Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 aprile 2024, n. 54 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato «Accordo». |
| Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena
La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti); intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria gia' in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1939; intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964; intendendo, piu' in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; desiderando conseguentemente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria e' stata emessa, bensi' nell'altra Parte; desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicche' nessuna sua disposizione potra' essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutiva di una pena detentiva o una pena detentiva condizionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalita', della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per una di tali cause; dando atto, piu' in particolare, che il presente Accordo non osta a che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla liberta' di associazione, alla liberta' di stampa, alla liberta' di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla liberta' di religione; evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni e' da un lato quello di aumentare le possibilita' di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, cosi' proteggendo le vittime dei reati e, piu' in generale, la collettivita'; convengono quanto segue.
Art. 1
Disposizioni di principio
Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonche' delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di liberta' e giusto processo. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso. |
| Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per: a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorita' giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa; b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni; c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni; d) «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunita' dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosita' sociale. Cio' mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della liberta' personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalita', quali per esempio lo svolgimento di un'attivita' lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale; e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni; f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorita' giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale; g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e); h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale e' trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni. |
| Art. 3
Norme applicabili
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. 2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e' il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova. 3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa. |
| Art. 3
Finalita'
1. Il presente Accordo e' volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate per la commissione di un reato, a migliorare la protezione delle vittime dei reati e piu' in generale della collettivita', nonche' a favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, richieda di adempiere nel territorio della Parte di esecuzione gli obblighi imposti e/o le prescrizioni impartite dalla decisione, purche' tale persona sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi, oppure risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. Al fine di conseguire queste finalita', il presente Accordo regola le procedure secondo le quali l'altra Parte riconosce le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, conseguentemente curando la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni e adottando tutte le altre determinazioni relative alla misura, sanzione o sospensione. 2. Il presente Accordo si applica: a) al riconoscimento delle decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; b) all'esecuzione delle decisioni di cui alla lettera a) mediante il trasferimento della sorveglianza sugli obblighi imposti e/o sulle prescrizioni impartite dalle suddette decisioni; c) a tutte le altre decisioni conseguenti o comunque relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto nel presente Accordo. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 4
Autorita' Centrali
Rivestono il ruolo di Autorita' Centrali, ai fini del presente Accordo, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorita' centrali. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 aprile 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| Art. 5
Ambito di applicazione
1. Il presente Accordo si applica alle misure caratterizzate da una o piu' dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini: a) obbligo di comunicare a una determinata autorita' ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro; b) divieto di frequentare determinate localita' o specifiche circoscrizioni territoriali; c) restrizioni al diritto di espatrio; d) prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attivita' lavorative e ricreative, nonche' prescrizioni comportanti limitazioni o particolari modalita' di esercizio di un'attivita' professionale; e) obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorita'; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone; g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato; h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento; i) obbligo di svolgere un lavoro o un'attivita' socialmente utile; j) obbligo di contattare, relazionarsi e collaborare col servizio sociale; k) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione. 2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto. 2.1 Per la Repubblica Italiana: affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47-quater legge 26.7.1975 n. 354); affidamento in prova terapeutico (art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309); liberta' controllata (art. 56 legge 24.11.1981 n. 689); sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 165 c.p. e 18-bis disp. coord. c.p.); liberazione condizionale (art. 176 c.p.); liberta' vigilata (art. 228 c.p.); divieto di soggiorno in determinati comuni o province (art. 233 c.p.); divieto di frequentare osterie et similia (art. 234 c.p.); lavori di pubblica utilita' (artt. 186 comma 9-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-bis d.p.r. 9.10.1990 n. 309). 2.2 Per la Repubblica di San Marino: affidamento in prova al servizio sociale (art. 106-bis c.p.); esperimento probatorio dopo la condanna (art. 64 c.p. e art. 5 legge n. 139/1997 e ss.mm.); semiliberta' (art. 106 c.p.); sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 61 e 62 c.p.); liberazione condizionale (art. 103 c.p.); lavori di pubblica utilita'. 3. Le competenti autorita' giudiziarie della Repubblica Italiana potranno altresi' richiedere assistenza alle competenti autorita' giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova (artt. 168-bis segg. c.p. e 464-bis segg. c.p.p.); nello stesso modo si potra' reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata (legge n. 139/1997 e ss.mm., art. 5 ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorita' giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonche' per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio e' stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza. |
| Art. 6
Criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria
1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione, sospendendone l'efficacia qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione quando la persona interessata ne abbia fatto richiesta, purche' tale persona: a) sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi; oppure b) risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1 l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione assume ogni necessaria od opportuna informazione con riguardo sia alla cittadinanza e/o residenza della persona interessata; sia a ogni rilevante legame affettivo, familiare, lavorativo e culturale che la stessa persona abbia con la Parte di esecuzione. Quest'ultima Parte fornisce le informazioni di cui sopra tramite il proprio servizio sociale. Fornisce, altresi', ogni altra utile informazione tramite le proprie autorita' di polizia giudiziaria. Ai fini dell'acquisizione e della trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo le competenti autorita' giudiziarie possono avvalersi anche dei rispettivi Uffici Centrali Nazionali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). 3. L'attivita' istruttoria di cui al paragrafo 2 puo' essere compiuta pure nel corso del procedimento definito dalla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta, al fine sia di stabilire se vi siano o meno i presupposti per la concessione della misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; sia di modellare i relativi obblighi/prescrizioni per la relativa sorveglianza nella Parte di esecuzione. |
| Art. 7
Procedura per la trasmissione della decisione
1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione direttamente all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e comunque con modalita' tali che consentano alla Parte di esecuzione di accertarne l'autenticita'. E' ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail quale allegato in formato pdf o equivalente. Tuttavia, se l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione lo richiede, la decisione e' trasmessa in originale o copia autenticata. Anche tutte le successive comunicazioni sono effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie competenti delle Parti. 2. La trasmissione di cui al paragrafo 1 e' compiuta mediante allegazione della decisione a un'apposita richiesta di assistenza giudiziaria formulata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959. In ogni caso la richiesta contiene, nell'atto con cui e' formulata o in allegato, le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'autorita' giudiziaria richiedente, coi relativi recapiti, compresi numero di fax e/o indirizzo e-mail; b) reato al quale si riferisce la decisione, con la descrizione delle modalita' fattuali della relativa commissione, nonche' del tempo e del luogo di tale commissione; c) pena irrogata o irrogabile, con espressa indicazione dei relativi massimi edittali; d) sanzioni sostitutive, misure alternative, misure di sospensione o liberazione condizionale disposte in luogo della pena che costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione; e) analitica descrizione degli obblighi/prescrizioni che caratterizzano le sanzioni/misure di cui alla lettera d) e che costituiscono l'oggetto dell'attivita' di sorveglianza richiesta alla competente autorita' giudiziaria della Parte di esecuzione. 3. Se l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione non e' nota all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4 del presente Accordo, al fine di ottenere l'informazione dalla Parte di esecuzione. E' tuttavia fatta salva la possibilita' di effettuare la trasmissione della decisione e della relativa richiesta di assistenza giudiziaria, come pure ogni successiva comunicazione, tramite le suddette Autorita' Centrali. 4. Quando un'autorita' giudiziaria della Parte di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare i provvedimenti necessari per la conseguente sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, la trasmette d'ufficio all'autorita' giudiziaria competente e informa di cio' senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, a tal fine usando qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta. 5. Le competenti autorita' giudiziarie della Parte di emissione e della Parte di esecuzione hanno l'onere di informare le rispettive Autorita' Centrali della trasmissione della decisione e degli esiti della procedura. |
| Art. 8
Effetti per la Parte di emissione
1. Quando l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete ne' la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, ne' l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni. 2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1: a) quando la sua autorita' giudiziaria competente abbia comunicato all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 4; b) nei casi di cui all'Articolo 19. |
| Art. 9
Decisione della Parte di esecuzione
1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione riconosce la decisione trasmessa ai sensi degli Articoli 6 e 7 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari od opportuni per la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni da essa previsti, a meno che non ricorra uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione di cui all'Articolo 12. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione puo' rinviare la decisione sul riconoscimento ed esecuzione quando la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, e' incompleta o non corrisponde, in tutto o in parte, alla decisione da riconoscere ed eseguire. A tal fine fissa un congruo termine affinche' la richiesta di assistenza giudiziaria sia completata o corretta dall'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione. |
| Art. 10 Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale
1. Se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilita' riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione puo' compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, cosi' come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il piu' possibile a quanto disposto nella Parte di emissione. 2. Se la sanzione o la misura sono adattate perche' la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti. 3. La sanzione o la misura adattata, cosi' come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere piu' severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione. 4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'Articolo 16, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione puo' decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, purche' la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di ritirare la richiesta e' presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni. |
| Art. 11
Doppia incriminazione
1. Le tipologie di reato di cui sotto, quali definite dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale della durata massima non inferiore a un (1) anno, danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi del presente Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potra' essere compiuta dall'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui tale autorita', esaminata la decisione e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria, abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o, nonostante tale riconducibilita', non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Le tipologie di reato rilevanti ai sensi del presente paragrafo sono le seguenti: partecipazione a un'organizzazione criminale; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; truffa; ricettazione, riciclaggio e re-impiego di proventi di reato; contraffazione di banconote o monete; criminalita' informatica; criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statuale; omicidio e lesioni personali dolose; omicidio e lesioni personali colpose; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; furto e rapina; bancarotta; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; estorsione; contraffazione di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; violenza sessuale; incendio doloso o colposo. 2. La Parti possono decidere in qualsiasi momento, concordando una modifica del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 2, di aggiungere altre tipologie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. 3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli rientranti nelle tipologie di reato elencate nel paragrafo 1, la Parte di esecuzione puo' rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se tale decisione abbia ad oggetto fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione. A tal fine, tuttavia, non rilevano la denominazione del reato e la qualificazione giuridica dei relativi componenti come elementi costitutivi o circostanze. |
| Art. 12
Motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione
1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione 'rifiuta il riconoscimento della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni nei seguenti casi: a) la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, e' incompleta o non corrisponde alla relativa decisione e non e' stata completata o corretta entro il congruo termine fissato dall'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione; b) i criteri di cui all'Articolo 6 non sono soddisfatti; c) il riconoscimento della decisione e il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni sono in contrasto con il principio del ne bis in idem; d) mancanza del requisito della doppia incriminazione nei casi previsti dall'Articolo 11, quando la decisione si riferisce ad atti e/od omissioni che non costituiscono reato ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse, imposte, dogana e cambi, l'esecuzione della decisione e/o la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni non possono essere rifiutate solo perche' la legislazione della Parte di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o imposta o prevede una disciplina in materia di tasse, imposte, dogana o cambi diversa, in tutto o in parte, da quella prevista dalla legislazione della Parte di emissione; e) la legislazione della Parte di esecuzione prevede un'immunita' che rende impossibile la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alle sanzioni sostitutive, misure alternative o misure di liberazione o sospensione condizionale; f) ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione la persona interessata, a causa della sua minore eta', non puo' essere ritenuta penalmente responsabile degli atti e/od omissioni per i quali e' stata emessa la decisione; g) la decisione da riconoscere ed eseguire e' stata emessa in assenza della persona interessata, salvo che la relativa richiesta di assistenza rechi l'indicazione che 1) la persona di cui sopra e' stata personalmente citata a comparire nel processo o procedimento conclusosi con la suddetta decisione; 2) la stessa persona e' stata informata della data, dell'ora e del luogo del processo/procedimento tramite il/i difensore/i o un proprio rappresentante a tal fine competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione; 3) la medesima persona ha dichiarato di non opporsi allo svolgimento in sua assenza del processo/procedimento a un'autorita' giudiziaria competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione, oppure, ricevuta formale notifica della decisione, ha dichiarato di non volerla impugnare; h) la decisione o gli obblighi/prescrizioni a essa correlati prevedono una misura medico-terapeutica che, nonostante ogni possibile adattamento ai sensi dell'Articolo 10, la Parte di esecuzione dichiara di non essere in grado di eseguire o sorvegliare; i) la decisione riguarda un reato che, in base alla legislazione della Parte di esecuzione, e' considerato commesso per intero o per una sua parte importante o essenziale nel territorio della Parte di esecuzione o in luogo equiparato a tale territorio e cio' determina la giurisdizione della stessa Parte di esecuzione, che intenda esercitarla. 2. Nel rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera i), l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione tiene conto delle specifiche circostanze di ogni singolo caso, provvedendo comunque al riconoscimento e all'esecuzione della decisione se una parte importante o essenziale degli atti e/od omissioni che costituiscono il reato hanno avuto luogo nella Parte di emissione. 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e i) l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, prima di rifiutare il riconoscimento della decisione e/o l'assunzione della sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, comunica col mezzo piu' appropriato con l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione e, se del caso, le chiede di fornire, in un congruo termine, tutte le ulteriori informazioni necessarie ai fini del riconoscimento e/o dell'esecuzione. |
| Art. 13
Termine
1. Nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso Articolo 7 e sull'assunzione della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorita' comunica immediatamente la propria decisione all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalita' tali che consentano alla Parte di emissione di accertare l'autenticita' dell'informazione. E' ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato pdf o equivalente. Ferma restando la comunicazione diretta tra le autorita' giudiziarie competenti delle Parti, e' comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalita' di cui al paragrafo 1. |
| Art. 14
Legislazione applicabile
1. L'esecuzione, a seguito del riconoscimento, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale e' disciplinata dalla legislazione della Parte di esecuzione, anche con riguardo alla sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, nell'esercizio del potere di sorveglianza dell'obbligo di cui all'Articolo 5, paragrafo 1, lettera h), chiede alla persona interessata di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato. |
| Art. 15
Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile
L'autorita' giudiziaria della Parte di esecuzione e' competente, secondo la propria legislazione, anche per le ulteriori decisioni connesse o conseguenti all'applicazione di una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, in particolare in caso di violazione dei relativi obblighi/prescrizioni o di commissione di un nuovo reato da parte della persona interessata. Tali ulteriori decisioni comprendono, tra l'altro: a) la modifica, anche in peius, del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; c) l'applicazione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della liberta' personale in caso di revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione o sospensione condizionale, se necessario previo adattamento della stessa pena o misura. |
| Art. 16
Obblighi delle autorita' interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni
1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti: a) la modifica del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della liberta' personale, a causa della violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; d) l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richieda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della liberta' personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata alla persona interessata in caso di violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, e' fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2. 3. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o piu' delle decisioni di cui al paragrafo 1. |
| Art. 17
Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi
L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresi' comunicazione alla propria Autorita' Centrale. |
| Art. 18
Amnistia, grazia, revisione della condanna
1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse sia dalla Parte di emissione che dalla Parte di esecuzione. 2. La Parte di emissione decide sulle domande di revisione della condanna sulla quale si fonda la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena alla quale sono correlati obblighi/prescrizioni da sorvegliare in virtu' del presente Accordo. |
| Art. 19
Cessazione della competenza della Parte di esecuzione
Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia piu' una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorita' giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresi', il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione. |
| Art. 20
Consultazione tra le autorita' competenti
Le autorita' giudiziarie competenti della Parte di emissione e della Parte di esecuzione si possono consultare, direttamente o tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4, al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo. |
| Art. 21
Spese
Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte di esecuzione, fatta eccezione per quelle relative ad atti compiuti o ad attivita' svolte esclusivamente nella Parte di emissione. |
| Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione da' seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. E' garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati fomiti nonche' la pronta correzione di eventuali errori. 2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni: a) i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalita', con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi conseguiti; b) l'autorita' giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati. c) la normativa nazionale dell'autorita' giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'azionabilita' in sede amministrativa o giudiziaria. 3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. a), in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorita' giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorita' giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravita' del reato, la finalita' per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti. |
| Art. 23
Relazioni con altri accordi e compatibilita' con il diritto internazionale e dell'Unione Europea
1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentano di attuare piu' efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del trasferimento della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intenda continuare ad applicare. 2. In ogni caso il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea. |
| Art. 24
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sara' risolta tramite consultazioni dirette tra le Parti. |
| Art. 25
Disposizioni transitorie
Il presente Accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con antecedenti decisioni giudiziarie. |
| Art. 26
Entrata in vigore. Recesso
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 ed e' parte integrante del presente Accordo. 3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a San Marino, il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2022, in duplice originale in lingua italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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