Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2024 (vai al sommario)
POLITECNICO DI BARI
DECRETO RETTORALE 12 aprile 2024
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Vista l'art. 33 della Costituzione italiana;
Visto l'art. 6 (Autonomia delle universita'), commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che regola l'iter per l'adozione e la revisione degli statuti delle universita';
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 2;
Visto lo «Statuto del Politecnico di Bari» (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) e in particolare gli articoli 50 (Entrata in vigore dello statuto) e 51 (Revisione dello statuto);
Vista la delibera assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, riunitisi in seduta congiunta, ai sensi dell'art. 51 dello statuto, in data 14 febbraio 2024;
Vista la nota prot. n. 5856 del 19 febbraio 2024, con la quale sono state inviate al Ministero dell'universita' e della ricerca, per il controllo ex art. 6 della legge n. 168/1989, le modifiche statutarie approvate nella seduta congiunta del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 14 febbraio 2024;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, trasmessa a mezzo pec in data 11 aprile 2024 e assunta al prot. n. 13243 del 12 aprile 2024, che comunica, all'esito del controllo ex art. 6 della legge n. 168/1989, l'assenza di rilievi in merito;

Decreta:

E' emanato il nuovo «Statuto del Politecnico di Bari», nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il nuovo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla medesima data e' abrogato lo statuto emanato con d.r. n. 175 del 14 marzo 2019.
Bari, 12 aprile 2024

Il rettore: Cupertino
 
Statuto del Politecnico di Bari

Art. 1.
Principi generali

1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, e' una universita' pubblica e autonoma italiana che ha quali finalita' il progresso culturale in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale, la formazione superiore e il trasferimento tecnologico, prioritariamente negli ambiti dell'ingegneria, dell'architettura e del design e in generale della cultura politecnica.
2. Il Politecnico riconosce nel presente statuto lo strumento normativo per organizzare e svolgere la propria missione, quale espressione della propria autonomia, con il concorso responsabile di tutti i soggetti in esso operanti.
3. Il Politecnico opera nell'interesse primario della collettivita', assicurando liberta' di insegnamento e ricerca, come garantiti dalla Costituzione della Repubblica. Esso considera parte integrante della propria missione istituzionale il rapporto con il territorio e la collettivita' in cui opera e, attraverso le proprie attivita' istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo.
4. Il Politecnico promuove il merito scientifico e didattico e mette in atto, a tutti i livelli, azioni di controllo e valutazione finalizzate sia al miglioramento continuo della qualita' sia alla allocazione delle risorse.
5. Il Politecnico e' un'istituzione pubblica dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. Esso opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle liberta' individuali e collettive, promuovendo la piu' ampia partecipazione e garantendo la trasparenza e la pubblicita' degli atti.
6. Il Politecnico persegue l'efficace attuazione della sua missione istituzionale attraverso la valorizzazione continua delle capacita' scientifiche e didattiche del personale docente, delle capacita' professionali del personale dell'Ateneo, e con il coinvolgimento pro-attivo della componente studentesca.
7. Il Politecnico riconosce la centralita' dello studente, impegnandosi a garantire il diritto allo studio e il rispetto delle singole personalita'.
8. Tutti i componenti della comunita' del Politecnico sono chiamati a contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali in base ai rispettivi ruoli, responsabilita' e autonomie.
9. Il Politecnico riconosce la dignita' di ogni persona nel lavoro e nello studio e garantisce parita' di trattamento, promuovendo ogni iniziativa volta ad abbattere discriminazioni nella formazione, nella progressione di carriera, nell'orientamento e nell'accesso al lavoro.
10. Il Politecnico e' dotato di un codice etico e di comportamento e garantisce il rispetto dei principi e delle regole in esso contenuti, operando per promuovere la qualita' della vita della Comunita'.
11. Il Politecnico favorisce la cooperazione con altre universita', enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, finalizzata al perseguimento dell'eccellenza scientifica, didattica e organizzativa.
12. Il Politecnico promuove l'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca, didattica e formazione, incentivando la mobilita' internazionale del corpo docente, della componente studentesca, del personale tecnologo, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
13. Il Politecnico garantisce la salvaguardia della propria memoria storica, finalizzata al progresso scientifico, tecnologico e didattico.
14. Il Politecnico promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale.
15. Il Politecnico sostiene l'Associazione Alumni del Politecnico, con la finalita' di preservare il legame individuale e professionale con gli ex allievi e di favorire iniziative legate al loro orientamento professionale, all'inserimento nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei percorsi post lauream.
16. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione universale dei diritti umani e si impegna alla loro osservanza; garantisce inoltre che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita, della dignita' delle persone e della tutela dell'ambiente.
17. Il Politecnico di Bari condivide i valori alla base del concetto di sviluppo sostenibile e si impegna ad assumere azioni concrete volte alla sua realizzazione negli ambiti della didattica, della ricerca, della terza missione e nella gestione delle proprie attivita'.
18. Il Politecnico riconosce e adotta i principi della Carta europea dei ricercatori.

 
Art. 2.
Soggetti

1. Il Politecnico e' una comunita' di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunita' universitaria il personale docente, il personale tecnologo, il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, la componente studentesca e i collaboratori esterni.
2. I docenti sono i professori ordinari e associati e i ricercatori , sia a tempo indeterminato che determinato.
2-bis I ricercatori a tempo determinato di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010, nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, sono nel prosieguo indicati rispettivamente come «rtd-a» e «rtd-b».
I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, sono indicati nel prosieguo come «rtt».
3. Il decano e' il professore a tempo pieno con la maggior anzianita' nel ruolo di ordinario e, a parita' di anzianita' di ruolo, la persona piu' anziana per eta' anagrafica. Con gli stessi criteri e' individuato un decano per ciascuno degli altri ruoli di docenza.
4. Il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario e' costituito dai dipendenti del Politecnico, nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato e ad esso, al fine dell'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, sono assimilati i dipendenti dell'Ateneo appartenenti al ruolo di tecnologo, salvo diversa espressa disposizione e in quanto compatibile con la specifica disciplina.
5. I membri della componente studentesca sono le persone che risultano regolarmente iscritte alle attivita' di formazione del Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli iscritti; questi non godono dell'elettorato attivo e passivo.
6. I collaboratori esterni sono coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o altro tipo di attivita' presso il Politecnico.

 
Art. 3.
Liberta' di ricerca e insegnamento

1. Il Politecnico garantisce la liberta' di ricerca dei singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
2. Il Politecnico garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto degli obiettivi formativi e di qualita' della didattica fissati dai regolamenti e dagli organi di Ateneo.
3. Il Politecnico assicura il coordinamento tra programmi di ricerca e attivita' formative. Le attivita' formative sono elaborate dalla comunita' scientifica di riferimento, mirando a ottenere efficienza ed efficacia di tali attivita', anche promuovendo la sperimentazione di modalita' innovative di fruizione della didattica. Il Politecnico si impegna ad adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della societa'. A tal fine esso si puo' avvalere anche della collaborazione di organizzazioni professionali, datoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.

 
Art. 4.
Diritto allo studio

1. Il Politecnico assicura alla componente studentesca gli strumenti per conseguire un sapere critico e una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della societa', a livello dei piu' elevati standard internazionali.
2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari e fa si' che la contribuzione richiesta per lo studio tenga conto sia delle condizioni economiche sia del merito. Esso promuove, su base selettiva, ulteriori servizi e interventi di valorizzazione del merito, tenuto conto delle condizioni economiche.
3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento in ingresso, in itinere e post lauream per una piena e consapevole partecipazione alle attivita' didattiche, una completa formazione culturale e un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali.
5. Il Politecnico si impegna a garantire l'effettivo diritto allo studio alle persone diversamente abili, organizzando attivita' tutoriali, percorsi di accompagnamento e rimuovendo le barriere architettoniche.
6. Il Politecnico incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la piu' ampia diffusione di contenuti didattici, culturali e organizzativi.

 
Art. 5.
Doveri e responsabilita'

1. Tutti i componenti della comunita' del Politecnico sono tenuti alla:
a. leale osservanza dello statuto, del codice etico e di comportamento e dei regolamenti di Ateneo;
b. leale cooperazione nelle attivita' scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;
c. appropriata utilizzazione delle risorse e dei servizi offerti dal Politecnico.
2. Il corpo docente e il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali, ivi compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle commissioni in cui sono chiamati a operare.
3. Gli uffici e le strutture del Politecnico hanno l'obbligo di adempiere lealmente e tempestivamente alle richieste di documentazione e servizi.

 
Art. 6.
Formazione e professionalita'

1. Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento, valorizzando le professionalita' acquisite.
2. Il Politecnico si impegna a favorire la formazione trasversale in settori non di diretta pertinenza del personale interessato ma utile alla crescita delle competenze nell'ottica, altresi', della mobilita' interdisciplinare/intersettoriale interna.

 
Art. 7.
Attivita' ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico promuove e sostiene i servizi sociali, le attivita' ricreative, culturali e sportive della sua comunita', anche attraverso apposite modalita' organizzative con organismi esterni, privilegiando le iniziative autogestite, promosse dai soggetti direttamente interessati.
2. Il Politecnico promuove e sostiene, anche economicamente, le iniziative studentesche autogestite in materia di attivita' ricreative, culturali e sportive.

 
Art. 8.
Autonomia

1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalle norme vigenti e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi.
2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti, tali regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimita' e di merito.
3. Sono regolamenti generali:
a. il regolamento di Ateneo - approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti e i Dipartimenti - che definisce le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo;
b. il regolamento didattico di Ateneo - approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti - che disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni;
c. il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' - approvato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, il Consiglio degli studenti per le questioni riguardanti la componente studentesca, e i Dipartimenti - che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilita';
d. il regolamento elettorale - approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti - che disciplina lo svolgimento delle procedure elettive previste dal presente statuto;
e. il regolamento del Consiglio degli studenti - adottato dallo stesso Consiglio e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione - che ne disciplina il funzionamento;
f. il regolamento del Comitato unico di garanzia, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti - che ne disciplina il funzionamento;
g. gli altri regolamenti di Ateneo - approvati dagli organi di Governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti - che disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo.
4. I regolamenti dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali, delle Scuole e di altre eventuali strutture, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento di Ateneo, sono adottati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti.
5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), sono soggetti al principio della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168.
6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso.
7. La revisione o modifica dei regolamenti si svolge con le stesse norme richieste per l'adozione.

 
Art. 9.
Norme di riferimento

1. Il presente statuto e' adottato ai sensi delle leggi 9 maggio 1989, n. 168 e 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei regolamenti in esso previsti, si rinvia alle norme vigenti.

 
Art. 10.
Organi di Ateneo

1. Gli organi di Ateneo, siano essi di Governo, di controllo, di valutazione o di gestione, ognuno in coerenza con i propri compiti istituzionali, definiscono gli obiettivi e le modalita' di attuazione dei programmi e verificano la rispondenza a essi dei risultati della gestione.
2. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di Governo; il Collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo della regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile; il Nucleo di valutazione e' organo di valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa; il direttore generale e' l'organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.
3. Il Collegio di disciplina e' organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.
4. Il Consiglio degli studenti e' organo con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi centrali di Governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
5. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e' organo per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. La Commissione etica e' organo istruttorio di verifica della rispondenza dei comportamenti al codice etico.
7. La Scuola di dottorato e' organo istruttorio e consultivo che ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attivita' formative relative ai corsi di dottorato di ricerca a essa afferenti.
8. Il Presidio di qualita' e' organo istruttorio e consultivo, che ha il compito di supervisionare lo svolgimento efficace ed efficiente delle procedure di assicurazione della qualita' dell'Ateneo.

 
Art. 11.
Rettore

1. Il rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il rettore emana lo statuto, il codice etico e i regolamenti, curandone l'osservanza; garantisce la liberta' di insegnamento e di ricerca del corpo docente; esercita l'autorita' disciplinare nei limiti previsti dalla legge e puo' irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; promuove lo sviluppo del Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento.
3. Il rettore, in particolare:
a. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno;
b. propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del senato accademico, dei Dipartimenti e del Consiglio degli studenti;
c. propone al consiglio di amministrazione i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio degli studenti;
d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;
e. rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca o della Direzione Generale;
f. adotta, in casi straordinari di necessita' e urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi competenti;
g. indice almeno annualmente una Conferenza di Ateneo allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a fronte delle attivita' svolte;
h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'elezione del rettore avviene fra i professori ordinari delle universita' italiane in regime di impegno a tempo pieno, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori del Politecnico.
5. L'elettorato attivo spetta:
a. a tutti i docenti a tempo indeterminato, e agli rtd-b e agli rtt;
b. agli rtd-a, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo del corpo docente di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del predetto personale di ricerca, il cui valore comunque non puo' essere superiore a un sesto;
c. a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo del personale docente di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;
d. a tutti gli studenti componenti del Consiglio degli studenti, dei Consigli di dipartimento, delle scuole e delle commissioni paritetiche, nonche' da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo del corpo docente di cui alla lettera a) del presente comma ed elettorato attivo degli studenti.
6. Il rettore e' eletto con la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletta la persona che ha maggiore anzianita' nel ruolo. In caso di pari anzianita' nel ruolo, e' eletta la persona piu' anziana anagraficamente. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento elettorale.
7. Al rettore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
8. Il rettore nomina il prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari del Politecnico, che fa le sue veci in caso di impedimento o di assenza.
9. Il Rettore puo' designare uno o piu' prorettori individuati tra tutti i docenti dell'Ateneo, in relazione alle esigenze funzionali in settori di rilevante importanza e complessita', che comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale. I Prorettori sono incaricati di curare piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le responsabilita' di indirizzo, iniziativa e di coordinamento del rettore. Il rettore puo' anche individuare fra i docenti dell'Ateneo dei Delegati per specifiche attivita'. Della designazione e' data comunicazione al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al Consiglio degli studenti, alle strutture e alle rappresentanze sindacali. Ai Prorettori e ai Delegati non spetta alcuna indennita' di carica.

 
Art. 12.
Senato accademico

1. Il senato accademico e' organo di Governo del Politecnico. A esso e' demandato il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, ivi comprese le Scuole. Esso concorre all'elaborazione dell'indirizzo strategico dell'Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di programmazione e controllo delle attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. Il senato accademico, in particolare:
a. approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d), e), f), g), con le modalita' ivi previste, nonche' tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
b. approva il codice etico e di comportamento, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
c. approva, in seduta congiunta con il consiglio di amministrazione, e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di statuto;
d. approva l'istituzione e propone l'attivazione dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;
e. delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneita' dei settori scientifici disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentiti i Dipartimenti interessati;
f. delibera, su proposta del rettore, in merito alle violazioni del codice etico e di comportamento ogni qualvolta la materia non ricada nelle competenze del Collegio di disciplina;
g. esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
h. esprime parere obbligatorio sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio previsti dalle norme vigenti;
i. esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;
j. esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente;
k. delibera sui criteri di qualificazione scientifica e didattica per il reclutamento del personale docente;
l. approva il calendario annuale delle attivita' didattiche, sentiti i Dipartimenti o la Scuola ove istituita;
m. esprime parere obbligatorio sulla nomina del direttore generale;
n. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Scuole e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;
o. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;
p. formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica;
q. vigila sull'assegnazione dei carichi e compiti didattici dei docenti;
r. puo' proporre al corpo elettorale, non piu' di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di due anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al rettore con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. A tale proposito, il decano del Politecnico e' tenuto a convocare la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalita' di computo dei voti dell'elezione del rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il rettore sfiduciato decade immediatamente, ed e' sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal decano del Politecnico fino alla nuova elezione, da indire entro trenta giorni dalla decadenza;
s. esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del senato accademico:
a. il rettore, con funzioni di presidente;
b. tre studenti, eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, e uno studente di dottorato di ricerca, eletto da e tra tutti gli studenti di dottorato;
c. quattro direttori di Dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico, riuniti in unico corpo elettorale;
d. tre professori ordinari, eletti da tutti i professori ordinari, di cui:
uno delle Aree CUN 01, 02 e 03;
uno dell'Area CUN 09;
uno dell'Area CUN 08, integrata da tutte le altre Aree CUN non citate precedentemente;
e. tre professori associati, eletti da tutti i professori associati;
f. due ricercatori a tempo indeterminato, rtd-b o rtt, eletti da tutti i ricercatori, anche a tempo determinato (rtd-a, rtd-b e rtt);
g. due rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato eletti da un corpo elettorale composto da tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
In caso di parita' di voti tra i candidati di cui alle lettera b) ed e) e' eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato.
In caso di parita' di voti tra i candidati di cui alle lettera f) e g) e' eletta la persona appartenente al genere non rappresentato.
4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il direttore generale.
5. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
6. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
7. Ai componenti del senato accademico puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
8. Il senato accademico e' convocato su iniziativa del rettore con frequenza almeno trimestrale.
9. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.

 
Art. 13.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di Governo del Politecnico e ne definisce l'indirizzo strategico. A esso spetta approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, controllare le attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il consiglio di amministrazione vigila, inoltre, sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) e g), con le modalita' ivi previste;
b) approva il budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
c) approva il bilancio di esercizio;
d) vigila sulla consistenza e sulla funzionalita' del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico, e delibera sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il senato accademico;
e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi studenteschi, acquisito il parere del senato accademico e del Consiglio degli studenti;
f) delibera i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture;
g) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di studio e sedi didattiche, sentito il Consiglio degli studenti e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
h) delibera la costituzione, la modifica e lo scioglimento di Dipartimenti, Scuole e altre strutture, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
i) delibera in merito alla programmazione triennale e strategica di Ateneo, su proposta del rettore;
j) delibera in merito alla programmazione annuale e triennale del personale e ne da' attuazione, tenuto conto delle priorita' e dei criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal senato accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio;
k) delibera in materia di sanzioni disciplinari proposte dal Collegio di disciplina, acquisito il parere del senato accademico;
l) approva la proposta di chiamata dei docenti da parte dei Dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico;
m) approva, in seduta congiunta con il senato accademico, e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di statuto;
n) conferisce, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;
o) delibera l'ammontare di tutte le indennita' di carica;
p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate a esso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del consiglio di amministrazione:
a) il rettore con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli studenti eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi: in caso di parita' di voti, e' eletta la persona appartenente al genere non rappresentato;
c) due componenti esterni all'Ateneo, di genere diverso, che non abbiano ricoperto ne' ricoprano ruoli al suo interno, di nazionalita' anche straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualita' scientifica, designati dal senato accademico all'interno di una rosa di almeno dieci candidati proposti dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, dalle Associazioni Imprenditoriali, dalle Camere di commercio industria, agricoltura e artigianato del territorio, e dal Consiglio degli studenti del Politecnico;
d) quattro docenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato, di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualita' scientifica, eletti da tutti i docenti del Politecnico: in caso di parita' di voti, e' eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato;
e) un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato, di comprovata competenza in campo gestionale del Politecnico, eletto dal personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere d) ed e) sono preventivamente sottoposte al Nucleo di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal senato accademico con proprio regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla lettera e), il Nucleo e' integrato dalla rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in senato accademico.
4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il direttore.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
7. La designazione delle componenti del consiglio di amministrazione dovra' garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.
8. Ai componenti del consiglio di amministrazione puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
9. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore.

 
Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile del Politecnico.
2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'universita' e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio e' nominato con decreto del rettore, giusta deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore.
4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.
5. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

 
Art. 15.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' organo di valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa.
2. Il Nucleo e' composto da sette componenti compreso il coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore.
3. Il Nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare:
a. valuta le attivita' di didattica, e specificatamente la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b. valuta l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c. verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d. svolge, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni di organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo n. 27 ottobre 2009, n 150;
e. verifica, nel caso dei soggetti candidati di cui all'art. 13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di competenza richiesti.
4. Sono componenti del Nucleo:
a. Un componente eletto dal Consiglio degli studenti in seno allo stesso;
b. sei esperti in materia di valutazione, tra cui il coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti del Politecnico, in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata qualita' scientifica, proposti dal rettore e nominati dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.
5. Almeno tre dei componenti del Nucleo devono essere docenti, scelti in modo da assicurare la presenza delle tre macroaree scientifiche del Politecnico, cosi' come individuate nell'art. 12. I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Il Nucleo opera in piena autonomia e riferisce al rettore dell'attivita' svolta. L'Ateneo e' tenuto ad assicurare al Nucleo un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali, consentendo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Ai componenti del Nucleo e' corrisposta un'indennita' di carica.
8. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.
9. Il Nucleo vigila affinche' i Corsi di studio dell'Ateneo tengano conto delle valutazioni e delle proposte avanzate dal Presidio di qualita' di ateneo e dalle commissioni paritetiche.

 
Art. 16.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonche' della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, il direttore generale:
a. svolge l'attivita' generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare;
b. cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di Governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;
c. presenta annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di Governo; d. predispone il budget previsionale, il bilancio di esercizio e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.
3. L'incarico di direttore generale e' di tre anni, rinnovabile, ed e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalita' previste dalla legge.
4. Il direttore generale e' scelto, mediante avviso pubblico, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'universita' e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il direttore generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
5. Il direttore generale puo' nominare un Vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria piu' elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

 
Art. 17.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Esso e' composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti confermati e in regime di tempo pieno. L'elettorato attivo e' attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso il Politecnico. I componenti del Collegio sono eletti, a scrutinio segreto, previa emanazione di un avviso pubblico sul sito web di Ateneo per almeno quindici giorni e recante l'invito a manifestare la disponibilita' alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori, confermati e a tempo pieno, in servizio presso il Politecnico o in altri Atenei italiani.
Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. In assenza di un numero sufficiente di candidati, il senato accademico, procede alla nomina, su proposta del rettore, dei professori e ricercatori necessari alla composizione dell'organo.
I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal professore piu' anziano nel ruolo. A parita' di anzianita' nel ruolo prevale l'eta'.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Se il procedimento disciplinare riguarda il rettore, il potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. Ove il procedimento disciplinare interessi un dello stesso Collegio, questi viene sospeso dalla carica fino al termine del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione.
5. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato, nonche' la persona sottoposta ad azione disciplinare, eventualmente assistita da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformita' al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il rettore da' esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi delle spese.

 
Art. 18.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di Governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
2. Il Consiglio, in particolare:
a. propone regole generali per lo svolgimento delle attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo, delibera sull'impiego delle risorse destinate alle finalita' di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti;
b. concorre a predisporre strumenti atti a valutare i servizi didattici e a formulare proposte in materia di organizzazione delle attivita' didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
c. promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
d. esprime parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d) ed f) nonche' su ogni altro regolamento inerente la didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio;
e. esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
f. esprime parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza;
g. esprime parere sul budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;
h. esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti.
3. Il Consiglio e' costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico e ai Consigli di Amministrazione del Politecnico e dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio nonche' alle Giunte di Dipartimento. Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun Corso di studio in ragione di uno per i Corsi di studio con un numero di iscritti fino a mille, e due per i Corsi di studio con un numero di iscritti superiore a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato di ricerca eletti dagli stessi.
4. Il Consiglio viene rinnovato ogni due anni.
5. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.

 
Art. 19. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito dal Politecnico ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' organo con compiti propositivi e consultivi e di verifica del miglioramento della qualita' complessiva del lavoro, anche per garantire un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.
2. Il Comitato predispone piani di azione per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parita' al fine di proporre misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilita' e sull'eta'. Contribuisce inoltre all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni e individuando e proponendo iniziative necessarie a rimuovere eventuali discriminazioni nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella retribuzione.
3. Il Comitato e' formato da un numero di componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non, del Politecnico, integrato, per le sole materie di loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti per cento del totale delle altre componenti, arrotondato all'intero pari superiore. Tutte le componenti elettive devono avere composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un presidente.
5. Il consiglio di amministrazione e il senato accademico consultano il Comitato prima di adottare atti di particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1.
6. Il mandato di rappresentanza ha durata triennale fatta eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale; ogni rappresentante puo' essere rinnovato una sola volta.

 
Art. 20.
Dipartimento

1. Il Dipartimento e' la struttura cui afferiscono docenti appartenenti a piu' settori scientifico-disciplinari omogenei, che coordina, attua e sviluppa, anche su piu' sedi e in collaborazione con altri enti, le attivita' di ricerca scientifica, didattiche e formative nonche' quelle rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Di norma, i docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Il Dipartimento cura, anche in concorso con altri Dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e svolgimento delle attivita' didattiche e formative. Assicura altresi' il supporto didattico, scientifico e logistico ai singoli docenti e ai Corsi di studio e di dottorato di Ricerca, nell'ambito delle proprie attivita', con il coordinamento, rispettivamente, delle Scuole e della Scuola di dottorato, ove costituite.
4. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Sono organi del dipartimento:
a. il direttore di dipartimento;
b. il Consiglio di dipartimento;
c. la giunta di dipartimento;
d. la Commissione paritetica docenti/studenti di cui all'art. 26.
6. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento. Tutte le afferenze sono deliberate dal senato accademico, sentito il Dipartimento, se gia' costituito.
7. Il Dipartimento e' una struttura dotata di autonomia amministrativa e gestionale, cui il consiglio di amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonche' spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle attivita' istituzionali svolte, nei limiti fissati dalle disposizioni dello statuto e dei regolamenti.
8. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a terzi, nell'osservanza delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti.
9. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, per motivi di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalita' definite dal proprio regolamento di funzionamento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa.
10. A ciascun Dipartimento e' assegnato un Responsabile dei servizi amministrativi.

 
Art. 21.
Costituzione e disattivazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento e' costituito se vi afferiscono almeno trentotto docenti, di cui almeno trentacinque a tempo indeterminato, rtd-b e rtt.
2. Il Dipartimento che abbia un numero di docenti inferiore a trentacinque alla data del primo ottobre di ogni anno viene disattivato in accordo con le norme vigenti.
3. La costituzione e la disattivazione del Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, secondo le procedure indicate dal regolamento di Ateneo.

 
Art. 22.
Direttore di Dipartimento

1. Il direttore di Dipartimento e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a esso afferenti. Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun candidato, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale.
2. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
3. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' istituzionali.
4. Il direttore, in particolare:
a. convoca e presiede l'adunanza del Consiglio e della giunta e da' esecuzione alle relative deliberazioni;
b. adotta, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;
c. assicura l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, e cura i rapporti con gli organi accademici;
d. vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento e sull'assolvimento da parte dei docenti dei compiti stabiliti dalla normativa vigente;
e. cura la gestione dei beni inventariati, in qualita' di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalita', efficienza ed economicita';
f. e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e, coadiuvato dal Responsabile dei servizi amministrativi, e' responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalita', responsabilita' e merito, con le competenze attribuite dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;
g. adotta, coadiuvato dal Responsabile dei servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento;
h. autorizza preventivamente le missioni dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
i. sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza;
j. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. E' compito inoltre del direttore, coadiuvato dalla giunta e con il supporto del Responsabile dei servizi amministrativi:
a. elaborare la proposta di budget annuale e pluriennale del Dipartimento;
b. predisporre le richieste di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
c. promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attivita' del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
6. Il direttore designa il proprio Vicario tra i professori afferenti al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti afferenti al Dipartimento. Di tale delega e' data comunicazione al Consiglio e al rettore.

 
Art. 23.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Responsabile dei servizi amministrativi.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio:
a. due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unita', si aggiungera' un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci: in caso di parita' di voti, e' eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato;
b. due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni o contratti di ricerca afferenti al Dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale: in caso di parita' di voti, e' eletta la persona appartenente al genere non rappresentato;
c. una rappresentanza degli studenti non di dottorato, nella misura del venti per cento arrotondato per eccesso del totale dei docenti afferenti al Dipartimento: in caso di parita' di voti, e' eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato. Tale rappresentanza e' chiamata a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8, lettere b), d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z) e q) - quest'ultima per gli aspetti di interesse degli studenti, nonche' su ogni altro argomento che coinvolga direttamente la componente studentesca.
4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma 3, lettera a), e' pari a quella del direttore di Dipartimento; quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) e' biennale.
5. I corpi elettorali e le modalita' per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento elettorale.
6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
7. Su proposta del direttore, alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, un componente del Centro Servizi di Ateneo e il Responsabile della Segreteria Studenti o un suo delegato, nonche' altri soggetti esterni, in grado di offrire un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:
a. promuove e coordina le attivita' di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili;
b. propone, anche in collaborazione con altri Dipartimenti o con altri Atenei, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, designando coordinatore e componenti del Collegio dei Docenti, e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico;
c. programma e definisce l'utilizzazione delle risorse disponibili, rendendo possibile l'attivita' di ricerca e un'efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
d. assegna ai docenti i carichi didattici, i compiti didattici e di tutorato;
e. avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza; ove docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al consiglio di amministrazione;
f. propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili;
g. formula le proposte di chiamata dei docenti;
h. esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti di svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso altri Atenei;
i. esprime parere in merito alla possibilita' per i docenti afferenti di svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
j. programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali;
k. definisce e attua il programma pluriennale della ricerca, e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo;
l. promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, autorizzando la stipulazione di contratti e partecipando a bandi e avvisi, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;
m. esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in coerenza con il progetto culturale del Dipartimento;
n. propone attivita' formative post lauream, anche in concorso con altri Dipartimenti, strutture o Atenei;
o. definisce la struttura organizzativa del Dipartimento e delle sue eventuali sezioni;
p. propone, d'intesa con altri Dipartimenti, la costituzione delle Scuole;
q. approva il budget preventivo annuale e pluriennale, e verifica i risultati di consuntivo;
r. approva le spese, nei limiti fissati dal regolamento per l'Amministrazione e la contabilita';
s. approva gli atti negoziali e l'accettazione di eventuali liberalita';
t. procede annualmente alla programmazione didattica, proponendo gli ordinamenti e i regolamenti dei Corsi di studio, sentita a fini di coordinamento la Scuola interessata, qualora istituita, e in particolare propone l'attivazione, modifica o soppressione dei medesimi Corsi e dei relativi insegnamenti;
u. delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, il conferimento di incarichi di insegnamento e di attivita' didattiche anche integrative, in accordo con il regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia;
v. su proposta del Consiglio di Corso di studio, approva i piani di studio individuali;
w. su proposta del Consiglio di Corso di studio, delibera e gestisce le attivita' didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonche' convalida l'attivita' didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
x. su proposta del Consiglio di Corso di studio, fissa gli obblighi degli studenti che provengano da altra sede o da altro Corso di studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;
y. di concerto con le strutture didattiche, organizza l'attivita' di tutorato alla pari, nell'ambito delle risorse assegnate;
z. propone agli organi competenti la disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
aa. esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.

 
Art. 24.
Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento e' l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per:
a. l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
b. l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
c. la gestione complessiva del Dipartimento.
2. La giunta e' composta dal direttore, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due rappresentanti degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni o di contratti di ricerca e dal Responsabile dei servizi amministrativi. Partecipa il Vicario del direttore senza diritto di voto.
3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al Consiglio di Dipartimento, ad eccezione di quella dei dottorandi e titolari di assegni o contratti di ricerca, che e' costituita dal rappresentante nel predetto organo piu' suffragato, e hanno la stessa durata.
4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.
5. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti.
6. La giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono a essa demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 25.
Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento

1. Il Responsabile dei servizi amministrativi predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento.
2. Il Responsabile dei servizi amministrativi, inoltre:
a. collabora con il direttore del Dipartimento nelle attivita' volte al miglior funzionamento della struttura;
b. coadiuva il direttore del Dipartimento nell'elaborazione della proposta di budget annuale e pluriennale del Dipartimento;
c. coordina, d'intesa con il direttore del Dipartimento, le attivita' amministrativo-contabili assumendo in solido la responsabilita' dei conseguenti atti;
d. svolge ogni altro compito attribuitogli dalle norme vigenti.

 
Art. 26.
Commissione paritetica docenti/studenti

1. La Commissione paritetica docenti/studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera g della legge n. 240/2010 e' composta da:
a. cinque docenti designati dal Consiglio di Dipartimento;
b. cinque rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo Consiglio.
2. Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente, scelti dalla rispettiva rappresentanza al proprio interno.
3. La Commissione, in particolare:
a. svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti, e ne individua gli indicatori per la valutazione dei risultati;
b. formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio;
c. esprime parere circa la compatibilita' tra gli obiettivi formativi di ogni Corso di studio e i crediti assegnati alle attivita' formative previste.
4. La Commissione redige con frequenza almeno annuale una relazione sulle attivita' svolte, nella quale possono essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione, in formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al termine di ogni periodo didattico sul sito del Politecnico, dettagliati per docente, disciplina e corso di insegnamento. La relazione di cui sopra e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio del Dipartimento e della Scuola, ove costituita, ed e' altresi' trasmessa al Nucleo di valutazione di Ateneo.
5. La durata, le procedure per l'elezione o la designazione dei componenti e le norme generali di funzionamento della Commissione sono precisate in apposito regolamento.
6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attivita' didattiche, anche integrative, e per l'affidamento di contratti di docenza e di carichi didattici aggiuntivi.

 
Art. 27.
Dipartimenti e centri interuniversitari

1. Il Politecnico, unitamente ad altri Atenei, puo' dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari, che possono avere autonomia amministrativa e gestionale e che sono articolati e regolati da apposite convenzioni.

 
Art. 28.
Centri interdipartimentali

1. I Dipartimenti possono proporre al consiglio di amministrazione la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e/o di servizio al territorio.
2. Il consiglio di amministrazione delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, la modifica e la soppressione dei Centri interdipartimentali, sulla base delle proposte dei Dipartimenti interessati.
3. I Centri interdipartimentali possono essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale.

 
Art. 29.
Scuola

1. E' consentita la costituzione di strutture di raccordo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi denominazione di Scuola, con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche erogate da due o piu' Dipartimenti e di gestione dei servizi comuni.
2. L'elenco dei Corsi di studio afferenti a ogni Scuola e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo.
3. Sono organi della Scuola:
a. il direttore della Scuola;
b. il Consiglio della Scuola.
4. Il senato accademico delibera l'istituzione della Scuola su proposta di uno o piu' Dipartimenti e ne propone l'attivazione al consiglio di amministrazione, in coerenza con le norme vigenti.
5. Il regolamento didattico definisce le modalita' di costituzione della Scuola e la soglia minima e congrua di insegnamenti che un Dipartimento deve assicurare per farne parte.
6. La Scuola non ha autonomia di spesa.

 
Art. 30.
Direttore della Scuola

1. Il direttore rappresenta la Scuola, ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Scuola.
2. Il direttore, in particolare:
a. convoca e presiede il Consiglio della Scuola, curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni;
b. vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo alla Scuola;
c. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
3. Il direttore e' eletto fra i docenti di ruolo componenti del Consiglio della stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale.
4. Il direttore dura in carica tre anni accademici.
5. Il direttore designa, tra i docenti componenti il Consiglio della Scuola, un Vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
6. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti.
7. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.

 
Art. 31.
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola e' composto:
a. dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b. dai direttori dei Dipartimenti che compongono la Scuola, ovvero da loro delegati;
c. dai Coordinatori dei Corsi di studio di pertinenza della Scuola;
d. da una rappresentanza dei docenti delle Giunte dei Dipartimenti che compongono la scuola, in misura proporzionale alla quantita' di didattica erogata e fino al numero massimo di cui al successivo comma 3;
e. da una rappresentanza studentesca nella misura di una unita' per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli altri componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola esercita le attribuzioni di cui all'art. 23, comma 8, lettere y), e z), nonche' tutte le altre a esso demandante dalle norme vigenti.
3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), non deve superare il dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che compongono la Scuola.
4. Tutti i componenti possono far parte del Consiglio di una sola Scuola, ad eccezione dei direttori di Dipartimento.

 
Art. 32.
Consiglio di Corso di studio

1. Il Consiglio di Corso di studio e' composto dai Docenti che svolgono in tale Corso il carico didattico e/o compito didattico o l'incarico di docenza per l'anno accademico di riferimento e da una rappresentanza degli studenti appartenenti al Corso di studio, in numero e in conformita' ad apposito regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio del Corso di studio:
a. propone alla struttura didattica competente, il regolamento didattico del Corso di studio;
b. propone alla struttura didattica competente, le variazioni dell'ordinamento del Corso di studio;
c. cura la coerenza dei programmi di insegnamento con l'offerta formativa prevista nel regolamento didattico, verificando l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie, anche tenendo conto dei risultati delle attivita' della Commissione paritetica docenti/studenti di cui all'art. 26;
d. propone alla struttura didattica competente, l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attivita' didattiche svolte nell'ambito di accordi di cooperazione comunitari e internazionali relativi agli studenti del Corso di studio.
3. Il coordinatore del Corso di studio e' un docente di ruolo, eletto dai componenti di tale Corso; resta in carica per un triennio, durante il quale deve mantenere il carico didattico principale nell'ambito dello stesso Corso di studio. Il mandato del coordinatore e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Il coordinatore, in particolare:
a. convoca, con frequenza non inferiore a una volta per semestre, e presiede il Consiglio di Corso di studio, curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni;
b. vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo al Corso di studio;
c. svolge funzioni di raccordo con il Dipartimento (o Scuola, se attivata) cui afferisce il Corso di studio e con i Dipartimenti coinvolti nella attivita' didattica.
5. Il coordinatore puo' designare un Vicario, scelto tra i docenti afferenti al Corso di studio, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

 
Art. 33.
Garante degli studenti

1. Il Garante e' il riferimento super partes che riceve le richieste di intervento degli studenti su eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o del codice etico e di comportamento da parte dei docenti, ne valuta l'attendibilita' e consistenza e riferisce al rettore per eventuali successivi interventi.
2. Il Garante e' un docente del Politecnico, nominato dal senato accademico tra una rosa di persone espressa dal Consiglio degli studenti, dura in carica un triennio ed e' rinnovabile una sola volta.
3. La disciplina delle funzioni del Garante e' prevista in apposito regolamento.

 
Art. 34.
Centri di servizio

1. Possono essere costituiti appositi centri di servizio quali strutture organizzative dedicate alla gestione unitaria, coordinata e programmata delle attivita' amministrative e contabili di supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle conoscenze, al Placement, che interessino l'Ateneo nel suo complesso ovvero piu' Dipartimenti.
2. Tali centri sono privi di autonomia finanziaria e di spesa e dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Possono inoltre essere articolati in unita' organizzative di secondo e terzo livello.
3. Le norme per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione di tali Centri sono contenute nel regolamento di Ateneo e nel regolamento di amministrazione e contabilita'.

 
Art. 35.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo ha quale compito l'acquisizione, la conservazione e la massima fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Le norme di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo sono contenute in apposito regolamento.

 
Art. 36.
Presidio di qualita' di Ateneo

1. Il Presidio di qualita' (PQA) e' un elemento centrale del sistema di autovalutazione attraverso cui gli organi di Governo dell'Ateneo realizzano la propria politica della qualita' nella ricerca, nella didattica e nella terza missione.
2. Il PQA e' composto da un professore ordinario designato dal rettore, con funzioni di Presidente, e da due docenti designati da ciascun Dipartimento, che abbiano una consolidata esperienza scientifica e didattica e da due studenti designati dal Consiglio degli studenti di cui uno di dottorato.
3. In particolare, il PQA, recependo le indicazioni del Nucleo di valutazione, persegue le proprie finalita' attraverso:
a. la supervisione dello svolgimento delle procedure di gestione della qualita' dell'Ateneo e dei singoli Dipartimenti;
b. la proposta di strumenti comuni per la gestione della qualita' e di attivita' formative ai fini della loro applicazione a livello di Ateneo e di Dipartimento;
c. l'affiancamento dei Consigli di Corso di studio per l'assicurazione della qualita' della didattica, nonche' dei direttori di Dipartimento, anche per le attivita' relative alla ricerca e alla terza missione;
d. il coordinamento con il Nucleo di valutazione;
e. il coordinamento con le Commissioni Paritetiche docenti/studenti di cui all'art. 26, curando il corretto flusso informativo per la stesura dei rapporti delle Commissioni stesse.

 
Art. 37.
Commissione etica

1. La Commissione etica e' l'organo con funzioni consultive, di ricerca e controllo, in merito all'applicazione e al rispetto delle norme e dei principi contenuti nel codice etico e di comportamento da parte della Comunita' universitaria.
2. La Commissione etica:
a. accerta, su segnalazione, le violazioni del codice etico e di comportamento e favorisce, ove possibile, la composizione amichevole di eventuali controversie.
b. qualora la Commissione ritenga che la violazione del codice etico e di comportamento rientri nelle competenze del Comitato unico di garanzia o del Collegio di disciplina, trasmette a essi la pratica e la documentazione;
c. negli altri casi, la Commissione propone al rettore l'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli inadempienti.
3. La Commissione etica e' composta da tre docenti, un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, uno studente. I componenti di tale Commissione sono nominati con decreto rettorale, su designazione del senato accademico nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dal rettore, ad eccezione della rappresentanza degli studenti, designata dal Consiglio degli studenti. Collabora con la Commissione un funzionario amministrativo, senza diritto di voto.
4. Gli atti della Commissione etica devono essere motivati e l'accesso a essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

 
Art. 38.
Scuola di dottorato

1. La Scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attivita' formative relative ai corsi di dottorato di ricerca a essa afferenti.
2. Sono organi della Scuola di dottorato: il Consiglio e il direttore.
3. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
a. designare il direttore;
b. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attivita' dei corsi di dottorato;
c. promuovere gli aspetti culturali delle attivita' di collaborazione di didattica e di ricerca con universita', Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali e aziende pubbliche e private; proporre al senato accademico il numero di posti per l'attivazione annuale dei Corsi di dottorato;
d. coordinare le proposte dei Dipartimenti in ordine al rinnovo e/o l'istituzione di nuovi Corsi di dottorato;
e. definire, per ciascun Corso di dottorato, i requisiti scientifici richiesti per far parte del Collegio dei docenti e proporre al Senato eventuali modifiche riguardanti la composizione del Collegio stesso;
f. approvare la relazione finale delle attivita' di ciascun Ciclo di dottorato;
g. preparare una relazione annuale sulle attivita' della Scuola e dei Dottorati da presentare al senato accademico;
h. presentare al consiglio di amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attivita' dei Corsi di dottorato.
4. Il Consiglio della Scuola e' costituito:
a. da tre a cinque professori universitari, di cui almeno uno in settori di base, anche esterni al Politecnico, nominati dal rettore su designazione del senato accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attivita' scientifica;
b. dai Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico, afferenti alla Scuola;
c. da due rappresentanti degli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca presso il Politecnico, eletti con modalita' definite dal regolamento per le Elezioni generali studentesche.
5. Il mandato dei componenti del Consiglio dura tre anni. I Coordinatori possono essere sostituiti da un componente del Collegio dei docenti nelle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
6. Il Consiglio puo' invitare alle sue adunanze, senza diritto di voto, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive e associazioni che concorrono al finanziamento delle attivita' della Scuola, su designazione degli enti stessi.
7. Il direttore della Scuola di dottorato e' il responsabile della Scuola, ne indirizza le attivita', la rappresenta e presiede il Consiglio della Scuola. Il direttore e' nominato dal rettore, su indicazione del Consiglio della Scuola, tra i professori componenti del Consiglio stesso, che non siano Coordinatori di dottorato; il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il direttore designa tra i professori del Consiglio della Scuola un Vicario, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
8. Il funzionamento della Scuola di dottorato e' definito da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

 
Art. 39.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione linguistica, di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue, nonche' di supporto alla verifica degli obblighi formativi relativi all'accertamento della conoscenza delle lingue.
2. Il Centro, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresi' a utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.
3. Il Presidente del Centro e' designato dal senato accademico su proposta del rettore.
4. Le modalita' di funzionamento e di assegnazione di personale del Centro sono regolate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

 
Art. 40.
Attivita' universitaria

1. L'attivita' universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio. In particolare, il Politecnico:
a. organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 1;
b. rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e previsti nel regolamento didattico di Ateneo;
c. istituisce e organizza servizi didattici integrativi quali l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione, ivi comprese le attivita' promosse dagli studenti;
d. attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
e. realizza ogni altra attivita' didattica prevista dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.
3. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalita', svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi negli articoli 1 e 3.
4. Il Politecnico svolge attivita' di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonché occasione di arricchimento delle conoscenze. Svolge in particolare:
a. attivita' orientata alla formazione culturale delle entita' operanti sul territorio;
b. attivita' di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
c. attivita' di studio e di indirizzo per una progettualita' avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio, e mirata alla qualita' e alla bellezza del territorio.
5. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari sulla base dei principi stabiliti nell'art. 1.

 
Art. 41.
Capacita' giuridica

1. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dalle norme vigenti, il Politecnico puo', in particolare:
a. effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' e donazioni di qualsiasi natura e valore, senza autorizzazione governativa;
b. concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
c. concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune;
d. stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione e il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione e contabilita';
e. svolgere contrattazione attiva.

 
Art. 42.
Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, il Politecnico puo' federarsi con altri atenei, enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

 
Art. 43.
Partecipazione a organismi pubblici e privati

1. Il Politecnico puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro e in conformita' alla legislazione vigente (decreto legislativo n. 175/2016).
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilita' delle strutture interessate alle attivita' previste.
3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a. preventivo riconoscimento, da parte del senato accademico, dell'interesse scientifico della partecipazione da parte del Politecnico;
b. disponibilita' delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche richieste;
c. destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;
d. devoluzione, al momento della cessazione, di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
e. intangibilita' del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
f. gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalita' e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;
g. predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obiettivi e pubblicita' dei risultati.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, il Politecnico puo' inoltre:
a. intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze;
b. costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nell'ambito della ricerca, della didattica e di altre attivita' culturali;
c. istituire organismi per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici;
d. promuovere e partecipare a consorzi con altre universita' e organizzazioni pubbliche e private;
e. costituire o partecipare a societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata o ad altre forme associative di diritto privato con personalita' giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonche' per lo svolgimento di altre attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
5. Nessun onere finanziario o obbligo di versamento ulteriore rispetto a quanto deliberato dagli organi competenti in relazione alle attivita' di cui al comma 3 puo' essere assunto o gravare sull'Ateneo, anche nel caso in cui sia necessario procedere al ripiano di eventuali perdite.
6. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali, di supporto alla didattica e alla ricerca anche al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, il Politecnico puo' avvalersi, in qualita' di ente di riferimento, di una Fondazione universitaria di diritto privato partecipata da enti, associazioni e imprese, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il Politecnico puo' conferire a tale Fondazione attivita' e beni, nell'osservanza del criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Ateneo. La Fondazione e' disciplinata da apposito statuto, la cui approvazione, nonche' le cui modifiche o integrazioni sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del senato accademico.
7. Il Politecnico opera nel campo della formazione culturale e professionale con l'erogazione di corsi o seminari di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura generale, anche attraverso la collaborazione con imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore.
8. Il Politecnico promuove la costituzione e l'adesione a societa' di spin-off e di star-up, ai sensi degli articoli 2 e 3, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. La partecipazione del Politecnico puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto.
10. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

 
Art. 44.
Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

1. I diritti a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica, seguono le norme legislative in vigore.

 
Art. 45.
Norme elettive generali

1. Sono cariche collegiali: i componenti del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina.
2. Sono cariche monocratiche: il rettore, il Prorettore Vicario, i direttori di Dipartimento, i direttori delle Scuole - ivi compresa la Scuola di dottorato - ove istituite, i Presidenti dei Centri interdipartimentali, i Coordinatori dei corsi di dottorato e dei master, i direttori e i Presidenti delle Scuole di specializzazione.
3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione del rettore, che dura in carica sei anni e della componente studentesca, che viene rinnovata ogni due anni. Tutti i mandati hanno di norma inizio con l'anno accademico del Politecnico.
4. I componenti degli organi di Governo del Politecnico decadono dalla carica se assenti piu' di due volte consecutive o complessivamente piu' di cinque volte nell'anno alle sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate.
5. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto sono nominati con decreto rettorale.
6. Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine temporale: rettore, consiglio di amministrazione, direttori di Dipartimento, senato accademico.
7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico e' disciplinata dal regolamento elettorale. Nei casi di cariche monocratiche, il decano competente svolgera' le funzioni di supplenza nel periodo di vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.
8. Nei casi non espressamente previsti dallo statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni delle rappresentanze in senato accademico.

 
Art. 46.
Incompatibilita', divieti e rinnovi

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato qualora vi risultino eletti;
b. ricoprire la carica di direttore o Presidente, ovvero consigliere di amministrazione di Scuole di specializzazione.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresi':
a. ricoprire la carica di rettore, ovvero di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti in altri atenei italiani, statali, non statali o telematici;
b. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero competente per l'universita' e la ricerca e nell'ANVUR;
c. rivestire alcun incarico di natura politica;
d. assumere cariche direttive o amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari.
3. Nessun dipendente del Politecnico puo' far parte del Collegio dei revisori dei conti.
4. Tutte le cariche di cui al presente statuto, fatta eccezione per quella del rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta.
5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del codice etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del Collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.

 
Art. 47.
Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze

1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui al presente statuto e' riservato ai docenti in regime di impegno a tempo pieno che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, con l'eccezione dei ricercatori a tempo determinato, per i quali tale regola non vale.
2. L'elettorato passivo per la rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in tutti gli organi dell'Ateneo e' riservato al personale in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno di tutti gli organi dell'Ateneo e' riservato agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sottoposto alle prescrizioni ivi contenute.
4. L'elettorato passivo e' precluso a docenti, a personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del rettore, per violazione del codice etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del Collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4.

 
Art. 48.
Indennita'

Le indennita' di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili tra loro.

 
Art. 49.
Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie

1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. I pareri di competenza dei diversi organi accademici previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'organo potra' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.
4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente convocato, in via straordinaria, in caso di motivata richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti.

 
Art. 50.
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.
3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
4. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.

 
Art. 51.
Revisione dello statuto

1. Modifiche allo statuto possono essere proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi sono tenuti inoltre a esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al rettore che, entro i successivi sessanta giorni, acquisiti i pareri dei Dipartimenti e del Consiglio degli studenti, convoca una specifica Conferenza d'Ateneo allo scopo di una preventiva discussione sui contenuti della proposta e, nei successivi trenta giorni, il senato accademico e il consiglio di amministrazione in seduta congiunta per assumere le opportune deliberazioni.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun organo.
3. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale nel rispetto delle norme vigenti.

 
Art. 52.
Interpretazione

L'interpretazione autentica delle norme del presente statuto e' demandata al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che deliberano in merito in seduta congiunta con le stesse modalita' previste dall'art. 51, comma 2.

 
Art. 53.
Norme transitorie

1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi, ivi inclusi i coordinatori dei Corsi di studio, in carica all'entrata in vigore dello statuto, restano in carica fino al naturale termine del mandato e sono valutati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto e' abrogato lo statuto approvato con decreto rettorale n. 175 del 14 marzo 2019.