Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 11 aprile 2024
Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Citta' metropolitana di Roma Capitale e la societa' AMA S.p.a. volto alla formazione del personale di AMA S.p.a., ad opera del Corpo di polizia metropolitana, in materia di protezione e sicurezza ambientale nonche' all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo. (Ordinanza n. 17).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
Per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:
al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, l'art. 197 che, in merito alle competenze delle province, dispone, tra l'altro, quanto segue:
al comma 1 che «In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216;
[omissis]»;
al comma 3 che «Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. [omissis]»;
al comma 5 che «Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante la «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Visto il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
Vista la legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti» ed, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera c), ai sensi del quale costituisce apposita funzione degli enti di area vasta «l'attivita' di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, [omissis], nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera d)»;
Visto il piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale (PGRRC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022;
Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del maggio 2021 recante il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 15, comma 1, che dispone «[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune»;
Atteso che:
con deliberazione della giunta provinciale n. 648/44 del 17 settembre 1997 e' stato adottato il regolamento del personale addetto al Corpo della polizia locale della Citta' metropolitana di Roma Capitale (di seguito CMRC), da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 febbraio 2017;
con deliberazione della giunta provinciale n. 1122 del 23 dicembre 2003 e' stato adottato il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della CMRC, da ultimo aggiornato con decreto del Sindaco metropolitano n. 298 del 6 dicembre 2023;
che l'art. 11 del predetto regolamento dispone che «La macrostruttura definisce l'assetto generale dell'ente in relazione alle funzioni istituzionali, funzioni di polizia amministrativa e polizia giudiziaria con particolare riferimento alle seguenti materie: tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; tutela delle risorse idriche; vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione dei rifiuti»;
il predetto regolamento all'art. 4, nel definire i compiti degli appartenenti alla polizia locale della CMRC, al comma 2, dispone che, nell'ambito del servizio di istituto e nei settori di competenza, gli stessi hanno il compito di:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi riguardanti funzioni proprie o delegate alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente [omissis];
b) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme dispositive di cui sopra;
c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto.
Considerato che la citta' di Roma, gia' a partire dal 2024, sara' interessata da un rilevante afflusso di turisti e pellegrini, che ne vedra' il progressivo incremento in costanza dell'anno giubilare, ai quali occorre assicurare le migliori condizioni di accoglienza ed assistenza attuando ogni azione idonea a contenere le fisiologiche difficolta' correlate alla maggiore produzione di rifiuti durante il suddetto periodo;
la regolare e tempestiva gestione dei rifiuti e' funzionale a neutralizzare il verificarsi di situazioni che possano determinare rischi per l'igiene pubblica e pregiudizi per la qualita' ambientale e per il decoro e la vivibilita' urbana;
Attesa quindi la necessita' di rafforzare, nel predetto lasso temporale, nel territorio di Roma Capitale, le attivita' in materia di protezione e sicurezza ambientale, mediante controlli relativi alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, onde prevenirne l'abbandono indiscriminato, con conseguente rischio di roghi e ricadute negative di carattere ambientale, igienico-sanitario e di decoro urbano, e garantire il regolare espletamento della raccolta differenziata, stante i compiti e le funzioni di regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti di cui il Commissario straordinario e' titolare ai sensi dell'art 13 del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
Atteso, altresi', che con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., societa' partecipata al 100% di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», in coerenza con gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del relativo contratto di servizio di cui alla deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015;
da ultimo, la giunta capitolina, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, di durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione avvenuta il 6 giugno 2019, prorogato con successivi e distinti provvedimenti dal direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta capitolina con deliberazione n. 228 del 28 giugno 2023 e con memoria n. 94 del 28 dicembre 2023 recante «Indirizzi a garanzia della continuita' dei servizi essenziali ed indispensabili resi da soggetti affidatari in house di servizi strumentali e da soggetti affidatari in house della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica»;
Dato atto che:
AMA S.p.a. il 29 gennaio 2024, con nota acquisita in pari data al protocollo della CMRC al n. 2024/16109, ha richiesto al sindaco metropolitano di potersi giovare, attraverso la definizione di forme di collaborazione, della professionalita' e dell'esperienza del personale della polizia metropolitana in materia di controlli ambientali al fine di intensificare gli stessi, in vista del periodo giubilare, con particolare riferimento alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
la CMRC, con nota n. 16558 del 29 gennaio 2024 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/411, ha richiesto al Commissario straordinario una valutazione circa l'opportunita' di procedere all'emanazione di un'ordinanza, in forza dei poteri di cui all'art 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con AMA S.p.a. al fine di consentire alla predetta societa' «di potersi giovare della professionalita' e dell'esperienza del personale della polizia metropolitana al fine di rafforzare i controlli, soprattutto in vista del periodo giubilare, nell'ambito del territorio di Roma Capitale inerenti: a) Abbandono dei rifiuti, b) Regolare espletamento della raccolta differenziata», in deroga all'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, data la personalita' giuridica di diritto privato di AMA S.p.a.;
Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [ ...] e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...] precisando, per quel che qui rileva, che "Analoghe considerazioni valgono in relazione al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, che contiene una formulazione del tutto sovrapponibile a quella del comma 425 appena richiamato, con la precisazione che le deroghe ivi previste andranno funzionalizzate all'esercizio dei compiti specifici di cui al comma 1 del medesimo art. 13"»;
Rilevato che la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra CMRC e AMA S.p.a., finalizzato alla formazione in materia di protezione e sicurezza ambientale del personale di AMA S.p.a. ad opera degli appartenenti al Corpo di polizia metropolitana, data la professionalita' e l'esperienza maturata da questi ultimi nella specifica materia, nonche' all'intensificazione dei controlli da parte del predetto Corpo di polizia metropolitana sulle modalita' di smaltimento dei rifiuti consente, pur nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, di prevenire l'abbandono degli stessi e assicurare il regolare espletamento della raccolta differenziata, prevedendo altresi' il contributo economico da parte di AMA S.p.a. a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione dei servizi aggiuntivi richiesti alla citta' metropolitana;
Rilevata, altresi' la necessita' di autorizzare la sottoscrizione del su richiamato accordo di collaborazione tra CMRC e AMA S.p.a. in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'assenza del profilo di legittimazione soggettiva da parte di AMA S.p.a.;
Interpellata la Regione Lazio, con nota del Commissario straordinario prot. n. RM/1338 del 12 marzo 2024, la stessa ha espresso il proprio sentito con nota prot. n. U0474874 dell'8 aprile 2024 acquisita al protocollo commissariale in data 9 aprile 2024 al n. RM/1785;
Per quanto espresso in narrativa e nei considerata;

Dispone:

1) di autorizzare, stanti i compiti e le funzioni proprie del Commissario straordinario in materia di «regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi» di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Citta' metropolitana di Roma Capitale e AMA S.p.a., con i poteri di cui al comma 2 del su citato art. 13, in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) che il suddetto accordo, valevole a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025, abbia ad oggetto la formazione del personale di AMA S.p.a. ad opera del Corpo di polizia metropolitana in materia di protezione e sicurezza ambientale nonche' l'intensificazione dei controlli da parte del Corpo della polizia metropolitana sulle modalita' di smaltimento dei rifiuti, anche al fine di prevenire l'abbandono degli stessi e per assicurare il regolare espletamento della raccolta differenziata, anche prevedendo il contributo economico da parte di AMA S.p.a. a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione dei servizi aggiuntivi richiesti alla citta' metropolitana;
3) l'immediata efficacia e la pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
4) la notifica della presente ordinanza alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, ad AMA S.p.a., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio e al sindaco di Roma Capitale;
5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 11 aprile 2024

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri