Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 10 aprile 2024 |
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole di Linosa e di Lampedusa. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 23 gennaio 2024, n. 5, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso; Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 23 gennaio 2024, n. 6, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Lampedusa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in data 15 febbraio 2024, n. 12816, con la quale esprime il proprio nulla-osta; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 10664 del 9 aprile 2024; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° giugno 2024 al 30 settembre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Linosa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa. 2. Dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Lampedusa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa. 3. Dal 1° maggio 2024 al 31 agosto 2024 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola di Lampedusa dei veicoli a motore adibiti alla ristorazione mobile e ai mercati ambulanti appartenenti o nella disponibilita' di persone fisiche o giuridiche, che non siano, rispettivamente residenti in modo stabile a Lampedusa o non abbiano la sede legale sull'isola stessa. |
| Art. 2
Deroghe
1. Per l'isola di Linosa, nel periodo di cui all'art. 1, comma 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; a) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio dell'isola di Linosa che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di giustizia, di sanita' e di pubblico interesse; c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettivita', nonche' quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico; d) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento. 2. Per l'isola di Lampedusa, nel periodo di cui all'art, 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: b) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di giustizia, di sanita' e di pubblico interesse; d) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettivita', nonche' quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico; e) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio dell'isola di Lampedusa che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; f) caravan ed autocaravan anche se non appartenenti a residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa; g) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento. 3. Per il periodo del divieto di cui all'art. 1, comma 3, sull'isola di Lampedusa possono affluire veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco. |
| Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Lampedusa e Linosa e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sulle isole di Linosa e di Lampedusa. |
| Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. |
| Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Agrigento e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 10 aprile 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1487 |
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