Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2024 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 15 aprile 2024
Nuove regole tecniche e operative in materia di fascicolo digitale e di deposito degli atti e dei documenti nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.


IL PRESIDENTE

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e alla informatizzazione delle attivita';
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;
Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Giustizia digitale»;
Visto l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», concernente il diritto di copia e il diritto di certificato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;
Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 2021, n. 341, relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;
Visto il decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, recante «Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che all'art. 26 ha modificato l'art. 212 del c.g.c., prevedendo l'eliminazione dell'apposizione della formula esecutiva e che ha introdotto, nell'ambito delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale»;
Considerato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», all'art. 1, comma 380, ha sostituito l'art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»;
Visto il decreto presidenziale 23 febbraio 2023, n. 41, recante «Integrazione delle regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;
Ritenuto che la suddetta normativa incida sulle regole tecniche relative al fascicolo digitale e al deposito degli atti e dei documenti processuali, e che, pertanto, sia necessario provvedere a riformulare la pertinente disciplina contenuta nel decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Fascicolo digitale). - 1. I fascicoli istruttori della Procura generale e delle Procure regionali sono formati digitalmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo diversa indicazione del magistrato titolare del fascicolo relativamente a singoli atti, documenti o fascicoli secondo i criteri di cui al comma 4.
2. I fascicoli processuali sono formati digitalmente. Le segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento.
3. Le parti depositano in giudizio gli atti e i documenti in formato digitale. E' consentito il deposito di atti e documenti in formato analogico soltanto nei casi previsti dalla legge. In tal caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la segreteria competente provvede alla conversione in documenti informatici.
4. Qualora per la natura o la voluminosita' dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della segreteria competente, o non risulti conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici, previa autorizzazione del Presidente della Sezione, non si provvede alla conversione e viene annotata su GIUDICO e su FOL la disponibilita' dei relativi documenti analogici presso la segreteria competente.
5. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonche' gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli file corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l'agevole identificazione.
6. I formati degli atti, dei documenti digitali e delle copie digitali dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonche' le relative modalita' di deposito, per quanto non previsto dal presente decreto, sono stabiliti dalle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14.
7. In via transitoria e' ammesso il deposito di piu' documenti in un unico file; in tal caso ciascun documento dovra' essere agevolmente raggiungibile attraverso l'impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto.
8. I provvedimenti del giudice sono redatti quali documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ove cio' non sia possibile, si procede con modalita' analogica e la relativa copia conforme e' inserita nel fascicolo digitale.»
 
Art. 2

L'art. 6 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Deposito di atti processuali introduttivi e dei relativi allegati da parte di utenti esterni). - 1. Il deposito di atti processuali introduttivi e dei documenti allegati e' effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). I file firmati digitalmente contenenti gli atti introduttivi oggetto di upload e i documenti allegati sono depositati nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile.
2. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria delle Sezioni giurisdizionali nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 3 sia generata entro le ore 23,59'59" di una giornata di apertura al pubblico degli uffici. Nel caso di upload nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente.
3. Completata la procedura di upload, il sistema genera una ricevuta di deposito.
4. Ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 83 codice di procedura civile la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se cio' risulta da un'unica ricevuta di deposito.
5. L'ufficio di segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema di un atto introduttivo, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta:
a) l'assenza di anomalie che non consentano di procedere alla valida formazione del fascicolo;
b) la corrispondenza dell'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte;
c) la regolarita' fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalita' ordinarie.
6. La segreteria rifiuta il deposito e il sistema produce un avviso con invito alla regolarizzazione in presenza di anomalie di cui al precedente comma 5, lettera a), ovvero in caso di erroneo deposito di altri atti e documenti processuali nella sezione del sistema destinata al deposito di atti processuali introduttivi.
7. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5, lettere b) e c), la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne da' avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale e' comunque formato e il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante.
8. In assenza delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, l'ufficio di segreteria accetta il deposito senza osservazioni e forma il fascicolo digitale; il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante.
9. Il rifiuto del deposito da parte dell'ufficio di segreteria non ne impedisce la successiva regolarizzazione.»
 
Art. 3

Dopo l'art. 6 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 6-bis (Deposito di altri atti e dei relativi allegati da parte di utenti esterni). - 1. Per i giudizi gia' iscritti a ruolo, il deposito degli atti e dei documenti allegati e' effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). Il caricamento degli atti e dei documenti dovra' avvenire nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile.
2. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 3 sia generata entro le ore 23:59'59" di una giornata di apertura al pubblico degli uffici. Nel caso di upload nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente.
3. Completata la procedura di upload, il sistema genera una ricevuta di deposito.
4. Ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 83 codice di procedura civile la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se cio' risulta da un'unica ricevuta di deposito.
5. L'ufficio di segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta:
a) l'assenza di anomalie tecniche;
b) la corrispondenza dell'indirizzo pec indicato nell'atto con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte;
c) la regolarita' fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalita' ordinarie.
6. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma precedente nonche' in caso di errore della parte nella identificazione del fascicolo in cui e' effettuato il deposito di atti e documenti, la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne da' avviso nell'apposita area di upload.
Art. 6-ter (Mancato funzionamento dei Servizi on-line della giurisdizione). - 1. La DGSIA da' avviso sul sito istituzionale dei periodi di non fruibilita' dei Servizi on-line della giurisdizione dovuti a indisponibilita' oggettiva, programmata o imprevista.
2. Nei periodi di cui al comma precedente e' consentito il deposito a mezzo pec degli atti e documenti.»
 
Art. 4

1. Il testo del secondo comma dell'art. 3 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «L'accesso ai Servizi on-line della giurisdizione avviene previa autenticazione degli utenti esterni ai sensi dell'art. 64 del CAD, mediante il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con il livello 2 di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014 o con Carta di identita' elettronica.».
2. Il testo del terzo comma dell'art. 3 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «Con provvedimento della DGSIA sara' indicata la data di attivazione della autenticazione mediante Carta nazionale dei servizi o altri sistemi previsti dall'ordinamento.».
3. Il testo del primo comma dell'art. 5 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «L'accesso al sistema FOL consente la consultazione dei fascicoli che risultano abbinati al codice fiscale delle parti o dei relativi difensori e rappresentanti. In fase istruttoria, l'accesso e' autorizzato dal pubblico ministero. Nel FOL si fornisce evidenza della presenza di documenti eventualmente non disponibili in formato digitale; in tal caso, per la consultazione l'utente si rivolge alla segreteria».
4. Il testo del quarto comma dell'art. 5 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «Gli utenti identificati sul FOL possono conferire delega in favore di altri soggetti mediante compilazione on-line di un apposito modulo automatizzato contenente l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato e del numero di giudizio o di istruttoria per il quale e' rilasciata la delega.».
5. Nel testo dell'art. 7 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, le parole «art. 6» sono sostituite dalle parole «art. 6-bis».
6. Nel testo del terzo comma dell'art. 10 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, le parole «art. 6» sono sostituite dalle parole «art. 6-bis».
7. Nel testo del primo comma dell'art. 15 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, le parole «art. 6» sono sostituite dalle parole «art. 4».
 
Art. 5

1. L'art. 2 si applica ai giudizi dinanzi alle Sezioni d'appello e alle Sezioni riunite iscritti a ruolo dal 1° ottobre 2024.
2. Ai sensi dell'art. 20-bis, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il presente decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2024

Il Presidente: Carlino