Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 |
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Definizione della professione di pedagogista
1. Il pedagogista e' lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunita' in generale. L'attivita' professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. 2. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione e' funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilita' e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puo' svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attivita' di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresi' attivita' didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo del comma 595 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. e' il seguente: «595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita' interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita' e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un professionista di livello apicale.». - La Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2017, n. C 189. |
| Art. 2
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista
1. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85; d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93; e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2. Possono altresi' esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista. 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e' inserito il seguente: «1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista».
Note all'art. 2: - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. - Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276, come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente: «Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. 1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista. 2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. 3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'art. 3.». |
| Art. 3
Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico
1. L'educatore professionale socio-pedagogico e' un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficolta' o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. 2. L'educatore professionale socio-pedagogico puo' operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puo' svolgere attivita' didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. |
| Art. 4 Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche' all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante: «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O. - Il testo dell'art. 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., e' il seguente: «594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta', prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche', al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita' e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. 595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita' interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita' e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un professionista di livello apicale. 596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520. 597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facolta' di scienze dell'educazione e della formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalita' stabilite dalle medesime universita', da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attivita' di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. 598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta' superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. 599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attivita'; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non puo' costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne' per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.». |
| Art. 5
Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici
1. E' istituito l'albo dei pedagogisti. 2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 622 del Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straordinario, e' il seguente: «Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». |
| Art. 6
Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative
1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. 2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge. |
| Art. 7
Condizioni per l'iscrizione agli albi
1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocita'; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualita' di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato. |
| Art. 8
Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine; b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine; c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonche' gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine. |
| Art. 9
Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero
1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da universita' italiane. 2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da universita' italiane. |
| Art. 10
Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. 2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. |
| Art. 11
Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo
1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, e' consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10: a) per l'albo dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonche' ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attivita' di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro; 3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1; 4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale; 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici: 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1; 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O. - Per il testo dell'art. 1, commi 595, 597 e 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., si veda la nota all'articolo 4, comma 1. |
| Art. 12
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 12: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. |
| Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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