Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 15 febbraio 2024 |
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Tool4MEDLife» nell'ambito del programma PRIMA Call 2022. (Decreto n. 42/2024). |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'internazionalizzazione e della comunicazione
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare il comma 3, dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale prevede che «Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)»; Visto l'art. 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberi in ordine all'utilizzo del FISR; Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108; Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni; Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014; Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; Considerato che il regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validita' del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalita' di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessita' di valutazione «ex ante», «in itinere» ed «ex post» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA); Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruita' dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»; Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresi', le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensita', entita' e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si e' provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nonche' al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si e' provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori; Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'universita' e ricerca; Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilita' finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022; Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si e' proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilita' amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualita' i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023; Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023; Visto il d.d. n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024, con il quale e' stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 7.492.611,01, comprensivo delle spese per le attivita' di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale; Considerate le modalita' e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformita' alla vigente normativa europea e/o nazionale; Vista l'iniziativa europea ex art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017; Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2- Multi-topic 2022 (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Call 2022, con scadenza il 13 settembre 2022 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani; Vista la nota prot. MUR n. 6543 del 28 aprile 2021 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2022 Section 2» con un budget complessivo pari a euro 7.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato con comunicazione in data 17 dicembre 2022; Considerato che per il bando, di cui trattasi e' stato emanato l'avviso integrativo in data 7 giugno 2022, prot. MUR n. 90 e l'allegato prot. MUR n. 15070 in data 20 novembre 2023; Vista la decisione finale della Funding Agencies svoltosi del 12 dicembre 2022 con la quale e' stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Tool4MEDLife - From Tradition to Innovation: New Foods and Educational Toolkits for a Healthy and Sustainable Mediterranean Lifestyle», avente come obiettivo quello di valutare l'aderenza alla dieta mediterranea e le abitudini alimentari della popolazione del bacino mediterraneo e attuare azioni correttive attraverso lo studio e la progettazione di nuovi alimenti salutari basati sulla tradizione mediterranea e lo sviluppo di toolkit educativi per spingere la popolazione ad adottare comportamenti alimentari sanie con un costo complessivo pari a euro 499.972,62; Vista la presa d'atto prot. MUR n. 3153 del 1° marzo 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «Tool4MEDLife»; Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Tool4MEDLife» figurano i seguenti proponenti italiani: Universita' degli studi di Camerino e l'Universita' degli studi della Basilicata; Vista la procura notarile rep. n. 65.287 in data 23 febbraio 2023 a firma del dott. Francesco Bianchini notaio in Potenza, con la quale il prof. Ignazio Marcello Mancini rettore pro tempore e legale rappresentante dell' Universita' degli studi della Basilicata conferisce procura al prof. Claudio Pettinari rettore pro tempore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Camerino, in qualita' di soggetto capofila; Visto il Consortium Agreement sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Tool4MEDLife»; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR; Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Tool4MEDLife» per un contributo complessivo pari ad euro 349.980,83;
Decreta:
Art. 1
1. Il progetto di cooperazione internazionale «Tool4MEDLife» e' ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante. 2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto e' fissata al 1° settembre 2023 e la sua durata e' di trentasei mesi. 3. Il finanziamento sara' regolamentato con le modalita' e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovra' svolgersi secondo le modalita' e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MUR restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili. |
| Art. 3
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 349.980,83 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, IPE1 cl.2 giustificativo n. 14687, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 16167 dell'11 dicembre 2023 del reg. UCB n. 12, in data 9 gennaio 2024. 2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 3. Nella fase attuativa, il MUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale. |
| Art. 4
1. Il MUR disporra', su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. 2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformita' allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento. 3. Il beneficiario si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonche' di economie di progetto. 4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, e' risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subira' eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entita' delle agevolazioni ivi disposte nonche' l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sara' restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi. 7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario e' a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sara' quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita', si procedera' ai necessari conguagli. 8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione. |
| Art. 5
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, e' trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016. 2. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2024
Il direttore generale: Consoli
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 616
_______ Avvertenza: Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellin ternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html |
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