L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla suindicata legge n. 183/1987; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'Allegato XI del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale, assegnando all'Italia per l'esercizio finanziario 2023 risorse aggiuntive FEASR pari ad euro 5.400.000,00; Visto il regolamento delegato (UE) n. 813 dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (allegato XI); Tenuto conto che - in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 103, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115 - l'Italia ha deciso, nel relativo Piano strategico della PAC, di trasferire per gli anni civili dal 2023 al 2026 la percentuale del 3,48% delle dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA) alla dotazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per un ammontare pari a euro 126.285.292,00 annui dal 2024 al 2027, per un totale complessivo di euro 505.141.168,00; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni il 21 giugno 2022 (repertorio atti n. 126/CSR), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027; Tenuto conto di quanto stabilito dall'intesa relativamente al riparto tra le regioni, le province autonome e gli interventi a titolarita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (tipo di intervento «Gestione del rischio» e rete PAC 2023-2027) della quota FEASR 2023-2027, della relativa spesa pubblica e dell'ammontare di quota nazionale distinto tra quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 16 aprile 1987 e quota a carico delle regioni e delle province autonome; Vista la delibera CIPESS n. 55 del 27 dicembre 2022, concernente l'utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2115/2021 e di alcune misure anticrisi; Considerato che la suindicata delibera CIPESS n. 55 del 2022 all'art. 1 stabilisce che il cofinanziamento pubblico di parte nazionale del Piano strategico della politica agricola comune per il ciclo di programmazione 2023-2027 e' assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti dell'importo complessivo di euro 6.629.502.666,00 per gli interventi relativi alla programmazione FEASR 2023-2027; Considerato che la citata delibera CIPESS n. 55 del 2022 all'art. 2 definisce i tassi di cofinanziamento nazionale per gli interventi a carico del FEASR distinguendo tra: a) interventi del Piano strategico PAC 23-27 a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio»); b) attivita' della Rete nazionale della PAC 23-27 di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 2115/2021; c) regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); d) regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria); e) regioni piu' sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano); Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla suindicata delibera CIPESS n. 55 del 2022, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre nella misura del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica per gli interventi attribuiti alla titolarita' delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome; mentre per gli interventi a titolarita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio») e per le attivita' della Rete nazionale della PAC 23-27 il Fondo di rotazione provvede integralmente al cofinanziamento pubblico di parte nazionale (100%); Visti l'art. 104, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2115/2021, in base al quale alcuni elementi del Piano strategico nazionale della PAC 23-27 possono essere stabiliti a livello regionale, e l'art. 106, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in base al quale gli stati membri elaborano i rispettivi piani strategici della PAC in collaborazione con le rispettive regioni conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico; Tenuto conto dei complementi di programmazione regionali approvati dalle rispettive giunte regionali e provinciali attraverso i quali le autorita' di gestione regionali di cui all'art. 123, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2115/2021, attuano gli interventi nazionali con elementi regionali e gli interventi a carattere esclusivamente regionale presenti nel Piano strategico PAC 23-27; Visto l'art. 1, comma 244, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che «il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione»; Vista la nota n. 27396 del 19 gennaio 2024 con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha trasmesso il proprio decreto n. 581315 del 19 ottobre 2023, che definisce il piano finanziario relativo alla programmazione 2023-2027, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo alla rete PAC 2023-2027 e all'intervento nazionale a titolarita' del medesimo ministero di «gestione del rischio», con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualita' a carico del Fondo di rotazione e con la quale viene richiesta l'attivazione del cofinanziamento statale relativo all'annualita' 2023 a valere sul Piano strategico PAC 23-27; Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 27 febbraio 2024, svoltasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'annualita' 2023, del piano strategico nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi regolamento (UE) n. 2115/2021 - sulla base della ventilazione annuale degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2023-2027 della spesa pubblica distinta per quota FEASR, cofinanziamento nazionale pubblico a carico del citato Fondo di rotazione e quota a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome - ammonta complessivamente ad euro 1.244.982.895,36. 2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA coordinamento. 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i complementi di programmazione di rispettiva competenza, nonche' gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente. 4. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli stessi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2024
L'Ispettore generale Capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 365 |