6:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "I presidenti delle corti di
giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al
giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546";
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nel caso in cui il giudice, in
composizione monocratica o collegiale, rilevi che la
controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere
trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra
composizione, la rimette al presidente della sezione per il
rinnovo dell'assegnazione";
3) al comma 2, dopo le parole: "ciascun collegio
giudicante" sono inserite le seguenti: "ovvero ciascun
giudice monocratico";
i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola:
"settantadue" e' sostituita dalla seguente:
"sessantasette";
l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il
seguente:
"01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi
dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel titolo I, capo II,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12";
m) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alla prima e alle successive nomine dei
magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria";
2) al comma 2, dopo le parole: "deliberazioni di
cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "relative alle
nomine successive alla prima,";
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
n) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: "La nomina" sono
inserite le seguenti: "dei giudici tributari presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio
2022,";
2) al comma 2:
2.1) le parole: "I componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali" sono sostituite dalle
seguenti: "I magistrati tributari di cui all'articolo
1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di
cui al comma 1";
2.2) la parola: "settantacinquesimo" e'
sostituita dalla seguente: "settantesimo";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente
dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono
concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due
anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto";
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel
comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di
diverso incarico per trasferimento dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in
servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla
base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al
presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di
vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione,
di vice presidente e di componente presso una sede
giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a
bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto
alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle
per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione
superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta
nel rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di
cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi
formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria
e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie
indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire,
che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico
e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato
nel quinquennio antecedente la data di scadenza della
domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per
cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il
termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal
singolo candidato";
o) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: "delle commissioni
tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "delle corti di
giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183";
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non
possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000
lordi annui";
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "dei giudici tributari";
p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Trattamento economico dei
magistrati tributari). - 1. Ai magistrati tributari
reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di
trattamento economico previsto per i magistrati ordinari,
in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma
1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita'
di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis
allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio
2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione
dell'indennita' integrativa speciale";
q) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: "affidandone l'incarico
ad uno dei suoi componenti" sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Al fine di garantire l'esercizio
efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il
Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di
autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono
assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali
e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo'
svolgere, col supporto della Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono
esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici
tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria";
r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale).
- 1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al
quale sono assegnati un direttore, che ne e' il
responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici
tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera
del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina
del direttore e dei componenti dell'ufficio e' effettuata
tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni
di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha
durata quinquennale e non e' rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a
rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni
delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le
piu' significative tra quelle emesse dalle corti di
giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3
alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di
merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono
stabilite le modalita' per la consultazione della banca
dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte
della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale
delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo
32 e dei servizi informatici del sistema informativo della
fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario
nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle
funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai
giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria";
s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2023;
t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e
F-bis di cui all'allegato annesso alla presente legge;
u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura
del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti
alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio conseguita al termine di un corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento
pensionistico.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o
militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data
di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico
di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da
almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per
il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di
cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente
articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria e'
consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati
all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero
di magistrati ordinari ammessi al transito non puo'
superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione sia
esercitata da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria non ne puo' comunque
ammettere al transito piu' di cinquanta. In relazione ai
transiti di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al
fine di garantire la corretta allocazione delle risorse
nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati
di previsione della spesa interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa
individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi
giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi
alle funzioni direttive e non direttive, bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi.
6. Alla procedura di interpello possono partecipare
esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di
partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente
alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di
demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.
7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale
della procedura di interpello, redatta sulla base
dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del termine
per l'invio della domanda di partecipazione, nella
magistratura di provenienza, alla quale e' sommata
l'anzianita' eventualmente maturata a tale data anche in
altra magistratura compresa tra quelle ordinaria,
amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio
complessivo e' ulteriormente aggiunta l'anzianita'
maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i
cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno
o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in
tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'. I
vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e
contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della
loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella
giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non
comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza,
in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili
nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a
mantenere il posto gia' ricoperto di giudice tributario
nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai
magistrati cosi' transitati non si applica l'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
come modificato dal comma 1 del presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i
fini giuridici ed economici l'anzianita' complessivamente
maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono
inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992
sulla base di tale anzianita'; ad essi si applicano tutte
le disposizioni in materia di trattamento economico
previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
In caso di transito con trattamento fisso e continuativo
superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria
per la qualifica di inquadramento, e' attribuito ai
magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile
e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti
trattamenti. I magistrati cosi' transitati continuano a
percepire, a titolo di indennita', per ventiquattro mesi
successivi alla data di immissione nelle funzioni di
magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello
attribuito per la funzione gia' svolta in qualita' di
giudice tributario e quello corrispondente alla nuova
funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione
tributaria.
9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma
4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse
disposizioni si applicano anche ai magistrati
amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per
il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del
comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene
nella medesima posizione occupata al momento del transito.
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi'
autorizzato ad assumere, con le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, le seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari:
nell'anno 2024, le unita' di magistrati non assunte ai
sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita';
nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'.
10-bis. Nell'ambito delle facolta' assunzionali dei
magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno
2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso
per il reclutamento di 68 unita' di magistrati, aumentate
delle unita' non assunte ai sensi del comma 10, primo
periodo, con le specifiche modalita' di seguito definite.
Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si
applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura
concorsuale di cui al presente comma e' articolata in una
prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La
prova preselettiva, che puo' avere luogo anche in sedi
decentrate e in date o sessioni diverse, e' realizzata con
l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella
soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da
risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti
alle materie di diritto civile, diritto processuale civile,
diritto tributario, diritto processuale tributario e
diritto commerciale. La valutazione della prova
preselettiva e' effettuata sulla base del punteggio
attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi,
per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche'
per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o
Istituti specializzati operanti nel settore della selezione
delle risorse umane. La commissione esaminatrice
provvedera' alla validazione dei quesiti di cui al sesto
periodo, che saranno pubblicati sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella
individuata per lo svolgimento della prova preselettiva
fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova
preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio
complessivo. Alla prova scritta e' ammesso un numero di
candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono
comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno
riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che
risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi comunque alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di
cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi
e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale
di invalidita' pari o superiore all'80 per cento, in base
all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis,
consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre
indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi
durante le prove scritte sono individuati mediante
sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun
elaborato della prova scritta. Non si procede alla
correzione del secondo elaborato qualora la valutazione
dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti
inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova
orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato
superamento della prova scritta o della prova orale rileva
ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1,
lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del
1992. La commissione di concorso di cui all'articolo
4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 e'
nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per
quanto non espressamente previsto nel presente comma, si
applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del
decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10,
a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per gli anni 2023 e 2024, 20 unita' di personale
dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze;
b) per gli anni 2023 e 2024, 50 unita' di personale
non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,
posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli
uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della
giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria;
c) per gli anni 2023 e 2024, 75 unita' di personale
non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,
posizione economica F1, e 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da
destinare agli uffici di segreteria delle corti di
giustizia tributaria.
12. Per fare fronte all'urgente necessita' di
attivare le procedure di riforma previste dalla presente
legge, il personale non dirigenziale in posizione di
comando alla data di entrata in vigore della presente legge
presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla
predetta data, non abbia optato per la permanenza presso
l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito
della dotazione organica del personale non dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle
facolta' assunzionali vigenti.
13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della presente legge, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.
14. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi
delle corti di giustizia tributaria nelle quali non e'
possibile assicurare l'esercizio della funzione
giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del
presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle
predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici
tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo
4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai
giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita'
di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del
compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte
all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma
previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai
sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2023.
15. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e
a carico del proprio bilancio, individua le misure e i
criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennita'
di amministrazione e della retribuzione di posizione di
parte variabile in godimento del personale dirigenziale e
non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla
tipologia delle attivita' svolte.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-quinquies, comma
1, 5-bis, comma 1, 6, comma 2, e 24, comma 1, lettere
g-bis) e m-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4-quinquies (Nomina e tirocinio del magistrato
tributario). - 01. (omissis)
1. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un
tirocinio formativo di articolato in due sessioni
consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le
corti di giustizia tributaria con la partecipazione
all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie
rientranti nella rispettiva competenza in composizione
collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al
primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al
magistrato tributario in tirocinio e' assegnato un carico
di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia tributari. Con delibera del Consiglio di
presidenza sono individuati i magistrati tributari
affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono
il tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per
il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento
delle funzioni giurisdizionali.
2. (omissis).».
«Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei
magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, con proprio regolamento,
definisce i criteri e le modalita' della formazione
continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e
dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma
1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere
teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di
apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e
corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati
all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle
universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al
primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti
annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello
stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione
annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle
finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo
svolgimento dei corsi medesimi, o da altri enti pubblici.».
«Art. 6 (La formazione delle sezioni e dei collegi
giudicanti). - 1. - 1-ter. (omissis)
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di
ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed,
all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi
giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal
consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi
esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari.
3. (omissis).».
«Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di
presidenza:
(omissis)
g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili,
distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici
tributari;
(omissis)
m-bis) dispone, in caso di necessita',
l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso
altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo
grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito
regionale, per la durata massima di un anno;
(omissis).
2. - 2-ter. (omissis).».
 
Art. 25

Disposizioni in materia di pignoramento
di crediti verso terzi

1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta' per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
b) dopo l'articolo 551 e' inserito il seguente:
«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia gia' stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia gia' intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 puo' notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale e' pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonche' l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e' notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e' depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento e' eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo e' liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu', dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione e' sospesa.»;
c) all'articolo 553:
1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione e' accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;
2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non e' notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non e' notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il terzo pignorato puo' accedere al fascicolo senza necessita' di autorizzazione del giudice.»;
b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, dopo la parola: «mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
c) dopo l'articolo 169-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 169-septies (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati). - La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalita' di esecuzione del pagamento.».
3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I crediti gia' assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non e' notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed e' stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non e' notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo e' liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 546, 553 e 630 del
regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 («codice di
procedura civile»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 agosto 1940, n. 253, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 546 (Obblighi del terzo). - Dal giorno in cui
gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il
terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al
custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,
nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di
1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di
1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a
3.200,00 euro e della meta' per i crediti superiori a
3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o
postale intestato al debitore di somme a titolo di
stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto
di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,
gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per
un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando
l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o
successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano
nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali
disposizioni di legge.
Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi,
il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la
dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.».
«Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti). - Se
il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme
esigibili immediatamente o in termine non maggiore di
novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in
pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La
notifica dell'ordinanza di assegnazione e' accompagnata da
una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo
i dati necessari per provvedere al pagamento previsti
dall'articolo 169-septies delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento
decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di
assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo
periodo.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in
termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite
perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono
d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate
nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando
sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in
ragione di cento lire di capitale per cinque lire di
rendita.
I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei
confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di
assegnazione non e' notificata al terzo entro novanta
giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione,
unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma,
secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla
data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il
termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma,
diventa inefficace se non e' notificata al terzo entro i
sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di
cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo,
l'ordinanza di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria
ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica
certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno
eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.».
«Art. 630 (Inattivita' delle parti). - Oltre che nei
casi espressamente previsti dalla legge, il processo
esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o
non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla
legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non
oltre la prima udienza successiva al verificarsi della
stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere,
alle parti, se e' pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni
caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta
elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o
che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero
rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte
del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri
creditori intervenuti nel termine perentorio di venti
giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e
con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo,
quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 e della rubrica
del Titolo IV, Capo II, del regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368 («Disposizioni per l'attuazione del Codice di
procedura civile e disposizioni transitorie»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941, n. 302, S.O.
n. 302, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Fascicoli di cancelleria). - Il cancelliere
deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio
ufficio, anche quando la formazione di esso non e' prevista
espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo
generale sotto la quale e' iscritto l'affare.
Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio,
della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato
dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei
rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e
l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con
l'indicazione della natura e della data di ciascuno di
essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine
cronologico.
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico
equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi
di conservazione dei documenti originali unici su supporto
cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla
disciplina processuale vigente.
Il terzo pignorato puo' accedere al fascicolo senza
necessita' di autorizzazione del giudice.».
«TITOLO IV. DEL PROCESSO DI ESECUZIONE.
(omissis)
CAPO II. Dell'espropriazione mobiliare e presso
terzi.
(omissis).».
 
Art. 25 bis
Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da
parte degli avvocati

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. E' consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante da' atto delle modalita' di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche' il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto e' sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformita' della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 21
gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Il notificante che procede a norma
dell'articolo 2 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione
dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia
al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la
copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in
calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo
quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di
cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha
preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la
ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il
numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la
sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di
ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall'Amministrazione postale, con
l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima
dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito
dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e
il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in
corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche
l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso.
2-bis. E' consentita la notificazione tramite un
invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine,
nella relazione di notificazione il notificante da' atto
delle modalita' di invio e indica il nome, il cognome, la
residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche' il
domicilio del notificante, il numero del registro
cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti
dal comma 2 del presente articolo. L'atto e' sottoscritto
digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa
processuale, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. L'ufficiale postale appone la
propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato
sul documento informatico, stampa la copia da notificare e
l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato,
riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il
numero identificativo dell'invio postale e attestando la
conformita' della copia al documento informatico trasmesso.
Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di
cui al comma 2.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per
tutto quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti
della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis.».
 
Art. 26
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "casellario giudiziale" e' la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
2) alle lettere a-bis), b), c) e d), le parole: «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i»;
3) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;
4) dopo la lettera p-bis) e' inserita la seguente:
«p-ter) «DGSIA» e' la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;
5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
6) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
«q-bis) «PDND» e' la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;
2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;
3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7».
c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
d) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
e) dopo l'articolo 42 e' aggiunto il seguente:
Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico). - 1. Il sistema informatico e' gestito dalla DGSIA.
2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati raccolti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) gestisce le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 28, 39, 42 e 43
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313 («Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
febbraio 2003, n. 36, S.O. n. 32, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
1. Ai fini del presente testo unico, se non
diversamente ed espressamente indicato:
a) "casellario giudiziale" e' la base dati di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei
dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi
riferiti a soggetti determinati;
a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' la base
dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti
giudiziari di condanna adottati negli Stati membri
dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;
b) "casellario dei carichi pendenti" e' la base
dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti
giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la
qualita' di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato" e' la base dati ai sensi dell'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che
contiene i provvedimenti giudiziari che applicano, agli
enti con personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica, le
sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato" e' la base dati ai
sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari
riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle
societa' e associazioni anche prive di personalita'
giuridica, cui e' stato contestato l'illecito
amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita'
giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di
personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
e-bis) "procedimento penale" e' il procedimento,
sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi
successive all'esercizio dell'azione penale;
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il
decreto penale e ogni altro provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il
provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato
o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione cori
strumenti diversi dalla revocazione;
g-bis) "condanna" e' ogni decisione definitiva di
condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei
confronti di una persona fisica in relazione a un reato e
riportata nel casellario giudiziale;
h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o
il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
h-bis) "impronte digitali" sono le impressioni
piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
h-ter) "immagine del volto" e' l'insieme delle
immagini digitalizzate del volto di una persona;
i) "numero identificativo del procedimento" e' il
numero del procedimento assegnato dal sistema al momento
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale;
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del
provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel
sistema;
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso
l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento
giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha
competenze nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il
giudice di pace, che ha competenze nella materia del
presente testo unico;
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il
tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha
competenze nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso la
direzione generale degli affari interni del dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
p-bis) "autorita' centrali" sono gli enti
competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze
penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione
europea;
p-ter) "DGSIA" e' la Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la
transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche
di coesione del Ministero della giustizia;
q) "sistema" e' il sistema informativo
automatizzato del casellario giudiziale, del casellario
giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti,
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato;
q-bis) "PDND" e' la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la
condivisione della base dati tra i soggetti che hanno
diritto ad accedervi.».
«Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi,
quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui
all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta',
il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato
generale del casellario giudiziale di cui al comma 3,
nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di
un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto
alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del
gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme
all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di
un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo'
procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i
singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle
iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e
dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e
solo ai fini del procedimento amministrativo cui si
riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo e' rilasciato
dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18
quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il
rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio
locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono
temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui
all'articolo 39;
b) nelle more dell'accreditamento alla PDND, della
stipula o della modifica della convenzione di cui
all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure
informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a
procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli
indicati in convenzione.
7. Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei
certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso,
riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con
la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale, dispongono la
sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche'
alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del
codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per
esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato
la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale.
7-bis. Per le richieste relative a procedimenti
amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di
altro documento valido per l'espatrio, il certificato
generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al
comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a),
limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola
ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti
amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di
armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale
contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato
soggetto, comprese quelle indicate al comma 7.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative
all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo
carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di
cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un
cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa
alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario
giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo
20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla
data del decesso.».
«Art. 39 (Consultazione del sistema da parte
dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). - 1. La
consultazione del sistema da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini
dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e
32, anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di
cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di
cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica, avviene mediante accreditamento alla
PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la
consultazione avviene previa stipula di apposite
convenzioni tra il Ministero della giustizia e le
amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste
ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate
per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale,
comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita'
dei dati nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione.
3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei
certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire
se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto
dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello
stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono
essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza
dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi,
le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati
personali, a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati, nonche' le norme che individuano i reati
ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura
informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al
sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo,
per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale,
di comunicare alla controparte eventuali modifiche,
rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle
regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle
disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare
l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione
agli specifici procedimenti di competenza e alle
fattispecie di reato pertinenti e' acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la
richiesta di consultazione del sistema all'ufficio
centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di
cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel
decreto di cui al comma 5.
5. Le modalita' tecnico-operative per consentire la
consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei
certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,
sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte
dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei
certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo
le modalita' stabilite dal decreto del Ministero della
giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive
modificazioni.».
«Art. 42 (Regole tecniche del sistema). - 1. Le
regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti
alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati,
alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice
identificativo e il numero identificativo, ai relativi
tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con
provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale.
1-bis. Le regole procedurali di carattere
tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari
giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero
della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito
della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3,
sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.
1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative
intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari
giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati
dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi,
occorre aggiornare le regole procedurali di carattere
tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede
con uno o piu' decreti emanati ai sensi del comma 1-bis
all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del
codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto
dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero
dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione
del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di
anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative
competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi'
sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a
prevenire e correggere eventuali errori nella immissione,
scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in
collegamento con il sistema informatizzato dei registri.».
«Art. 43 (Codice identificativo sulla base delle
impronte digitali). - 1. Al fine di consentire la sicura
riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato
appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice
fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea, ad una persona di cui non e' nota la
cittadinanza o ad un apolide, con provvedimento del
Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero
dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, e
il Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi
previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice
identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di
riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il
Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o
integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art.
34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive
modificazioni.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono
essere determinate le modalita' di collegamento tra il
sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, convertito, cori modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario
giudiziale.».
 
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia
di giustizia riparativa

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 92 e 93 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 92. (Disposizioni transitorie in materia di
giustizia riparativa. Servizi esistenti). - 1. La
Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il
termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023,
provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia
riparativa in materia penale erogati alla stessa data da
soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati
con il Ministero della giustizia ovvero che operano in
virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o
altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1
con riferimento all'esperienza maturata almeno nel
quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo
degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023,
verificando altresi' la coerenza delle prestazioni erogate
e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto
disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un
elenco da cui attingono gli enti locali per la prima
apertura dei centri di cui all'articolo 63.
2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia
riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma
1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7,
comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a),
all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2),
all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1),
all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f)
e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera
a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25,
comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b),
numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera
a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero
1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g),
numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2),
e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c),
all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78,
comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2),
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1,
lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e
nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 93. (Disposizioni transitorie in materia di
giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei
mediatori). - 1. Sono inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023,
sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere completato una formazione alla giustizia
riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno
quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito,
acquisita nel decennio precedente presso soggetti
specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa,
pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della
giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di
intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e
pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia
riparativa in materia penale, equivalente o superiore a
quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili
della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna,
avere completato una adeguata formazione alla giustizia
riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza
almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio
precedente.
2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1,
e' disposto a seguito della presentazione, a cura
dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b),
previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui
onere finanziario e' a carico dei partecipanti, come da
successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono
stabilite altresi' le modalita' di svolgimento e
valutazione della prova di cui al comma 2, nonche' di
inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.».
 
Art. 28
Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari
finanziati dal PNRR

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresi' alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2-bis,
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)»:
«Art. 15. (Rapporti tra il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato). -
(Omissis).
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla
sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di
programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli
aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di
euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle
risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si
applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti,
entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo,
dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere,
corredati della relazione di cui al comma 2-ter.».
 
Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del subappalto»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445».
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 e' sostituito dal seguente:
«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarita', l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformita' INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e' comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una eta' anagrafica di almeno ottanta anni, gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente e' rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita' informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso e' consentito il completamento delle attivita' oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita' individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», come modificato dalla
presente legge:
«Omissis
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, all'assenza di
violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro
nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui
al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli
obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni
accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini
indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle
specifiche disposizioni di legge. In relazione alle
violazioni amministrative che non possono essere oggetto di
regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo'
essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio
oggetto di verbalizzazione.»
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione
di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti
in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o
servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e
normativo complessivamente non inferiore a quello previsto
dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato
dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente
connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il presente comma
si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che
ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei
casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.
Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del
coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti
elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato
in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli
18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 445, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto
del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo
quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un
incremento della dotazione organica, un contingente di
personale prevalentemente ispettivo pari a 283 unita' per
l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita'
per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse
decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo
al triennio 2016-2018 e' integrato di euro 728.750 per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro
2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo
14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui».
L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero
delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi
oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro
21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole:
«due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non
generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni
di livello non generale». In attuazione di quanto previsto
dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a
modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016,
pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
c) l'Ispettorato nazionale del lavoro e'
autorizzato all'assunzione delle unita' dirigenziali non
generali derivanti dalla modifica della dotazione organica
prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b),
nonche', al fine di garantire una presenza continuativa dei
responsabili di ciascuna struttura territoriale, di
ulteriori 12 unita' dirigenziali di livello non generale,
anche mediante le procedure di cui all'articolo 3, comma
61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi
oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno
2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo;
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia
di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella
misura di seguito indicata:
1) del 30 per cento per quanto riguarda gli
importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo
12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e
all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli
importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in
via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli
importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni
in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre
anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario
di sanzioni amministrative o penali per i medesimi
illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera,
nonche' alla lettera d), fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e sono destinate
all'incremento del Fondo risorse decentrate
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione
del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da
definire mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
f) le entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite
annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse
decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a
incentivare l'attivita' di rappresentanza in giudizio dello
stesso Ispettorato;
g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse
decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono
superare il limite di euro 15 milioni annui;
h) al fine di consentire una piena operativita'
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al
31 dicembre 2022, limitatamente alle disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Sanzioni). - 1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o
dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di lavoro. L'esercizio non autorizzato delle
attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e'
punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi e' scopo
di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500.
Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a
due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.
L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con
l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. L'esercizio non
autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a
tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non
vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a
quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro
1.500.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al
di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
fino al sestuplo.
3. - 3-bis.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11,
comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte
del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto
di somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale
e' disposta la cancellazione dall'albo.
4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11,
comma 2, e' punito con la sanzione penale prevista dal
comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce
compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione
presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione
di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro
con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in
aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi,
l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti
di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a
un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta
in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate
al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono
puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o
dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e
per ciascun giorno di somministrazione.
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal
presente articolo sono aumentati del venti per cento ove,
nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie
proporzionali previste dal presente articolo, anche senza
la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a
euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione
degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo le modalita' ivi previste, fermi restando i limiti
di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in
materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.».
- L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183", abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta).»
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. L
119 del 4 maggio 2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale»:
«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - (Omissis)
10-bis. Al Documento unico di regolarita'
contributiva e' aggiunto quello relativo alla congruita'
dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico
intervento, secondo le modalita' indicate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve
le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima
della data di entrata in vigore del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo
precedente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 222, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici»:
«Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC).
- (omissis)
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
omissis
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti
pubblici;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma,
della legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.»:
«Art. 1. - 1. Ai mutilati ed invalidi civili
totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui
agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ,
nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie,
previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano
accertato che si trovano nell'impossibilita' di deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di un'assistenza continua, e' concessa
un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo
titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,
dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1°
gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio
1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento
sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di
guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915.
La medesima indennita' e' concessa agli invalidi
civili minori di diciotto anni che si trovano nelle
condizioni sopra indicate.
Sono escluse dalle indennita' di cui ai precedenti
commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in
istituto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, recante «Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE).»:
«Art. 6 (Prestazioni agevolate di natura
socio-sanitaria). - 1. Per le prestazioni agevolate di
natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta',
l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di
cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per
le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo
7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al
presente articolo e fatta comunque salva la possibilita'
per il beneficiario di costituire il nucleo familiare
secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il
nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge,
dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente
residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti
regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4,
lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario
non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2,
l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per
ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione
economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle
necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le
modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. La componente non e'
calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del
suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui
all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in
materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in
termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio
immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla
prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma
continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio
del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di
persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
codice civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, numeri
da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, recante «Disciplina dell'obbligo
delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei
lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei
locali»:
«Art. 1. - I lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o
piu' datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in
natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle
prestazioni svolte:
a) alle assicurazioni per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la
disoccupazione involontaria disciplinate dal regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e
successive modifiche ed integrazioni;
b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche
ed integrazioni;
c) all'assicurazione per la maternita' delle
lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla
tutela delle lavoratrici madri;
d) all'assicurazione contro le malattie di cui alla
legge 11 gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti
indicati nei successivi articoli 2 e 3;
e) all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle
previste dall'art. 1 del citato testo unico.
Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari si intendono i
collaboratori e le collaboratrici che svolgono,
esclusivamente per il funzionamento della vita familiare,
le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il
rapporto di lavoro domestico.
L'esistenza di vincoli di parentela od affinita' fra
datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo
assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro.
L'onere della prova non e', tuttavia, richiesto, quando si
tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di
coniugio, parentela od affinita', svolgono le seguenti
mansioni:
1) assistenza degli invalidi di guerra civili e
militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del
lavoro, fruenti dell'indennita' di accompagnamento prevista
dalle disposizioni che regolano la materia;
2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili
fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971,
n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi
attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di
menomazione;
3) assistenza dei ciechi civili fruenti del
particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10
febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed
integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero
titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle
disposizioni che disciplinano la materia;
4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti
secolari di culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei
confronti dei componenti le comunita' religiose o militari
di tipo familiare.
Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge
31 luglio 1956, n. 1003.».
- Si riporta il testo degli articoli 90, comma 9, e
157, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori). - (omissis)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei
cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita' contributiva, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verifica il possesso della patente o del
documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche
nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono
tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del
medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione
SOA;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita', copia della notifica
preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di
regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e
b-bis);
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 157, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i
responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo
90, commi 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione
degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100,
comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90,
commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo
periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»:
«Omissis.
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A
decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura
corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
i vincoli di spesa di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali»:
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 30
Misure per il rafforzamento dell'attivita' di accertamento e di
contrasto delle violazioni in ambito contributivo

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e' effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria e' effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi e' effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;
c) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi e' effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.».
3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori piu' favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente puo' segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalita' con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresi', le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalita' e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonche' i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalita' e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 e' subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo.
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attivita' di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilita' solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonche' a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attivita' accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS puo' formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito puo' attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attivita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 8 e 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla
presente legge, (a decorrere dal 1° settembre 2024):
«Art. 116. (Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare). - Omissis
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei
contributi o premi e' effettuato entro centoventi giorni,
in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione
non trova applicazione; la sanzione civile non puo' essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni,
denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi
al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi mediante l'occultamento di
rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o
redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per
la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per
cento, fermo restando che la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Se la denuncia della situazione debitoria e'
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di
una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia
effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso
ufficiale di riferimento e' maggiorato di 7,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi e'
effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione
civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti
entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e
terzo periodo e' subordinata al versamento della prima
rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma
11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In
caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento di una delle successive rate accordate si
applica la misura di cui al primo periodo della presente
lettera;
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata
d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di
verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di
cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del
50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi e'
effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al primo
periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di
una delle successive rate accordate, si applica la misura
di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
Omissis
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui
all'articolo 1284 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116, comma 15 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", come modificato dalla
presente legge:
«Art. 116. (Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare). - Omissis
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissano
criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili
di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali,
in caso di:
a) oggettive incertezze connesse a contrastanti
ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali
o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in
sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla
particolare rilevanza delle incertezze interpretative che
hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da
fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui
all'articolo 124, primo comma, del codice penale,
all'autorita' giudiziaria;
b) crisi, riconversione o ristrutturazione
aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti
di concessione del trattamento di integrazione salariale
straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore e che rendono probabile
l'insolvenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«Art. 116. (Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare). - Omissis
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante
"Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati":
«Art. 2 (Riscossione dei crediti contributivi,
rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva).
- Omissis.
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto
dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal
comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e
per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a
rateazioni non superiori a dodici mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti
dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni
superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento
motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo
modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri
medesimi. Non sono consentite per ciascun debito,
complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi;
in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, possono essere
consentite rateazioni fino a trentasei mesi.»;
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica»:
«Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7. - 9
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. - 12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle medesime somme affidate per il recupero
agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante
«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»:
«Art. 62. (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 31

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonche' di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita', 250 unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro e', altresi', autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:
a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;
b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;
c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 50 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale.
6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «660 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «710 unita'»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ispettori: 271;»;
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) appuntati e carabinieri: 254;».
7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25 unita' del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresi' utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.
11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti gia' destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unita' ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonche' dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.».
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unita' di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtu' del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro). - Omissis.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto
divieto all'impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il
provvedimento di sospensione e' comunicato all' Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli
aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati
dall'effetto del provvedimento di sospensione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali»:
«Art. 5-ter. (Disposizioni in materia di personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di
rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e l'attivita' di contrasto al fenomeno
degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del
lavoro e' autorizzato a bandire una procedura di concorso e
conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con
incremento della dotazione organica nel limite delle unita'
eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da
inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a
150 unita' a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato
nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero
delle unita' assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi
oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 35. (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali»:
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 2,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori
impatriati). - Omissis.
2. abrogato.».
- I commi da 1 a 12-ter e 14, dell'articolo 39 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», sono
abrogati dalla presente legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 826, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro). -
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle
leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza
sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei
carabinieri, per un contingente complessivo di 710 unita'
in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o
ruoli:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 8;
c);
d) ispettori: 271;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 254;
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6,
dell'articolo 14, comma 13, e dell'articolo 306, comma
4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»:
«Art. 13 (Vigilanza). - Omissis.
6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, in qualita' di organo di vigilanza,
ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra
rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e
dall'Ispettorato.»
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per
il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori). - Omissis.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale
prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha
adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.»
«Art. 306. (Disposizioni finali). - Omissis.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore
generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede
di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere
dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica
esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni
commesse successivamente alla suddetta data. Le
maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente
comma sono destinate, per la meta' del loro ammontare, al
finanziamento di iniziative di vigilanza nonche' di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del
lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»:
«Art. 8-bis. (Reclutamento di personale presso
l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del
PNRR per la lotta al lavoro sommerso). - 1. Al fine di dare
attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro
sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del
lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento
delle previste procedure di mobilita', e conseguentemente
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale con profilo "ispettivo" e
"amministrativo" pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, recante
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Misure per il contrasto del lavoro
sommerso e irregolare). - 1. Al fine di rafforzare
l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) - b);
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con
esclusione delle sanzioni previste per la violazione
dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche alle violazioni
commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui
alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
destinato a misure, da definire con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una
piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo
sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere
organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata
alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo,
possono essere corrisposte al predetto personale nel limite
del 20 per cento del trattamento economico individuale
complessivo lordo annuo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3 e
dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). -
Omissis.
3. abrogato.
Omissis.»
«Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni
di vigilanza). - 1. abrogato.
Omissis.
3. abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art.
5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - Omissis.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). -
Omissis.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Al fine di assicurare omogeneita' operative di
tutto il personale che svolge vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche'
legislazione sociale, ai funzionari ispettivi sono
attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni
di vigilanza). - Omissis.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare
l'attivita' ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5
comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra
l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme
restando le rispettive competenze ed evitando
sovrapposizioni degli interventi, che comprendono, in ogni
caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di
condotta e le direttive di carattere operativo, nonche' di
definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma
si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di
effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento
delle attivita' istituzionali delle predette
amministrazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.».
 
Art. 31 bis
Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo
sviluppo del biometano

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata e' consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 29-bis e 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale.»:
«Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento
autorizzatorio unico regionale) - 1. Per i progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima
della presentazione dell'istanza di cui all'articolo
27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio di
impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e
delle metodologie da adottare per la predisposizione dello
stesso nonche' alla definizione delle condizioni per
ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del progetto. Il proponente trasmette all'autorita'
competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio
equivalente al progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la
documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa
accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, nel sito web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,
a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati e comunque competenti a esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente
indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime
amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis
della medesima legge e i termini possono essere ridotti
fino alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai
sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla
base della documentazione prodotta dal proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da
inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo
livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge
ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle
metodologie da adottare per la predisposizione dello studio
nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli
atti di assenso, comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro
cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza
preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente
le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
competenti a esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione
dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7
dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei
presupposti che determinano tale decisione in relazione
alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede
di conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4
dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non
si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non
possono porre condizioni, formulare osservazioni o
evidenziare motivi ostativi alla realizzazione
dell'intervento nel corso del procedimento di cui
all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi
elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche
a seguito delle osservazioni degli interessati.»
«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti) - 1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente
articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli
stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento
allo stabilimento. I singoli impianti e le singole
attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di
distinte autorizzazioni.
1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo
delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure
previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma
1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi
nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23,
comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche' in relazione
alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti
salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il
complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli
impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
degli impianti.
2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di
combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto
al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte
IV-bis, alla Parte Quinta.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad
un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri
procedimenti amministrativi e, in particolare, nei
procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un
autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di
autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorita'
competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
giorni o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli
articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliagli, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' del
monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti
di emissione individuata tenuto conto delle relative
condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli
impianti soggetti a tale condizione e le portate di
progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite
solo nella misura inevitabile dal punto di vista
tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di
emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. I
valori limite di emissione sono identificati solo per
sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al
ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione
unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo
271, comma 18;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni,
anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il
contenimento delle fonti su cui l'autorita' competente
valuti necessario intervenire.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto
previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere trasmessi all'autorita' competente i
risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in
un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio
dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata
di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da
realizzare. L'autorita' competente per il controllo
effettua il primo accertamento circa il rispetto
dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a
regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu'
attivita' dello stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo
delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta
il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica
dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita'
competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai
sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.
Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
nuovo periodo di quindici anni. Alla variazione del gestore
si applica la procedura di cui al comma 11-bis.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorita'
la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti
mediante attivita' di campionamento e analisi e raccolta di
dati e informazioni, funzionali all'accertamento del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente
decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in
condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme
tecniche di settore, ai punti di prelievo e di
campionamento.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli
impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas
liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare
apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a
rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente
disposte, per le medesime finalita', con apposito
provvedimento dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo
ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento
e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente
entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista
efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la
produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto
dalla suddetta data. La presente procedura non si applica
se, congiuntamente alla variazione del gestore, e'
effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno
stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio
dell'autorizzazione per la parte trasferita.
L'autorizzazione applica la classificazione di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter),
corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di
parziale trasferimento. L'autorita' competente procede
altresi' all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte
di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore
cedente, sulla base di una apposita comunicazione di
modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti,
verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria
relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo
sono a carico del richiedente, sulla base di appositi
tariffari adottati dall'autorita' competente.
12. - 16.».
 
Art. 32

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 136, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»;
b) il comma 139-ter e' sostituito dal seguente:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;
c) il comma 139-quater e' abrogato;
d) al comma 140:
1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalita' dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 settembre 2028»;
2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»;
e) al comma 141, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2028»;
f) al comma 143:
1) al primo periodo, la parola: «affidare» e' sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;
2) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Con riferimento alle annualita' 2021-2022, il termine di cui al primo periodo e' riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilita' dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualita' dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;
g) al comma 144:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia' corrisposte saranno recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano gia' provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
h) al comma 145:
1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono inserite le seguenti: «, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
i) il comma 146 e' sostituito dal seguente:
«146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 e' effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
m) al comma 148, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, e' premesso il seguente:
«01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonche' all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, le parole: «euro 29 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;
3) al comma 5, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita' di cui al primo periodo e', altresi', istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;
4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;
5) al comma 7:
5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostituite dalle seguenti: «96.126.475 euro»;
5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.000 euro per l'anno 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.», commi 136, comma
139-ter, comma 139-quater, comma 140, comma 141, comma 143,
comma 144, 145, 146, 147 e 148 come modificato dalla
presente legge:
«Omissis.
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro
dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle
risorse. Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in
parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine
entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori
coincide con quello previsto dalla misura di riferimento. I
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
Omissis.
139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del
comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate
allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili
per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le
annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a
concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.
139-quater (Abrogato).
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo secondo
le modalita' dettagliate nell'apposito decreto del
Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al
triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti
al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 settembre 2028. Per il contributo riferito
all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il
quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori,
nonche' le informazioni riferite alla tipologia dell'opera
e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di
finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa
opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale
viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a
opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per
tipologie di investimenti che sono specificatamente
individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui
sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle
domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di
contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del triennio precedente.
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il
seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che
presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso di mancata
approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi
attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo
riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 31 marzo 2022. Per i contributi riferiti al
triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al
biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 15 novembre 2028.
Omissis.
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad aggiudicare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire
entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso
tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori
deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui
costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro quindici
mesi; d) per le opere il cui costo e' compreso tra
2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei
lavori deve avvenire entro venti mesi. Con riferimento alle
annualita' 2021-2022, il termine di cui al primo periodo e'
riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la
data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di
invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con
l'affidamento diretto. Ai fini del presente comma, per
costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo
del quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui
al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il
contributo riferito all'annualita' 2022, di sei mesi con
riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati
entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i
termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini
per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le
scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del
contributo, per espletare le procedure di selezione del
contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica
di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante
(SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di
tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione
dell'opera, eventuali economie di progetto non restano
nella disponibilita' dell'ente e sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le
annualita' dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle
risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi
dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al
comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il
10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione
dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei
giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento
dei lavori e per il restante 10 per cento previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio
di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero
dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad
alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato
rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme
gia' corrisposte saranno recuperate secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro
dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che
abbiano gia' provveduto alla rendicontazione dei progetti
attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di
cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare
esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il
sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma
146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino
agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema
di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati
dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme
ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228,e le somme recuperate sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere
pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 e' effettuato dai
comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il
decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la
rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni
beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il
sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello
Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
147. Il Ministero dell'interno, effettua un controllo
a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di
cui ai commi 139 e 139-bis.
148. Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e
vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per
investimenti stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita'
previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di
500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di
vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto
dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente,
effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le
informazioni rese in sede di presentazione della domanda e,
a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita'
della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo
delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in
conformita' al progetto. Il Ministero dell'interno, nei
limiti delle risorse previste per le attivita' di cui al
primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate
anche le modalita' di rimborso delle relative spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre
Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1 e 6
della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di
Albania per il rafforzamento della collaborazione in
materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023,
nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Disposizioni organizzative). - 01. Il
Ministero della difesa, mediante le proprie competenti
articolazioni del genio militare, provvede alla
progettazione e all'esecuzione dei lavori nonche'
all'acquisizione delle forniture necessarie per la
realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al
Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
7.
1. Il Ministero dell'interno individua, tra il
personale gia' in servizio, i dipendenti che svolgono,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo,
le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle
aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del
Protocollo, nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui
al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunita',
i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto
internazionale e informano il capo della rappresentanza
diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche ai
fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3,
4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti
spese:
a) per la realizzazione delle strutture previste
nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
del Protocollo, la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024
in favore del Ministero della difesa;
b) per gli oneri di conto capitale relativi alle
dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del
Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in
favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni
per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5,
valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro
6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si
provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo
di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il
rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo
Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024
e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del
Protocollo, valutati in euro 30,27 milioni di euro per
l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2,
3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente derivanti
dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e
dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da
ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno
2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con
uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia e della salute. Per le finalita' di cui al primo
periodo e', altresi', istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di
1.270.000 euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro
73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a
10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione
vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto
a 15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 47.680.000 di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
a) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
b) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
c) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
2.154.286 euro;
d) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
e) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858
euro;
f) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
g) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 3.877.715 euro;
h) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 2.297.905 euro;
i) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 1.436.191 euro;
l) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 3.844.975 euro;
m) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 3.204.146 euro;
n) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 1.967.581 euro.
7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente
articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8,
determinati in 96.126.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115
euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026,
125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per
l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro
per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544
euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere
dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b) quanto a 1.270.000 euro per l'anno 2024,
5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno
2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e
120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per
l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno
2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno
2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per
l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno
2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno
2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'in-terno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e
5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639
euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere
dall'anno 2025;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per
l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno
2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 9.330.933 euro per
l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno
2025;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326
euro annui a decorrere dall'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro
annui a decorrere dall'anno 2025.
8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza
quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2
dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al
secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri
si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 32 bis
Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della
metropolitana della citta' di Torino

1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino», e' prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilita' di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2023, recante la nomina del Commissario
straordinario per la realizzazione dell'intervento
denominato «linea 2 della metropolitana della citta' di
Torino»:
«Art. 2. (Poteri e funzioni). - Omissis
3. Entro novanta giorni dalla data di adozione del
presente decreto, il Commissario straordinario comunica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
cronoprogramma relativo alle attivita' di progettazione, di
affidamento e di esecuzione e ad ogni altra iniziativa
necessaria ad assicurare la realizzazione degli interventi
e la messa in esercizio dell'impianto. Il Commissario
straordinario da' pronta comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti delle iniziative assunte
nell'esercizio delle sue funzioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5-quater,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»:
«Art. 33. (Semplificazioni procedurali relative agli
interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti). - Omissis
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della
Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario
con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione
dell'opera nonche' le modalita' di monitoraggio, da
effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle
opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAPMOP) ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca delle risorse
e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera. Il
Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto
di nomina, provvede all'espletamento delle attivita' di
progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la
realizzazione degli interventi e la messa in esercizio
dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita'
connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, nonche' di societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o
da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
 
Art. 33
Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole
opere»

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;
b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;
c) il comma 31-bis e' sostituito dal seguente:
«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;
d) il comma 31-ter e' abrogato;
e) il comma 32 e' sostituito dal seguente:
«32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e' tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per piu' annualita', il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori e' quello riferito alla prima annualita'. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;
f) il comma 33 e' sostituito dal seguente:
«33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita' di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualita' di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, nonche' l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia' corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano gia' provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
g) il comma 34 e' sostituito dal seguente:
«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al 2023, e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualita' 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 29-bis, 31, 31-bis,
31-ter, 32, 33, 34, 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato
dalla presente legge:
«Omissis
29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno
2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni
di euro. L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni
beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro
il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita' di
utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di
cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.
Omissis
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici, a
condizione che gli stessi non siano gia' integralmente
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi
rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, o di cui all'articolo 37 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, ove applicabile.
31-bis. I comuni beneficiari dei contributi
inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di
progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo
2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i
medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi
di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al
periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.
31-ter. Abrogato.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del
contributo per piu' annualita', il termine di riferimento
per l'aggiudicazione dei lavori e' quello riferito alla
prima annualita'. Per i contributi relativi alle annualita'
dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il
termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi
relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i risparmi
derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino
al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma
33 e successivamente possono essere utilizzati per
ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste
dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati
entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare
esecuzione.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal
Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei
lavori attraverso il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per
cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo
102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo
116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento
di opere con piu' annualita' di contributo, il Ministero
dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualita'
di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei
lavori attraverso il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35, nonche' l'ulteriore 50
per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del
codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.
Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare
esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione
di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli
obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia' corrisposte
sono recuperate, con apposito decreto del Ministero
dell'interno, secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I
comuni destinatari dei contributi che abbiano gia'
provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il
sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma
35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, a seguito
del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera,
ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari
dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi
richiesti tramite il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati
dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme
ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di
aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo
di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al
2023, e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del
Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024.
Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei
contributi nei confronti degli enti inadempienti agli
obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del
termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a
valere sul contributo riferito all'annualita' 2024,
comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo
contributo con decreto del Ministero dell'interno da
emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto
termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto
del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma
32, comporta la revoca del contributo con decreto del
Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026.
Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
presente comma sono recuperate secondo le modalita' di cui
ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
commi da 29 a 34 e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria
generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
36. Il Ministero dell'interno effettua un controllo a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di
cui ai commi da 29 a 35.».
 
Art. 33 bis
Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria
Smistamento

1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e alla realizzazione dei lavori» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fase di realizzazione dell'opera puo' essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la societa' Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1009,
della legge 30 dicembre 2021, n.234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
1009. Alla progettazione e alla realizzazione dei
lavori del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento,
di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni gia' svolte
dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma
1025, della citata legge n. 145 del 2018. La fase di
realizzazione dell'opera puo' essere finanziata nell'ambito
dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, del contratto di
programma, parte investimenti, stipulato con la societa'
Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse
stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.»
 
Art. 34

Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;
b) l'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.
2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose» come modificato
dalla presente legge:
«Art. 21. (Piani integrati). - 1. Al fine di favorire
una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e
le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile
delle strutture edilizie e delle aree pubbliche,
l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la
riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni
di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato con
modifica di sagome e impianti urbanistici, nonche'
sostenere progetti legati alle smart cities, con
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo
energetico, sono assegnate risorse alle citta'
metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani
Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare
complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per
l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di
122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per
l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
 
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;
b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 42-bis e
42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis
42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli
anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo
complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e
revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023, sono integrate con 100 milioni di
euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo
periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui
al comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle
restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo
2021-2026, rispettano ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.
Omissis.».
 
Art. 36
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e
per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023

1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una piu' celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorita' competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e' individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorita', enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalita' stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».
2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonche' dello svolgimento delle attivita' di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»:
«Art. 29. (Disposizioni per la realizzazione degli
interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e
il rischio idrogeologico). - 1. Al fine di accelerare la
loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori
responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma
1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la
possibilita' di applicare le disposizioni di legge vigenti
qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i
tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le
province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto
previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della
citata ordinanza n. 558 del 2018.»
- Si riporta il testo dell'articolo 225, comma 8, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici»:
«Art. 225. (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - omissis
8. In relazione alle procedure di affidamento e ai
contratti riguardanti investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche' dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi
comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,
anche se non finanziate con dette risorse, si applicano,
anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche' le
specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose»:
«Art. 22. (Misure per agevolare la realizzazione
degli interventi finanziati con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il
rischio di alluvione e il rischio idrogeologico). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al
trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro,
finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici
volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani
definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21
del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della
classificazione dei territori dei comuni collocati in aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre
2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse
finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile.»
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22
giugno 2020, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 701, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,
compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i
soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile possono, sulla base
della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel
limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2025, di
personale di comprovata esperienza e professionalita'
connessa alla natura degli interventi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15-ter del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016» come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15-ter. (Misure urgenti per le infrastrutture
viarie). - 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali
di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS
S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualita' di
soggetto attuatore della protezione civile, operando, in
via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo
articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento
degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti
nella competenza delle Regioni e degli enti locali,
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualita' di
soggetto attuatore della protezione civile e provvede
direttamente, ove necessario, anche in ragione della
effettiva capacita' operativa degli enti interessati,
all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di
anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e
con le medesime modalita' di cui al primo periodo.
2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite
le seguenti: «e comunali».
2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
delle opere, al soggetto attuatore si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle
attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi
sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
con le modalita' e nel limite della quota di cui
all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
2-ter. Al fine di assicurare una piu' celere attuazione
degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati
II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il
Presidente della regione territorialmente competente, puo'
chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica di individuare la regione quale autorita'
competente allo svolgimento della procedura di valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di
assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi
quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la
verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali
stabilite nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica
del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023 e' individuato come
soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante
«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10. (Disposizioni in materia di conferimento di
incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari
di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in
deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a
lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo
5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in
quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
risorse finanziarie gia' destinate per tale finalita' nei
propri bilanci, sulla base della legislazione vigente,
fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La
facolta' di cui al primo periodo e' consentita anche per
gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei
Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di
investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
Della facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi
anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di
ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del
2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del
terzo periodo, al fine di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione
degli investimenti finanziati con le risorse del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)
nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono
essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche
se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che
abbiano maturato significative esperienze e
professionalita' tecnico-amministrative nel campo della
programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei
fondi pubblici nonche' dello svolgimento delle attivita' di
responsabile unico del procedimento, anche prescindendo
dalla formazione di livello universitario, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35. (Tutela dei lavoratori). - Omissis
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati
appositi protocolli di legalita', al fine di definire in
dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori
edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi'
l'istituzione di un tavolo permanente.
8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela
della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori
del settore edile, il Commissario straordinario adotta
specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei
cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della
manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico
delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono
prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con
autorita', enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro.
Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente
comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni
trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di
manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui
all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali
del Governo territorialmente competenti, anche ai fini
dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo
93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale
del lavoro, secondo modalita' stabilite mediante accordi
con il Commissario straordinario.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto- legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, recante
«Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito
di eventi calamitosi e di protezione civile»:
«Art. 2. (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - Omissis
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.»
 
Art. 36 bis
Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole
e agroindustriali per la ricostruzione

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 4-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione). - Omissis
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2025. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.».
 
Art. 37

Attivita' del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalita' di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose» come modificato
dalla presente legge:
«Art. 33. (Istituzione del Nucleo PNRR
Stato-Regioni). - omissis
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di
confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il
confronto con le amministrazioni titolari degli interventi
previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le
linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza
strategica per ciascuna regione e provincia autonoma,
denominato «Progetto bandiera», ferme restando le
competenze delle medesime Amministrazioni titolari di
interventi PNRR e le modalita' di finanziamento previste
dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).»
 
Art. 37 bis
Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarita'
del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacita' amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unita' di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. (Attuazione delle misure PNRR di
titolarita' del Ministero delle imprese e del made in
Italy). - 1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto
tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione,
il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy e'
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero,
con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno
2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del
PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made
in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108».»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - Omissis
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.»
 
Art. 38

Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15-«Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12;
b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita' ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi' esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, e' calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita' telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni e' determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche' delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita' del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e' altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".

Riferimenti normativi

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n.
38, S.O.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiali 19 giugno 2001, n. 140.
- La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n.
297.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181 (Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del
Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di
energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di
energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
dicembre 2023, n. 287):
«Art. 12. (Registro delle tecnologie per il
fotovoltaico). - 1. Al fine di predisporre una piu'
completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in
favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di
un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni,
su istanza del produttore o del distributore interessato, i
prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere
territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo
almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli
Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a
livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione
europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di
silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con
un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.»
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L
187.
- Il regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)
2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
- Il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,
del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 19
dicembre 2014, n. L 365.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»;
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - omissis
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica»:
«Art. 31. (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito
il seguente:
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A
partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore
acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validita' della certificazione.
Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio
sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della
riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico
del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti
della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio
sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica".
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni
2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: «le regioni e gli enti locali»
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.»
- Si riportano i testi degli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 61. (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.».
- Si riportano i commi 35 e 36, dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«omissis
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma
30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di
fruizione della maggiorazione del costo si verifica il
realizzo a titolo oneroso del bene oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle
residue quote del beneficio, cosi' come originariamente
determinate, a condizione che, nello stesso periodo
d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene
materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste
dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE:
«Art. 8. (Sezione A e B del Registro). - 1. Il
soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce
con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 6, lettera
d), gli incarichi di revisione legale conferiti in
conformita' del presente decreto legislativo. Le societa'
di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il
responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno
collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che
svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano a
un'attivita' di revisione legale in una societa' di
revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita'
nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita
sezione denominata "Sezione A".
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in
un'apposita sezione del registro denominata "Sezione B", e
non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui
all'articolo 20.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella
"Sezione B" del Registro, sono in ogni caso tenuti agli
obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto
informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli
obblighi in materia di formazione continua, nonche' al
pagamento del contributo annuale di iscrizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo n. 39 del 2010 Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
2010, n. 68, S.O.:
«Art. 10. (Indipendenza e obiettivita'). - 1. Il
revisore legale e la societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona
fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale non effettua la revisione legale di una societa'
qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione
legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi
rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure
adottate per limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono
partecipare ne' influenzare in alcun modo l'esito di una
revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente
medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi
ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro
dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con
l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma
1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il
bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale viene
rilevata da un'altra societa', si fonde con essa o la
rileva, il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve individuare e valutare eventuali interessi o
relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi
dalla revisione prestati a detta societa', tali da poter
compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la
sua indipendenza e la sua capacita' di proseguire la
revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o
dell'acquisizione. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di
approvazione del progetto di fusione o di acquisizione,
tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli
interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove
possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i
rischi per la propria indipendenza derivanti da tali
interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di
amministrazione della societa' di revisione legale o di
un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento
della revisione legale in un modo che puo' compromettere
l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile
dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione,
non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della
revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione alla
societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e
controllanti, da parte del revisore legale o della societa'
di revisione legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita'
delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche
e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che
il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre
all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata
attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante.»
- Il Regolamento del 12 febbraio 2021 n. 2021/241/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413»:
«Art. 14. (Litisconsorzio ed intervento). - 1. Se
l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu'
soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso
processo e la controversia non puo' essere decisa
limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei
confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e'
ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la
loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di
decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere
chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente,
sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto
tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio
nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto
applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono
nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e
costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute
volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto
se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso
il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti
nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto
diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il
ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i
soggetti.»
Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1051 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis.
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e'
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle
misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del
Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione»:
«Art. 16. (Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta e'
riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale
costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono
agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al
presente articolo sono versati alla contabilita' speciale
n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei
relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo.»
 
Art. 39
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli impianti
ex Ilva

1. Al fine di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della citta' e dell'area di Taranto:
«Art. 3. (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di
politiche di coesione, sentito il Presidente della regione
Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello
stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e
attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati
con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene
altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il
gestore dello stabilimento di presentare progetti di
decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal
decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i
criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al
medesimo decimo periodo.».
 
Art. 39 bis
Disposizioni in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1-bis,
del decreto- legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Interventi del Fondo complementare al PNRR
riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016). - Omissis
1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1
del presente articolo e per garantire la piu' ampia
partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree
colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in
considerazione della complessita' territoriale risultante
dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali
preesistenti, la disposizione transitoria di cui
all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di
determinazione del numero dei componenti dei consigli delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle
Marche per due mandati successivi a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto; per la stessa durata la giunta della
medesima camera di commercio e' composta dal presidente e
da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite
complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella
procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle
Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori
novanta giorni.»
 
Art. 40
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte
delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;
b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita' sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 e' approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed e' trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, e' trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione e' data altresi' nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e citta' metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2,
dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato II.14
Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei
contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'
Art. 6. (Cessioni di crediti). - Omissis
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione e concorso di progettazione sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro trenta giorni dalla notifica della
cessione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
«Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 44. (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra
pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di agevolare il
rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione delle risorse destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti
finanziari, sono erogati entro trenta giorni dalla
definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro
trenta giorni dalla comunicazione al beneficiario della
spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i
quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a
regime, il termine di trenta giorni decorre dalla
definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per
lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.»
- Si riporta il testo dell'all'articolo 1, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - omissis
867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione
SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la
piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese
successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo
dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non
pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre
dell'esercizio.
omissis
870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' pubblicato, nel sito web istituzionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare
dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non
pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre
dell'esercizio.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 859, lettera b),
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021»:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - Omissis.
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
omissis
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se
rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma
presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante
«Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali»:
«Art. 7. (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»:
«Art. 2. (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione,
denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e'
preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura
di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
2, alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
1 e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR
e' autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad
euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»:
«Art. 2. (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una
nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le
eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale secondo le modalita'
previste dal comma 3-bis;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241 .
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di
regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco
di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore
bancario, finanziario e assicurativo, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca
e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca,
della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 859,
lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Omissis.
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
Omissis
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se
rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma
presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante
«Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali»
«Art. 7. (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(TUEL)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 183, comma 8 e 49,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(TUEL)»:
«Art. 183. (Impegno di spesa). - Omissis.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilita' interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo
stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare
la formazione di debiti pregressi.»
«Art. 49. (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita'
tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili
dei servizi, il parere e' espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono
darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 41
Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di
efficientamento energetico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalita' di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, e' integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorita' e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193.
- Il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 41 bis
Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
in materia di energia da fonti rinnovabili

1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: «coltivatore» e' sostituita dalla seguente: «conduttore».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1-bis,
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. (Regolamentazione dello sviluppo del
fotovoltaico in area agricola). - Omissis
1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree
agricole, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti
consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree
soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono
considerati manufatti strumentali all'attivita' agricola e
sono liberamente installabili se sono realizzati
direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a
partecipazione congiunta con i produttori di energia
elettrica alle quali e' conferita l'azienda o il ramo di
azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai
quali e' riservata l'attivita' di gestione imprenditoriale
salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento
dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra
le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal
suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente
amovibili; b) le modalita' realizzative prevedono una loro
effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita'
agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di
irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura
parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini
della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio,
da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi
energetici (GSE). L'installazione e' in ogni caso
subordinata al previo assenso del proprietario e del
conduttore, a qualsiasi titolo purche' oneroso, del fondo.
Omissis.»
 
Art. 42
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonche' per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attivita' relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario e governo della
sanita' digitale). - omissis
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma
2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), nei limiti delle
rispettive competenze attribuite dalla legge, senza
l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti
nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
omissis
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti
dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,
previa approvazione del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole,
guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard
necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti
pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle
linee guida di cui alla lettera a) e controllo della
qualita' dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente
agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS
omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia
dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari
digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per
favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la
valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di
consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di
ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6
dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del
22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di
telemedicina, di intelligenza artificiale e valutazione
delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment -
HTA) relative ai dispositivi medici;
h) proposta per la fissazione e il periodico
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,
da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una
relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale. Al fine di consentire il monitoraggio
dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per
il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al
sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di
telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9,
nonche' per garantire la tempestiva attuazione del sub
intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di
intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attivita'
relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche
pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano
direttamente identificabili.»
 
Art. 43
Modalita' tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi
dei dati sanitari

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione», del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformita' alle specifiche tecniche europee e internazionali.
2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalita' tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, e' autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
 
Art. 44

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. All'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche', relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o piu' decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita', definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.».
1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,
lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora
siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di
regolamento o da atti amministrativi generali che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
1-bis. I dati personali relativi alla salute,
pseudonomizzati, sono trattati, anche mediante
interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto
superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche',
relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle
province autonome, nel rispetto delle finalita'
istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate
con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi
del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali.
1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno
o piu' decreti adottati ai sensi del comma 1,
l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi
incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi
quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da
altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i
propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo
periodo adottati, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, nel rispetto del
Regolamento, del presente codice, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di
interoperabilita', definiscono le caratteristiche e
disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno
del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o
pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di
ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di
altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo,
indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge
e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e
incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2-septies.»
- Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 110. (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica). - 1. Il consenso dell'interessato per il
trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di
ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e'
effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento
o al diritto dell'Unione europea in conformita'
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento,
ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una
valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del
Regolamento. Il consenso non e' inoltre necessario quando,
a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato,
oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca.
In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i
legittimi interessi dell'interessato, il programma di
ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale. Nei casi
di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie
da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera
d), del presente codice.»
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
 
Art. 44 bis

Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario gia' assunto con le modalita' stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanita' (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15, del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante
«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n. 419", come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5. (Norme in materia di personale). - Omissis.
15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far
fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono
stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di spesa per il personale, contratti di lavoro a
tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non
rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato
assunto con le modalita' previste per il corrispondente
personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale
e' assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di
cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. E' fatto divieto all'universita' di
assumere personale medico o sanitario laureato con compiti
esclusivamente assistenziali. Nelle aziende di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in
via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di
sperimentazione, il personale medico, veterinario e
sanitario gia' assunto con le modalita' stabilite per la
dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario
nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico
nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza
dell'area sanita' (ex area IV del Servizio sanitario
nazionale).».
 
Art. 44 ter
Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.».
 
Art. 44 quater
Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato
per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri,
biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi,
nonche' all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in
formazione specialistica

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attivita' lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso e' iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
c) dopo il settimo periodo e' inserito il seguente: «E' sospesa la certificazione delle attivita' formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;
d) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;
e) al dodicesimo periodo:
1) dopo le parole: «purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999» sono inserite le seguenti: «alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma»;
2) dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attivita' assistenziali che lo specializzando puo' svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e' valida ai fini del rilascio del diploma».
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione
specialistica. Per le strutture private accreditate di cui
al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata
residua del corso di formazione specialistica e puo' essere
prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica, anche se la struttura nella quale lo
specializzando svolge l'attivita' lavorativa non appartiene
alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo
specializzando stesso e' iscritto, ma alla rete formativa
di una altra scuola di specializzazione per la disciplina
di interesse. Sono fatti salvi, per i medici
specializzandi, i periodi di sospensione previsti
dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione
lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del
Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le
strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni
dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso,
alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
E' sospesa la certificazione delle attivita' formative da
parte del consiglio della scuola di specializzazione,
secondo quanto stabilito dal progetto formativo della
scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro
adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, le modalita' di svolgimento della formazione
specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici della scuola di specializzazione
universitaria. I suddetti accordi con le universita' sono
adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti
di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita' di
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale
sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono
periodo. La formazione teorica compete alle universita'. La
formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o
l'ente d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999
alla data di stipulazione del contratto di cui al presente
comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico che devono garantire, oltre al
tutoraggio, anche la certificazione delle competenze
acquisite dallo specializzando e le attivita' assistenziali
che lo specializzando puo' svolgere in autonomia. Tale
certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e'
valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto
periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al
cumulo del trattamento economico previsto per i predetti
specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante
«Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Misure per il personale dei servizi di
emergenza-urgenza). - Omissis
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in
deroga alle incompatibilita' previste dall'articolo 40 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione
specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di
studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori
dall'orario dedicato alla formazione, incarichi
libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio
sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.»
 
Art. 44 quinquies

Norme in materia di servizi consultoriali

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternita'.
 
Art. 44 sexies

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le risorse eventualmente gia' assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.
248.
 
Art. 45

Abrogazioni

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13-ter
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori
impatriati). - Omissis
2. abrogato.
Omissis.»
- Per i riferimenti ai commi da 1 a 12-ter e 14,
dell'articolo 39, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, abrogati dalla presente legge, vedi i
riferimenti normativi all'articolo 31.
 
Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.