Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 marzo 2024 |
Rideterminazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'organizzazione della 31ª Riunione annuale degli auditors europei dei fondi di coesione, Gruppo degli omologhi 2024. (Decreto n. 2/2024). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al fondo di coesione, al fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) n. 1056/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta; Visto il regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al fondo di coesione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987; Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto l'art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, il quale prevede che «nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.a., nella sua qualita' di centrale di committenza (...) per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorita' di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni»; Visto l'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: «Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci»; Visto l'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che: «Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 1 miliardo di euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dell'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242 (...)»; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce che: «In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorita' di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - UVER Unita' di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, ovvero da autorita' di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visti gli Accordi di partenariato Italia-Unione europea per la politica di coesione 20142020 e 2021-2027 rispettivamente approvati con decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e C (2022) 4787 del 15 luglio 2022; Considerato che negli allegati dei citati Accordi di partenariato e' previsto che le funzioni di coordinamento nazionale delle autorita' di audit dei fondi strutturali siano svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Considerato che annualmente la Commissione europea organizza un incontro con le autorita' di audit di tutti gli Stati membri dell'Unione europea dei programmi cofinanziati dai fondi della politica di coesione, cd. «Riunione del Gruppo degli omologhi», al fine di assicurare il necessario coordinamento delle stesse e affrontare tutte le tematiche trasversali di interesse; Considerato che tali incontri si tengono negli Stati membri che al riguardo presentano apposite candidature che vengono esaminate e selezionate dalla Commissione europea; Vista la nota del 14 febbraio 2023, prot. n. 25836, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato alla Commissione europea l'interesse ad organizzare la 31ª riunione annuale degli auditors europei dei fondi di coesione, Gruppo degli omologhi 2024; Vista la nota Ares (2023) 3863373 del 5 giugno 2023 con cui la Commissione europea ha comunicato di accettare la suindicata proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di ospitare l'edizione 2024 della riunione del Gruppo degli omologhi; Vista la nota del 28 giugno 2023, n. 187930, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha inviato alla Commissione europea il «Grant application form» (all. 3), con l'annesso budget dei costi di realizzazione dell'evento, indicati in euro 891.429,46 (IVA inclusa); Vista la nota del 4 luglio 2023, n. 59377, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, Ufficio XI, in qualita' di organismo di coordinamento nazionale delle Autorita' di audit dei fondi strutturali, ha chiesto risorse di cofinanziamento nazionale in misura tale da consentire la copertura finanziaria necessaria per l'avvio delle procedure negoziali relative all'organizzazione dell'evento, per l'importo di euro 891.429,46 come desumibile dal Grant application form allegato alla nota e nelle more della definizione del Grant agreement ivi citato; Considerato che sulla base della citata nota n. 59377 e' stato adottato in data 10 luglio 2023 il proprio decreto direttoriale n. 4/2023 mediante il quale e' stato assegnato l'importo di euro 891.429,46 (IVA inclusa), a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che nel citato decreto n. 4/2023, al punto 6, e' previsto che con decreto direttoriale I.G.R.U.E., successivamente all'adozione da parte della Commissione europea del Grant agreement relativo alla riunione del Gruppo degli omologhi del 2024, saranno apportati gli adeguamenti al decreto medesimo, tenuto conto delle risorse assegnate a carico del bilancio dell'Unione europea; Visto il «Grant agreement» n. 2023CE16BAT001, sottoscritto in data 19 dicembre 2023 tra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, concernente il Progetto «31ª Riunione annuale degli auditors europei dei fondi di coesione, Gruppo degli omologhi 2024 a Roma»; Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 891.429,46 (IVA inclusa), alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea fino a un importo massimo di euro 400.000,00 e l'Italia per la restante quota; Vista la nota n. 7504 del 29 gennaio 2024 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, Ufficio XI ha trasmesso il suddetto Grant agreement n. 2023CE16BAT001 con il quale sono state definiti il totale delle spese ammissibili, pari a 891,429.46 euro (IVA inclusa), e le risorse a carico del bilancio dell'Unione europea, pari a 400.000,00 euro; Considerata la necessita' di adeguare l'ammontare delle risorse a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, gia' assegnato con il citato decreto direttoriale n. 4/2023 per un ammontare pari al totale delle spese ammissibili, all'importo pari alla differenza tra il totale delle suddette spese, pari a 891.429,46 euro, e l'importo a carico del bilancio dell'Unione europea, pari a 400.000,00 euro; Considerato che il programma e' censito sul sistema finanziario I.G.R.U.E. con codice intervento 2023IGRUECOF001; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 27 febbraio 2024 tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. L'importo di 891.429,46 euro (IVA inclusa), assegnato con proprio decreto n. 4/2023 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per assicurare l'immediata messa in opera delle iniziative necessarie per l'organizzazione della 31ª Riunione annuale degli auditors europei dei fondi di coesione, cd. Gruppo degli omologhi, programmata per l'anno 2024, a seguito della adozione del Grant agreement n. 2023CE16BAT001 di assegnazione delle risorse a carico del bilancio dell'Unione europea e' rideterminato in euro 491.429,46 euro. 2. La predetta assegnazione di euro 491.429,46 annulla e sostituisce l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione gia' disposta con il decreto direttoriale n. 4/2023. 3. Il suddetto importo riguarda complessivamente le azioni da porre in essere negli anni dal 2023 al 2024 e comunque fino a conclusione di tutte le attivita' programmate per la riunione del Gruppo degli omologhi del 2024. 4. Il Fondo di rotazione provvede alle erogazioni in favore dell'amministrazione beneficiaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L'amministrazione beneficiaria dei contributi di cui al presente decreto adotta ogni iniziativa per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate, provvedendo ad effettuare i controlli atti a garantire che i finanziamenti siano utilizzati in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente. 6. La medesima amministrazione e' responsabile della restituzione al Fondo di rotazione delle eventuali risorse rimaste non utilizzate alla chiusura degli interventi, ovvero indebitamente utilizzate. 7. Al termine dell'intervento l'amministrazione beneficiaria dei contributi di cui al presente decreto trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2024
L'Ispettore generale Capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 327 |
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