Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2024 (vai al sommario) |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |
PROVVEDIMENTO 24 aprile 2024 |
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024. (Documento n. 7). |
|
|
(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 2024)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Premesso che: con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024; con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in tre Comuni della Provincia di Bolzano e in cinque Comuni della Provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonche' sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento; con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali; con decreto del Presidente della Regione autonoma Sardegna n. 21 dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' degli organi delle Municipalita', con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024; con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione autonoma Sicilia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024; con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonche' dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024; Visti: quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»; la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»; la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»; la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»; lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche; la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana; il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»; la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»; la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»; la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane»; la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni; la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18; la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39; Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attivita' di monitoraggio e modalita' di contraddittorio nonche' ai criteri di valutazione;
Dispone:
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia. |
| Art. 2
Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' previste all'art. 7; c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita' previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. E' indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita' culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettivita' dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione; d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori. 3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera. |
| Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica. 2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto. 4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso: a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia; b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia. 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b). 6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi. 7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di piu' puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. |
| Art. 4
Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della societa' concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonche' delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2-bis. Il principio della parita' di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera e' realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunita' di ascolto. 3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che e' tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera. 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. 4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parita' di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione. 4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla. 4-quater. La parita' di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 e' garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilita' dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience). 4-quinquies. In particolare, la visibilita' e' calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrispondera' quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilita', il valore numerico degli indicatori sara' messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera. 5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici. 6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa si' che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parita' di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale. 6-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parita' di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto. 7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti. |
| Art. 5
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste
1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalita' e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste. 2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto. 3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. 4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti. 5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti. 5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalita' dello stesso. |
| Art. 6
Tribune elettorali
1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3. 3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5. 4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 9. 5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia. 6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai. 11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 10. 11-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi. |
| Art. 7
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera b), della presente delibera. 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4. 3. La Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 10 della presente delibera. 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: a) e' presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; b) e' sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco; c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali. 5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi. 6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. 7. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. |
| Art. 8
Programmi dell'Accesso
1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e' sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera. |
| Art. 9
Trasmissioni per persone con disabilita'
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita', previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature. 2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. |
| Art. 10
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonche' la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni. 2-bis. La Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdi' antecedente alla stessa. 3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione. 4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione. |
| Art. 11
Responsabilita' del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato
1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente. 2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e' chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purche' questa abbia analoghe opportunita' di ascolto. 3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 11 - bis
Tutela del pluralismo sulle piattaforme on-line e sui canali social della Rai
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della liberta' di espressione, dell'imparzialita', indipendenza, e obiettivita' dell'informazione nonche' ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti. |
| Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La Presidente: Floridia |
|
|
|